Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2000, n. 3310
CASS
Sentenza 14 dicembre 2000

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Nell'ipotesi in cui il GIP, disattendendo la richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applichi invece la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio, ha l'obbligo di procedere preventivamente all'interrogatorio dell'indagato, giusta la previsione di cui al secondo comma dell'art. 289 cod. proc. pen., che costituisce norma speciale rispetto alla previsione generale di cui al primo comma bis dell'art. 294 cod. proc. pen..

Commentario1

  • 1La misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio. Problematiche sulla rilevanza dell’interrogatorio di garanzia e sulla competenza…
    Garzone Francesco Paolo · https://www.diritto.it/ · 20 gennaio 2011

    SOMMARIO: 1. La vicenda processuale. – 2. La competenza del Tribunale Militare di Napoli e Verona in funzione di giudice del riesame e dell'appello ex artt. 309 e 310 c.p.p. dopo la L. 244/2007. – 3. La rilevanza dell'interrogatorio “di garanzia” ai fini dell'efficacia della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di uffici o servizi pubblici. 1. Con istanza avanzata ai sensi dell'art. 291 c.p.p. il P.M. richiedeva nei confronti dell'indagato l'emissione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari ex art. 284 c.p.p.. Il G.I.P. presso il Tribunale Militare di Napoli, nel rigettare la richiesta degli arresti domiciliari, ravvisava l'applicabilità della misura …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2000, n. 3310
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3310
Data del deposito : 14 dicembre 2000

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