Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2016, n. 20793
CASS
Sentenza 15 aprile 2016

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Massime1

Perché il concorrente morale risponda di un reato di evento (nelle specie: lesioni personali e danneggiamento) non è necessario, come per l'esecutore materiale, che l'evento sia stato da lui voluto con dolo diretto, ma è sufficiente che sia stato voluto con dolo eventuale e, pertanto, egli deve aver concorso all'azione dell'esecutore materiale non soltanto prevedendo in concreto l'evento come possibile conseguenza dell'azione concordata, ma addirittura accettandone il rischio di accadimento, pur di realizzare l'azione concordata e sempre che l'evento rientri, in modo diretto e conseguenziale, nello schema esecutivo di tale azione.

Commentario1

  • 1Le sorti di chi presta la propria auto ad un commando omicida secondo la Corte di Cassazione
    Jeannette Baracco · https://www.iusinitinere.it/

    La vicenda processuale. Con la sentenza 7 settembre 2020, n. 25221 (udienza. 16 luglio 2020) la Quinta sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata, in tema di concorso di persone nel reato di omicidio doloso, circa l'indagine dell'elemento soggettivo in capo a colui che metta a disposizione dei componenti di un gruppo di fuoco la propria autovettura. La vicenda processuale merita di essere ripercorsa alla luce delle interessanti statuizioni in tema di elemento soggettivo nel concorso di persone rese nella sentenza testè indicata. Il g.i.p. napoletano e successivamente la Corte d'Assise d'Appello adita quale giudice di secondo grado, avevano ritenuto l'imputato responsabile di vari …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2016, n. 20793
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20793
Data del deposito : 15 aprile 2016

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