Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/05/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo,
Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice Dottoressa
Francesca Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 2989 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno 2019, vertente tra Parte_1
(codice fiscale ),
[...] C.F._1 [...]
(codice fiscale e Parte_2 C.F._2
(codice fiscale Controparte_1
), rappresentati e difesi dagli Avvocati P.IVA_1
Alessandra Caldara e Stefano Chinotti del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, attori, contro
[...]
(codice fiscale e CP_2 C.F._3 [...]
(codice fiscale Controparte_3
), rappresentati e difesi LLAvvocato P.IVA_2
Maurizio Valenti del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, nonché contro (codice fiscale CP_4
), (codice fiscale C.F._4 Controparte_5
) e (codice fiscale C.F._5 Parte_3
), rappresentati e difesi LLAvvocato C.F._6
Cristiano Iannitelli del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, convenuti.
Motivi della decisione
Trattasi di affare contenzioso civile introdotto dagli attori nei confronti di della e di CP_2 CP_3
con atto di citazione ritualmente Controparte_6
1
riassunto ritualmente il procedimento dagli attori, costituitisi ritualmente i convenuti ( per mezzo CP_4
dei suoi figli – e curatori - , e CP_4 CP_5 Pt_3
), proseguita la trattazione, interrotto
[...]
nuovamente il procedimento per la morte, sempre, del
, riassunto ancora una volta il medesimo dagli CP_4
attori, costituitesi le altre parti ( e CP_4 CP_5
in quanto eredi di Parte_3 CP_6
), dopo ulteriore trattazione come in atti è stato
[...]
trattenuto in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del sei febbraio 2025.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.
E' pacifico e documentalmente provato che gli attori sono proprietari di taluni fondi siti a Chiuduno.
E' ugualmente pacifico che i convenuti sono proprietari, in loco, di altri fondi.
Assumono gli attori che i convenuti e nel CP_2 CP_3
mese di aprile del 1998 hanno realizzato opere edili (un impianto di nuove serre e un canale di scolo), tuttora presenti, che hanno avuto l'effetto e tuttora producono l'effetto di modificare il naturale defluvio delle acque meteoriche nei loro fondi.
In particolare, il nuovo canale di scolo sarebbe stato indebitamente collegato a un fosso irriguo di loro proprietà, di talché le acque de quibus da allora sarebbero indebitamente state convogliate in tale fosso irriguo.
2 La costruzione delle serre e delle conseguenti indispensabili opere di impermeabilizzazione avrebbe ugualmente indebitamente modificato il regolare deflusso preesistente delle acque.
Si sarebbero dunque verificati frequenti straripamenti del loro fosso irriguo e gravi e ripetuti allagamenti dei loro fondi, che avrebbero arrecato gravi danni alle loro proprietà, con persistente pericolo di verificazione di ulteriori episodi pregiudizievoli.
Poiché poi il nuovo canale di scolo transita anche sul fondo già di proprietà di (e ora Controparte_6
divenuto di proprietà, jure hereditatis, della RA
convenuta) assumono gli attori l'illegittimità CP_4
della condotta anche di tale parte processuale nella causazione dei danni de quibus.
Chiedono per l'effetto condannarsi la compagine sociale convenuta e i convenuti al ripristino dello CP_4
status quo, ossia dello status di sgrondo delle acque sul loro fondo ai livelli preesistenti alle illecite condotte tenute ai loro danni, ciascuno in relazione alla porzione di terreno di loro pertinenza oppure.
Instano poi per la condanna dei convenuti tutti al risarcimento dei danni patiti in forma generica.
Concludono per la vittoria in punto spese.
Chiedono altresì il ricollocamento della causa sul ruolo, onde espletare prove orali e ulteriori accertamenti tecnici.
I convenuti e instano per il rigetto delle CP_2 CP_3
domande attoree e per la vittoria in punto spese.
3 Agiscono in via riconvenzionale, assumendo l'avvenuta illegittima esecuzione di opere (una paratia installata sul fosso irriguo di loro proprietà) atte a impedire il regolare defluvio delle acque meteoriche.
Instano affinché gli attori siano condannati alla rimozione immediata di tale ostacolo.
Concludono per la vittoria in punto spese.
Chiedono ricollocarsi la causa sul ruolo onde assumere prove orali.
I convenuti instano per il rigetto delle domande CP_4
attoree.
In via riconvenzionale, assumono l'illegittimo posizionamento di una chiusa e di una tombinatura da parte degli attori sul fondo di loro proprietà, opere atte a danneggiare il loro fondo.
Chiedono la rimozione della chiusa.
Assumono altresì l'avvenuta esecuzione di opere, da parte delle altre parti, che hanno modificato il deflusso naturale delle acque nel loro fondo e chiedono condannarsi le altre parti alla corresponsione in loro favore di un'indennità.
Assumono che tali illegittime opere eseguite dalle altre parti hanno loro arrecato gravi danni e instano per la condanna delle altre parti al risarcimento, in loro favore, di tali danni.
In subordine, in caso di accoglimento delle domande attoree nei loro confronti, chiedono che i convenuti e siano condannati a tenerli totalmente CP_2 CP_3
indenni.
Concludono per la vittoria in punto spese.
4 I convenuti e chiedono il rigetto delle CP_2 CP_3
domande riconvenzionali formulate nei loro confronti dai convenuti . CP_4
Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.
Non dovrà procedersi in primo luogo al ricollocamento della causa sul ruolo onde espletare ulteriore attività istruttoria nonché ulteriori accertamenti tecnici per la presenza, come sarà deducibile da quanto verrà esplicitato di seguito, di tutti gli elementi atti a consentire la definizione della controversia.
Gli attori hanno esperito in primo luogo azione ai sensi del disposto dell'articolo 949 del codice civile.
Hanno infatti chiesto la declaratoria di inesistenza di un diritto di servitù di scolo a favore dei fondi di proprietà dei convenuti e a carico del suo fondo.
In particolare hanno affermato l'inesistenza di un diritto di servitù di scolo atto a consentire la deviazione del naturale corso delle acque dai sunnominati fondi verso il suo fondo.
Ora, devesi premettere per un corretto inquadramento che tale azione proposta dagli attori presuppone l'affermazione di un diritto reale da parte di un soggetto giuridico che non è titolare del diritto reale medesimo.
Ciò si deduce chiaramente dal disposto del primo comma dell'articolo 949 del codice civile, che stabilisce che il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa di sua proprietà.
5 La legittimazione passiva correlata a tale tipologia di azione è indubitabilmente ricollegata all'altrui affermazione della titolarità del diritto reale sul quale insiste la res di proprietà dell'attore.
Ai fini della legittimazione passiva non è sufficiente, dunque, presupporre in thesi la mera titolarità del diritto reale (il diritto di scolo, secondo la prospettazione attorea) ma occorre allegare l'affermazione del diritto medesimo.
La circostanza appare rilevante ai fini di escludere, in primo luogo, diversamente da quanto affermato dal patrono dei convenuti e la CP_2 CP_3
legittimazione passiva in capo al Controparte_7
, che non è titolare di alcun diritto reale
[...]
insistente sui luoghi de quibus ma è esclusivamente gestore di una roggia ivi presente, la Roggia Castrina.
Ugualmente, partendo dalle sunnominate premesse, deve escludersi la legittimazione passiva del Parte_4
, che è meramente titolare della proprietà di un
[...]
fondo confinante con quello attoreo;
devesi evidenziare che i convenuti e pretendono di dedurre CP_2 CP_3
la legittimazione passiva del Comune dalla semplice titolarità della proprietà del sunnominato fondo confinante;
la norma, peraltro, prevede qualcosa di ulteriore e ontologicamente diverso, ossia l'affermazione, la pretesa rivolta verso una res altrui.
In alcun modo dunque il e il possono CP_7 Pt_4
considerarsi legittimati passivi con riferimento alla presente controversia, non dovendosi dunque integrare il
6 contraddittorio nei loro confronti, come richiesto, giova ripeterlo, dai soli convenuti e CP_2 CP_3
Ciò doverosamente premesso, devesi evidenziare che l'azione negatoria esercitata dagli attori riguarda, secondo la prospettazione attorea, l'asserita inesistenza di un diritto di servitù di scolo di titolarità dei convenuti atto a consentire la deviazione del naturale corso delle acque dai sunnominati fondi verso il suo fondo.
Trattasi di azione alla quale non può attribuirsi fondatezza.
Nella consulenza tecnica d'ufficio espletata LLGE quest'ultimo tiene a Persona_1
precisare come i fossi naturali siano solo quelli generati LLerosione e LLescavazione a opera di piogge e portate di scorrimento naturali (come nel caso dei fiumi e dei torrenti); i fossi realizzati LLuomo, invece, sia quelli con alveo in terra che quelli con alveo impermeabilizzato o in cemento o intubati, sono tutti fossi artificiali.
L'GEe evidenzia come non esistono fossi naturali nell'area di interesse.
Aggiunge che l'ambiente, da tempo immemorabile, è antropizzato da ciò dovendosi dedurre che il fondo servente attoreo tollera l'invasione (anche) da parte dei fondi dominanti dei convenuti di acque non generate esclusivamente da fenomeni naturali.
Devesi dunque transitare alla disamina della seconda domanda attorea, formulata ai sensi del disposto dell'articolo 913, secondo comma, del codice civile.
7 Anche sotto tale profilo non può propendersi per la fondatezza della medesima.
Come emerge LLinsegnamento della Suprema Corte esplicitato con la pronuncia numero 37307 del 2022 devesi evidenziare che l'articolo 913 del codice civile, nel porre a carico dei proprietari del fondo inferiore e di quello superiore l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno onde evitare di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle, pone un limite legale al diritto di proprietà che opera solo se si riferisce allo scolo naturale delle acque, rispetto al quale postula il mantenimento della soggezione naturale del fondo inferiore nei riguardi di quello superiore, senza estendersi, invece, alle ipotesi di scolo provocato LLuomo con la realizzazione di una apposita rete irrigua.
In quest'ultimo caso, la domanda non può che essere inquadrata nella fattispecie prevista dal disposto dell'articolo 2043 del codice civile (si esamini, ex pluribus, la pronuncia della Suprema Corte numero 8772 del 2021); trattasi di riqualificazione consentita al giudicante, il quale non è tenuto ad attenersi alle prospettazioni normative operate dalle parti allorché siano ben chiari, come nel caso di specie, sia il petitum sia la causa petendi.
Sotto quest'ultimo profilo non può che valorizzarsi il fatto che nell'atto introduttivo vengono ben esplicitate le condotte illecite asseritamente tenute dai convenuti
(allocazione di serre, creazione di un collegamento col
8 fosso irriguo di proprietà attorea), gli asseriti danni arrecati da tali condotte (deterioramento di terreni e dell'abitazione attorea legato a esondazioni, allagamenti et similia) e il nesso causale asseritamente sussistente tra le condotte e i danni sopra indicati.
Ciò posto, procedendo alla disamina del merito della domanda de qua nei confronti dei convenuti e CP_2
, devesi propendere per la fondatezza della CP_3
medesima.
Emerge dalla documentazione versata in atti come valutata sotto il profilo tecnico LLGE Per_1
che effettivamente le opere oggetto delle doglianze attoree e sopra indicate hanno arrecato i sunnominati danni (da esondazioni, allagamenti et similia).
La domanda de qua, formulata nei confronti della RA
, non potrà invece essere accolta. CP_4
Dall'elaborato peritale dell'GE emerge che Per_1
i danni lamentati dagli attori sono dovuti alle condotte tenute nel 1998 dal protrattesi CP_2
successivamente nel tempo e attualmente persistenti e consistenti nel mantenimento di tali opere;
il tutto ad opera anche di che successivamente acquistò taluni CP_3
fondi del essendone attualmente proprietaria. CP_2
In alcun modo viene indicato quali artefice delle CP_4 condotte medesime, dovendosi dunque rigettare la domanda formulata nei confronti dei suoi eredi.
Ora, con riferimento alle domande attoree accolte nei confronti di e , devesi evidenziare che CP_2 CP_3
gli attori medesimi concludono avanzando pretese risarcitorie che sono agevolmente inquadrabili nella
9 fattispecie prevista LLarticolo 2058 del codice civile.
Chiedono infatti il ripristino dello status quo ante, ossia dello stato di sgrondo delle acque sul loro fondo ai livelli preesistenti alle illecite condotte tenute da nel 1998, mediante la chiusura del fosso CP_2
scolmatore illegittimamente realizzato o attraverso altre opere idonee allo scopo.
Trattasi di domanda pienamente accoglibile alla luce dell'elaborato peritale dell'GE che ha Per_1
individuato le opere realizzabili all'uopo.
La domanda de qua, per altro, potrà essere accolta esclusivamente nei confronti di attuale CP_3
proprietaria dei fondi dominanti de quibus, non essendo più il proprietario dei medesimi, come già CP_2
accennato.
Oltre al risarcimento in forma specifica, gli attori instano anche per il risarcimento in forma generica, chiedendo la condanna dei convenuti tutti al pagamento di una somma di denaro in loro favore.
Trattasi di domanda non accoglibile.
Si noti che, assai genericamente, gli attori chiedono il risarcimento dei danni “ … subiti in conseguenza dei continui allagamenti succedutisi nel corso degli anni …
“ e “ … verificatisi e che si dovessero verificare a causa dello straripamento del fosso irriguo … ”.
Si esaminino le conclusioni contenute nel libello introduttivo e riprodotte sino all'atto della precisazione delle conclusioni.
10 Anche il contenuto del libello introduttivo, poi, è estremamente carente, essendo individuati tali generici danni solo nel secondo paragrafo della terza pagina, dalla sesta all'undicesima riga, ove gli attori fanno riferimento a due episodi (gli unici indicati in modo specifico) occorsi in data 22 giugno 2011 e 23 luglio
2018: episodi di allagamento, in un caso occasionato anche da un temporale, che, testualmente, “ … hanno prodotto … o rischiato di produrre … ingenti danni al terreno e alla loro abitazione … “.
Ora, in primo luogo, non vengono indicati in alcun modo le opere e i manufatti (le parti dell'abitazione o dei terreni, a titolo esemplificativo) danneggiati in occasione dei due episodi sopra indicati (gli unici correttamente riferiti a precisi accadimenti temporali), non potendosi in alcun lodo comprendere, soprattutto,
l'entità e la relativa monetizzazione del richiesto risarcimento (si pensi ad esempio, con riferimento all'abitazione, al caso che sia rimasto danneggiato il solo pavimento o, invece, anche gli zoccoletti del medesimo o i muri o solo certi vani o stanze).
In un contesto come questo, nell'assenza totale dell'indicazione precisa di cosa si sia davvero danneggiato e con quali modalità e di come possano essere monetizzati in maniera specifica i pregiudizi asseritamente patiti, ritiene il giudicante sussistente l'assenza dei requisiti minimi atti a considerare assolto l'onere assertivo incombente in capo agli attori.
11 Si noti che non viene indicata negli atti deputati alla specificazione del thema decidendum alcuna somma di denaro atta a consentire, in ipotesi, il ristoro generico richiesto.
Di talché inammissibile risulta ogni richiesta di natura probatoria: il vizio infatti sussiste a monte, a livello di allegazione, e consiste nella mancata indicazione specifica dei fatti probandi.
In un contesto come questo anche una consulenza tecnica risulta totalmente impraticabile, per inesorabile connotazione esplorativa.
Dunque tale domanda non potrà essere accolta.
Non potrà nemmeno essere accolta la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti.
Costoro assumono, al contrario degli attori, che gli allagamenti che si verificano nei luoghi sono dovuti a condotte illegittime degli attori medesimi, che avrebbero eseguito delle opere (in particolare avrebbero illegittimamente allocato una paratia sul fosso irriguo di loro proprietà) atte a impedire il regolare defluvio delle acque meteoriche.
Instano affinché gli attori siano condannati alla rimozione immediata di tale ostacolo.
Tale domanda, ad avviso del giudicante, non è fondata né qualora si pretenda di applicare la fattispecie prevista
LLarticolo 913 secondo comma del codice civile (per i medesimi motivi indicati in precedenza in relazione alla domanda attorea prospettata nel medesimo modo) né qualora si proponga di applicare l'articolo 2043 del codice civile.
12 Sotto quest'ultimo profilo, la consulenza tecnica dell'GE ha escluso che la paratia de qua Per_1
e comunque le opere idrauliche eseguite dagli attori sui loro fondi siano in alcun modo connotate da illiceità e produttive di danno per i convenuti e CP_2 CP_3
Dunque la domanda in esame non potrà essere accolta.
Per i medesimi motivi ora esposti non potranno essere accolte nemmeno le domande riconvenzionali formulate dalla RA nei confronti degli attori, anche CP_4
queste fondate sull'assunta illiceità della condotta attorea consistita nel posizionamento della chiusa e di una tombinatura che impedirebbero il normale defluvio delle acque.
Trattasi di condotte, giova ripeterlo, considerate legittime e di utilità dal consulente tecnico d'ufficio, che, giova ripeterlo, ha stigmatizzato solo le condotta di e . CP_2 CP_3
Avverso questi ultimi agisce poi in via riconvenzionale anche la RA chiedendo il risarcimento di CP_4
danni asseritamente patiti a seguito, appunto, di tali illegittime condotte, effettivamente accertate LLGE . Per_1
Anche in questo caso, peraltro, non sussiste alcuna precisa allegazione dei danni e risulta assolutamente impossibile operare una quantificazione dei medesimi:
valga come esempio la disamina della tredicesima pagina della memoria di replica della RA ove CP_4
semplicemente viene lamentato che “ … a causa delle opere realizzate da … il fondo di proprietà CP_2 CP_4
ha subito (almeno) 15 giorni di allagamento … ”.
13 Non vi è chi non veda come la lamentela è assai generica, non collocabile con precisione in un contesto temporale certo, e non indicativa dei precisi danni patiti (a culture arboree od orticole o campestri) e della tipologia dei medesimi.
Non sussiste alcuna allegazione atta a monetizzare in una qualche maniera la pretesa.
In tale deserto assertivo non sussistono i presupposti di accoglimento della domanda, esattamente come evidenziato per una delle domande attoree già in precedenza esaminate.
Non resta così infine che delibare in ordine alle spese del presente procedimento, incluse quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata LLGE
, che, considerata la soccombenza, talvolta Per_1
parziale talvolta totale, di tutte le parti non potranno che essere interamente compensate.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, accoglie per quanto di ragione le domande attoree e, per l'effetto, condanna la convenuta
[...]
al ripristino, a favore degli Controparte_3
attori, dello status di sgrondo delle acque, sul fondo degli attori medesimi, ai livelli preesistenti alle illecite condotte tenute ai loro danni, indicate nella motivazione del presente provvedimento.
Rigetta tutte le altre domande attoree.
Rigetta le domande riconvenzionali tutte formulate dai convenuti.
14 Compensa le spese del procedimento, incluse quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata LLGE . Persona_1
Così deciso a Bergamo il 24 maggio 2025.
Il Giudice
Dottoressa Francesca Bresciani
15