Sentenza 27 novembre 2008
Massime • 1
La circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale ricorre nel caso in cui i motivi della condotta superino l'entità della morale comune media e non siano di scarsa rilevanza rispetto alla gravità del reato commesso. (Nella fattispecie, relativa a reati di devastazione e saccheggio, violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate commessi nel corso di una manifestazione di protesta, si è ritenuto che la radicale contrarietà ad ogni espressione di intolleranza razziale e di avversione ai principi democratici non valga a configurare l'attenuante in esame).
Commentari • 2
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Non costituisce reato l'occupazione e l'utilizzazione dell'immobile comunale per dare inizio a un possesso meramente transitorio oppure occasionale che, per la sua precarietà, non realizzi un potere di fatto sul bene da parte del soggetto agente. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 28/03/2019) 13-06-2019, n. 26234 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente - Dott. COSTANZO Angelo - rel. Consigliere - Dott. GIORDANO Emilia A. - Consigliere - Dott. ROSATI Martino - Consigliere - Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: N.E., nato a (OMISSIS); C.G., nato a (OMISSIS); T.C., nato …
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(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 633) Il fatto La Corte d'appello di Brescia confermava le condanne inflitte dal Tribunale di Brescia: a E. N. per i reati a lei ascritti ex artt. 110, 112, nn. 1, 633, commi 1 e 2, e 639-bis cod. pen. (capo A), ex artt. 112 n. 1, 340, comma 1, cod. pen. (capo B) e ex artt. 110, 112 nn. 1 e 2, 610, 339, comma 2, 61 nn. 2 e 10 cod. pen. ex artt. 110, 112 nn. 1, 610, 339, comma 2, 61 nn. 2 e 10 cod. pen. (capo C), unificati ex art. 81, comma 2, cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, per avere invaso l'Area dei Servizi della Persona del Comune di M. al fine di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2008, n. 11236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11236 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/11/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1406
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 021950/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
01) NA VA N. IL 23/04/1977;
02) CU RI N. IL 23/04/1965;
03) ON AR N. IL 29/01/1975;
04) DA ZI N. IL 23/04/1984;
05) BE LE N. IL 10/01/1983;
06) HI AB N. IL 06/02/1975;
07) VA OL N. IL 19/03/1982;
08) TI RD N. IL 26/06/1986;
09) GU RO N. IL 16/07/1975;
10) NI DR N. IL 31/03/1984;
11) HI EN N. IL 19/06/1973;
12) GA LE N. IL 14/09/1985;
13) ES IA N. IL 27/10/1985;
14) ON BE N. IL 15/06/1979;
15) BE IA N. IL 06/02/1972;
16) AT AL N. IL 05/08/1963;
avverso SENTENZA del 12/11/2007 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alfredo Montagna che ha richiesto:
Annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti della BE, per morte dell'imputata. Annullarsi la sentenza impugnata nei confronti del AS, limitatamente alla sospensione condizionale della pena. Annullarsi la sentenza impugnata nei confronti degli altri imputati, limitatamente al delitto previsto dall'art. 419 c.p.. Rigettarsi nel resto i ricorsi. Udito, per la parte civile, l'Avv. Giannuzzi per il Ministero degli Interni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori Avv.ti Sassi Enrica, Spazzali Giuliano, Steccanella Davide e Trincia Fulvia, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
1. I ricorsi - NA VA, CU RI, ON AR, DA ZI, BE LE, HI AB, VA OL, TI RD, GU RO, NI DR, HI EN, GA LE, ES
IA, ON BE, BE IA e ER AL hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, deliberata il 12 novembre 2007, che ha confermato quella del Gup del tribunale di Milano, che li aveva condannati alla pena di giustizia, siccome colpevoli:
- TUTTI, di concorso nel reato di devastazione e saccheggio, in esso assorbiti quelli di danneggiamento aggravato, incendio, illecito porto di bottiglie Molotov, artifizi esplodenti, bombe carta, benzina e liquidi incendiari aggravati (capo 1 dell'originaria rubrica); di concorso in violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate (capo 2);
- CH, NI, CE, ON e ET, altresì, del reato di porto illegale in luogo pubblico di strumenti atti ad offendere (capo 7);
- il solo GA, infine, dell'ulteriore reato di resistenza a pubblico ufficiale (capo 3); reati commessi in Milano, l'11 marzo 2006.
A -La sentenza impugnata. - Secondo i giudici di appello, infatti, tutti i predetti imputati, conformemente a quanto affermato dal primo giudice, oltre a presenziare alla "contromanifestazione" indetta a Milano il giorno 11 marzo 2006, su iniziativa dalla così detta "area antagonista", per impedire lo svolgimento di quella, autorizzata, organizzata dal "Movimento Sociale Fiamma Tricolore" in piazza Oberdan, avevano partecipato, altresì, attivamente ai "disordini" provocati da un gruppo di contromanifestanti (composto da un centinaio di persone), che separatosi da un corteo più numeroso mossosi da piazza Lima in direzione di piazza Oberdan, presidiata dalle forze dell'ordine, si erano spinti sino in via Palazzi, e dopo aver eretto - con cassonetti dell'immondizia, arredi urbani e stradali, un ciclomotore ed altre suppellettili - una improvvisata barricata per contrastare l'azione della polizia - intervenuta per scongiurare lo scontro tra i due gruppi di manifestanti - aveva compiuto plurimi atti di distruzione, incendio e danneggiamento, dettagliatamente elencati nel capo di imputazione. In particolare la Corte territoriale, dopo un'ampia esposizione dedicata alla ricostruzione del fatto ed allo svolgimento del processo (originato dall'arresto di trentasette persone eseguito nell'immediatezza dei fatti), illustrati i passaggi argomentativi più significativi della sentenza di primo grado ed il contenuto dei motivi di impugnazione prospettati dai diversi imputati, ha proceduto, in primo luogo, ad una disamina delle questioni di carattere generale sollevate dalla quasi totalità degli appellanti, precisando:
1) che correttamente il primo giudice aveva ritenuto che i singoli atti di danneggiamento (consistiti nell'incendio o danneggiamento di 24 autovetture e di un ciclomotore, di un locale denominato "AN POINT", adibito a centro informativo del partito politico Alleanza Nazionale, di un edicola, colpita da una bomba carta, di uno "sportello bancomat", di altri numerosi esercizi commerciali, di cui venivano distrutte le vetrine o le insegne), andavano qualificati, giuridicamente, come integranti un unico reato continuato di devastazione (art. 419 c.p.), in quanto gli stessi, finalizzati al compimento del delitto di violenza ai danni di pubblici ufficiali (art. 61 c.p., n. 2), come reso evidente dai filmati acquisiti agli atti, dai resoconti giornalistici e dalle deposizioni in atti, configuravano, per la loro durata, entità e quantità, una palese ed inconfutabile lesione del bene dell'ordine pubblico, elemento qualificante della fattispecie;
2) che correttamente il primo giudice aveva ravvisato l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato (dolo generico) ed una responsabilità degli imputati ad eccezione del AS a titolo di concorso, tenuto conto: A) che per ognuno degli imputati condannati, la prova della consapevolezza di partecipare all'azione delittuosa comune, emergeva da una significativa e convergente serie di elementi indizianti, anche di natura logica, quali: a) il carattere preordinato dei disordini, reso evidente dalle stessa dinamica degli incidenti;
b) l'appartenenza dei manifestanti ad alcuni centri sociali (cittadini e non), dove era stata lungamente discussa, in assemblea, l'organizzazione della manifestazione ed i suoi obiettivi (impedimento ad ogni costo della manifestazione neo- fascista), come emerso da informazioni ricavate da diversi siti internet riferibili a movimenti della sinistra antagonista;
B) che la configurabilità di un contributo cosciente e volontario di ciascuno degli imputati alla realizzazione dell'evento devastazione, sia pure di natura solo agevolatoria, era desumibile, in applicazione di consolidati principi di diritto: a) dall'aver agito gli imputati nell'ambito di un gruppo compatto e coordinato;
b) dall'aver fatto uso di caschi protettivi o di altri mezzi idonei a travisare o mascherare la persona, in violazione del divieto sanzionato dalla L. n. 572 del 1975, art. 5; c) dalla collocazione nell'immediate vicinante della barricata, specie se accompagnata alla detenzione di bastoni od altri oggetti contundenti, ritenuta funzionale all'agevolazione dei manifestanti direttamente impegnati nella commissione degli atti di devastazione;
d) dalle modalità che avevano portato all'arresto degli stessi;
e) dalla rilevazione, per alcuni degli imputati, di una presenza sin dai primi momenti degli scontri, protrattasi sino al momento dell'arresto;
3) che correttamente il primo giudice aveva escluso l'attenuante di cui all'art. 116 c.p., emergendo dal complesso materiale probatorio raccolto a carico di ciascuno degli appellanti, "la piena e consapevole adesione allo sviluppo che l'attorte delittuosa stava assumendo";
4) che correttamente era stata esclusa dal primo giudice l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 1, sia perché tale decisione risultava conforme ad un consolidato principio di diritto, ritenuto del tutto condivisibile dai giudici di appello, secondo cui le motivazioni politiche ispiratrici di comportamenti criminosi non possono venire di per sè in considerazione ai fini dell'attenuazione del trattamento sanzionatorio;
sia anche perché la condotta criminosa posta in essere aveva assunto connotati di gravità e violenza del tutto eccessivi rispetto al fine dichiaratamente perseguito dai manifestanti, avuto riguardo anche alla notevole presenza delle forze dell'ordine, sicuramente in grado di reprimere, come concretamente avvenuto, eventuali atti illeciti compiuti dai manifestanti "autorizzati".
Nell'ultima parte della sentenza impugnata, infine, la Corte territoriale ha provveduto ad esporre, per ognuno degli appellanti, le censure mosse alla sentenza di primo grado, e con specifico riferimento alla posizione di quelli condannati, che ancora rilava in questa sede, le argomentazioni che conducevano ad una conferma della decisione del primo giudice.
3. - I motivi di impugnazione.
A) I comuni difensori di CU RI, DA ZI, BE LE, TI RD, GU RO, HI EN, GA LE, ES IA, e ON BE, nell'unico ricorso proposto nell'interesse dei propri assistiti, hanno dedotto la illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge (artt. 419 e 423 c.p., art. 635 c.p., commi 1 e 2, L. n. 895 del 1967, art. 4 e L. n. 152 del 1975, art. 5) e vizio di motivazione, evidenziando a sostegno del gravame:
a) che le ipotesi criminose contestate ai ricorrenti, sin dalla loro prima formulazione (incendio, danneggiamento, porto illegale di armi, uso di caschi o altri atti idonei al travisamento;
violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate) risultavano, in tutta evidenza, autonome ed indipendenti, convergendo soltanto sul piano temporale o spaziale, risultando "non unificabili, però, come prodotto di un'unica volizione", e che pertanto difettava totalmente la prova di un concorso degli imputati nella commissione di tali delitti;
b) che incontestata la ricostruzione "globale" compiuta dai giudici di merito dei fatti di cui è processo e la effettiva comune intenzione di tutti i partecipanti alla "contromanifestazione" di occupare piazza Oberdan per impedire lo svolgimento di quella organizzata dal Movimento Sociale, da essi ritenuta illegittima perché "fascista", era tuttavia illogico ritenere che, una volta intervenuta la "prevedibile" azione delle forze dell'ordine, diretta ad impedire il raggiungimento di detto scopo e disperdere i contromanifestanti, coloro che avevano deciso di erigere una barricata, al solo scopo di consentire al grosso del corteo di allontanarsi senza danno ("i resistenti"), avessero invece deciso, con tale azione, di "impegnare" le forze dell'ordine e costituire una "zona franca" allo scopo di permettere agli ignoti correi, il compimento di atti di devastazione;
ovvero, utilizzando altri termini, che coloro che avevano deciso di compiere atti di resistenza o violenza nei confronti delle forze di polizia, intendessero agevolare il gruppo resosi autore degli atti di devastazione ("i devastanti"), non avendo i giudici di appello adeguatamente valutato, in particolare, che ciascun reato contestato era "monosoggettivo" e solo casualmente "plurisoggettivo", costituendo solo una ipotesi suggestiva ma indimostrata, che delle condotte obiettivamente disomogenee - quelle dei resistenti e quelle dei devastanti - fossero riconducibili ad una "programmazione anticipata", così da ritenere che ciascun reato sarebbe frutto di una "rivalutazione collettiva", e che gli uni e gli altri debbano rispondere, a titolo di concorso morale, di illeciti che non risultano aver materialmente commesso;
c) che la motivazione della sentenza impugnata appariva, altresì, intrinsecamente contraddittoria ed illogica, per avere i giudici di appello affermato una responsabilità dei ricorrenti, a titolo di concorso, anche nei pretesi reati "fine" commessi dai "devastanti" (incendio, danneggiamento, porto illegale di armi, uso di caschi o altri atti idonei al travisamento;
violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali) valorizzando degli elementi fattuali, quali la vicinanza alla barricata ovvero la partecipazione alla "contromanifestazione" impugnando un bastone od altri strumenti atti ad offendere, prosciogliendo invece altri imputati (NI E CC), pure raggiunti da elementi indizianti non dissimili rispetto a quelli esistenti a carico dei condannati. A1) - Tutte le impugnazioni proposte dai predetti ricorrenti vanno rigettate, salvo quella proposta nell'interesse di BE LE, deceduta successivamente alla proposizione del ricorso, nei cui confronti la sentenza impugnata va quindi annullata, senza rinvio, essendo i reati estinti per morte dell'imputata. Ed invero, nessun profilo di illegittimità può fondatamente ravvisarsi nella sentenza impugnata con riferimento alla decisione dei giudici di appello secondo cui i ricorrenti CU RI, AN AZ, SE DO, GU DR, CH NC, NI LE, CE IA, e ON ER, pur in assenza di elementi che dimostrino con certezza una loro partecipazione alla fase di esecuzione dei fatti di devastazione o di saccheggio, debbano ugualmente rispondere, a titolo di concorso, del reato di cui all'art. 419 c.p. ad essi contestato. Premesso, infatti, che nella sentenza impugnata sono diffusamente illustrate le circostanze in fatto (spostamento dei cassonetti per la realizzazione della barricata;
prolungata presenza nei pressi della stessa;
lancio di sassi all'indirizzo delle forze dell'ordine, ecc.) ritenute dimostrative della sussistenza nella condotta di tutti i predetti imputati degli elementi costitutivi, sia oggettivi che soggettivi, del reato di resistenza (id est la loro inclusione nel novero dei "resistenti", secondo la icastica definizione suggerita in ricorso) - capo questo della sentenza, che non ha formato oggetto di impugnazione, come espressamente riconosciuto dalla difesa anche in sede di discussione - va evidenziato, che la Corte territoriale è pervenuta all'affermazione di responsabilità degli stessi con riferimento anche al reato di devastazione ed alle altre ipotesi delittuose ritenute assorbite in tale imputazione, in base ad un coerente percorso argomentativo, immune da vizi logici e giuridici, che ha in primo luogo sottolineato, con valutazione in fatto, il carattere preordinato degli scontri di cui trattasi (quale desumibile, tea gli altri elementi, dalla presenza tra i
contro
- manifestanti di almeno una trentina di persone travisate, armate di spranghe, bottiglie molotov, bombe carta ed in possesso di alcune taniche contenenti liquidi infiammabili) e l'evidente coordinazione ravvisabile nell'azione dei predetti
contro
-manifestanti, rivelatrice dell'esistenza di un piano preordinato scrupolosamente attuato;
ha quindi posto in luce, in diritto, (a) la ravvisabilità del concorso, indipendentemente, in ogni caso, dalla dimostrazione dell'esistenza di un "previo concerto", cioè di un preventivo accordo di intenti, diretto alla causazione dell'evento, ben potendo esso esplicarsi "in un supporto causalmente efficiente, sotto il profilo materiale o morale, di carattere estemporaneo" (in tal senso Cass., sez. 1, sentenza n. 821 del 31/10/1995, Rv. 203487, ric. Figlia e altro, citata in sentenza); (b) Cinscindibilità, nelle fattispecie plurisoggettive, dell'attività antigiuridica posta in essere da ciascun correo, che confluisce pertanto in un'azione delittuosa che va considerata unica e che produce l'effetto di far ritenere giuridicamente attribuibile a ciascuno dei concorrenti il risultato finale dell'evento cagionato;
(c) la rilevanza del contributo concorsuale non solo quando esso abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando esso assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà, pervenendo alla conclusione, con specifico riferimento alla vicenda di cui è processo, che ogni singolo (contro)manifestante "che, pur non compiendo direttamente atti di violenta, abbia tenuto una condotta partecipe ed attiva nell'economia dell'adone complessiva del gruppo, ha finito con l'influire sulla mente e sulle condotte degli autori materiali degli atti di devastazione e incendio, rafforzando la loro psiche e garantendo, con la sua presenta qualificata... la forza numerica e la compattezza del gruppo stesso e, quindi, in definitiva, il buon esito della protesta, nelle sue forme estreme". In presenza di un percorso argomentativo così preciso, articolato e logico - illustrato per altro in questa sede in termini necessariamente sintetici rispetto ad uno sviluppo motivazionale assai più ampio e dettagliato - ritiene il collegio che i rilievi critici mossi in ricorso alla decisione impugnata, non possono trovare accoglimento, ove si consideri che le stesse, attraverso un processo di semplificazione logica, si risolvono, in definitiva, nella prospettazione di una "lettura" degli avvenimenti di cui è processo, diversa ed alternativa rispetto a quella fornita dai giudici di merito, sforzandosi di enucleare, con riferimento allo specifico gruppo di "contromanifestanti" che la mattina dell'11 marzo 2006, percorrendo corso Buenos Aires, si dirigeva verso piazza Oberdan al dichiarato scopo di impedire lo svolgimento della manifestazione indetta dal "Movimento Sociale Fiamma Tricolore", due diverse ed autonome tipologie di persone, i "resistenti" ed i "devastanti", i primi intenzionati, si sostiene, solo e soltanto a non ottemperare all'ordine della polizia di disperdersi, così da impedire, anche attraverso atti violenti, l'esecuzione di arresti di massa degli altri partecipanti al corteo;
i secondi invece, effettivamente intenzionati a compiere atti di devastazione e scatenare quella che alcuni organi di informazione che hanno commentato i fatti di causa, hanno definito, con un termine utilizzato anche in ricorso, una sorta di "guerriglia urbana". Ed invero è agevole rilevare che tale pur suggestiva
"interpretazione" della vicenda di cui è processo, non risulta basarsi su alcuna concreta emergenza fattuale che segnali come illogico il percorso argomentativo svolto dai giudici di appello, che basandosi su di un complesso materiale probatorio costituito non solo dalle comunicazioni di notizia di reato in atti, ma anche da numerose fotografie scattate da fotoreporter presenti sul posto e dai filmati girati da alcune emittenti televisive, oltre che da personale della Polizia Scientifica, muovendo dal significativo dato fattuale, adeguatamente accertato, rappresentato dalla preordinazione della protesta (preceduta anche da un'assemblea tenutesi il 1 marzo in un centro sociale milanese ed al quale avevano partecipato numerose organizzazioni della così detta area antagonista) e dalla rilevata coordinazione e simultaneità dell'azione sviluppata dai pretesi "resistenti" (rapida edificazione di una barricata, lancio di sassi, grossi petardi e bombe carta contenenti bulloni e chiodi, all'indirizzo delle forze dell'ordine; concomitante accensione di incendi che sprigionavano "del denso fumo nero" che impediva alle telecamere una ripresa di molte delle azioni compiute dai manifestanti), desumile, tra gli altri elementi, anche dalla deposizione del teste EB FR (secondo cui l'azione del gruppo dei dimostranti ricordava quello della testuggine romana), ha valorizzato, quali elementi dimostrativi di un concorso dei ricorrenti anche nel delitto di devastazione: (a) l'uso di caschi protettivi o di qualsiasi altro mezzo idoneo al travisamento delle proprie sembianze;
(b) la prolungata presenza a ridosso della barricata, in qualche caso caratterizzata anche dalla documentata disponibilità di armi o strumenti atti ad offendere (bastoni, sbarre, pietre, ecc.); (c) le modalità dell'arresto, avvenuto, quanto ai ricorrenti CU, DA, TI, GU, HI e ON, nel cortile del civico n. 15 di Corso Buenos Ayres (luogo in cui gli stessi si erano rifugiati successivamente alla "carica" della polizia ed immediatamente dopo il danneggiamento di un auto di grande cilindrata (Porche), lasciata in sosta a poca distanza dell'edificio, e nel quale furono ritrovati manici di scopa e di accetta, scudi di protezione, chiodi da carpentiere, e vari altri oggetti idonei al travisamento); ovvero, quanto ai ricorrenti GA e ES, nelle immediate vicinanze di corso Buenos Ayres, dopo un inseguimento degli agenti.
Elementi, questi, ritenuti indicativi non già, soltanto, di una volontà di agevolare, resistendo all'azione delle forze di polizia, la fuga della "retroguardia" del corteo, quanto piuttosto di favorire, anche sul piano materiale, attraverso la creazione di un relativamente stabile diaframma tra le forze dell'ordine, schierate a protezione di piazza Oberdan, e gli altri manifestanti, la creazione di una sorta di "zona franca", nella quale poi si sviluppava, con una significativa coincidenza anche temporale, l'azione devastatrice dei correi, che anche grazie al significativo apporto dei "resistenti", quindi, hanno potuto compiere, indisturbati, gli atti di danneggiamento di auto, banche, negozi. Nè può fondatamente sostenersi, con riferimento all'avvenuto proscioglimento dall'imputazione di devastazione di alcuni coimputati, quali il NI ed il CC - che pure si ritiene fossero raggiunti da elementi indizianti non dissimili da quelli rilevati a carico dei ricorrenti - che la motivazione della sentenza impugnata, specie per quel che attiene la valutazione degli elementi di prova del concorso nel reato, risulti contraddittoria o manifestamente illogica, ove si consideri che nello stesso ricorso si da atto, in definitiva, della non sovrapponibilità delle posizioni dei predetti imputati rispetto a quelle dei ricorrenti, ed in primo luogo del GU, atteso che l'imputato CC, in base all'esame dei filmati e delle foto, non risultava aver stazionato per un apprezzabile lasso di tempo in prossimità della barricata, venendo ripreso ad una certa distanza della stessa e con il volto non travisato da sciarpa o casco e senza avere in mano bastoni o altri strumenti atti ad offendere, e che l'imputato NI, seppure sorpreso dalle forze di polizia allorquando cercava di disfarsi di un bastone che aveva all'estremità un drappo di colore rosso, era stato però tratto in arresto a circa 700 metri di distanza da Corso Buenos Ayres e, soprattutto, non risultava riprodotto in alcuno dei fotogrammi che riproducevano gli scontri.
Nè la dedotta circostanza che il CC sia stato tratto in arresto nel cortile dello stabile di via Buenos Ayres n. 15, luogo in cui, secondo le deposizioni di alcuni dipendenti di un vicino negozio di cui riferisce la sentenza impugnata, si sarebbero rifugiate solo persone con il volto travisato, può costituire, per l'obiettiva scarsa rilevanza del dato, un significativo elemento di contraddittorietà, tale da inficiare la motivazione della pronuncia di condanna dei ricorrenti, potendo esso far dubitare, a tutto concedere, della fondatezza del proscioglimento di detto imputato, per altro ormai definitivo per mancanza d'impugnazione, ma non anche della condanna degli altri imputati, che in base alla documentazione in atti risultavano aver partecipato ai disordini a volto coperto. B) Il difensore di NA AN, nell'articolato ricorso proposto nell'interesse del proprio assistito, ha dedotto la illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge (artt. 110 e 116 c.p., art. 61 c.p., n. 2) e vizio di motivazione, evidenziando a sostegno del gravame:
a) che i giudici di appello avevano contraddittoriamente ed erroneamente affermato, per un verso, la "preordinazione degli scontri" e la sussistenza in capo a tutti gli imputati, e quindi anche al NA, di un dolo diretto, consistito non già in una semplice "adesione al programma criminoso da altri ideato ed attuato", quanto piuttosto in un "previo concerto", salvo poi ravvisare, in altro punto della decisione, una responsabilità del ricorrente e degli altri coimputati nel reato di devastazione ed incendio a titolo di concorso morale, nella forma del rafforzamento e dell'agevolazione dell'altrui disegno criminoso, nonostante l'evidente incompatibilità, anche sul piano logico, tra preordinazione e rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, omettendo altresì di fornire adeguata spiegazione della connessione causale ravvisata tra la partecipazione alla manifestazione con mezzi di travisamento e strumenti atti ad offendere e l'evento;
b) che i giudici di appello avevano escluso la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p., in base ad argomentazioni insufficienti, illogiche e contraddittorie, limitandosi ad affermare che vi era stata da parte del ricorrente quanto meno una piena e consapevole adesione allo sviluppo che l'azione delittuosa, senza considerare, tuttavia, che tale rilievo risulta incompatibile con l'asserita preordinazione delle devastazioni ed esistenza di un dolo diretto di partecipazione, omettendo di specificare, altresì, in risposta ad una specifica deduzione difensiva sviluppata nei motivi di appello, le ragioni per cui la "preordinazione" doveva ritenersi riferibile alla devastazione e non invece al reato di resistenza;
c) che i giudici di appello avevano ravvisato la responsabilità del ricorrente, a titolo di concorso, con riferimento ai reati di devastazione e saccheggio, incendio, violenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie, in base ad argomentazioni errate e del tutto illogiche (presenza alla manifestazione con il volto coperto e con in mano un bastone), senza valutare in alcun modo le deduzioni difensive secondo cui il NA non poteva aver fornito alcun contributo causale agli scontri, posto che la scarna documentazione fotografica che lo riguardava, lo ritraeva in una strada laterale rispetto il corso Buenos Ayres, via Palazzi, mentre gli scontri si erano verificati più avanti nelle adiacenze di Viale Tunisia;
d) che i giudici di appello avevano disatteso le censure difensive sollevate con riferimento alla sussistenza dell' aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2 in base ad argomentazioni errate, rilevando i al riguardo, che intanto, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, tale aggravante doveva ritenersi riferita non solo al reato di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 4 e L. n. 252 del 1975, art. 5 ma anche a quello di devastazione, e che avuto riguardo alla funzione dell'aggravante la sua configurabilità presuppone necessariamente che il reato fine sia più grave di quello mezzo, maggiore gravità che non sussiste nel caso in esame, posto che il reato fine era, pacificamente, quello di resistenza. B1) - Tutti i motivi di gravame prospettati nell'interesse del NA sono privi di fondamento.
Nessun profilo di illegittimità può infatti fondatamente ravvisarsi nell'articolato percorso argomentativo sviluppato dai giudici di appello, per motivare la propria decisione di conferma della pronuncia di condanna del ricorrente in relazione a tutti i reati allo stesso contestati, risultando esso, non solo perfettamente aderente alle risultanze fattuali raccolte nel corso del processo, ma del tutto rispettoso e coerente con i principi di diritto da tempo enunciati in tema di concorso di persone nel reato e puntualmente esposti nel corpo motivazionale. In particolare, incontestato il dato che, nello specifico, i reati contestati erano "frutto di un'azione collettiva" (come affermato a pag. 15 della impugnata sentenza) e che solo alcuni dei responsabili sono stati identificati, la circostanza che i giudici di appello, nello sviluppo del proprio articolato apparato motivazionale, abbiano posto in evidenza, in primo luogo, la circostanza, in fatto, di una "preordinazione degli scontri" - e ciò in sostanziale continuità, per altro, con il convincimento espresso dal primo giudice, che aveva ravvisato nello svolgimento dei fatti "una lucida strategia di devastazione" - non può intendersi, come ritenuto invece dal ricorrente, che la Corte territoriale abbia voluto sostenere, con ciò, che tutti gli imputati, e tra essi quindi anche il NA, si fossero previamente accordati tra loro e gli altri responsabili degli atti di devastazione, rimasti ignoti, per la commissione del più grave reato ad essi contesto, sicché, in difetto di una prova certa dell'adesione del ricorrente a tale accordo preventivo (non potendo ritenersi sufficiente, si sostiene, la sola dichiarata appartenenza dell'imputato ad un centro sociale di Reggio Emilia e l'incontro avuto con altri partecipanti alla contromanifestazione presso il centro sociale Orso la mattina stessa dell'11 marzo 2006), nessuna responsabilità penale sarebbe in concreto ravvisabile a suo carico, rivelandosi in tal caso improprio e contraddittorio ogni riferimento ad una partecipazione di ordine psichico, intesa come rafforzamento dell'altrui proposito criminoso. Ed invero, come espressamente precisato nella sentenza impugnata (pag. 27), nell'economia della decisione il riconoscimento della "preordinazione" degli scontri rappresenta sì una premessa fattuale di importanza non secondaria, ma costituisce pur sempre solo una prima "chiave di lettura" della complessa vicenda di cui è processo, e non già l'unico ed esclusivo dato sulla base del quale vagliare la effettiva sussistenza di una responsabilità concorsuale di ciascun imputato.
Appare significativo, del resto, che l'enunciazione di tale pur rilevante dato fattuale, sia avvenuta nell'ambito di un contesto motivazionale specificamente dedicato alla trattazione dell'elemento soggettivo e della prova del concorso, e che alla stessa faccia seguito, nell'ulteriore sviluppo della motivazione, una diffusa illustrazione dei principi di diritto ritenuti più rilevanti nella valutazione della fattispecie, primo fra tutti quello secondo cui, in tema di concorso di persone, non è necessario un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, nel senso che, come ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, è sufficiente "che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro" (sentenza n. 31 del 22/11/2000 Rv. 218525, Soriani). Quanto poi al passaggio argomentativo della sentenza impugnata sul quale maggiormente si concentrano i rilievi critici della difesa del ricorrente (la parte conclusiva di pagina 30 e l'incipit di pagina 31), nel quale si afferma, in effetti, che la condotta posta in essere da tutti gli odierni ricorrenti, incluso il NA, avrebbe "influito sulla mente e sulle condotte" degli autori materiali degli atti di devastazione, ritiene il collegio, che ad esso non può riconoscersi il significato che gli viene attribuito in ricorso, quello cioè secondo cui, ad avviso dei giudici di appello, si profilerebbe nel caso in esame una ipotesi di "concorso morale". Ed invero, a prescindere dalla considerazione di ordine metodologico secondo cui l'adeguatezza e logicità della motivazione va esaminata e valutata con riferimento all'interezza del suo sviluppo e non già con riferimento ad un singolo passaggio argomentativo, nello specifico è comunque agevole rilevare che attraverso la proposizione criticata in ricorso i giudici di appello, hanno inteso semplicemente sciogliere in senso affermativo il quesito relativo all'esistenza di un contributo causale dei ricorrenti alla commissione dei delitti di cui trattasi.
In particolare, se si analizza il percorso argomentativo sviluppato nella sentenza impugnata nella sua interezza, risulta sufficientemente chiaro che giudici di appello, lungi dall'adottare delle astratte e semplicistiche formule definitorie, muovendo dal rilievo in fatto (a) della preordinazione degli scontri (b) dell'accertata "contestualità di tempo e di luogo" esistente tra le condotte che hanno portato prima all'erezione della barricata e poi alla consumazione dei gravissimi atti di devastazione di cui si è detto (c) dell'estrinsecarsi dell'azione devastatrice sviluppatasi alle spalle della barricata in manifestazioni particolarmente spettacolari e violente (distruzione di vetrine, lancio di petardi e bombe carta, incendi) di entità tale da non poter sfuggire alla comprensione di quanti, tra i manifestanti, erano colà presenti, sono pervenuti alla enucleazione della regola di giudizio, secondo cui una, volta definitasi l'azione di devastazione nella sua portata e nei suoi precisi contorni, coloro tra i contromanifestanti, che erano rimasti nel gruppo, a maggior ragione se travisati, opponendosi all'azione delle forze di polizia adottando una condotta attiva e partecipe (lanciando sassi, bombe carta, petardi, brandendo bastoni o mazze) avevano inteso fornire il loro contributo all'azione delittuosa dei correi rimasti ignoti, e ciò indipendentemente dall'accertamento di una loro diretta partecipazione vuoi alla fase della ideazione (attendibilmente desunta dalla coordinazione delle singole condotte e dalle risultanze investigative in merito a riunioni preparatorie della manifestazione) vuoi alla fase esecutiva, e ciò in ragione del carattere unitario del reato concorsuale. Ciò posto, deve allora qui ribadirsi, anche con riferimento alle specifiche censure sviluppate dalla difesa del NA in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p., che tale percorso argomentativo, non presenta alcun profilo di illegittimità, uniformandosi esso a principi di diritto ripetutamente enunciati da questa Corte, secondo cui "per poter affermare la responsabilità di un soggetto a titolo di partecipazione in un delitto doloso, è sufficiente che lo stesso abbia apportato un contributo di ordine materiale o psicologico idoneo, con giudizio di prognosi postuma, alla realizzazione anche di una soltanto delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell'azione criminosa posta in essere da altri soggetti, con la coscienza e la volontà di concorrere con costoro alla realizzazione della condotta criminosa" (in tal senso Cass., Sez. 6, sentenza n. 467 del 6/11/1991, Rv. 188929, ric. Afelba ed altri). In particolare, per quanto attiene il mancato riconoscimento della ricorrenza di una ipotesi di concorso anomalo, è sufficiente evidenziare che l'affermazione di una responsabilità concorsuale piena, ai sensi dell'art. 110 c.p., ne esclude la configurabilità, conformemente ad un indirizzo giurisprudenziale ricordato anche nell'impugnata e sentenza (Sez. 5, Sentenza n. 10995 del 25/10/2006 Rv. 236512, ric. Ciurlia e altro) che di recente ha trovato autorevole avallo anche nella giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, sia pure con riferimento al reato di omicidio (sentenza n. 337 del 18/12/2008, Rv. 241574, ric. Antonucci e altri). Quanto poi alla deduzione in fatto secondo cui, in realtà, gli atti di devastazione si sarebbero sviluppati in una zona cittadina collocata in avanti e non già alle spalle rispetto al punto in cui era stata elevata la barricata e dove il NA risultava trovarsi in base alla documentazione fotografica in atti, è agevole rilevare che trattasi di deduzione in fatto, priva di adeguato riscontro e che non inficia, in ogni caso, il nucleo essenziale del percorso motivazionale, fondato sulla protratta presenza del ricorrente nell'area in cui si erano sviluppati i disordini e sulla necessaria consapevolezza da parte sua del concomitante compimento di atti di devastazione, in ragione delle stesse modalità di esecuzione degli stessi (esplosioni, frantumazione di vetrine, ecc.). Del tutto infondate risultano, infine, le censure difensive relative all'affermata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.2, per l'assorbente rilievo che, la norma in questione, intendendo punire una più intensa criminosità nella condotta dell'agente, la cui pervicace determinazione soggettiva nella consumazione del reato- fine è resa manifesta dal rifiuto di arretrare di fronte alla eventualità di perpetrare altro reato, non richiede affatto, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, che il reato fine debba essere necessariamente più grave di quello mezzo (basti pensare all'omicidio commesso per assicurarsi il profitto di una rapina). C - Il comune difensore di HI AB, VA OL e ON AR, negli autonomi ricorsi presentati nell'interesse dei propri assistiti ha sviluppato cinque motivi di gravame, nei quali si deduce:
a) la contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza impugnata, in quanto i giudici di appello, dopo aver premesso che la posizione dei ricorrenti era del tutto analoga a quella del coimputato CC QU, anch'egli proveniente da Reggio Emilia, hanno poi condannato il HI, IL VA ed il ON ed assolto invece il CC, motivando tale diversa statuizione in modo illogico ed incoerente, valorizzando cioè il dato che l'imputato prosciolto non poteva ritenersi travisato, recando egli, nella documentazione fotografica in atti, soltanto una sciarpa sulla bocca, senza considerare, tuttavia:
- quanto al HI, che non diversamente dal CC, anche costui si trovava nelle "retrovie" e non invece, come affermato in sentenza, "nel mezzo dei manifestanti più violenti ed attivi al momento della seconda carica della polizia" e non risultava aver adottato particolari forme di travisamento, essendo stato fotografato con dei guanti, un fazzoletto rosso sul viso, ed un cappello tipo cuffia sulla testa, nell'atto di impugnare un bastone;
- quanto al VA, che lo stesso, ripreso in vari punti caldi della manifestazione fin primissima fila, all'atto della formazione della barricata, e successivamente a ridosso della stessa, in fiamme, e quindi lungo Corso Buenos Ayres, insieme ad altri manifestanti travisati, con nelle mani uno scudo artigianale ed un manico di bandiera, non diversamente dal CC non aveva adottato particolari forme di travisamento, essendo stato fotografato con una sciarpa tipo kefiah ed un cappuccio;
b) l'inosservanza ed erronea applicazione di legge, con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di devastazione, contestando in particolare i ricorrenti, con diffuse argomentazioni, che nel caso in esame non poteva ritenersi esser stato leso il bene protetto, l'ordine pubblico, stante la durata dei fatti (circa mezzora), il teatro degli stessi (un tratto di strada di 120 metri), i beni colpiti (automobili, arredi ed infissi urbani, alcuni edifici ed il manto stradale, questi ultimi certo non in modo irreparabile) ed i mezzi impiegati (sassi, bastoni, una bomba carta e razzi da segnalazione);
c) l'inosservanza ed erronea applicazione di legge, relativamente all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti a titolo di concorso per il reato di devastazione e saccheggio, pur essendo pacifico che non vi è prova che alcuno di essi abbia compiuto direttamente atti di danneggiamento, contestando la difesa dei ricorrenti, in particolare, sia che i ricorrenti abbiano fornito un contributo cosciente e volontario alla realizzazione dell'evento devastazione, sia che gli scontri sarebbero stati "preordinati", sia infine che il HI, il VA ed il ON siano stati partecipi della fase della "preordinazione", difettando in realtà la prova di un effettivo "contributo agevolatore" da parte dei ricorrenti;
d) l'inosservanza ed erronea applicazione di legge e la mancanza di adeguata motivazione, relativamente alla decisione di non riconoscere ai ricorrenti l'invocata attenuante di cui all'art. 116 c.p., in base ad argomentazioni insufficienti, essendosi limitati i giudici di appello ad affermare che vi era stata da parte dei ricorrenti "quanto meno una piena e consapevole adesione allo sviluppo che l'azione delittuosa stava assumendo";
e) l'inosservanza ed erronea applicazione di legge relativamente alla decisione di non riconoscere ai ricorrenti l'invocata attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 1, pur essendo pacifico che l'intento dei ricorrenti era quello di difendere i valori della Resistenza e della Costituzione repubblicana, che vieta la ricostituzione del Partito Fascista.
C1) - Tutti i motivi di gravame prospettati nell'interesse dei ricorrenti HI, VA e ON sono privi di fondamento. Quanto al primo, valgono le considerazioni già svolte in sede di trattazione di analoga censura prospettata dalla difesa di CU RI, DA ZI, TI RD, IN DR, CH NC, NI LE, CE IA, e ON ER, nel senso che, per un verso, va rilevata la non assoluta sovrapponibilità delle posizioni dei ricorrenti HI, VA e ON rispetto a quella del co-imputato
CC, prosciolto in grado di appello, avuto riguardo alla valutazione, adeguatamente e logicamente motivata, compiuta dalla Corte territoriale in merito alla collocazione di quest'ultimo imputato nelle "retrovie" della manifestazione ed alla mancata adozione di particolari forme di travisamento, rispetto alla quale le indimostrate deduzioni difensive dirette a contestare, con riferimento ai ricorrenti, l'esistenza di elementi di prova dimostrativi di una loro collazione "a ridosso della barricata" e l'adozione di forme di travisamento (fazzoletto, cappello tipo cuffia, kefiah, passamontagna) si risolvono nella prospettazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posta a base della decisione impugnata, non consentita in sede di legittimità, fermo restando, per altro, che proprio le difformi statuizioni adottate dai giudici di appello nei confronti degli imputati provenienti da Reggio Emilia sta a significare in maniera eloquente che gli i giudici di appello, non si sono limitati a recepite acriticamente le argomentazione del primo giudice, ma hanno proceduto, correttamente, a valutare in modo autonomo e critico la posizione di ciascuno degli imputati.
Con riferimento poi al secondo motivo di gravame, va rilevato che nessun profilo di illegittimità è ravvisabile nella decisione impugnata relativamente alla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo 1), avendo i giudici di appello fatto corretta applicazione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza, invero non particolarmente copiosa, in tema di devastazione, opportunamente evidenziando in diritto:
- che il delitto di devastazione previsto dall'art. 419 cod. pen., è un reato contro l'ordine pubblico, per cui è indifferente che i fatti di devastazione abbiano interessato in tutto o in parte i beni oggetto di aggressione o che sia stato grave il danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l'ordine pubblico;
- che nella relazione ministeriale al progetto del codice penale, per ordine pubblico deve intendersi "il buon assetto ed il regolare andamento del vivere civile", cui corrisponde nella collettività l'opinione e il senso della tranquillità e sicurezza;
- che il termine "devastazioni deve ritenersi assunto dal legislatore nel suo significato tradizionale - il danneggiamento complessivo, indiscriminato, vasto e profondo di una notevole quantità di cose mobili o immobili - e che lo stesso costituisce il risultato dell'azione, ossia l'evento del reato;
in fatto:
- che nel caso di cui trattasi, gli atti di devastazione avevano attinto, ventiquattro autovetture, un motorino, un negozio, dato alle fiamme, un'edicola, incendiatasi dopo essere stata colpita da una bomba carta, la tastiera ed un monitor di un bancomat, numerose vetrine ed insegne di esercizi commerciali, suppellettili dell'arredo urbano e la pavimentazione stradale, in più punti abrasa o bruciata;
- che gli avvenimenti dell'11 marzo 2006, non solo avevano determinato un forte coinvolgimento emotivo della cittadinanza, quale desumibile anche dal rilievo attribuito all'evento dai mezzi di informazione anche nazionale, ma avevano determinato, altresì, l'interruzione di alcune linee tranviarie ed un prolungato stravolgimento del traffico cittadino;
sicché le deduzioni difensive dirette a confutare l'effettiva sussistenza degli elementi costitutivi del grave delitto di devastazione, in quanto i "danneggiamenti" contestati ai ricorrenti, per la durata dei fatti (circa mezzora), il numero dei beni colpiti ed i mezzi impiegati dai manifestanti, non sarebbero sufficienti ad integrare la fattispecie, lungi dall'evidenziare una erronea applicazione di legge, si risolvono, in realtà, nella generica prospettazione di una diversa ed opinabile valutazione degli elementi di fatto, non contestati, apprezzati dai giudici di merito, evidentemente non consentita nel giudizio di legittimità.
Quanto poi agli ulteriori motivi di impugnazione con i quali si censurano, rispettivamente, l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti, a titolo di concorso, relativamente al reato di devastazione ed il mancato riconoscimento dell'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p., è agevole rilevare che basandosi essi su argomentazioni non dissimili rispetto a quelle prospettate negli altri ricorsi sin qui esaminati, va ribadito anche con riferimento alla condanna di HI, VA e ON, che nessun profilo di illegittimità è fondatamente ravvisabile nella sentenza impugnata con riferimento alla trattazione delle suddette problematiche, tenuto conto, in particolare, che anche per quel che attiene la posizione dei ricorrenti, i giudici di appello hanno fornito adeguata e logica spiegazione delle ragioni per cui anche costoro andavano inclusi nel gruppo di quelli tra i contromanifestanti che, una volta definitasi l'azione di devastazione nella sua portata e nei suoi precisi contorni, erano rimasti nel gruppo, anche a volto coperto, opponendosi all'azione delle forze di polizia adottando una condotta attiva e partecipe (lanciando sassi, bombe carta, petardi, brandendo bastoni o mazze) così da fornire un diretto ed inequivoco contributo all'azione delittuosa dei correi rimasti ignoti, a nulla rilevando, si ripete, ai fini della configurabilità di una responsabilità concorsuale, l'accertamento o meno di una loro diretta partecipazione, vuoi alla fase della ideazione (attendibilmente desunta dalla coordinazione delle singole condotte e dalle risultanze investigative in merito a riunioni preparatorie della manifestazione) vuoi alla fase esecutiva, e ciò in ragione del carattere unitario del reato concorsuale. Per quanto attiene, infine, il mancato riconoscimento ai ricorrenti dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 1, premesso che la decisione dei giudici di appello sul punto risulta del tutto in linea con consolidati principi di diritto enunciati da questa Corte, che ha ripetutamente affermato "che le motivazioni politiche ispiratrici di comportamenti criminosi non possono venire in considerazione ai fini dell'attenuazione del trattamento sanzionatorio" (in tal senso ex multis Sez. 5, sentenza n. 21065 del 4/5/2006 rv. 234204, ric. Pagliaricci e altri) e che se pure l'art. 62 c.p., n. 1 non richiede il requisito della proporzione tra il motivo di particolare valore morale o sociale e il delitto commesso, l'aggettivo "particolare" usato dal legislatore nel configurare l'attenuante in questione sta ad indicare che i motivi per i quali l'imputato ha agito devono superare l'entità della morale comune media e non debbano essere di scarsa rilevanza rispetto alla gravità del reato perpetrato fin tal senso Sez. 1, Sentenza n. 1715 del 11/1/1995, Rv. 201418 ric. Di Maiuta ed altro), è agevole rilevare che nell'unico motivo di gravame prospettato in ricorso non viene formulata nessuna specifica censura all'articolato percorso argomentativo dei giudici di appello, se non la pedissequa riproposizione, anche in questa sede, dell'indicazione dei particolari valori morali e sociali che secondo la difesa costituirebbero il movente della condotta dei ricorrenti (nello specifico quelli della Resistenza e dell'antifascismo, correttamente indicati come le radici della nostra carta costituzionale), senza considerare, però, che come già affermato da questa Corte, sia pure in riferimento ad una fattispecie assolutamente diversa (Sez. 1, Sentenza n. 11659 del 16/11/1992, Rv. 192584, P.M. in proc. Citro ed altri), per il riconoscimento dell'attenuante di cui trattasi non è sufficiente il concorso di un movente (la radicale contrarietà ad ogni manifestazione di intolleranza razziale e di avversione ai principi democratici) che si presti ad una votazione genericamente favorevole.
D) - Il difensore di ER LT, nel ricorso presentato nell'interesse del proprio assistito ha sviluppato sei motivi di gravame, attraverso i quali deduce:
a) l'erronea applicazione dell'art. 419 c.p., non avendo i giudici di appello adeguatamente considerato che secondo una interpretazione della norma incriminatrice di tipo sistematico e costituzionalmente orientata, che tenga conto cioè sia del richiamo all'art. 285 c.p. contenuto nella norma sia dell'elevata entità della pena edittale, deve ritenersi che i "fatti di devastazione debbono essere di una gravità assolutamente incomparabile con i fatti di danneggiamento e resistenza che la Corte ... ha ritenuto, erroneamente integrassero la fattispecie de qua";
b) la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 419 c.p. sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. e la violazione della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, laddove i giudici di appello, travalicando i confini del giudizio loro assegnato dalla citata disposizione, invece di pronunciarsi motivatamente sull'eventuale manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità, si erano limitati ad affermare, apoditticamente e con l'utilizzo di termini dubitativi (non sembra), il carattere non manifestamente arbitrario ed irragionevole della pena edittale prevista dall'art. 419 c.p., senza considerare, che costituisce macroscopica negazione del principio di uguaglianza il punire con pene di gran lunga più pesanti comportamenti sicuramente meno gravi di altri puniti con pene significativamente più leggere e che la finalità rieducativa della pena non è limitata alla sola fase dell'esecuzione;
c) l'illegittimità della decisione impugnata per vizio di motivazione e violazione dei principi in tema di validità probatoria degli atti di individuazione di persona, avendo i giudici di appello ritenuto attendibile l'individuazione dell'imputato come uno dei partecipanti alla contromanifestazione, sebbene basata su di un riconoscimento di tipo fotografico operato ex post da funzionali della Digos di Torino, posto il carattere indimostrato dell'asserzione dei predetti in merito ad una pregressa conoscenza personale del AT e l'illogicità dei riferimenti operati dalla Corte territoriale a tale conoscenza diretta ed all'asserita nitidezza delle fotografie, tenuto conto del divieto esistente per il giudice di operare direttamente il riconoscimento, e che le "sequenze" che asseritamente documentavano la partecipazione del ricorrente alla manifestazione di protesta, in base a quanto riferito nella relazione del Ris del 30 marzo 2006, riproducevano persone con il volto travisato;
d) l'illegittimità della sentenza impugnata per inosservanza degli artt. 40 e 42 c.p. e per vizio di motivazione, con riferimento all'affermata responsabilità del AT in relazione al reato di cui all'art. 419 c.p., avendo i giudici di appello valorizzato il dato della "preordinazione degli scontri", indebitamente trasformato, nel progredire del percorso argomentativo in "preordinazione del compimento del delitto di devastazione", in forza di un processo definito in ricorso di "slittamento logico", che ha infine condotto i giudici di appello a ritenere che la semplice asserita presenza del AT a ridosso della barricata, con il volto parzialmente travisato da un fazzoletto rosso e con in mano due bastoni in legno, costituirebbe la prova di una sicura partecipazione del ricorrente "al gruppo che ha posto in essere gli atti di devastazione descritti nell'imputazione", argomentazioni queste ritenute dalla difesa palesemente illogiche ed in contrasto con i principi generali in tema di concorso quali enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte (in ricorso si fa riferimento, in particolare, alla nota decisione delle Sezioni Unite del 12 luglio 2005, ric. Mannino), secondo cui l'affermazione di una responsabilità concorsuale esige un rigoroso accertamento dell'esistenza di un contributo causale recato dal ricorrente alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire sinergicamente con le condotte altrui nella produzione dell'evento lesivo del "medesimo reato";
e) l'inosservanza dell'art. 116 c.p., dal momento che, riconosciuta dagli stessi giudici di appello che la protesta preordinata era diretta ad impedire con ogni mezzo lo svolgimento della manifestazione organizzata dall'estrema destra, una corretta applicazione dei principi in tema di concorso nel reato e di coscienza e volontà della condotta del ricorrente diretta ad agevolare lo specifico reato commesso dal correo, avrebbe dovuto comportare, quanto meno, il riconoscimento dell'attenuante ex art.116 c.p., attesa la consumazione di un reato diverso - e più grave -
di quello effettivamente voluto;
f) l'inosservanza dell'art. 62 c.p., n. 1, la cui applicabilità è stata esclusa in base ad una motivazione contraddittoria, che pur riconoscendo che i manifestanti di estrema destra si erano resi responsabili di manifestazioni proprie del disciolto partito fascista, ha poi omesso di considerare che il "movente" della condotta del ricorrente era in effetti assolutamente conforme a spirito e norme della Costituzione ed ha illegittimamente escluso l'applicazione dell'attenuante in ragione di un parametro di valutazione non pertinente, quale la "gravità della condotta criminosa", richiamando altresì un controverso orientamento giurisprudenziale in tema di irrilevanza del movente politico, non adeguato però in una fattispecie in cui le motivazione dell'asserito atto illecito si ricollegavano non tanto ad opposte appartenenze politiche, ma alla volontà di assicurare il rispetto dei precetti costituzionali.
D1) - Tutti i motivi di gravame proposti nell'interesse del AT sono privi di fondamento.
Con riferimento ai primi due, tra loro strettamente connessi e che pertanto posso esaminarsi congiuntamente, valgono le considerazioni già svolte con riferimento alle argomentazioni non dissimili sviluppate nei ricorsi presentati da HI, VA E ON, non ravvisando il collegio alcun profilo di illegittimità nella qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo (1) della rubrica in termini di devastazione e saccheggio, tenuto conto, in particolare, che le censure del ricorrente, al di là della pur corretta segnalazione dell'importanza che assume nell'interpretazione della norma il dato di ordine sistematico rappresentato dal richiamo alla più grave fattispecie di cui all'art. 285 c.p. che prevede la sanzione dell'ergastolo, non considera adeguatamente che i giudici di appello, nella consapevolezza che il reato di devastazione costituisce un delitto di pericolo contro l'ordine pubblico, non hanno affatto negato che attraverso l'uso di detto termine il legislatore abbia inteso riferirsi ad un "danneggiamento vasto e profondo di una notevole quantità di cose mobili o immobili", ma hanno fondato la propria decisione in merito alla questione sollevata, sulla valutazione in fatto, adeguatamente e logicamente motivata, secondo cui, per la pluralità degli agenti, l'intensità della violenza ed il suo protrarsi per un considerevole lasso temporale, per la molteplicità indiscriminata dei beni colpiti (ventiquattro macchine in sosta, le vetrine di numerosissimi esercizi commerciali, gli arredi stradali, ecc.) e per l'effettività non solo presunta della lesione del bene giuridico tutelato dell'ordine pubblico, i "fatti" commessi in Milano l'11 marzo 2006 integravano proprio quel "danneggiamento vasto e profondo" che anche la difesa del ricorrente riconosce costituire l'elemento oggettivo del reato contestato e che in base ad una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, non consentita in sede di legittimità, ritiene di dover escludere.
Quanto poi all'eccezione di incostituzionalità della norma incriminatrice applicata, ritiene il Collegio che la stessa sia stata disattesa con motivazione adeguata e condivisibile dalla Corte territoriale, la quale, a prescindere dall'uso di espressioni di tipo dubitativo, ha comunque inequivocamente ritenuto la stessa manifestamente infondata, correttamente osservando, in buona sostanza, che la previsione di una pena edittale minima di otto anni costituisce esplicazione della facoltà discrezionale del legislatore, che non può ritenersi lesiva, nello specifico, dei principi costituzionali in tema di uguaglianza, ragionevolezza e funzione rieducativa della pena, anche in considerazione della natura del bene giuridico protetto (ordine pubblico), senza contare, con specifico riferimento alla reiterazione anche in questa sede della questione, che in ricorso neppure si indicano le tipologie di reati ritenuti più gravi della devastazione e puniti "con pene significativamente più leggere", sicché la stessa va senz'altro disattesa per manifesta infondatezza.
Per quanto attiene poi le asserite carenze motivazionali circa l'identificazione del AT come una delle persone che parteciparono attivamente ai disordini, è agevole rilevare che le argomentazioni sviluppate in ricorso si risolvono nella mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità, tenuto conto che la questione è stata attentamente vagliata da entrambi i giudici di merito, che da ultimo hanno evidenziato, con adeguata e logica motivazione, come l'individuazione dell'imputato dovesse ritenersi certa, posto che al riconoscimento operato dai Carabinieri del Nucleo Informativo di Milano, eseguito il 16 marzo 2006 in base alla visione di un supporto magnetico fornito dall'agenzia fotografica Tam Tam, si aggiungeva quello operato il 23 marzo 2006 dall'ispettore D'Angelo e dal vice ispettore Giordanelli della Digos di Torino, luogo di residenza del FERARRATO, che conoscevano personalmente l'imputato, essendo stato costui segnalato, già in passato, come il referente torinese del movimento politico di estrema sinistra C.A.R.C. - "Comitato di appoggio per la resistenza del Comunismo", fermo restando che gli apprezzamenti espressi dai giudici di appello in merito alla nitidezza del materiale fotografico esaminato per il riconoscimento ed alla verificata "bontà" dell'identificazione, non possono in alcun modo interpretarsi, come sostenuto dal ricorrente, in una sorta di ulteriore ricognizione.... effettuata direttamente dal giudice di merito, quanto piuttosto un apprezzamento, certamente consentito ed anzi doveroso, relativamente all'attendibilità dell'altrui ricognizione, incentrato sulla constatazione diretta che le sembianze fisiche della persona presente alla manifestazione milanese e ritratta nel materiale fotografico esaminato per il riconoscimento (costituito da ben otto fotografie) non risultavano difformi rispetto a quelle riferibili con certezza al AT, senza contare che, in difetto di più specifiche allegazioni, nessun elemento consente di affermare che la relazione dei RIS dei Carabinieri del 30 marzo 2006 di cui si fa menzione in ricorso, e nella quale si fa riferimento ad "apparati di ripresa", si riferisca proprio al materiale fotografico fornito dall'agenzia Tam Tam. Quanto infine al quarto, quinto e sesto motivo di gravame, con il quale si censura, anche in base ad articolate deduzioni in diritto e puntuali richiami giurisprudenziali, la correttezza dell'affermazione di responsabilità a titolo di concorso in relazione al reato di devastazione, l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p. e la riconoscibilità al Ferrarato dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 1, per affermarne l'infondatezza, è sufficiente rinviare, per evitare inutili ripetizioni, a tutte le considerazioni già svolte in argomento con riferimento alle censure non dissimili sollevate nei ricorsi sin qui esaminati, tenuto conto, in particolare, che anche con riferimento alla specifica posizione del FERARRATO, i giudici di appello hanno fornito adeguata e logica spiegazione delle ragioni per cui anche il predetto imputato andava incluso nel gruppo di quelli tra i contromanifestanti che, una volta definitasi l'azione di devastazione nella sua portata e nei suoi precisi contorni, erano rimasti nel gruppo, anche a volto coperto, opponendosi all'azione delle forze di polizia adottando una condotta attiva e partecipe (lanciando sassi, bombe carta, petardi, brandendo bastoni o mazze) così da fornire un diretto ed inequivoco contributo all'azione delittuosa dei correi rimasti ignoti, evidenziando al riguardo: (a) che nelle fotografie in atti, il ricorrente, che talora risulta a volto scoperto e talora con il viso parzialmente travisato attraverso un fazzoletto rosso, vi compare mentre è intento a realizzare, unitamente ad altre persone, una barricata con diversi oggetti dell'arredo urbano;
a ridosso della stessa barricata, unitamente ad altre persone travisate ed armate di bastoni e spranghe;
(b) che la sua presenza nei punti caldi dei "disordini" si era protratta nel tempo, come testimoniato sempre dal predetto materiale fotografico, che lo ritrae in compagnia di altri manifestanti armati, non solo all'inizio degli scontri, ovvero alle 12,40, ma ancora alle 13,05, come si ricava da un orologio riprodotto alle sue spalle, nei pressi di un'autovettura in fiamme, quando gli atti di devastazione, quindi, erano ormai in pieno svolgimento. E) L'imputato BE IA, nel ricorso sottoscritto personalmente ha sviluppato tre articolati motivi di gravame, attraverso i quali deduce:
a) l'illegittimità della sentenza impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt.40, 42 e 110 c.p., avendo i giudici di appello affermato la responsabilità di esso ricorrente con riferimento ai reati di incendio, violenza aggravata a pubblico ufficiale, violazione della legge sulle armi, violazione delle norme a tutela dell'ordine pubblico, lesioni personali aggravate, danneggiamento aggravato e devastazione e saccheggio, in base ad una illegittima applicazione delle norme sul concorso di persone del reato, stante l'assenza di un effettivo e rilevante contributo causale recato dal ricorrente alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di fornire un apporto alla realizzazione della condotta tipica;
b) l'assenza di motivazione o comunque la sua manifesta illogicità, nella parte in cui i giudici di appello hanno affermato: (1) il carattere preordinato degli scontri, avendo valorizzato a tal fine delle risultanze processuali del tutto generiche ed equivoche o comunque non influenti con riferimento alla valutazione specifica ed individualizzata della responsabilità del ricorrente, quali la pubblicazione in siti internet riconducibili alla sinistra antagonista, di comunicati privi di carattere ufficiale o comunque anonimi, essendo privi dell'indicazione nominativa del loro estensore, ovvero la rilevata coordinazione del gruppo di dimostrati che aveva edificato la barricata e ciò in ragione dell'assoluta estraneità di esso ricorrente agli ambienti della sinistra antagonista e la presenza di documentazione fotografica di atti dimostrativa di una sua collocazione defilata rispetto all'epicentro degli scontri (la barricata); (2) la riferibilità ad esso ricorrente di episodi delittuosi a cui risultava del tutto estraneo (incendio del chiosco di AN, lesioni personali), potendosi a tutto concedere ravvisarsi un suo diretto coinvolgimento esclusivamente con riferimento al danneggiamento della vetrina di un negozio (Nike);
(3) la ritenuta sussistenza del reato previsto e punito dall'art. 419 c.p., difettando nel caso in esame un'azione vasta ed indiscriminata;
(4) l'affermazione di responsabilità di esso ricorrente con riferimento a tutti i reati contestati, basata su elementi indizianti niente affatto univoci dichiarazioni di agenti di polizia che avevano proceduto all'arresto del ricorrente, che avevano riferito, tra l'altro, di averlo visto, nel corso di un prolungato inseguimento, lanciare un sasso contro una vetrina del negozio Nike e rifugiarsi nel cottile del civico n. 3 di via Pancaldo, ove si sarebbe liberato di alcuni oggetti indicativi di una partecipazione attiva agli scontri (un passamontagna, un paio di guanti da giardinaggio, due sampietrini un limone), svalutando totalmente tutta una serie di elementi addotti dalla difesa, quali la immediata e per ciò attendibile dichiarazione dell'imputato circa la propria estraneità a qualsiasi movimento politico e l'occasionalità della sua presenza in Milano, dovuta a ragioni totalmente estranee alla partecipazione alla manifestazione di protesta;
la possibile erroneità della identificazione di esso imputato come uno dei giovani che durante la fuga avrebbe lanciato una pietra contro la vetrina del negozio Nike, non coincidendo le modalità dell'azione riferita dai poliziotti con quelle denunciate dal proprietario del negozio, specie per quel che attiene le modalità di esecuzione del danneggiamento, compiuto mediante una chiave inglese, e la descrizione del suo autore come una persona che indossava un jeans ed una felpa ed aveva il volto coperto con un cappello tipo passamontagna ed un casco, laddove esso imputato, proprio in ragione della sua estraneità alla manifestazione, era vestito con giacca e cravatta;
la dubbia e controversa riferibilità all'imputato degli oggetti rinvenuti nel cortile di via Pancaldo;
l'esistenza di fotografie che lo ritraevano mentre osserva, con atteggiamento tranquillo ed a volto non travisato, l'evolversi degli eventi e sempre con una collocazione distaccata dall'epicentro degli scontri (almeno 100-150 metri dalla barricata).
E1): Entrambi i motivi di gravame prospettati dal BE sono privi di fondamento. Con riferimento al primo, che investe la legittimità della condanna del ricorrente, a titolo di concorso, per il reato di devastazione, per affermarne l'infondatezza, è sufficiente rinviare, per evidenti ragioni di sintesi, a tutte le considerazioni già svolte con riferimento alle censure non dissimili sollevate nei ricorsi sin qui esaminati.
Considerazioni analoghe valgono pure per la censura sviluppata nel secondo motivo di gravame, con il quale si deduce, con dovizia di riferimenti anche di tipo storico e linguistico, l'illegittimità della qualificazione giuridica dei fatti contestati. Quanto infine alle deduzioni difensive, pure articolate nel secondo motivo di impugnazione, con le quali si deduce l'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla contestata correttezza della sua identificazione come una delle persone che avevano partecipato attivamente alla manifestazione, ritiene il collegio che le stesse, più che denunziare delle incongruenze logiche del percorso argomentativo sviluppato dai giudici di appello ovvero effettivi e rilevanti travisamenti del fatto, si risolvono in una diversa valutazione delle risultanze processuali che questa Corte non può prendere in considerazione sub specie di vizio motivazionale.
Al riguardo va qui evidenziato, infatti, che i giudici di merito, sono pervenuti concordemente all'affermazione di responsabilità del BE, avendo evidenziato: a) che la persona in fuga dalla zona degli scontri, immediatamente seguita dagli agenti di polizia che ne avevano poi eseguito l'arresto, era stata notata dagli stessi mentre si introduceva nel cortile del civico n. 3 di via Pancaldo, attraverso il cancello pedonale lasciato aperto, e che lo stesso imputato non contesta, che per allontanarsi dalla zona degli scontri, aveva effettivamente cercato rifugio nel predetto stabile;
b) che la descrizione degli agenti della persona da essi seguita, corrisponde esattamente a quella dell'imputato, vestito completamente di nero e con al capo un cappellino di lana blu, che il ET all'atto dell'arresto aveva riposto in una tasca del giubbotto;
c) che gli stessi agenti che avevano visto il ET introdursi nel palazzo di via Pancaldo, avevano pure notato l'indagato nell'atto di abbassarsi accanto ad un'autovettura in sosta del predetto cortile e riferito altresì, che una volta uscito dal cortile l'imputato, alcuni di loro avevano immediatamente ispezionato i luoghi senza trovare altre persone nascoste, ma rinvenendo sotto l'autovettura a cui il ET si era avvicinato, degli oggetti indicativi di una sua partecipazione agli scontri (tra cui dei guanti da giardiniere, due sampietrini ed un passamontagna); d) che l'ipotesi accusatola relativa ad un coinvolgimento dell'imputato negli scontri, malgrado la dichiarata sua estraneità a qualsivoglia gruppo politico e l'occasionalità della presenza in Milano, aveva trovato ulteriore significativo conforto, sia nelle dichiarazioni degli agenti, che avevano riferito come durante l'inseguimento dell'imputato, fuggito in compagnia di altre due persone, avevano notato un lancio di sassi verso la vetrina di un negozio (Nike), sia nel materiale fotografico, in atti, che ritraeva il BE, mentre conversava, nella zona calda, all'altezza di via Palazzi, con dei manifestanti che avevano il volto travisato e che impugnavano dei bastoni e che attestavano una sua prolungata presenza in detta zona, talora con in indosso il berretto di lana, in modo da ostacolare la sua identificazione.
In particolare, la rilevanza attribuita dai giudici di merito a tali dati fattuali, convergenti nell'indicare una sicura inclusione anche del ricorrente nel gruppo di quelli tra i contromanifestanti che, una volta definitasi l'azione di devastazione nella sua portata e nei suoi precisi contorni, erano rimasti nel gruppo, anche a volto coperto, opponendosi all'azione delle forze di polizia adottando una condotta attiva e partecipe così da fornire un diretto ed inequivoco contributo all'azione delittuosa dei correi rimasti ignoti, non può ritenersi inficiata dalla dedotta sottovalutazione delle pur immediate dichiarazioni di estraneità provenienti dall'imputato o dal rilievo che il proprietario del negozio Nike in sede di denuncia aveva fornito una descrizione della persona che aveva sfasciato le vetrine dell'esercizio commerciale, con una chiave inglese, posto che tali elementi difensivi sono stati in realtà esaminati dalla Corte territoriale che ne ha semplicemente escluso la decisività, osservando che la denuncia si riferiva, evidentemente, ad un episodio tutto affatto diverso rispetto a quello segnalato dagli agenti, la cui attendibilità non poteva per ciò solo ritenersi annullata.
F) - Il difensore dell'imputato NI, prosciolto in grado di appello dalle imputazioni sub 1 e 2 e condannato esclusivamente per U reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 80,00 di ammenda nel ricorso presentato nell'interesse del suo assistito, deduce:
a) la violazione dell'art. 163 c.p., per avere la Corte territoriale omesso di concedere al ricorrente, senza fornire alcuna motivazione, il beneficio della sospensione condizionale della pena, che lo stesso, anche in ragione della sua incensuratezza, aveva diritto di ottenere;
b) la violazione della L. n. 110 del 1975, art. 4 in quanto il ricorrente risulta condannato per il porto abusivo di strumenti atti ad offendere, con riferimento ad un bastone in legno ed a materiali vari moschettone di acciaio, occhialini da nuoto, bomboletta di vernice rossa, pennarello indelebile di colore rosso, segnalatore di tipo nautico laddove, a tutto concedere, solo il bastone poteva essere considerato uno strumento atto da offendere;
c) la violazione dell'art. 133 c.p., per avere determinato in misura sproporzionata (nove mesi di arresto) la pena base, in forza di una motivazione solo apparente ed altresì totalmente illogica, basata sul fatto che il NI è stato trovato in possesso di strumenti in grado di recare notevole danno, laddove lo strumento in possesso del ricorrente era solo uno, e per giunta palesemente inidoneo per le sue caratteristiche (bastone in legno di soli 60 cm.) sia ad offendere sia di procurare un notevole danno.
F1) - Tutti i motivi di gravame presentati nell'interesse del NI sono privi di fondamento. Con riferimento al primo motivo d'impugnazione va evidenziato infatti, preliminarmente, che dall'esame degli atti non emerge che il ricorrente avesse richiesto la concessione del beneficio di sospensione condizionale, sicché, pur essendo previsto che la sospensione condizionale della pena possa essere concessa di ufficio, nessun obbligo di motivazione è ravvisabile a carico del giudice di secondo grado, con la conseguenza che il mancato esercizio di tale potere discrezionale non si traduce in vizio di violazione di legge o di motivazione (in tal senso Cass., Sez. 5, sentenza n. 41126 del 24/9/2001, Rv. 220254, ric. Casamassima S).
Inesatto deve ritenersi, altresì, con riferimento al secondo motivo di gravame, l'assunto difensivo secondo cui il ricorrente sarebbe stato condannato per aver portato in una riunione pubblica una pluralità di strumenti atti ad offendere, posto che nel capo d'imputazione relativo al suddetto imputato si contesta al medesimo unicamente il porto di un bastone di circa 60 cm. e che nessun aumento a titolo di continuazione risulta effettuato. Quanto poi all'ulteriore deduzione in fatto relativa ad un'asserita inidoneità ad offendere di un bastone in legno della lunghezza di 60 cm., è agevole rilevare che trattasi di affermazione del tutto generica e non asseverata da alcuna massima di comune esperienza, la quale suggerisce, al contrario, che trattasi di lunghezza adeguata per una utilizzazione del bastone di tipo offensivo.
L'infondatezza di tale argomento difensivo, infine, comporta il rigetto anche dell'ultima censura prospettata in ricorso relativa al trattamento sanzionatolo, costituendo solo una indimostrata illazione in fatto del ricorrente, quella secondo cui un bastone di 60 cm non sia in grado di arrecare un notevole danno.
G. - Il rigetto di tutti i ricorsi ad eccezione di quello proposto dalla BE, comporta la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, nonché, eccezion fatta per la BE e per il AS, alla refusione a favore delle costituite parti civili - Ministero dell'Interno e Ministero della Difesa - degli onorati che liquida nella somma complessiva di Euro 5000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti della BE perché estinti i reati per morte dell'imputata. Rigetta i restanti ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ad eccezione della BE e del NI, alla refusione a favore delle parti civili (MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DELLA DIFESA) degli onorari che liquida nella somma complessiva di Euro 5000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2009