Sentenza 19 aprile 2018
Massime • 1
Affinché si configuri un'ipotesi di omicidio del consenziente, e non di omicidio volontario, è necessario che il consenso della vittima sia serio, esplicito, non ambiguo e perdurante sino al momento della commissione del fatto, in guisa da esprimere un'evidente volontà della stessa di morire, la cui prova deve essere univoca, chiara e convincente, in considerazione dell'assoluta prevalenza da riconoscersi al diritto personalissimo alla vita, non disponibile ad opera di terzi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come omicidio doloso, e non come omicidio del consenziente, la condotta dell'imputato che, con un grosso coltello da cucina, aveva inferto plurimi fendenti mortali alla moglie gravemente malata, non risultando che questa, durante la fase di lucidità, riconducibile ad epoca remota della progressione della malattia, avesse espresso una scelta certa di voler essere uccisa per porre fine alle proprie sofferenze).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/2018, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2018 |
Testo completo
0 0747- 1 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 19/04/2018 Sentenza n. 518/2018 Registro generale n. 37544/2017 Composta dai Consiglieri: Dott. GIULIO SARNO Presidente Dott. ALDO ESPOSITO Consigliere Dott. FRANCESCO CENTOFANTI Consigliere Dott. CARLO REYNOLDI Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI GI, n. il 31/12/1933; avverso la sentenza n. 2/2017 della Corte di assise di appello di Bologna del 26/04/2017; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa Antoniet- ta Picardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Giampaolo Remondi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Ferrara del 12/07/2016, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha ridotto ad anni nove e mesi quattro la pena inflitta a PA IU per il reato di cui all'art. 575 cod. pen. (omicidio della moglie SI AR con concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudi- zio di prevalenza sulla contestata aggravante di cui all'art. 577 cod. pen. in Cento il 02/05/2015). Dalle risultanze istruttorie è emerso che SI AR è morta dissanguata per la profonda coltellata infertale dal marito a mezzo di un coltellaccio da cucina, della lunghezza complessiva di 40 cm. e della lunghezza della lama di cm. 24. La lesione interessava il peritoneo, un'ansa intestinale, il retroperitoneo ed il rene. La lesione provocava uno shock emorragico dovuto alla lacerazione dell'aorta addomi- nale e della vena cava inferiore, produttiva di massiva emorragia acuta. Emergeva- no altre due lesioni da taglio, coeve a quelle dell'addome, nella regione clavicolo- sternale destra e sotto la mandibola sinistra, prodotte verosimilmente dalla stessa arma. L'omicidio era commesso da PA IU, ottantunenne, che si giustificava sostenendo di versare in stato di crisi di disperazione sotto lo stress dell'estenuante assistenza della consorte sofferente, che versava in gravissime condizioni di salute, in stato di invalidità.
1.1. La Corte territoriale ha confutato gli elementi prospettati dal ricorrente con l'intento di sminuire il proprio grado di responsabilità: - la dedotta alterazione della capacità di intendere e di volere era sconfessata dalla buona condizione psico-fisica dell'imputato, descritta dal perito ed attestata da inquirenti, soccorritori e familiari, ai quali aveva rievocato lucidamente l'accaduto; la mancanza di oscuramenti della coscienza relativamente al fatto, non accompa- gnata da cedimenti psicologici o richieste di aiuto contro la depressione, lasciavano condividere la preferenza del G.U.P. per le conclusioni peritali rispetto all'obnubilamento, ancorché parziale, della capacità ipotizzata dal consulente dell'imputato; l'oscuramento isolato dalla coscienza per pochi attimi, evidenziato dalla difesa, rappresentava un elemento troppo spurio dal punto di vista psichiatrico in mancanza di documentazione medica che lo accreditasse;
non ricorrevano, per- tanto, i presupposti per applicare la diminuente di cui all'art. 89 cod. pen.; -il presunto intento di porre fine alle sofferenze di SI AR era smenti- to dall'ammissione dell'imputato di aver agito per disperazione e sfinimento provo- cati dagli eccessivi oneri di assistenza della moglie, dalla mancata condivisione dell'eutanasia da parte della medesima e dalle modalità esecutive impietose (costi- 3 tuenti cause dell'emorragia mortale sicuramente all'origine della sofferenza della donna), per cui non sussistevano gli estremi della circostanza attenuante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen.; si doveva escludere l'esistenza di un movente pietistico dell'imputato, il quale ricorreva ad uno strumento letale particolarmente doloroso e non a mezzi alternativi meno invasivi;
l'imputato, peraltro, non sosteneva di aver chiesto aiuto a terzi per fronteggiare la situazione e di aver ricevuto un rifiuto;
· i figli di PA avevano rifiutato l'offerta del padre, peraltro, informale, dell'unica proprietà immobiliare, per cui sfumava il conflitto di interesse tra offenso- re ed offesi, costituente presupposto indefettibile dell'effettività del risarcimento, con conseguente esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.; -la genericità e l'inattualità delle manifestazioni della voglia materna di morte ri- ferite dai figli, la mancanza di un accenno al riguardo nelle prime parole pronunzia- te dall'imputato agli inquirenti e la minorata difesa psichica della vittima impedivano di inquadrare la vicenda criminosa nell'ipotesi più lieve di omicidio del consenziente ex art. 579 cod. pen.; la vittima all'epoca del fatto era priva di lucidità e, in quelle condizioni, non poteva concepire come porre fine alla propria vita;
- la prova che l'omicidio era scaturito per la disperazione e lo stress non consen- tiva di configurare l'errore di fatto ex art. 47 cod. pen. o l'errore sul consenso della vittima ex art. 59 cod. pen.; senza nessuna richiesta della vittima e senza una qua- lificazione della personalità della vittima in relazione al valore vita - morte e ai pro- fili religiosi o ideologici, non si poteva accreditare un'ipotesi di errore di PA nell'ipotizzare che la moglie intendesse morire;
per il giudice di primo grado, le modalità esecutive, l'intensità del dolo e la sof- ferenza causata alla vittima non permettevano di applicare il minimo di pena;
la pena era poi ridotta in sede di appello in considerazione della vicenda umana, della collaborazione con gli inquirenti e dell'assenza di precedenti penali dell'imputato.
2. PA, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di assise di appello, proponendo sei motivi di impugnazione.
2.1. Violazione dell'art. 62, n. 6, cod. pen.. Si sostiene che l'offerta di risarcimento era congrua, in quanto consistente nella dazione dell'unico bene immobile di proprietà di PA e che era stato erronea- mente valutato negativamente il punto di vista delle persone offese. La Corte di as- sise di appello avrebbe dovuto valutare la congruità e la serietà dell'offerta: le per- sone offese si erano limitate a non accettare che il padre si spogliasse del suo unico k bene, avendo compreso le ragioni dell'insano gesto.
2.2. Vizio di motivazione in riferimento all'art. 62, n. 6, cod. pen.. 4 Si sostiene che la Corte territoriale non ha assolutamente motivato in relazione alle caratteristiche di serietà, chiarezza, concretezza e congruità dell'offerta di risar- cimento.
2.3. Violazione dell'art. 89 cod. pen.. Si afferma che la diminuente del vizio parziale di mente poteva essere concessa in quanto come evidenziato dal perito di parte dr. Michele Pavanati - l'alterazione dello stato psichico di PA aveva determinato una grave diminuzione della sua capacità di autodeterminazione nei termini di una corretta valutazione delle proprie azioni e delle loro conseguenze. La perizia d'ufficio del dr. Luciano Finotti e la con- sulenza di parte erano perfettamente sovrapponibili e divergevano solo in relazione alle conclusioni. In entrambe si dava atto della depressione di PA, del grave carico emotivo derivante dalla forte sofferenza della moglie e dall'ininterrotta e quo- tidiana assistenza prestatale. Anche uno squilibrio, non irreversibile, ma indotto da un temporaneo e transito- rio obnubilamento delle facoltà psichiche poteva comportare la diminuzione della capacità di intendere e di volere, come confermato dalle Sezioni Unite della Corte Suprema (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso).
2.4. Vizio di motivazione in relazione all'art. 62, n. 1, cod. pen.. Si rileva che, nell'escludere la circostanza in questione, la Corte di merito aveva erroneamente valutato in senso negativo le modalità cruente, confondendo la con- dotta col movente dell'omicidio. Anche qualora fosse esistita una componente lato sensu egoistica di PA, egli comunque aveva agito per una motivazione altruistica, evincibile dalla manife- stata condizione di stanchezza psicologica e dalla soddisfazione per la fine delle sof- ferenze della moglie.
2.5. Violazione dell'art. 62, n. 1, cod. pen.. Si osserva che la circostanza attenuante in esame può essere concessa in caso di eutanasia, costituendo tale principio un valore presso una significativa parte dei consociati.
2.6. Vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 579 cod. pen... Si deduce che, all'epoca in cui era ancora in possesso delle proprie facoltà intel- lettive, SI AR aveva più volte manifestato il desiderio di morire, piutto- sto che di vivere in una condizione di grave invalidità. Il lungo rapporto tra i coniu- gi, perdurante da sessanta anni, poteva aver indotto l'imputato a interpretare il suo desiderio, sebbene non espresso a parole. Egli, pertanto, aveva agito nella convinzione della validità del consenso espresso dalla moglie alla propria uccisione e ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 47 o 59 cod. pen.. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., ed è infondato nel resto. I plurimi motivi di impugnazione vanno trattati secondo ordine logico diverso da quello esposto in ricorso.
2. In riferimento al terzo motivo di ricorso, si censura l'ingiustificato diniego della diminuente del vizio parziale di mente ai sensi dell'art. 89 cod. pen.. I giudici di primo grado hanno descritto dettagliatamente PA IU co- me persona lucidissima, anche nell'interazione col prossimo, con memoria efficien- te, capacità affettiva ampiamente articolata e capacità cognitiva normorappresenta- ta;
hanno disatteso le conclusioni del perito di parte dr. Pavanati, rilevando l'inesistenza di dati documentali di tipo clinico, a supporto di un giudizio di infermi- tà; con la ricostruzione dei fatti operata, l'imputato descriveva le emozioni provate nei momenti antecedenti all'omicidio della moglie SI AR, circostanza i- donea ad escludere un raptus o un turbamento emotivo tale da alterare la capacità di intendere e di volere (vedi pag. 5 e ss. sentenza di primo grado). La Corte territoriale ha condiviso tali valutazioni, rafforzandole mediante il ri- chiamo alla mancanza di oscuramenti di coscienza di PA, alla vita efficiente anche in vecchiaia scevra da cedimenti psicologici e alla mancanza di sue richieste di sostegno psicologico per il proprio stato di depressione. La decisione impugnata, pertanto, dà adeguato conto del contrasto tra le varie opinioni scientifiche (perito/consulente di parte) ed esprime adesione ai risultati della perizia d'ufficio del dr. Finotti, sottolineando la completezza dell'accertamento peritale e lo stato di particolare sofferenza emotiva, non in grado tuttavia di elidere o di ridurre grandemente la capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Da ciò può dedursi agevolmente che, pur attraverso una tecnica espositiva obiet- tivamente sintetica (ma non per questo viziata), la Corte territoriale ha mostrato ampia conoscenza e considerazione dei temi trattati, pervenendo ad un giudizio di eaustività dell'elaborato peritale. Deve poi escludersi il travisamento delle valutazioni del perito d'ufficio, in quan- to l'elaborato tecnico da lui redatto, aveva effettivamente considerato gli ipotetici dati favorevoli a PA (la sua depressione e il suo grave carico emotivo); esso, però, non attribuisce ai medesimi, con congrua opinione scientifica, il "valore" ipo- tizzato dal consulente di parte. In tal caso, infatti, non può parlarsi di "travisamento" (concetto che richiede una obiettiva difformità tra il significato dimostrativo di un elemento e il modo in cui tale 6 elemento viene invece valorizzato nell'economia della decisione) quanto di un "con- trasto" di opinioni scientifiche tra periti e consulenti, che il giudice di merito risolve anche soltanto attraverso un giudizio di valore consistente nella complessiva affida- bilità della perizia. Sul punto va osservato che un'eventuale sindrome depressiva inidonea a far escludere o a far scemare grandemente la capacità di intendere e di volere (Sez. 5, n. 44045 del 06/11/2008, Rodà, Rv. 241804; Sez. 6, n. 22765 del 12/03/2003, Mo- ranziol, Rv. 226006). Come accuratamente segnalato dalla Corte di Assise di appel- lo, al momento del fatto l'imputato non versava in condizioni di infermità mentale o di alterazioni psicotiche, derivanti da condizione psicopatologica o da disturbo della personalità.
3. In ordine al sesto motivo di ricorso, si sostiene che la condotta criminosa do- veva essere riqualificata in quella meno grave di omicidio del consenziente ai sensi dell'art. 579 cod. pen.; si deduce, inoltre, che, anche a voler escludere il consenso della vittima alla propria uccisione, PA doveva aver agito nell'erroneo convin- cimento dell'esistenza dello stesso nelle ipotesi di cui agli artt. 47 o 59 cod. pen.. 3.1. L'infondatezza delle mosse censure consegue al rilievo che la valutazione organica delle risultanze processuali, che si assume manchevole e contraddittoria con riguardo alla invocata sussistenza o putatività del consenso, è stata corretta- mente ed esaustivamente condotta nel giudizio di merito secondo un iter logico- argomentativo che, coerente in diritto ai principi costantemente affermati da questa Corte e non incongruo ai dati fattuali disponibili e utilizzati, ha fornito una persuasi- va disamina della vicenda, dando conto delle linee interpretative seguite e rappre- sentando le ragioni significative della decisione adottata a fronte del compiuto va- glio delle deduzioni difensive fatte oggetto dei motivi di appello. La Corte di merito, infatti, procedendo dalla preliminare analisi della tesi difensi- va posta a fondamento della chiesta diversa qualificazione giuridica del non conte- stato fatto materiale, ascritto all'imputato quale omicidio volontario, in termini di omicidio del consenziente ai sensi dell'art. 579 cod. pen., ha ritenuto non condivisi- bile tale tesi, anche riconducendola, secondo l'interpretazione indotta dalla lettura del motivo di gravame, alla commissione dell'uxoricidio, a opera dell'imputato, nella erronea convinzione soggettiva di avere colto il consenso della moglie, in stato di limitata, grave e irrimediabile autosufficienza, a essere soppressa, pur non esterna- to con parole assolutamente inequivocabili, nelle sue frasi e manifestazioni di scon- forto. Secondo i condivisibili arresti di legittimità, il consenso presupposto dall'omicidio del consenziente deve essere serio, esplicito, non equivoco e perdurante sino al momento della commissione del fatto (Sez. 1, n. 32851 del 06/05/2008, Sapone, 7 Rv. 241231) ed esprimere una volontà di morire, la cui prova deve essere univoca, chiara e convincente in considerazione dell'assoluta prevalenza da riconoscersi al diritto personalissimo alla vita, non disponibile a opera di terzi (Sez. 1, n. 43954 del 17/11/2010, Anselmi, Rv. 249052). La Corte territoriale ha rimarcato che non era mai emersa dagli atti processuali una scelta certa della moglie di essere uccisa, per porre fine alle proprie sofferenze, durante la fase in cui persisteva la sua lucidità (temporalmente ricondotta dai figli della vittima ad epoca remota della progressione della malattia personale); anche in occasione delle dichiarazioni rese a inquirenti e familiari, PA non formulava nessun riferimento ad un eventuale consenso prestato dalla vittima. Per le stesse ragioni non è stato ritenuto ipotizzabile un errore di fatto, non e- mergendo che la vittima abbia reso dichiarazioni in tal senso, equivocabili da Par- miani.
3.2. In ogni caso, anche a voler ritenere sussistente un errore di PA al ri- guardo, esso sarebbe irrilevante. In tema di omicidio del consenziente, infatti, il consenso è elemento costitutivo del reato, sicché ove il reo incorra in errore circa la sussistenza del consenso trova applicazione la previsione dell'art. 47 cod. pen., in base al quale l'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso, nel caso di specie individuabile nel delitto di omicidio volontario (Sez. 1, n. 12928 del 12/11/2015, dep. 2016, Holmes, Rv. 266409 in motivazione, la Corte ha pre- cisato che il consenso previsto quale scriminante dall'art. 50 cod. pen. non corri- sponde al consenso richiesto dall'art. 579 cod. pen., atteso che, in questa seconda ipotesi, il consenso incide sulla tipicità del fatto e non quale mera causa di giustifi- cazione).
4. Col quarto e col quinto motivo di ricorso si sostiene la tesi della sussistenza degli estremi dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen. (intento di porre fine alle sofferenze della moglie ed eu- tanasia costituente principio di valore presso una considerevole parte di consociati).
4.1. In linea generale, la circostanza attenuante in questione viene in rilievo, quando la condotta dell'agente rinviene il suo movente in ragioni sicuramente corri- spondenti ad un'etica, che sottolinei i valori più elevati della natura umana (quanto alla sfera morale) o parimenti consentanei a ragioni di elevato spessore avvertite e favorevolmente valutate società civile (quanto alla sfera sociale) (Sez. 1, n. 7390 del 06/07/2017, dep. 2018, Vergelli, non massimata). Le clausole generali a cui la disposizione ricorre, per individuare i requisiti legit- timanti il riconoscimento del trattamento sanzionatorio attenuato, si collegano a va- lutazioni almeno in parte storicamente condizionate al diffondersi ed anche al 8 modificarsi dei valori morali e sociali in una determinata epoca, sempre nel binario costituito da quelli fondamentali iscritti nella Costituzione e nelle altre fonti, anche sovranazionali, alla stessa coordinate. Il valore morale o sociale del motivo che ha determinato la condotta illecita va comunque apprezzato sul piano oggettivo: sia nel senso che esso deve essere con- siderato come tale, non da ambienti sociali circoscritti sul piano culturale, ideologico od anche territoriale, ma dalla prevalente coscienza collettiva espressione della co- munità (Sez. 1, n. 20443 del 08/04/2015, Nobile, Rv. 263593; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224077). Ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valo- re morale e sociale, non è sufficiente, quindi, l'intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, ma occorre anche l'obiettiva rispon- denza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e, come tali, riconosciuti preminenti dalla collettività, sicché tale attenuante non può trovare applicazione se il fatto di particolare valore morale o sociale esiste soltanto nell'opinione del soggetto attivo del reato (Sez. 2, n. 197 del 07/12/2016, dep. 2017, Dolce, Rv. 268779; Sez. 1, n. 20443 del 08/04/2015 cit., che richiama anche la disciplina prevista dall'art. 59, cod. pen. in base a cui le circostanze aggravanti ed attenuanti devono essere considerate e applicate per le loro connotazioni di og- gettività). La netta distinzione logica fra il particolare valore morale o sociale del motivo che ha determinato l'azione antigiuridica e l'accertata illiceità penale dell'azione stessa rende chiaro che l'approvazione della coscienza collettiva che rende giuridi- camente rilevante il primo deve inerire - sempre e soltanto al motivo, non alla - condotta, in tesi sanzionata dalla norma incriminatrice. Nella complessa valutazione da compiersi, poi, rileva, secondo il consolidato o- rientamento di legittimità, la verifica del mezzo prescelto rispetto al fine perseguito (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265889; Sez. 1, n. 11236 del 27/11/2008, dep. 2009, Minardi, Rv. 243220, che ne esclude la ricorren- za quando i motivi dedotti siano di scarsa rilevanza rispetto alla gravità del reato commesso), tanto più quando l'obiettivo della condotta sia identificato nel sacrificio estremo della vita della vittima. Va accertato altresì se nel determinismo generatore della condotta antigiuridica all'addotto motivo avente valore morale o sociale si siano affiancati, anche in modo implicito, concorrenti interessi di natura lato sensu egoistica. In questa cornice, con specifico riferimento all'omicidio perpetrato per pietà ver- so il congiunto gravemente sofferente, è da riflettere come sia stata già esclusa la riconoscibilità dell'attenuante in parola. 9 Si è ritenuto che essa non può essere riconosciuta all'omicida del coniuge affetto da grave malattia, il cui movente sia stato quello di porre fine a una vita di strazi, in quanto dall'azione criminosa non esula la finalità egoistica di trovare rimedio alla sofferenza, consistente nella necessità di accudire un malato grave ridotto in uno stato vegetativo (Sez. 1, n. 47039 del 11/12/2007, Mancini, Rv. 238169).
4.2. Alla luce dei principi indicati, la Corte di merito ha correttamente escluso l'attenuante sul rilievo della sussistenza di una prevalente finalità egoistica di Par- miani. La Corte di merito, con motivazione logica ed adeguatamente supportata dagli elementi di prova indicati, ha ritenuto che la vicenda omicidiaria doveva essere ri- condotta, in via prevalente, all'incapacità dell'imputato di sopportare le sofferenze e l'inarrestabile decadimento fisico e cognitivo della moglie. La Corte di assise di appello ha valorizzato al riguardo, con motivazione logica e coerente, incensurabile in sede di legittimità, le modalità cruente dell'omicidio, ca- ratterizzate da uno squarcio addominale e da altre due ferite non letali su di un es- sere totalmente inerme, inferti con un coltello da cucina, senza preoccuparsi del do- lore del corpo sofferente, causato dalla pluralità dei colpi e dalla profondità della la- cerazione viscerale. E' certamente logica appare l'affermazione secondo cui, in caso di intento pietistico dell'imputato, questi avrebbe procurato la morte mediante mo- dalità meno cruente o, in alternativa, avrebbe chiesto preventivamente ausilio a fi- gli, medici o ad altri su come procedere. I motivi di ricorso sul punto devono essere ritenuti conclusivamente manifesta- mente infondati.
5. Il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il diniego della circo- stanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., so- no, invece, fondati.
5.1. Va premesso che, in linea generale, ai fini della configurabilità della circo- stanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., è necessario che la ripara- zione del danno, oltre che volontaria ed integrale, sia anche effettiva, nel senso che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimo- niale e non patrimoniale deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell'imputato di elimina- re, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso (Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018, Del Pizzo, Rv. 273021). Inoltre, il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità 10 è rimessa all'apprezzamento del giudice (Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880). Il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, compren- sivo sia del danno patrimoniale che morale ed effettivo (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep. 2016, Minzolini, Rv. 265831).
5.2. Ciò posto, la Corte di assise di appello non ha concesso la circostanza atte- nuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. per l'inesistenza del presupposto essenziale dell'effettività del risarcimento individuato nel "conflitto offensore - persone offese", avendo i figli rifiutato l'offerta del padre - comunicata mediante una lettera racco- mandata, depositata in udienza preliminare ed inviata in epoca di poco anteriore - di trasferimento della proprietà, a sue spese, della casa dove abitava, del valore di euro quarantunmila, unico bene a lui appartenente. Sul punto la Corte territoriale ha condiviso le argomentazioni della sentenza di primo grado. Il G.U.P. aveva rilevato la carenza di effettività del risarcimento, stan- te il mancato soddisfacimento dell'obbligazione sorta dal reato, a prescindere dalle dichiarazioni di rinuncia o di accettazione della parte lesa. Si tratta, tuttavia, di af- fermazione di principio priva sostanzialmente di motivazione sulle verifiche richieste alla luce degli arresti di questa Corte. Alla luce dell'esistenza di un'offerta concreta, sarebbe risultata necessaria una valutazione sotto il profilo oggettivo dell'entità del danno provocato ai figli per la perdita della madre. In proposito, deve rilevarsi che è sufficiente un'offerta di ri- sarcimento del danno, anche non formale, che, però deve tenere conto degli effetti del reato e deve possedere i requisiti della congruità e della serietà, pure quando la persona offesa non abbia accettato l'offerta (Sez. 3, n. 31927 del 28/05/2015, G, Rv. 264249). Il risarcimento del danno contemplato dall'art. 62, n. 6, cod. pen., peraltro, non consente differenziazioni in ordine alle conseguenze pregiudizievoli derivate dal rea- to, ricomprendendosi in esso, al pari di ogni tipologia di illecito, entrambe le catego- rie riconducibili ai principi civilistici sui danni patrimoniali, intesi quali ricadute pre- giudizievoli, suscettibili di valutazione economica sotto forma di danno emergente e lucro cessante, ed i danni non patrimoniali che includono, invece, ogni forma di in- teressi inerenti alla persona afferenti alla sfera immateriale e perciò non connotati da rilevanza economica. Tenuto conto della notevole peculiarità del caso in esame, il ricorrente ha formu- lato un'offerta effettiva, mediante modalità corrette;
egli, cioè, risulta essersi so- stanzialmente attivato, al fine di diminuire la sofferenza dei figli. I giudici di merito, limitando nella motivazione la loro analisi ad un aspetto mar- ginale (la presunta inesistenza del conflitto "offensore persone offese"), non han- no quindi compiutamente valutato i predetti elementi caratterizzanti l'attenuante de quo e, specificamente: a) la congruità e la tempestività dell'offerta; b) la natura 11 pienamente satisfattiva del risarcimento del danno, al fine di accertare l'effettiva resipiscenza del reo (Sez. 2, n. 36037 del 06/07/2011, Ruvolo, Rv. 251073). Occorre, quindi, procedere ad un nuovo giudizio in ordine alla sussistenza della circostanza attenuante in questione, tenendo conto dei suesposti principi.
6. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bologna per un nuovo, più approfon- dito, giudizio sul punto, da condursi in piena libertà, ma alla luce dei rilievi sopra formulati. Il ricorso va rigettato nel resto.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al diniego della circostanza atte- nuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 19 aprile 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Giulio Sarno Aldo Esposito Aldo Cunt Moulin DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 GEN 2019 IL CANCELLIERE Stefania FATELLA