Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2015, n. 31927
CASS
Sentenza 28 maggio 2015

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Massime1

In tema di atti sessuali con un minorenne, è concedibile l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. in presenza di un'offerta di risarcimento del danno, anche non formale, che, tenuto conto degli effetti del reato (se del caso da determinarsi anche con l'ausilio di perizie mediche o psicologiche), abbia i requisiti della congruità e della serietà, pure quando la persona offesa non abbia accettato l'offerta.

Commentario1

  • 1L’attenuante della minore gravità nella disciplina del reato di atti sessuali con minorenne: una ricognizione della giurisprudenza di legittimità…
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 19 dicembre 2017

    di Giuseppe Migliore - Studio penale a Roma L'articolo 609 quater del Codice Penale, che disciplina il delitto di atti sessuali con minorenne, contiene – precisamente al comma quarto – la previsione di una circostanza attenuante ad effetto speciale secondo la quale “Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”. L'importanza dell'attenuante della minore gravità appare evidente se solo si consideri la severa cornice edittale collegata al delitto di atti sessuali con minorenne, che prevede l'applicazione delle pene previste per il reato di violenza sessuale (articolo 609 bis del Codice Penale), ovvero la reclusione dai cinque ai dieci anni. Trattandosi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2015, n. 31927
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31927
Data del deposito : 28 maggio 2015

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