Sentenza 30 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, al procedimento per la consegna all'estero, non si applica la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale.
Commentario • 1
- 1. Mandato di arresto europeohttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2008, n. 41686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41686 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 30/10/2008
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 2417
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 34502/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE OA, nata a [...] il [...];
contro la sentenza del 20 agosto 2008 emessa dalla Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha disposto la consegna della cittadina rumena NICOARA NE all'autorità giudiziaria della Repubblica di Romania, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Vaslui in data 25.5.2007, sulla base della sentenza irrevocabile del 4.5.2005 con cui quello stesso Tribunale aveva condannato la OA alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione per il reato di traffico di esseri umani e di minori (L. n. 678 del 2001, artt. 12 e 13; artt. 37 e 41 c.p. rumeno). 2. - Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma ha presentato ricorso per cassazione il difensore di NE OA, deducendo i motivi di seguito riportati.
Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, nonché dell'art. 111 Cost., dell'art. 3 Secondo Protocollo Addizionale della Convenzione europea di estradizione e della L. n.69 del 2005, art. 19: si assume che l'imputata è stata giudicata in contumacia, senza che l'autorità giudiziaria abbia messo in moto procedure idonee a consentire la effettiva conoscenza del processo a suo carico e, in particolare, si rileva che all'epoca del processo si trovava sul territorio italiano, come risulta dalla documentazione relativa al procedimento a carico di RC ed altri, in cui la OA è persona offesa.
Secondo il ricorrente la disposta consegna da parte della Corte d'appello sarebbe avvenuta in violazione delle disposizioni contenute nella L. n. 69 del 2005, art. 19 non avendo avuto l'imputata la possibilità di conoscere effettivamente l'esistenza del processo a suo carico e non avendo più la possibilità di impugnare la sentenza di condanna, atteso che nell'ordinamento processuale rumeno non vi è un istituto analogo a quello previsto dall'art. 175 c.p.p., comma 2. Inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 22 nonché della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 2: si rileva che la sentenza della Corte d'appello è stata pronunciata il 20 agosto 2008, durante il periodo di sospensione dei termini processuali, sicché il termine per ricorrere per cassazione andava calcolato a far tempo dal 16 settembre 2008, mentre la OA, sull'erroneo presupposto che la sentenza fosse divenuta esecutiva già alla data del 31 agosto 2008, è stata consegnata alle autorità rumene, in violazione della L. n. 742 del 1969 e del diritto di difesa dell'imputata.
3. - Il ricorso è tardivo e perciò inammissibile.
La L. n. 69 del 2005, art. 39, comma 2 prevede espressamente l'inapplicabilità alla materia del mandato d'arresto europeo della normativa sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742 e successive modificazioni.
Si tratta di una deroga che trova piena giustificazione nei tempi contratti della procedura sul mandato d'arresto europeo, funzionali a soddisfare, da un lato, le esigenze di un'efficace cooperazione tra gli Stati membri e, dall'altro, a garantire una piena tutela dei diritti e delle libertà individuali anche attraverso la scansione di tempi rapidi di decisione sulle domande di consegna. Non operando la sospensione dei termini procedurali, la Corte d'appello di Roma ha correttamente trattato nel periodo feriale la richiesta di consegna avanzata dall'autorità giudiziaria rumena nei confronti di NE OA, emettendo la sentenza nell'udienza del 20 agosto 2008, sentenza di cui è stata data lettura, con relativa traduzione, lo stesso giorno.
Pertanto, sempre in conseguenza della deroga stabilita dalla L. n. 69 del 2005, cit. art. 39, comma 2 da tale data è iniziato a decorrere il termine di dieci giorni per l'eventuale ricorso per cassazione (L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 1), la cui mancata proposizione ha determinato l'irrevocabilità della decisione, divenuta esecutiva il 31 agosto 2008.
L'avvocato Tedesco Giovanni, difensore della OA, ha proposto tardivamente il ricorso per cassazione, in data 24 settembre 2008, sull'erroneo presupposto che operasse la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
4. - La rilevata inammissibilità del ricorso impedisce di esaminare l'altro motivo proposto.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
La Cancelleria provvedere alle comunicazioni previste dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2008