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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 29/04/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 441/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 441/2019 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'Avv. Francesco Paganelli ed elettivamente domiciliata in PIAZZA DANTI n. 7, 06100 PERUGIA presso il difensore Avv. FRANCESCO
PAGANELLI
TE contro
(cod. fisc. e part. iva ) in persona dell'omonimo Controparte_1 P.IVA_2
titolare con il patrocinio dell'Avv. Francesco D. Pugliese ed elettivamente domiciliata in VIA MARIO
ANGELONI 43/A, 06100 PERUGIA presso il difensore Avv. FRANCESCO D. PUGLIESE
PP
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di corrispettivo di contratto di appalto
CONCLUSIONI PER L'OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale, nel rito e nel merito: • accertata e dichiarata la fondatezza dei motivi di cui alla narrativa dell'atto di citazione, ed in particolare dei motivi di cui al punto I in Diritto, ovvero che la ha posto in essere un comportamento pacificamente CP_1 remissivo ed incompatibile con la sua volontà di pretendere l'adempimento dell'asserita obbligazione pecuniaria che si contesta, dichiarare che nulla è dovuto a parte opposta e, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 2117/2018 emesso dal Tribunale Civile di Perugia, in quanto adottato fuori dalle previsioni normative e di legge e/o comunque per tutti gli altri motivi esposti nell'atto di citazione e/o in ogni caso perché infondato e/o comunque, perché nei termini della sua formulazione infondato e/o non provato;
in via subordinata al punto I diritto: accertata e dichiarata la fondatezza dei motivi di cui alla narrativa dell'atto di citazione, ed in particolare dei motivi di cui al punto II in Diritto, ovvero che la ha violato l'art. 1175 cod. civ. ed ha tenuto una condotta illegittima sanzionabile con CP_1 l'exceptio doli generalis, dichiarare che nulla è dovuto a parte opposta e, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 2117/2018 emesso dal Tribunale Civile di Perugia. In ogni caso, per le stesse motivazioni, dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza degli interessi di mora pari ad € 8.520,57 asseritamente maturati e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 2117/2018. sempre in via principale nel rito e nel merito:
• accertata e dichiarata la fondatezza dei motivi di cui alla narrativa dell'atto di citazione, ed in particolare dei motivi di cui ai punti III e/o IV in Diritto, dichiarare che nulla è dovuto a parte opposta e, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o
1 revocare il decreto ingiuntivo n. 2117/2018 emesso dal Tribunale Civile di Perugia, infondato in fatto ed in diritto e/o perché non provato e/o perché adottato fuori dalle previsioni normative e di legge, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla alla In ogni ipotesi: con vittoria di spese, Parte_2 CP_1 anticipazioni e compensi professionali oltre rimborso forfettario, Iva e C.p. come per legge”.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: In via istruttoria: - ordinare all' ai sensi dell'art. 210 c.p.c. - di esibire, Parte_1 disponendone l'acquisizione, il contratto d'appalto stipulato con la società che si è occupata del montaggio di pannelli fotovoltaici;
- di esibire, disponendone l'acquisizione, le schede contabili GSE cliente relative agli anni 2012 e 2013; - di esibire, disponendone l'acquisizione, le schede contabili relative ai pagamenti realizzati in favore della Controparte_2 ; In via preliminare ed istruttoria: - dichiarare l'incapacità a testimoniare del teste Arch. atteso
[...] Testimone_1 che lo stesso è stato direttore dei lavori per la sostituzione del manto di copertura presso l'immobile della Società attrice, e quindi parte interessata nel presente giudizio, come dichiarato in data 04/05/2022 in sede di prova e per l'effetto dichiarare inutilizzabili le relative dichiarazioni di cui al verbale;
In via preliminare: - accertare e dichiarare che è Parte_1 decaduta dalla garanzia con prescrizione della relativa azione prevista dall'art. 1667 c.c. e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2117/2018 del 30/11/2018 (R.G. n. 4582/2018), con conferma della condanna di al Parte_1 pagamento della somma di € 24.120,57 già corrisposta dall'TE; Nel merito - accertare e dichiarare che
[...]
eseguiva a regola d'arte le prestazioni previste nella conferma d'ordine n. 301/A/pb del CP_1 Controparte_1 09/06/2010 e dunque l'infondatezza di tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta da nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto;
in Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 ogni caso -respingere ogni pretesa di parte TE in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2117/2018 del 30/11/2018 (R.G. n. 4582/2018), con conferma della condanna di al Parte_1 pagamento della somma di € 24.120,57 già corrisposta dall'TE. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfetario ed accessori di legge del giudizio di opposizione e della procedura monitoria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il 9 giugno 2010 sottoscriveva per accettazione l'ordine n. 301/A/pb con il quale Parte_1
venivano appaltati alla avori da eseguirsi sullo stabilimento della prima e consistenti in CP_1
bonifica della copertura in cemento amianto con successiva posa in opera di pannelli di termocopertura.
In un secondo momento, sull'anzidetta copertura, un'altra società avrebbe montato un impianto fotovoltaico.
Con la proposta ed accettazione le parti pattuivano le seguenti modalità di pagamento: il 25% del corrispettivo richiesto al momento di emissione della fattura, il 25% nei 30 giorni successivi alla data di emissione della fattura, il 25% nei 60 giorni successivi alla data di emissione della fattura e l'ultimo
25% nei 90 giorni successivi alla data di emissione della fattura.
Il 31 agosto 2010, probabilmente al termine dell'opera, l'PP emetteva la fattura n. 169 per il pagamento delle prestazioni eseguite per € 31.200,00 di cui € 26.000,00 a titolo di corrispettivo pattuito ed € 5.200,00 a titolo di IVA.
Il 13 settembre 2010 pagava in acconto € 7.800,00, seguito da un secondo acconto Parte_1 sempre di € 7.800,00 pagato il 02 marzo 2011. I pagamenti venivano effettuati senza alcuna riserva.
Il 30 marzo 2011, il direttore dei lavori, Arch. contestava l'esecuzione ad opera d'arte Testimone_1
2 dei lavori lamentando diffusi punti di ruggine sui pannelli di termocopertura, l'utilizzazione di listelli in legno non trattati e l'esecuzione grossolana delle sigillature delle scossaline/colmi. Lo stesso inoltre sollecitava la consegna dei DURC delle ditte intervenute e dei certificati di smaltimento dell'amianto. con lettera del 04 aprile 2011, riscontrava l'anzidetta missiva sottolineando CP_1
innanzitutto la tardiva denuncia dei vizi a distanza di mesi dalla fine dei lavori. Inoltre, con riferimento alla presenza di ruggine sui pannelli di termocopertura, l'PP sottolineava che in loco erano intervenute diverse maestranze di terzi che ben avrebbero potuto danneggiare i pannelli evidenziando anche che i pannelli di termocopertura, forniti dalla committenza, avrebbero potuto presentare dei difetti ab origine. Infine, puntualizzava che i listelli erano conformi a quanto previsto nella nota d'ordine e non aveva avuto l'autorizzazione a installare dei listelli trattati dato che l'TE non intendeva pagare un supplemento di corrispettivo.
Seguivano poi due solleciti di pagamento del 06/04/2011 e del 12/04/2011. Peraltro in quest'ultima missiva l'PP rappresentava che i documenti richiesti erano stati inviati alla , società che CP_3 si era occupata di montare gli impianti fotovoltaici sulla copertura dell'immobile.
Il 13 aprile 2024 l' insisteva per l'invio dei DURC delle ditte intervenute e dei Parte_1 certificati di smaltimento dell'amianto. Il giorno seguente la inviava all'TE CP_1
quanto richiesto, sollecitando ancora una volta il pagamento del dovuto.
Il 18 maggio 2011, l'PP riceveva dall'Avv. Paganelli una lettera di diffida per l'eliminazione dei vizi riscontrati dal direttore dei lavori e per la consegna degli originali della documentazione richiesta.
Peraltro solo in tale occasione veniva denunciato per la prima volta un ritardo nell'esecuzione dell'opera (questione non oggetto del presente giudizio), rappresentando come nessun incaricato di si fosse recato a verificare le problematiche denunciate. La comunicazione veniva CP_1 riscontrata dal difensore dell'PP il quale faceva presente che già il giorno seguente della comunicazione del 30/03/2011, il Sig. per conto dell'PP, si era incontrato con il Parte_3
Sig. e in tale occasione le parti riscontravano che ogni vizio denunciato era stato Parte_2
riparato prima della fine dei lavori eseguiti (si questa circostanza nessuna prova è stata fornita in giudizio). Inoltre, si rappresentava la necessità per la di mantenere l'originale della CP_1 documentazione richiesta. Da ultimo veniva di nuovo sollecitato il pagamento dell'importo residuo da versare pari ad € 15.600,00.
Nel dicembre 2011, l' significava alla che il 16 dicembre 2011 avrebbe Parte_1 CP_1
subito ingenti danni patrimoniali a causa del distacco dei pannelli di coronamento della copertura dell'immobile ove era stati eseguiti i lavori asserendo che i pannelli non essendo stati montati a regola d'arte, si distaccavano precipitando sui piazzali limitrofi. Nel contempo l' sollecitava la Parte_1
[...
[...] [ ad intervenire per ripristinare il danno che veniva quantificato in € 10.583,19. CP_4
Con ricorso per decreto ingiuntivo, l'PP chiedeva al Tribunale di Perugia di ingiungere ad di pagare la somma di € 24120,57 (comma comprensiva di sorte per € 15.600,00 ed € Parte_1
8.520,57 per interessi maturati alla data del deposito) oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 dalla domanda giudiziale al saldo ed alle spese del procedimento. Il 30 novembre 2018 il Tribunale emetteva il relativo decreto (D.I. n. 2117/2018) e liquidava le spese della procedura. Il ricorso e il decreto ingiuntivo venivano notificati il 6 dicembre 2018.
Con atto di citazione notificato in data 14/01/2019 la società citava in giudizio la Parte_1
lamentando la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge ex art. 633 c.p.c. per CP_1
l'emissione del decreto, la sussistenza della remissione del debito ex art. 1236 c.c. ed in subordine per violazione dell'art. 1175 c.c. Infine l'TE contestava la debenza delle somme richieste avendo eccepito la presenza di vizi relativamente all'opera eseguita.
Si costituiva in giudizio la chiedendo dichiararsi la provvisoria esecutività del decreto CP_1 ingiuntivo con rigetto dell'opposizione proposta e conferma del decreto ingiuntivo n. 2117/2018 del
30/11/2018.
All'udienza del 18/12/2019 il Giudice tratteneva la causa in riserva e con ordinanza del 6 aprile 2019 concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo PP e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° com., c.p.c. (all'epoca vigente) rinviando al 19 maggio 2021. A tale udienza il
Giudice si riservava e con ordinanza del 30 settembre 2021 ammetteva la prova testi richiesta dalle parti.
La prova testimoniale si svolgeva in più udienze e, quindi, il Giudice fissava l'udienza del 21/11/2024 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza, il Giudice concedeva termini per il deposito di memoria e repliche conclusionali e tratteneva la causa in decisione.
Gli eventi sopra riassunti debbono necessariamente essere collocati correttamente e valutati alla luce delle prove offerte dalle parti.
Prima di trattare il merito delle questioni appare opportuno esaminare le questioni in ordine alle prove dato che l'PP ha reiterato la richiesta relativa ad alcuni ordine di esibizione e l'eccezione di incapacità a testimoniare dell'Arch. Testimone_1
Per quanto riguarda gli ordini di esibizione, le richieste sono superflue alla luce di quanto è emerso dalle risultanze istruttorie. L'eccezione di incapacità a testimoniare dell'Arch. che Testimone_1
risulta essere stato per sua stessa dichiarazione, il direttore dei lavori, è fondata. L'art. 246 c.p.c. pone un divieto a testimoniare delle persone “aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”.
4 In relazione al ruolo del direttore dei lavori è pacifico che lo stesso abbia l'obbligo di vigilare e di impartire le opportune disposizioni, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
quindi l'attività si concreta nella sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta, comunque, il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e, pertanto, l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (si veda sul punto Cass. civ. 14 marzo 2019,
n. 7336).
In ordine alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente preponente si aspetta di conseguire;
rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Il direttore dei lavori è responsabile se omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente.
Pertanto, in tema di contratto di appalto, esiste un vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente (sul punto Cass. civ. 6 dicembre 2017, n. 29218). Da queste considerazioni emerge che la presunta sussistenza di vizi non rilevata nel corso dell'opera ma a distanza di mesi dalla sua ultimazione poteva indurre il Committente ad agire anche nei confronti del direttore dei lavori il quale, quindi, poteva assumere la veste di convenuto e responsabile in via solidale ex art. 2055 c.c. con l'appaltatore per la presunta cattiva esecuzione dell'opera. Ne consegue che l'Arch. deve ritenersi, ex art. 246 c.p.c., incapace a testimoniare. Da qui la nullità della Testimone_1
prova assunta e la sua inutilizzabilità ai fine della decisione.
Appare opportuno precisare, come evidenziato nella memoria conclusionale di parte TE, anche se con delle imprecisioni, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'PP, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'TE, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo
5 valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore
PP il quale può avvalersi anche della mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'TE (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
Mentre è onere dell'TE-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda.
È pacifico che tra le parti sia intervenuto un contratto di appalto e il corrispettivo convenuto era pari ad
€ 31.200,00 comprensivo di Iva e che prima del deposito del decreto ingiuntivo la Parte_1 aveva pagato solo parte del corrispettivo e residuava una ulteriore somma da corrispondere di €
15.600,00 (cioè la metà dell'importo pattuito).
L assume che la detta somma non sarebbe dovuta per varie ragioni: Parte_1
a) dato il lungo tempo trascorso dalla scadenza del credito e la richiesta formulata in via giudiziaria, si deve ritenere che vi sia stata una remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c.;
b) il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c. che determinerebbe la illegittima pretesa di pagamento degli interessi moratori che ammonterebbero al 54,62% del capitale richiesto;
c) i lavori non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte dalla e l'TE avrebbe CP_1
subito in conseguenza degli stessi degli ingenti danni;
d) l'PP non avrebbe consegnato la documentazione “richiesta”;
e) la pretesa di pagamento non sarebbe fondata dati i plurimi inadempimenti e, comunque, non sarebbe provata.
Le “eccezioni” sollevate sono infondate per quanto appresso specificato.
In ordine alla presunta remissione del debito si deve precisare che la stessa costituisce una causa di estinzione dell'obbligazione e l'onere della prova grava sull'TE (convenuto sostanziale) ai sensi dell'art. 2697, 2° comma, c.c. La norma richiamata disciplina unicamente l'ipotesi di remissione espressa del debito ma la remissione del debito può ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà sfociante in una serie di circostanze incompatibili e non equivoche con la volontà di avvalersi del diritto di credito. Sul punto sono chiarissime le considerazioni di cui all'ordinanza della Corte di
Cassazione 3 ottobre 2018 n. 24139: “Nella specie, la Corte territoriale ha ravvisato la sussistenza di una rinuncia al compenso da parte dell'amministratore in ragione del suo «comportamento concludente» (c.d. rinuncia tacita). Di per sé, una simile eventualità non è preclusa dalla normativa della remissione del debito, così come quest'ultima viene ricostruita dal consolidato orientamento di questa Corte. Come segnala anche il ricorrente, però, per leggere in termini di rinuncia un
6 comportamento non sorretto da scritti o da parole o da altri codici semantici qualificati, occorre comunque che lo stesso faccia emergere una volontà oggettivamente e propriamente incompatibile con quella di mantenere in essere il diritto (cfr., tra le altre, Cass., 14 luglio 2006, n. 16125). 10.-
Sennonché, la Corte territoriale ha assegnato valore di rinuncia a un comportamento meramente omissivo, come contrassegnato dal fatto che l'amministratore non ha, nella specie, Parte_4
richiesto il pagamento del suo compenso durante lo svolgimento dell'incarico e neppure nell'anno successivo (cfr. sopra, nel n. 2). Secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, di contro, un comportamento solo omissivo non può integrare gli estremi di una rinuncia tacita, che sia valida ed efficace ex art. 1236 cod. civ. (cfr., così, Cass., 5 febbraio 2018, n. 2739, ove in specie si rimarca la regola che le rinunce non si presumono;
Cass., 13 gennaio 2009, n. 460). Un comportamento meramente omissivo risulta, in sé stesso, tutt'altro che inequivoco e, anzi, particolarmente ambiguo. Basta pensare cha la mera inerzia ben può esprimere una semplice tolleranza del creditore (come radicata nei più vari motivi) o anche riflettere una situazione di pura disattenzione. Sul piano oggettivo viene, del resto, a imporsi una constatazione comunque decisiva: annettere rilevanza alla mera inerzia del creditore significa, in buona sostanza, ridurre indebitamente il termine fissato dalla legge per la prescrizione del diritto”.
In altri termini, la sola inerzia del creditore, non accompagnata da altri comportamenti non equivoci
(es. la restituzione del titolo di credito) non può costituire remissione del debito e, nel caso di specie,
l'TE si è limitato ad allegare solo ed unicamente il comportamento inerte della a CP_1 richiedere il pagamento senza alcuna ulteriore specificazione. L'eccezione è quindi infondata.
Infondata è anche l'eccezione in ordine alla violazione dell'art. 1175 c.c. relativamente alla richiesta di pagamento degli interessi di mora. Infatti, a prescindere da generiche ed astratte considerazioni,
l'TE richiama la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia 16 giugno 2015 n. 964 senza però
“calare” i principi enunciati nella stessa nel caso concreto (la sentenza trattava di una ipotesi di cessione di azienda e il cessionario l'aveva posta in essere per poi procedere alla liquidazione e all'estinzione con il mal celato scopo di sottrarsi all'adempimento di un debito). Invero nel caso di specie non sussiste alcun abuso del diritto dato che la si è limitata ad agire in giudizio e CP_1
dal suo comportamento sia rivelatore della violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva (cfr. Cass. n.
20106/2009). Del resto affermare che vi sia abuso del diritto e violazione degli obblighi di cui all'art. 1175 c.c. per il solo fatto di aver agito a distanza di anni significherebbe voler incidere sulla disciplina della prescrizione così come disegnata dal codice civile.
Per quanto attiene all'eccezione di inadempimento sollevata dall' appare opportuno Parte_1 preliminarmente individuare gli inadempimenti contestati alla Esaminando l'atto di CP_1
7 opposizione a decreto ingiuntivo e le successive memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. emerge che l'TE ha lamentato oltre alla mancata consegna di alcuni documenti (DURC e certificati di smaltimento del cemento amianto), il distacco di alcuni pannelli che non sarebbero stati fissati a regola d'arte (eventi che si sarebbero verificati il 16 novembre 2011) e la presenza di alcuni vizi di cui ad una nota del direttore dei lavori del 30 marzo 2011.
Per quanto riguarda la mancata consegna della documentazione, risulti che gli stessi siano stati sia stati trasmessi prima alla società che ha montato i pannelli fotovoltaici (circostanza non contestata) e il 14 aprile 2011 alla Del resto si tratta di documenti necessari per poter usufruire delle Parte_1
agevolazioni previste per la realizzazione degli impianti fotovoltaici e nessuna contestazione significativamente in ordine al ritardo nell'allaccio dell'impianto è stata formulata dall' Parte_1
Per quanto riguarda i presunti vizi denunciati dall'TE appare necessario affrontare preliminarmente le eccezioni sollevate da parte opposta e specificatamente la presunta decadenza di cui all'art. 1667 c.c. e la rilevanza della presunta accettazione dell'opera da parte dell' Parte_1
Per quanto riguarda la prima eccezione è pacifico in giurisprudenza che è onere del committente dimostrare la tempestiva denuncia dei vizi nel termine di 60 giorni dalla loro scoperta. Nel presente giudizio nessuna circostanza specifica è stata allegata dall'TE (e nessuna prova è stata fornita) in ordine alla tempestiva denuncia dei vizi.
Invero l'TE sostiene che la avrebbe riconosciuto la sussistenza dei vizi il che CP_1
escluderebbe la necessità della tempestiva denuncia. Ora a parte la confusa esposizione di entrambe le parti in ordine a questa riconoscimento, nessuna circostanza specifica ha allegato l'TE e nulla è emerso dalla prova testimoniale salvo una dichiarazione deduttiva del teste che alla Testimone_2
domanda n. 7 di cui alla memoria istruttoria di parte opposta (la domanda riguarda la circostanza che al
30 marzo 2011 ogni vizio riscontrato dal direttore dei lavori era stato riparato) rispondeva “penso di sì, perché i lavori sono stati chiusi”, circostanza però che è stata smentita dal teste . In Parte_3
buona sostanza e in considerazione delle comunicazioni allegate agli atti non è dato capire (e non risulta provato) quando e come siano stati riconosciuti i vizi denunciati.
Per quanto riguarda la consegna dell'opera e della sua accettazione dalle prove orali sono risultate alcune piccole divergenze anche se è risultato che l'impresa che doveva installare i pannelli fotovoltaici aveva iniziato la detta attività nel settembre 2010, il che lascia presumente che la copertura fosse stata ultimata nel mese di agosto (non è pensabile che la seconda ditta potesse operare se la copertura non fosse stata già ultimata). La circostanza del resto si desume agevolmente dalla emissione della fattura n.
169 del 31 agosto 2010 e dal pagamento della prima rata del 25% da parte dell' Parte_1
avvenuta il 13 settembre 2010 cioè, come previsto in contratto, alla fine dei lavori. Alla luce delle dette
8 circostanze si deve rilevare che ai sensi dell'art. 1665, 4° comma, c.c. “se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica” e sul punto è pacifico che “in tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile
l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica” (Corte di Cassazione 16 maggio 3 giugno 2020 n. 10452).
Nel caso di specie l'PP lasciava il cantiere su cui accedeva altra impresa e l'TE provvedeva a pagare quanto convenuto al momento della fine dei lavori con il che può ritenersi che l'opera sia stata accettata.
All'accettazione dell'opera consegue ai sensi dell'art. 1667, 1° comma, c.c. che l'Appaltatore non è più tenuto alla garanzia se i vizi erano “conosciuti o conoscibili”.
Ma l'accettazione dell'opera (e comunque la disponibilità materiale della stessa) costituisce anche il momento in cui l'onere della prova in ordine all'adempimento che gravava sull'Appaltatore passa in capo al Committente sulla base anche del principio di vicinanza della prova e del tradizionale canone riassunto nel brocardo latino negativa non sunt probanda. In altre parole, in tema di garanzia per difformità e vizi, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza delle difformità e dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate (tra le tante Cass. Civ. 7 marzo 2024 n.
6161; Cass. Civ. 19 luglio 2023 n. 21230; Cass. Civ. 10 maggio 2023 n. 12723; Cass. Civ. 13 marzo
2023 n. 7267).
A dette considerazioni va aggiunta un'altra circostanza che appare decisiva: dopo la consegna dell'opera, sulla copertura realizzata ha lavorato un'altra impresa e in considerazione di alcuni vizi lamentati è evidente che competeva esclusivamente all'TE dimostrare che gli stessi erano
“imputabili” alla quanto piuttosto all'impresa che aveva operato successivamente. CP_1
Significativamente la prima contestazione (31 marzo 2011) interveniva a distanza di mesi dalla consegna dell'opera e in prossimità della scadenza del termine di pagamento di una ulteriore rata sembra essere stata effettuata solo ed unicamente per “giustificare” il mancato pagamento. Del resto di
9 tratta presunti vizi di poco conto che in nessun modo potevano giustificare la sospensione del pagamento del 50% del corrispettivo dell'appalto. Per quanto riguarda invece il fatto del dicembre
2011, si deve rilevare che non è dato capire la causa del distacco di pannelli di copertura. Infatti agli atti l'TE ha prodotto una comunicazione indirizzata ad una compagna di assicurazione in cui si specifica che l'evento è intervenuto per un evento atmosferico eccezionale (tromba d'aria) e nessun elemento è stato allegato in ordine alla fatto che responsabilità sia da imputare alla o CP_2 all'impresa che ha operato successivamente. Peraltro, l' non ha prodotto alcuna fattura Parte_1
relativa ad interventi eseguiti per riparare tale presunto danno ma ha unicamente depositato il preventivo indirizzato ad una compagna di assicurazione che lascia presumente che trattandosi di un evento atmosferico eccezionale questo era indennizzabile dalla assicurazione della stessa.
Pertanto, anche l'eccezione di inadempimento deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo
PP (l'PP ha, peraltro, dichiarato che le somme di cui allo stesso decreto sono state pagate).
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna della parte TE alla rifusione delle spese di lite, tendo conto del valore della domanda, con liquidazione con parametri prossimi a quelli medi del D.M.
55/2014 tenuto conto della complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
a) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2117/2018, dando atto che, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione, le somme ingiunte sono state pagate dall Pt_1 Pt_1
[...]
b) condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare alla Parte_1
le spese del giudizio di opposizione nella misura complessiva di € Controparte_5
4.000,00 per compensi ex DM 55/14, oltre rimborso forfettario in misura del 15,00 % per spese generali ex art. 2 DM 55/14, c.p.a. ed iva se dovuta.
Perugia, 28 aprile 2025 Il Giudice
Rosa Lavanga
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 441/2019 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'Avv. Francesco Paganelli ed elettivamente domiciliata in PIAZZA DANTI n. 7, 06100 PERUGIA presso il difensore Avv. FRANCESCO
PAGANELLI
TE contro
(cod. fisc. e part. iva ) in persona dell'omonimo Controparte_1 P.IVA_2
titolare con il patrocinio dell'Avv. Francesco D. Pugliese ed elettivamente domiciliata in VIA MARIO
ANGELONI 43/A, 06100 PERUGIA presso il difensore Avv. FRANCESCO D. PUGLIESE
PP
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di corrispettivo di contratto di appalto
CONCLUSIONI PER L'OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale, nel rito e nel merito: • accertata e dichiarata la fondatezza dei motivi di cui alla narrativa dell'atto di citazione, ed in particolare dei motivi di cui al punto I in Diritto, ovvero che la ha posto in essere un comportamento pacificamente CP_1 remissivo ed incompatibile con la sua volontà di pretendere l'adempimento dell'asserita obbligazione pecuniaria che si contesta, dichiarare che nulla è dovuto a parte opposta e, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 2117/2018 emesso dal Tribunale Civile di Perugia, in quanto adottato fuori dalle previsioni normative e di legge e/o comunque per tutti gli altri motivi esposti nell'atto di citazione e/o in ogni caso perché infondato e/o comunque, perché nei termini della sua formulazione infondato e/o non provato;
in via subordinata al punto I diritto: accertata e dichiarata la fondatezza dei motivi di cui alla narrativa dell'atto di citazione, ed in particolare dei motivi di cui al punto II in Diritto, ovvero che la ha violato l'art. 1175 cod. civ. ed ha tenuto una condotta illegittima sanzionabile con CP_1 l'exceptio doli generalis, dichiarare che nulla è dovuto a parte opposta e, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 2117/2018 emesso dal Tribunale Civile di Perugia. In ogni caso, per le stesse motivazioni, dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza degli interessi di mora pari ad € 8.520,57 asseritamente maturati e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 2117/2018. sempre in via principale nel rito e nel merito:
• accertata e dichiarata la fondatezza dei motivi di cui alla narrativa dell'atto di citazione, ed in particolare dei motivi di cui ai punti III e/o IV in Diritto, dichiarare che nulla è dovuto a parte opposta e, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o
1 revocare il decreto ingiuntivo n. 2117/2018 emesso dal Tribunale Civile di Perugia, infondato in fatto ed in diritto e/o perché non provato e/o perché adottato fuori dalle previsioni normative e di legge, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla alla In ogni ipotesi: con vittoria di spese, Parte_2 CP_1 anticipazioni e compensi professionali oltre rimborso forfettario, Iva e C.p. come per legge”.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: In via istruttoria: - ordinare all' ai sensi dell'art. 210 c.p.c. - di esibire, Parte_1 disponendone l'acquisizione, il contratto d'appalto stipulato con la società che si è occupata del montaggio di pannelli fotovoltaici;
- di esibire, disponendone l'acquisizione, le schede contabili GSE cliente relative agli anni 2012 e 2013; - di esibire, disponendone l'acquisizione, le schede contabili relative ai pagamenti realizzati in favore della Controparte_2 ; In via preliminare ed istruttoria: - dichiarare l'incapacità a testimoniare del teste Arch. atteso
[...] Testimone_1 che lo stesso è stato direttore dei lavori per la sostituzione del manto di copertura presso l'immobile della Società attrice, e quindi parte interessata nel presente giudizio, come dichiarato in data 04/05/2022 in sede di prova e per l'effetto dichiarare inutilizzabili le relative dichiarazioni di cui al verbale;
In via preliminare: - accertare e dichiarare che è Parte_1 decaduta dalla garanzia con prescrizione della relativa azione prevista dall'art. 1667 c.c. e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2117/2018 del 30/11/2018 (R.G. n. 4582/2018), con conferma della condanna di al Parte_1 pagamento della somma di € 24.120,57 già corrisposta dall'TE; Nel merito - accertare e dichiarare che
[...]
eseguiva a regola d'arte le prestazioni previste nella conferma d'ordine n. 301/A/pb del CP_1 Controparte_1 09/06/2010 e dunque l'infondatezza di tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta da nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto;
in Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 ogni caso -respingere ogni pretesa di parte TE in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2117/2018 del 30/11/2018 (R.G. n. 4582/2018), con conferma della condanna di al Parte_1 pagamento della somma di € 24.120,57 già corrisposta dall'TE. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfetario ed accessori di legge del giudizio di opposizione e della procedura monitoria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il 9 giugno 2010 sottoscriveva per accettazione l'ordine n. 301/A/pb con il quale Parte_1
venivano appaltati alla avori da eseguirsi sullo stabilimento della prima e consistenti in CP_1
bonifica della copertura in cemento amianto con successiva posa in opera di pannelli di termocopertura.
In un secondo momento, sull'anzidetta copertura, un'altra società avrebbe montato un impianto fotovoltaico.
Con la proposta ed accettazione le parti pattuivano le seguenti modalità di pagamento: il 25% del corrispettivo richiesto al momento di emissione della fattura, il 25% nei 30 giorni successivi alla data di emissione della fattura, il 25% nei 60 giorni successivi alla data di emissione della fattura e l'ultimo
25% nei 90 giorni successivi alla data di emissione della fattura.
Il 31 agosto 2010, probabilmente al termine dell'opera, l'PP emetteva la fattura n. 169 per il pagamento delle prestazioni eseguite per € 31.200,00 di cui € 26.000,00 a titolo di corrispettivo pattuito ed € 5.200,00 a titolo di IVA.
Il 13 settembre 2010 pagava in acconto € 7.800,00, seguito da un secondo acconto Parte_1 sempre di € 7.800,00 pagato il 02 marzo 2011. I pagamenti venivano effettuati senza alcuna riserva.
Il 30 marzo 2011, il direttore dei lavori, Arch. contestava l'esecuzione ad opera d'arte Testimone_1
2 dei lavori lamentando diffusi punti di ruggine sui pannelli di termocopertura, l'utilizzazione di listelli in legno non trattati e l'esecuzione grossolana delle sigillature delle scossaline/colmi. Lo stesso inoltre sollecitava la consegna dei DURC delle ditte intervenute e dei certificati di smaltimento dell'amianto. con lettera del 04 aprile 2011, riscontrava l'anzidetta missiva sottolineando CP_1
innanzitutto la tardiva denuncia dei vizi a distanza di mesi dalla fine dei lavori. Inoltre, con riferimento alla presenza di ruggine sui pannelli di termocopertura, l'PP sottolineava che in loco erano intervenute diverse maestranze di terzi che ben avrebbero potuto danneggiare i pannelli evidenziando anche che i pannelli di termocopertura, forniti dalla committenza, avrebbero potuto presentare dei difetti ab origine. Infine, puntualizzava che i listelli erano conformi a quanto previsto nella nota d'ordine e non aveva avuto l'autorizzazione a installare dei listelli trattati dato che l'TE non intendeva pagare un supplemento di corrispettivo.
Seguivano poi due solleciti di pagamento del 06/04/2011 e del 12/04/2011. Peraltro in quest'ultima missiva l'PP rappresentava che i documenti richiesti erano stati inviati alla , società che CP_3 si era occupata di montare gli impianti fotovoltaici sulla copertura dell'immobile.
Il 13 aprile 2024 l' insisteva per l'invio dei DURC delle ditte intervenute e dei Parte_1 certificati di smaltimento dell'amianto. Il giorno seguente la inviava all'TE CP_1
quanto richiesto, sollecitando ancora una volta il pagamento del dovuto.
Il 18 maggio 2011, l'PP riceveva dall'Avv. Paganelli una lettera di diffida per l'eliminazione dei vizi riscontrati dal direttore dei lavori e per la consegna degli originali della documentazione richiesta.
Peraltro solo in tale occasione veniva denunciato per la prima volta un ritardo nell'esecuzione dell'opera (questione non oggetto del presente giudizio), rappresentando come nessun incaricato di si fosse recato a verificare le problematiche denunciate. La comunicazione veniva CP_1 riscontrata dal difensore dell'PP il quale faceva presente che già il giorno seguente della comunicazione del 30/03/2011, il Sig. per conto dell'PP, si era incontrato con il Parte_3
Sig. e in tale occasione le parti riscontravano che ogni vizio denunciato era stato Parte_2
riparato prima della fine dei lavori eseguiti (si questa circostanza nessuna prova è stata fornita in giudizio). Inoltre, si rappresentava la necessità per la di mantenere l'originale della CP_1 documentazione richiesta. Da ultimo veniva di nuovo sollecitato il pagamento dell'importo residuo da versare pari ad € 15.600,00.
Nel dicembre 2011, l' significava alla che il 16 dicembre 2011 avrebbe Parte_1 CP_1
subito ingenti danni patrimoniali a causa del distacco dei pannelli di coronamento della copertura dell'immobile ove era stati eseguiti i lavori asserendo che i pannelli non essendo stati montati a regola d'arte, si distaccavano precipitando sui piazzali limitrofi. Nel contempo l' sollecitava la Parte_1
[...
[...] [ ad intervenire per ripristinare il danno che veniva quantificato in € 10.583,19. CP_4
Con ricorso per decreto ingiuntivo, l'PP chiedeva al Tribunale di Perugia di ingiungere ad di pagare la somma di € 24120,57 (comma comprensiva di sorte per € 15.600,00 ed € Parte_1
8.520,57 per interessi maturati alla data del deposito) oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 dalla domanda giudiziale al saldo ed alle spese del procedimento. Il 30 novembre 2018 il Tribunale emetteva il relativo decreto (D.I. n. 2117/2018) e liquidava le spese della procedura. Il ricorso e il decreto ingiuntivo venivano notificati il 6 dicembre 2018.
Con atto di citazione notificato in data 14/01/2019 la società citava in giudizio la Parte_1
lamentando la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge ex art. 633 c.p.c. per CP_1
l'emissione del decreto, la sussistenza della remissione del debito ex art. 1236 c.c. ed in subordine per violazione dell'art. 1175 c.c. Infine l'TE contestava la debenza delle somme richieste avendo eccepito la presenza di vizi relativamente all'opera eseguita.
Si costituiva in giudizio la chiedendo dichiararsi la provvisoria esecutività del decreto CP_1 ingiuntivo con rigetto dell'opposizione proposta e conferma del decreto ingiuntivo n. 2117/2018 del
30/11/2018.
All'udienza del 18/12/2019 il Giudice tratteneva la causa in riserva e con ordinanza del 6 aprile 2019 concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo PP e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° com., c.p.c. (all'epoca vigente) rinviando al 19 maggio 2021. A tale udienza il
Giudice si riservava e con ordinanza del 30 settembre 2021 ammetteva la prova testi richiesta dalle parti.
La prova testimoniale si svolgeva in più udienze e, quindi, il Giudice fissava l'udienza del 21/11/2024 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza, il Giudice concedeva termini per il deposito di memoria e repliche conclusionali e tratteneva la causa in decisione.
Gli eventi sopra riassunti debbono necessariamente essere collocati correttamente e valutati alla luce delle prove offerte dalle parti.
Prima di trattare il merito delle questioni appare opportuno esaminare le questioni in ordine alle prove dato che l'PP ha reiterato la richiesta relativa ad alcuni ordine di esibizione e l'eccezione di incapacità a testimoniare dell'Arch. Testimone_1
Per quanto riguarda gli ordini di esibizione, le richieste sono superflue alla luce di quanto è emerso dalle risultanze istruttorie. L'eccezione di incapacità a testimoniare dell'Arch. che Testimone_1
risulta essere stato per sua stessa dichiarazione, il direttore dei lavori, è fondata. L'art. 246 c.p.c. pone un divieto a testimoniare delle persone “aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”.
4 In relazione al ruolo del direttore dei lavori è pacifico che lo stesso abbia l'obbligo di vigilare e di impartire le opportune disposizioni, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
quindi l'attività si concreta nella sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta, comunque, il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e, pertanto, l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (si veda sul punto Cass. civ. 14 marzo 2019,
n. 7336).
In ordine alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente preponente si aspetta di conseguire;
rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Il direttore dei lavori è responsabile se omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente.
Pertanto, in tema di contratto di appalto, esiste un vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente (sul punto Cass. civ. 6 dicembre 2017, n. 29218). Da queste considerazioni emerge che la presunta sussistenza di vizi non rilevata nel corso dell'opera ma a distanza di mesi dalla sua ultimazione poteva indurre il Committente ad agire anche nei confronti del direttore dei lavori il quale, quindi, poteva assumere la veste di convenuto e responsabile in via solidale ex art. 2055 c.c. con l'appaltatore per la presunta cattiva esecuzione dell'opera. Ne consegue che l'Arch. deve ritenersi, ex art. 246 c.p.c., incapace a testimoniare. Da qui la nullità della Testimone_1
prova assunta e la sua inutilizzabilità ai fine della decisione.
Appare opportuno precisare, come evidenziato nella memoria conclusionale di parte TE, anche se con delle imprecisioni, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'PP, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'TE, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo
5 valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore
PP il quale può avvalersi anche della mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'TE (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
Mentre è onere dell'TE-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda.
È pacifico che tra le parti sia intervenuto un contratto di appalto e il corrispettivo convenuto era pari ad
€ 31.200,00 comprensivo di Iva e che prima del deposito del decreto ingiuntivo la Parte_1 aveva pagato solo parte del corrispettivo e residuava una ulteriore somma da corrispondere di €
15.600,00 (cioè la metà dell'importo pattuito).
L assume che la detta somma non sarebbe dovuta per varie ragioni: Parte_1
a) dato il lungo tempo trascorso dalla scadenza del credito e la richiesta formulata in via giudiziaria, si deve ritenere che vi sia stata una remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c.;
b) il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c. che determinerebbe la illegittima pretesa di pagamento degli interessi moratori che ammonterebbero al 54,62% del capitale richiesto;
c) i lavori non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte dalla e l'TE avrebbe CP_1
subito in conseguenza degli stessi degli ingenti danni;
d) l'PP non avrebbe consegnato la documentazione “richiesta”;
e) la pretesa di pagamento non sarebbe fondata dati i plurimi inadempimenti e, comunque, non sarebbe provata.
Le “eccezioni” sollevate sono infondate per quanto appresso specificato.
In ordine alla presunta remissione del debito si deve precisare che la stessa costituisce una causa di estinzione dell'obbligazione e l'onere della prova grava sull'TE (convenuto sostanziale) ai sensi dell'art. 2697, 2° comma, c.c. La norma richiamata disciplina unicamente l'ipotesi di remissione espressa del debito ma la remissione del debito può ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà sfociante in una serie di circostanze incompatibili e non equivoche con la volontà di avvalersi del diritto di credito. Sul punto sono chiarissime le considerazioni di cui all'ordinanza della Corte di
Cassazione 3 ottobre 2018 n. 24139: “Nella specie, la Corte territoriale ha ravvisato la sussistenza di una rinuncia al compenso da parte dell'amministratore in ragione del suo «comportamento concludente» (c.d. rinuncia tacita). Di per sé, una simile eventualità non è preclusa dalla normativa della remissione del debito, così come quest'ultima viene ricostruita dal consolidato orientamento di questa Corte. Come segnala anche il ricorrente, però, per leggere in termini di rinuncia un
6 comportamento non sorretto da scritti o da parole o da altri codici semantici qualificati, occorre comunque che lo stesso faccia emergere una volontà oggettivamente e propriamente incompatibile con quella di mantenere in essere il diritto (cfr., tra le altre, Cass., 14 luglio 2006, n. 16125). 10.-
Sennonché, la Corte territoriale ha assegnato valore di rinuncia a un comportamento meramente omissivo, come contrassegnato dal fatto che l'amministratore non ha, nella specie, Parte_4
richiesto il pagamento del suo compenso durante lo svolgimento dell'incarico e neppure nell'anno successivo (cfr. sopra, nel n. 2). Secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, di contro, un comportamento solo omissivo non può integrare gli estremi di una rinuncia tacita, che sia valida ed efficace ex art. 1236 cod. civ. (cfr., così, Cass., 5 febbraio 2018, n. 2739, ove in specie si rimarca la regola che le rinunce non si presumono;
Cass., 13 gennaio 2009, n. 460). Un comportamento meramente omissivo risulta, in sé stesso, tutt'altro che inequivoco e, anzi, particolarmente ambiguo. Basta pensare cha la mera inerzia ben può esprimere una semplice tolleranza del creditore (come radicata nei più vari motivi) o anche riflettere una situazione di pura disattenzione. Sul piano oggettivo viene, del resto, a imporsi una constatazione comunque decisiva: annettere rilevanza alla mera inerzia del creditore significa, in buona sostanza, ridurre indebitamente il termine fissato dalla legge per la prescrizione del diritto”.
In altri termini, la sola inerzia del creditore, non accompagnata da altri comportamenti non equivoci
(es. la restituzione del titolo di credito) non può costituire remissione del debito e, nel caso di specie,
l'TE si è limitato ad allegare solo ed unicamente il comportamento inerte della a CP_1 richiedere il pagamento senza alcuna ulteriore specificazione. L'eccezione è quindi infondata.
Infondata è anche l'eccezione in ordine alla violazione dell'art. 1175 c.c. relativamente alla richiesta di pagamento degli interessi di mora. Infatti, a prescindere da generiche ed astratte considerazioni,
l'TE richiama la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia 16 giugno 2015 n. 964 senza però
“calare” i principi enunciati nella stessa nel caso concreto (la sentenza trattava di una ipotesi di cessione di azienda e il cessionario l'aveva posta in essere per poi procedere alla liquidazione e all'estinzione con il mal celato scopo di sottrarsi all'adempimento di un debito). Invero nel caso di specie non sussiste alcun abuso del diritto dato che la si è limitata ad agire in giudizio e CP_1
dal suo comportamento sia rivelatore della violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva (cfr. Cass. n.
20106/2009). Del resto affermare che vi sia abuso del diritto e violazione degli obblighi di cui all'art. 1175 c.c. per il solo fatto di aver agito a distanza di anni significherebbe voler incidere sulla disciplina della prescrizione così come disegnata dal codice civile.
Per quanto attiene all'eccezione di inadempimento sollevata dall' appare opportuno Parte_1 preliminarmente individuare gli inadempimenti contestati alla Esaminando l'atto di CP_1
7 opposizione a decreto ingiuntivo e le successive memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. emerge che l'TE ha lamentato oltre alla mancata consegna di alcuni documenti (DURC e certificati di smaltimento del cemento amianto), il distacco di alcuni pannelli che non sarebbero stati fissati a regola d'arte (eventi che si sarebbero verificati il 16 novembre 2011) e la presenza di alcuni vizi di cui ad una nota del direttore dei lavori del 30 marzo 2011.
Per quanto riguarda la mancata consegna della documentazione, risulti che gli stessi siano stati sia stati trasmessi prima alla società che ha montato i pannelli fotovoltaici (circostanza non contestata) e il 14 aprile 2011 alla Del resto si tratta di documenti necessari per poter usufruire delle Parte_1
agevolazioni previste per la realizzazione degli impianti fotovoltaici e nessuna contestazione significativamente in ordine al ritardo nell'allaccio dell'impianto è stata formulata dall' Parte_1
Per quanto riguarda i presunti vizi denunciati dall'TE appare necessario affrontare preliminarmente le eccezioni sollevate da parte opposta e specificatamente la presunta decadenza di cui all'art. 1667 c.c. e la rilevanza della presunta accettazione dell'opera da parte dell' Parte_1
Per quanto riguarda la prima eccezione è pacifico in giurisprudenza che è onere del committente dimostrare la tempestiva denuncia dei vizi nel termine di 60 giorni dalla loro scoperta. Nel presente giudizio nessuna circostanza specifica è stata allegata dall'TE (e nessuna prova è stata fornita) in ordine alla tempestiva denuncia dei vizi.
Invero l'TE sostiene che la avrebbe riconosciuto la sussistenza dei vizi il che CP_1
escluderebbe la necessità della tempestiva denuncia. Ora a parte la confusa esposizione di entrambe le parti in ordine a questa riconoscimento, nessuna circostanza specifica ha allegato l'TE e nulla è emerso dalla prova testimoniale salvo una dichiarazione deduttiva del teste che alla Testimone_2
domanda n. 7 di cui alla memoria istruttoria di parte opposta (la domanda riguarda la circostanza che al
30 marzo 2011 ogni vizio riscontrato dal direttore dei lavori era stato riparato) rispondeva “penso di sì, perché i lavori sono stati chiusi”, circostanza però che è stata smentita dal teste . In Parte_3
buona sostanza e in considerazione delle comunicazioni allegate agli atti non è dato capire (e non risulta provato) quando e come siano stati riconosciuti i vizi denunciati.
Per quanto riguarda la consegna dell'opera e della sua accettazione dalle prove orali sono risultate alcune piccole divergenze anche se è risultato che l'impresa che doveva installare i pannelli fotovoltaici aveva iniziato la detta attività nel settembre 2010, il che lascia presumente che la copertura fosse stata ultimata nel mese di agosto (non è pensabile che la seconda ditta potesse operare se la copertura non fosse stata già ultimata). La circostanza del resto si desume agevolmente dalla emissione della fattura n.
169 del 31 agosto 2010 e dal pagamento della prima rata del 25% da parte dell' Parte_1
avvenuta il 13 settembre 2010 cioè, come previsto in contratto, alla fine dei lavori. Alla luce delle dette
8 circostanze si deve rilevare che ai sensi dell'art. 1665, 4° comma, c.c. “se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica” e sul punto è pacifico che “in tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile
l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica” (Corte di Cassazione 16 maggio 3 giugno 2020 n. 10452).
Nel caso di specie l'PP lasciava il cantiere su cui accedeva altra impresa e l'TE provvedeva a pagare quanto convenuto al momento della fine dei lavori con il che può ritenersi che l'opera sia stata accettata.
All'accettazione dell'opera consegue ai sensi dell'art. 1667, 1° comma, c.c. che l'Appaltatore non è più tenuto alla garanzia se i vizi erano “conosciuti o conoscibili”.
Ma l'accettazione dell'opera (e comunque la disponibilità materiale della stessa) costituisce anche il momento in cui l'onere della prova in ordine all'adempimento che gravava sull'Appaltatore passa in capo al Committente sulla base anche del principio di vicinanza della prova e del tradizionale canone riassunto nel brocardo latino negativa non sunt probanda. In altre parole, in tema di garanzia per difformità e vizi, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza delle difformità e dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate (tra le tante Cass. Civ. 7 marzo 2024 n.
6161; Cass. Civ. 19 luglio 2023 n. 21230; Cass. Civ. 10 maggio 2023 n. 12723; Cass. Civ. 13 marzo
2023 n. 7267).
A dette considerazioni va aggiunta un'altra circostanza che appare decisiva: dopo la consegna dell'opera, sulla copertura realizzata ha lavorato un'altra impresa e in considerazione di alcuni vizi lamentati è evidente che competeva esclusivamente all'TE dimostrare che gli stessi erano
“imputabili” alla quanto piuttosto all'impresa che aveva operato successivamente. CP_1
Significativamente la prima contestazione (31 marzo 2011) interveniva a distanza di mesi dalla consegna dell'opera e in prossimità della scadenza del termine di pagamento di una ulteriore rata sembra essere stata effettuata solo ed unicamente per “giustificare” il mancato pagamento. Del resto di
9 tratta presunti vizi di poco conto che in nessun modo potevano giustificare la sospensione del pagamento del 50% del corrispettivo dell'appalto. Per quanto riguarda invece il fatto del dicembre
2011, si deve rilevare che non è dato capire la causa del distacco di pannelli di copertura. Infatti agli atti l'TE ha prodotto una comunicazione indirizzata ad una compagna di assicurazione in cui si specifica che l'evento è intervenuto per un evento atmosferico eccezionale (tromba d'aria) e nessun elemento è stato allegato in ordine alla fatto che responsabilità sia da imputare alla o CP_2 all'impresa che ha operato successivamente. Peraltro, l' non ha prodotto alcuna fattura Parte_1
relativa ad interventi eseguiti per riparare tale presunto danno ma ha unicamente depositato il preventivo indirizzato ad una compagna di assicurazione che lascia presumente che trattandosi di un evento atmosferico eccezionale questo era indennizzabile dalla assicurazione della stessa.
Pertanto, anche l'eccezione di inadempimento deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo
PP (l'PP ha, peraltro, dichiarato che le somme di cui allo stesso decreto sono state pagate).
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna della parte TE alla rifusione delle spese di lite, tendo conto del valore della domanda, con liquidazione con parametri prossimi a quelli medi del D.M.
55/2014 tenuto conto della complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
a) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2117/2018, dando atto che, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione, le somme ingiunte sono state pagate dall Pt_1 Pt_1
[...]
b) condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare alla Parte_1
le spese del giudizio di opposizione nella misura complessiva di € Controparte_5
4.000,00 per compensi ex DM 55/14, oltre rimborso forfettario in misura del 15,00 % per spese generali ex art. 2 DM 55/14, c.p.a. ed iva se dovuta.
Perugia, 28 aprile 2025 Il Giudice
Rosa Lavanga
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