Sentenza 13 luglio 2015
Massime • 2
La situazione di indigenza non è di per sè idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale. (Fattispecie in tema di furto con strappo di cui all'art. 624 bis cod. pen.).
Non ricorre l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, di cui all'art. 62, comma primo, n. 1, cod. pen., qualora l'agente commetta il reato (nella specie: furto con strappo di cui all'art. 624 bis cod. pen.) per procurarsi il danaro necessario ad acquistare un medicinale per il figlio, in quanto l'operatività di detta attenuante presuppone che i motivi dell'azione criminosa superino l'entità della morale comune media, con la conseguenza che l'aiuto prestato dal padre al figlio non può essere riguardato come eccedente i limiti della normale solidarietà familiare e non è, dunque, ricollegabile ai 'motivi di particolare valore morale e socialè previsti dalla norma in questione.
Commentari • 6
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Con la sentenza che qui si annota, la Corte di Cassazione conferma la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello capitolina e chiarisce che lo stato di indigenza non è sufficiente a scriminare la condotta di chi abbia commesso un fatto penalmente rilevante invocando lo stato di necessità, ex art. 54 c.p. L'imputato era stato condannato per il delitto di furto di uno zainetto custodito all'interno di un furgone parcheggiato sulla pubblica via. Con un unico motivo, la difesa impugnava la sentenza dei giudici di secondo grado lamentando che il collegio avesse erroneamente ritenuto insussistente lo stato di necessità. Infatti, il ricorrente deduceva che il delitto commesso fosse …
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Una situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale. Cassazione penale sez. IV, ud. 22 settembre 2021 (dep. 5 ottobre 2021), n. 36160 Presidente Piccialli – Relatore Pavich Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. U.J. ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 19 novembre 2019, la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato (escludendo le aggravanti contestate e rideterminando la pena) la condanna emessa a suo …
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La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5195/2020, si è occupata del reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 del c.p., meglio conosciuto come occupazione abusiva. Gli Ermellini, in tale frangente, si sono chiesti, in particolare, se lo stato di indigenza in cui versi un soggetto possa integrare la scriminante dello stato di necessità, di cui all'art. 54 del c.p., costituendo una situazione di pericolo attuale ed inevitabile. Il caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte vedeva come protagonista una donna che, assieme alla propria famiglia, aveva occupato per cinque anni un alloggio di edilizia residenziale pubblica, dopo averne …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2015, n. 3967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3967 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2015 |
Testo completo
39 6 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 13/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO -Presidente N. 2517/2015 Dott. ROSA PEZZULLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 52891/2014- Rel. Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PE EA N. IL 02/01/1983 avverso la sentenza n. 5778/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 03/03/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Enrico DELEHAYE, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Per il ricorrente, l'avv. Furio FARANDA ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 3 marzo 2014, in parziale riforma della pronunzia di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Roma, ha rideterminato, riducendola, la pena e ha concesso all'imputato PE EA il beneficio della non menzione. Il suddetto imputato era stato riconosciuto colpevole del reato di furto con strappo di cui all'art. 624 bis cod. pen., così derubricato l'originario reato di rapina contestato per avere, strattonando il braccio della persona offesa ES RM, strappato di mano con violenza una banconota di euro 20,00. 2. Con atto sottoscritto dal suo difensore, ha proposto ricorso l'imputato affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo sono stati denunziati violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. L'imputato, in sede di interrogatorio, aveva rappresentato ai giudici di merito di aver bisogno urgente di denaro per acquistare una pomata per curare il figlio affetto da scabbia.
2.2. Con il secondo motivo viene denunziato vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo dedotto in questa sede reitera analoga doglianza mossa con l'atto di appello, sulla quale la Corte territoriale ha reso congrua motivazione. Invero, nella sentenza si rileva che non esiste alcuna prova in atti delle disperate condizioni economiche in cui verserebbe l'imputato o del fatto che il figlio dello stesso fosse affetto da scabbia. Si tratta di valutazioni di merito non censurabili in questa sede;
né esse possono essere inficiate dalle deduzioni della difesa, che ha rappresentato che lo stato di necessità dovrebbe risultare provato dal fatto che "l'imputato compiva il furto davanti alla Chiesa Cristo Re, ove stava, in modo significativo, chiedendo l'elemosina con la specifica richiesta di comprare i farmaci al figlio malato". Giova in proposito ricordare che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen.; la modifica normativa di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 lascia infatti inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, la cui mancanza, illogicità o contraddittorietà può essere desunta non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente 2 indicati;
è perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Solo attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567). In effetti ricorrente non ha indicato alcuna valida ragione per la quale i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere la scriminante prevista dall'art. 54 cod.pen., se non il fatto di trovarsi ad elemosinare nel luogo dove poi ha commesso il furto. Tale dato è insufficiente, poiché ai fini del riconoscimento della scriminante l'imputato aveva un preciso onere di allegazione degli elementi necessari ad integrarla: il pericolo attuale di un danno grave alla persona, l'assoluta necessità della condotta, l'inevitabilità del pericolo non volontariamente causato;
la proporzione tra fatto e pericolo. Nell'ordinamento processuale penale, infatti, non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, fra i quali possono annoverarsi le cause di giustificazione (Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916). Né può trascurarsi che la situazione di indigenza non è di per sè idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, Niang, Rv. 241014). In effetti si è ritenuto che lo stato di bisogno dell'imputato non possa integrare di per sé la scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. e che non possa essere riconosciuto al mendicante che si trovi in ristrettezze economiche, perché la possibilità di ricorrere all'assistenza degli enti che la moderna organizzazione sociale ha predisposto per l'aiuto agli indigenti ne esclude la sussistenza, in quanto fa venir meno gli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo grave alla persona ( si veda Corte Costituzionale, 28 dicembre 1995 n. 519, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 670, comma primo, cod. pen.) (Sez. 1, n. 11863 del 12/10/1995, Hrustic, Rv. 203245; precedente conforme Rv. 101577). Certamente, poi, non è configurabile nel caso in esame l'ipotesi attenuata del furto disciplinato dall'art. 626, comma 1, n. 2, cod.pen., che pure richiama lo "stato di bisogno". Invero, in tale caso è necessario, in primo luogo, che la cosa sottratta sia di tenue valore in senso oggettivo (ovvero senza riguardo al danno cagionato alla persona offesa o al valore affettivo del bene) e, in secondo luogo, che la sottrazione sia diretta al soddisfacimento di un bisogno primario, non solo sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato ma anche da un punto di vista oggettivo, essendo necessario che la cosa sottratta sia effettivamente destinata 3 a soddisfare tale bisogno. Sulla base di tale impostazione, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto di dovere escludere la possibilità di fare degradare l'imputazione da furto comune a furto "lieve" in presenza di un generico stato di "miseria" del colpevole, ritenendosi invece necessaria una situazione di grave ed indilazionabile bisogno, alla quale non possa provvedersi se non sottraendo la cosa (Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261658; Sez. 2, n. 42375 del 05/10/2012, Michelucci, Rv. 254348; Sez. 2, n. 28 del 15/01/1973, Rv. 124995).
2. Anche sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. deve ritenersi sufficiente la pur sintetica motivazione resa dalla Corte territoriale, tenuto conto della genericità del motivo articolato in appello sul punto, per vero impostato sugli stessi argomenti posti a fondamento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. In ordine alle valutazioni delle risultanze istruttorie si richiama quanto detto sopra sub n. 1, mentre qui giova ricordare che i motivi di particolare valore morale o sociale cui l'art. 62, comma primo, n. 1, cod. pen. riconosce efficacia attenuante sono soltanto quelli avvertiti come tali dalla prevalente coscienza collettiva ed intorno ai quali vi sia un generale consenso (Sez. 1, n. 20312 del 29/04/2010, Agostini e altri, Rv. 247459). Secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di questa Corte l'attenuante in parola ricorre soltanto se i motivi dell'azione criminosa superino l'entità della morale comune media: in tale ottica l'aiuto economico prestato dal padre al figlio malato non può essere riguardato come eccedente i limiti della normale solidarietà familiare e non è dunque ricollegabile a motivi di "particolare" valore morale e sociale, come richiesto dall'articolo 62 n. 1 cod. pen. (Sez. 5, n. 49674 del 21/10/2009 - dep. 28/12/2009, Khaddy, Rv. 245825; Sez. 1, n. 11236 del 27/11/2008 - dep. 13/03/2009, Minardi e altri, Rv. 243220; Sez. 1, n. 1715 del 11/01/1995, Di Maiuta ed altro, Rv. 201418). Peraltro, questa Corte ha avuto modo di precisare anche che, per l'integrazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, non è sufficiente l'intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e, come tali, riconosciuti preminenti dalla collettività; ne consegue che l'attenuante non può trovare applicazione se il fatto di particolare valore morale o sociale esiste soltanto -come nel caso di specie- nell'erronea opinione del soggetto attivo del reato, anche in virtù della disciplina prevista dall'art. 59, cod.pen., in base alla quale le circostanze aggravanti ed attenuanti devono essere considerate e applicate per le loro connotazioni di oggettività (Sez. 1, n. 20443 del 08/04/2015, Nobile e altro, Rv. 263593).
3. Consegue a quanto detto che nel caso in esame il ricorso proposto debba ritenersi inammissibile;
alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 cod. proc.pen.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1000,00. 4
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2015 Il consigliere estensore Il Presidente Grazia Miccoli Paolo BRUNO حط عدم خلص DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 29 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmele Lanzuise ory их 5