Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2015, n. 3967
CASS
Sentenza 13 luglio 2015

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La situazione di indigenza non è di per sè idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale. (Fattispecie in tema di furto con strappo di cui all'art. 624 bis cod. pen.).

Non ricorre l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, di cui all'art. 62, comma primo, n. 1, cod. pen., qualora l'agente commetta il reato (nella specie: furto con strappo di cui all'art. 624 bis cod. pen.) per procurarsi il danaro necessario ad acquistare un medicinale per il figlio, in quanto l'operatività di detta attenuante presuppone che i motivi dell'azione criminosa superino l'entità della morale comune media, con la conseguenza che l'aiuto prestato dal padre al figlio non può essere riguardato come eccedente i limiti della normale solidarietà familiare e non è, dunque, ricollegabile ai 'motivi di particolare valore morale e socialè previsti dalla norma in questione.

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  • 1La fame non giustifica il furto: sull’applicazione dell’esimente dello stato di necessità nello stato di indigenza
    Luana Granozio · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 18 gennaio 2022

    Con la sentenza che qui si annota, la Corte di Cassazione conferma la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello capitolina e chiarisce che lo stato di indigenza non è sufficiente a scriminare la condotta di chi abbia commesso un fatto penalmente rilevante invocando lo stato di necessità, ex art. 54 c.p. L'imputato era stato condannato per il delitto di furto di uno zainetto custodito all'interno di un furgone parcheggiato sulla pubblica via. Con un unico motivo, la difesa impugnava la sentenza dei giudici di secondo grado lamentando che il collegio avesse erroneamente ritenuto insussistente lo stato di necessità. Infatti, il ricorrente deduceva che il delitto commesso fosse …

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  • 2Ruba uno zaino per mangiare il panino, condannato (Cass.36160/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 ottobre 2021

    Una situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale. Cassazione penale sez. IV, ud. 22 settembre 2021 (dep. 5 ottobre 2021), n. 36160 Presidente Piccialli – Relatore Pavich Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. U.J. ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 19 novembre 2019, la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato (escludendo le aggravanti contestate e rideterminando la pena) la condanna emessa a suo …

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  • 3La situazione di indigenza non integra, da sola, lo stato di necessità
    Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 27 novembre 2020

    La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5195/2020, si è occupata del reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 del c.p., meglio conosciuto come occupazione abusiva. Gli Ermellini, in tale frangente, si sono chiesti, in particolare, se lo stato di indigenza in cui versi un soggetto possa integrare la scriminante dello stato di necessità, di cui all'art. 54 del c.p., costituendo una situazione di pericolo attuale ed inevitabile. Il caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte vedeva come protagonista una donna che, assieme alla propria famiglia, aveva occupato per cinque anni un alloggio di edilizia residenziale pubblica, dopo averne …

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  • 4Indigenza non giustifica l'occupazione abusiva di immobileAccesso limitato
    Irene Marconi · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2020

  • 5Povertà non autorizza al furto (Cass, 12860/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 marzo 2019
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2015, n. 3967
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3967
Data del deposito : 13 luglio 2015

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