Sentenza 14 dicembre 2000
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il GIP, disattendendo la richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applichi invece la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio, ha l'obbligo di procedere preventivamente all'interrogatorio dell'indagato, giusta la previsione di cui al secondo comma dell'art. 289 cod. proc. pen., che costituisce norma speciale rispetto alla previsione generale di cui al primo comma bis dell'art. 294 cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. La misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio. Problematiche sulla rilevanza dell’interrogatorio di garanzia e sulla competenza…Garzone Francesco Paolo · https://www.diritto.it/ · 20 gennaio 2011
SOMMARIO: 1. La vicenda processuale. – 2. La competenza del Tribunale Militare di Napoli e Verona in funzione di giudice del riesame e dell'appello ex artt. 309 e 310 c.p.p. dopo la L. 244/2007. – 3. La rilevanza dell'interrogatorio “di garanzia” ai fini dell'efficacia della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di uffici o servizi pubblici. 1. Con istanza avanzata ai sensi dell'art. 291 c.p.p. il P.M. richiedeva nei confronti dell'indagato l'emissione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari ex art. 284 c.p.p.. Il G.I.P. presso il Tribunale Militare di Napoli, nel rigettare la richiesta degli arresti domiciliari, ravvisava l'applicabilità della misura …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2000, n. 3310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3310 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI SANSONE Presidente del 14/12/2000
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere SENTENZA
Dott. TITO GARRIBBA Consigliere N. 4649
Dott. STEFANO MONACI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA MILO Consigliere N. 00039/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal P.M. presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimento a carico di D'AI ON e OV CO;
avverso l'ordinanza 18.10.1999 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere;
Visti gli atti, l'ordinanza e i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Giangiulio Ambrosini;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Aurelio Galasso, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., con ordinanza 18.11.1999 annullava l'ordinanza 18.10.1999 del gip del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, applicativa della misura della sospensione dal pubblico ufficio per la durata di mesi due nei confronti di D'AI ON e OV CO, indagati per i reati di cui agli artt. 479, 323, 582-585-577 c.p., per omesso interrogatorio degli stessi a norma dell'art. 289, c. 2, c.p.p.. Ricorre il P.M. presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere per violazione dell'art. 289 c.p.p. in quanto il P.M. aveva richiesto la misura degli arresti domiciliari (che non prevede il previo interrogatorio dell'indagato): richiesta disattesa dal giudice che aveva invece ritenuto applicare la misura meno grave della interdizione della sospensione dal pubblico ufficio. MOTIVI DELLA DECISIONE
È vero, come sostiene il P.M. ricorrente, che l'organo dell'accusa aveva richiesto l'applicazione nei confronti degli indagati della misura degli arresti domiciliari;
è altrettanto vero, però, che il gip ha applicato invece la misura attenuata della sospensione temporanea dal pubblico ufficio.
La norma generale, di cui all'art. 294, c. 1 bis c.p.p., stabilisce che se la persona viene sottoposta a misura cautelare, diversa dalla custodia in carcere (in relazione alla quale dispone il comma 1 dello stesso articolo), l'interrogatorio di essa deve avvenire non oltre 10 giorni dopo l'esecuzione del provvedimento o della sua notificazione. La norma speciale, relativa alla misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, dettata dall'art. 289 c.p.p., antepone invece la necessità dell'interrogatorio al momento precedente l'emissione della misura stessa.
Non ha rilievo il fatto che la norma di cui all'art. 289, c. 2, c.p.p., faccia riferimento alla richiesta specifica del pubblico ministero della particolare misura interdittiva di cui si tratta, in quanto la richiesta di una misura più grave (quale quella degli arresti domiciliari) contiene implicitamente in alternativa la richiesta delle altre misure cautelari meno gravi.
Se tutto ciò è vero, come non pare possa essere messo in dubbio, l'applicazione da parte del gip della misura meno grave della interdizione temporanea dall'esercizio del pubblico ufficio o servizio soggiace alla regola speciale dettata dall'art. 289, c. 2, c.p.p. che prevede l'interrogatorio preventivo, e non già quello successivo di cui all'art. 294, c. 1 bis, c.p.p., dell'indagato. L'assunto trova logico riscontro nella ratio della norma, destinata a consentire la verifica da parte dell'organo giudicante della obiettiva idoneità della misura speciale (perché destinata esclusivamente nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio indagato per un reato contro la pubblica amministrazione) in relazione allo svolgimento della pubblica funzione. La misura, infatti, non incide soltanto sulla posizione del soggetto investito delle pubbliche funzioni, ma ha innegabili riflessi anche sull'immagine stessa dell'amministrazione pubblica nei confronti dei terzi, così da richiedere una tutela "preventiva". Non si tratta di un "privilegio" riservato ai pubblici ufficiali o agli incaricati di un pubblico servizio - il che potrebbe al limite proporre rilievi di costituzionalità - bensì di una disposizione che ha riguardo alla pubblica funzione in quanto tale, il cui prestigio può essere compromesso da una misura, tutto sommato di minore incidenza soggettiva per l'indagato, di indubbio rilievo pubblicistico.
Si deve concludere, pertanto, che ove il gip disponga la speciale misura di cui all'art. 289 c.p.p., disattendendo le più gravi richieste del P.M., egli non può sottrarsi alla specifica disciplina dettata da questa norma in relazione alla necessità del contraddittorio anticipato, costituito dal previo interrogatorio dell'indagato.
Sotto questi profili il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2001