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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 24/02/2026, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1718/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LL EUGENIO, Presidente e Relatore LAUDIERO VINCENZO, Giudice PALMIERI ROBERTO MICHELE, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5031/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Gricignano Di Aversa - Piazza Municipio 81030 Gricignano Di Aversa CE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 5169/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 11 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19032400000713 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 896/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame Ricorrente_1 propone appello avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta – sentenza n. 5169, depositata il 5 dicembre 2024 e non notificata - con la quale è stata rigettata la domanda a suo tempo proposta da se stesso per impugnare il SOLLECITO di PAGAMENTO n. 19032400000713, notificatogli l'11/02/2024 dalla PUBLISERVIZI srl - Concessionaria per la gestione delle Entrate per il Comune di Gricignano di Aversa - per l'importo totale di euro 913,00, a titolo di TARI a.i. 2021, per un locale presuntivamente adibito ad attività artigianale sito in Gricignano.
Il contribuente ha impugnato il suddetto Avviso, evidenziando che, sin dal 3 maggio 2018, la sede di attività è, in realtà, sita nel diverso Comune di Capodrise, come risultante dal Registro delle Imprese di Caserta, dalla comunicazione SUAP trasmessa e dalle fatture delle utenze.
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso, ritenendolo inammissibile, in quanto la sua notifica alla resistente contumace è stata effettuata ad un indirizzo PEC – Email_4 – diverso da quello indicato nell'atto opposto – Email_2 – ed, inoltre, risulta provata con ricevute PEC di accettazione e consegna in formato .pdf e non .eml o .msg, senza, tra l'altro, alcuna relata di notificazione. Nulla per le spese.
Avverso la predetta sentenza n. 5169/11/2024, risulta proposto il presente appello dal contribuente, il quale insiste per l'ammissibilità del ricorso di primo grado, notificato in realtà ad entrambi gli indirizzi PEC della Publiservizi, e per l'insussistenza del presupposto impositivo dato dal possesso o dalla detenzione nel 2021 di un immobile adibito ad attività artigianale nel Comune di Gricignano di Aversa.
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'Avviso, previa sospensione dell'esecutività della sentenza e dell'Avviso. Con vittoria delle spese di lite.
Il 25/09/2025, con ordinanza n. 1864, depositata il successivo 26 settembre, la trattazione è stata rinviata al successivo 16 ottobre, mancando prova della notifica del relativo Avviso all'appellante. Il 10/10/2025 si costituisce la PUBLISERVIZI, chiedendo il rigetto dell'appello ed insistendo per l'impossibilità di ritenere validamente provata la notifica del ricorso introduttivo a mezzo ricevute PEC in formato .pdf.
Nel merito – continua l'appellata – la pretesa è fondata sulla base dell'utenza elettrica intestata al contribuente in relazione all'u.i. tassata, come da estratto UTEL che si produce, ribadendo che, ai fini TARI, si tassa la potenziale utilizzabilità del locale e non la materiale ed effettiva utilizzazione dello stesso.
All'udienza del 16/10/2025, con ordinanza n. 2076, depositata il successivo 17 ottobre, questo Collegio rigetta la richiesta di sospensiva per mancata prova del periculum.
All'esito della discussione, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026, l'appello è stato trattenuto in decisione, provvedendosi al deposito del dispositivo.
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
Verificata la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
Ordinate le questioni secondo l'ordine di priorità, può rilevarsi quanto segue.
1. Il primo Giudice ha statuito l'inammissibilità del ricorso di primo grado per un triplice motivo:
- la sua notifica alla resistente contumace è stata effettuata ad un indirizzo PEC – Email_4 – diverso da quello indicato nell'atto opposto – Email_2;
- la notifica risulta provata con ricevute PEC di accettazione e consegna in formato .pdf e non nel necessario formato .eml o .msg;
- manca qualsivoglia relata di notificazione.
In relazione al primo punto, il contribuente ha provato con idonea documentazione allegata all'appello di aver provveduto alla notifica ad entrambi gli indirizzi PEC della PUBLISERVIZI.
Gli altri due motivi, invece, possono essere esaminati congiuntamente e superati sulla base del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, volto ad impedire che i formalismi tecnici diventino un ostacolo per i cittadini in contrasto con l'art. 6 CEDU.
Gli Ermellini hanno, così, chiarito che la prova della notifica via PEC di un ricorso possa ritenersi validamente fornita anche depositando le ricevute in formato .pdf, qualora il convenuto, costituendosi in qualunque grado, non contesti efficacemente la conformità dell'atto depositato a quello notificatogli;
oppure, qualora il destinatario non sia costituito, depositando l'attestazione di conformità fino al momento dell'udienza di discussione. Si legge, infatti, nella recentissima ordinanza della Cassazione n. 1779 del 26 gennaio 2026,
“Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, n. 15035/2016), “la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso …
Con riguardo alla prova della notifica telematica del ricorso in primo grado, che qui interessa, deve allora ritenersi … che a fronte di differenti opzioni ermeneutiche seguite dalla Sezioni semplici … la questione delle modalità di documentazione della notificazione a mezzo PEC – con principio illustrato per il giudizio in Cassazione ma estendibile anche ai giudizi di merito - è stata esaminata in ultimo da Cass. Sez. Un. n. 22438/2018, secondo la quale in caso di ricorso predisposto in originale digitale e notificato in via telematica, ai fini della prova della tempestività della notificazione dell'atto, è onere del controricorrente disconoscere, ai sensi della disciplina di cu all'art. 23, comma 2, CAD, la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente …
Pertanto, ove il controricorrente … abbia omesso in tutti i gradi di giudizio di formulare obiezioni … è sufficiente il deposito di copie semplici (mere stampe poi scansionate) del messaggio PEC, mentre l'attestazione di conformità rimane necessaria nel caso in cui l'intimato non svolga attività difensiva ovvero il controricorrente contesti espressamente la conformità della copia all'originale; in tali evenienze, l'attestazione di conformità potrà intervenire sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio …
La ridetta conclusione interpretativa risulta del tutto coerente con la giurisprudenza CEDU che proprio di recente (CEDU, sent. 23 maggio 2024 – Ricorso n. 37943/17 e altri – C.P. e altri c. 1) ha valorizzato il parere n. 14 (2011) del Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE) sulla giustizia e le tecnologie dell'informazione (IT), secondo il quale “le IT dovrebbero essere uno strumento o un mezzo per migliorare l'amministrazione della giustizia, per facilitare l'accesso degli utenti ai tribunali e per rafforzare le garanzie stabilite dall'articolo 6 CEDU …”
Ancora, la Corte sovranazionale, in particolare, ha ribadito che nell'applicare le norme procedurali, i tribunali nazionali devono evitare il formalismo eccessivo che è contrario all'obbligo di assicurare il diritto concreto ed effettivo di accesso a un tribunale previsto dall'art.
6-1 della Convenzione”.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che il contribuente abbia prodotto la prova della notificazione del ricorso introduttivo seppure in altro formato consentito, quale quello PDF: la Publiservizi, infatti, si è costituita in questo grado, svolgendo attività difensiva e contestando solo genericamente la conformità della copia del ricorso depositato all'originale notificato, senza giammai indicare in quali punti tale difformità si manifesterebbe, come dall'art. 2719 c.c. richiesto. Non vi è motivo, pertanto, di confermare la decisione di primo grado di inammissibilità del ricorso e, parte qua, l'appello va accolto.
2. Entrando nel merito, poi, l'appello appare egualmente fondato, non potendosi ritenere provata la sussistenza del presupposto impositivo sulla base di un estratto UTEL relativo al diverso e precedente (di ben cinque anni) a.i. 2016.
La documentazione depositata dal contribuente, infatti, è successiva e, da essa, si evince che solo la sede legale dell'impresa – TECNO METAL MECCANICA di Ricorrente_1 - è sita in Gricignano, Indirizzo_1 Indirizzo_2ma alla diversa (visura camerale del 4 marzo 2024) e non alla , dove risulta ubicato l'immobile tassato.
Dal 19/01/2018, invece, il ricorrente ha iniziato la propria attività in Capodrise, dov'è ubicata l'Unità Locale n. CE/1.
Rebus sic stantibus, la pretesa non può ritenersi provata nella sua fondatezza, non essendovi agli atti di causa elementi tali da far anche solo presumere la detenzione o il possesso da parte del Ricorrente_1 di Indirizzo_2immobili in Gricignano di Aversa, alla .
3. La decisione di ammissibilità del ricorso di primo grado avvenuta sulla base di una recentissima pronuncia della S.C., giustifica, a parere del Collegio, la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
ACCOGLIE L'APPELLO. ANNULLA IL SOLLECITO E COMPENSA LE SPESE.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LL EUGENIO, Presidente e Relatore LAUDIERO VINCENZO, Giudice PALMIERI ROBERTO MICHELE, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5031/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Gricignano Di Aversa - Piazza Municipio 81030 Gricignano Di Aversa CE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 5169/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 11 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19032400000713 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 896/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame Ricorrente_1 propone appello avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta – sentenza n. 5169, depositata il 5 dicembre 2024 e non notificata - con la quale è stata rigettata la domanda a suo tempo proposta da se stesso per impugnare il SOLLECITO di PAGAMENTO n. 19032400000713, notificatogli l'11/02/2024 dalla PUBLISERVIZI srl - Concessionaria per la gestione delle Entrate per il Comune di Gricignano di Aversa - per l'importo totale di euro 913,00, a titolo di TARI a.i. 2021, per un locale presuntivamente adibito ad attività artigianale sito in Gricignano.
Il contribuente ha impugnato il suddetto Avviso, evidenziando che, sin dal 3 maggio 2018, la sede di attività è, in realtà, sita nel diverso Comune di Capodrise, come risultante dal Registro delle Imprese di Caserta, dalla comunicazione SUAP trasmessa e dalle fatture delle utenze.
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso, ritenendolo inammissibile, in quanto la sua notifica alla resistente contumace è stata effettuata ad un indirizzo PEC – Email_4 – diverso da quello indicato nell'atto opposto – Email_2 – ed, inoltre, risulta provata con ricevute PEC di accettazione e consegna in formato .pdf e non .eml o .msg, senza, tra l'altro, alcuna relata di notificazione. Nulla per le spese.
Avverso la predetta sentenza n. 5169/11/2024, risulta proposto il presente appello dal contribuente, il quale insiste per l'ammissibilità del ricorso di primo grado, notificato in realtà ad entrambi gli indirizzi PEC della Publiservizi, e per l'insussistenza del presupposto impositivo dato dal possesso o dalla detenzione nel 2021 di un immobile adibito ad attività artigianale nel Comune di Gricignano di Aversa.
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'Avviso, previa sospensione dell'esecutività della sentenza e dell'Avviso. Con vittoria delle spese di lite.
Il 25/09/2025, con ordinanza n. 1864, depositata il successivo 26 settembre, la trattazione è stata rinviata al successivo 16 ottobre, mancando prova della notifica del relativo Avviso all'appellante. Il 10/10/2025 si costituisce la PUBLISERVIZI, chiedendo il rigetto dell'appello ed insistendo per l'impossibilità di ritenere validamente provata la notifica del ricorso introduttivo a mezzo ricevute PEC in formato .pdf.
Nel merito – continua l'appellata – la pretesa è fondata sulla base dell'utenza elettrica intestata al contribuente in relazione all'u.i. tassata, come da estratto UTEL che si produce, ribadendo che, ai fini TARI, si tassa la potenziale utilizzabilità del locale e non la materiale ed effettiva utilizzazione dello stesso.
All'udienza del 16/10/2025, con ordinanza n. 2076, depositata il successivo 17 ottobre, questo Collegio rigetta la richiesta di sospensiva per mancata prova del periculum.
All'esito della discussione, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026, l'appello è stato trattenuto in decisione, provvedendosi al deposito del dispositivo.
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
Verificata la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
Ordinate le questioni secondo l'ordine di priorità, può rilevarsi quanto segue.
1. Il primo Giudice ha statuito l'inammissibilità del ricorso di primo grado per un triplice motivo:
- la sua notifica alla resistente contumace è stata effettuata ad un indirizzo PEC – Email_4 – diverso da quello indicato nell'atto opposto – Email_2;
- la notifica risulta provata con ricevute PEC di accettazione e consegna in formato .pdf e non nel necessario formato .eml o .msg;
- manca qualsivoglia relata di notificazione.
In relazione al primo punto, il contribuente ha provato con idonea documentazione allegata all'appello di aver provveduto alla notifica ad entrambi gli indirizzi PEC della PUBLISERVIZI.
Gli altri due motivi, invece, possono essere esaminati congiuntamente e superati sulla base del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, volto ad impedire che i formalismi tecnici diventino un ostacolo per i cittadini in contrasto con l'art. 6 CEDU.
Gli Ermellini hanno, così, chiarito che la prova della notifica via PEC di un ricorso possa ritenersi validamente fornita anche depositando le ricevute in formato .pdf, qualora il convenuto, costituendosi in qualunque grado, non contesti efficacemente la conformità dell'atto depositato a quello notificatogli;
oppure, qualora il destinatario non sia costituito, depositando l'attestazione di conformità fino al momento dell'udienza di discussione. Si legge, infatti, nella recentissima ordinanza della Cassazione n. 1779 del 26 gennaio 2026,
“Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, n. 15035/2016), “la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso …
Con riguardo alla prova della notifica telematica del ricorso in primo grado, che qui interessa, deve allora ritenersi … che a fronte di differenti opzioni ermeneutiche seguite dalla Sezioni semplici … la questione delle modalità di documentazione della notificazione a mezzo PEC – con principio illustrato per il giudizio in Cassazione ma estendibile anche ai giudizi di merito - è stata esaminata in ultimo da Cass. Sez. Un. n. 22438/2018, secondo la quale in caso di ricorso predisposto in originale digitale e notificato in via telematica, ai fini della prova della tempestività della notificazione dell'atto, è onere del controricorrente disconoscere, ai sensi della disciplina di cu all'art. 23, comma 2, CAD, la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente …
Pertanto, ove il controricorrente … abbia omesso in tutti i gradi di giudizio di formulare obiezioni … è sufficiente il deposito di copie semplici (mere stampe poi scansionate) del messaggio PEC, mentre l'attestazione di conformità rimane necessaria nel caso in cui l'intimato non svolga attività difensiva ovvero il controricorrente contesti espressamente la conformità della copia all'originale; in tali evenienze, l'attestazione di conformità potrà intervenire sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio …
La ridetta conclusione interpretativa risulta del tutto coerente con la giurisprudenza CEDU che proprio di recente (CEDU, sent. 23 maggio 2024 – Ricorso n. 37943/17 e altri – C.P. e altri c. 1) ha valorizzato il parere n. 14 (2011) del Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE) sulla giustizia e le tecnologie dell'informazione (IT), secondo il quale “le IT dovrebbero essere uno strumento o un mezzo per migliorare l'amministrazione della giustizia, per facilitare l'accesso degli utenti ai tribunali e per rafforzare le garanzie stabilite dall'articolo 6 CEDU …”
Ancora, la Corte sovranazionale, in particolare, ha ribadito che nell'applicare le norme procedurali, i tribunali nazionali devono evitare il formalismo eccessivo che è contrario all'obbligo di assicurare il diritto concreto ed effettivo di accesso a un tribunale previsto dall'art.
6-1 della Convenzione”.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che il contribuente abbia prodotto la prova della notificazione del ricorso introduttivo seppure in altro formato consentito, quale quello PDF: la Publiservizi, infatti, si è costituita in questo grado, svolgendo attività difensiva e contestando solo genericamente la conformità della copia del ricorso depositato all'originale notificato, senza giammai indicare in quali punti tale difformità si manifesterebbe, come dall'art. 2719 c.c. richiesto. Non vi è motivo, pertanto, di confermare la decisione di primo grado di inammissibilità del ricorso e, parte qua, l'appello va accolto.
2. Entrando nel merito, poi, l'appello appare egualmente fondato, non potendosi ritenere provata la sussistenza del presupposto impositivo sulla base di un estratto UTEL relativo al diverso e precedente (di ben cinque anni) a.i. 2016.
La documentazione depositata dal contribuente, infatti, è successiva e, da essa, si evince che solo la sede legale dell'impresa – TECNO METAL MECCANICA di Ricorrente_1 - è sita in Gricignano, Indirizzo_1 Indirizzo_2ma alla diversa (visura camerale del 4 marzo 2024) e non alla , dove risulta ubicato l'immobile tassato.
Dal 19/01/2018, invece, il ricorrente ha iniziato la propria attività in Capodrise, dov'è ubicata l'Unità Locale n. CE/1.
Rebus sic stantibus, la pretesa non può ritenersi provata nella sua fondatezza, non essendovi agli atti di causa elementi tali da far anche solo presumere la detenzione o il possesso da parte del Ricorrente_1 di Indirizzo_2immobili in Gricignano di Aversa, alla .
3. La decisione di ammissibilità del ricorso di primo grado avvenuta sulla base di una recentissima pronuncia della S.C., giustifica, a parere del Collegio, la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
ACCOGLIE L'APPELLO. ANNULLA IL SOLLECITO E COMPENSA LE SPESE.