Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01968/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01064/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2021, proposto da:
Avip Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fusco, Federico Frignani, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rende, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Leonetti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento della Città di Rende, settore territorio e ambiente, del 21.4.2021, avente come oggetto “ domanda di installazione impianti pubblicitari – società AVIP ITALIA S.r.l. - Richiesta integrazioni ” a firma del Responsabile ing. Aurelio Perugini;
- del provvedimento del 17 maggio 2021 della Città di Rende, settore territorio e ambiente, avente a oggetto “ AVIP ITALIA S.r.l. / Comune di Rende (Impianto RFI) Risposta Vs nota del 29/04/2021 prot. 22275 ” con la quale l’amministrazione concludeva “ Alla luce di quanto sopra espresso, non è possibile accogliere l'istanza della AVIP ITALIA, per come formulata, per la produzione di pubblicità conto terzi, in quanto non ammissibile ai sensi delle disposizioni del vigente PGIP. La stessa, se riferita a pubblicità diretta, potrà essere valutata sempre nel rispetto delle norme regolamentari del vigente PGIP ”;
- dell'articolo 7, comma 8, del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Rende, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 3.3.2008 e modificato con delibera di giunta comunale n. 67 del 30.3.2011 e n. 85 del 17.4.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rende;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. RO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Avip Italia agisce per l’annullamento del provvedimento con cui il Comune di Rende ha respinto la domanda di installazione di impianti pubblicitari presso ponti e sottoponti ferroviari, chiedendo altresì la caducazione degli atti in epigrafe meglio indicati.
La ricorrente espone di operare nel settore della comunicazione esterna, per mezzo di cartellonistica e arredo urbano, svolgendo la propria attività su tutto il territorio nazionale.
È quindi risultata aggiudicataria della gara promossa dalla Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., avente ad oggetto l'esercizio in via esclusiva della pubblicità in conto terzi sui ponti e sottoponti ferroviari e altri impianti in disponibilità della medesima R.F.I., conseguendo pertanto la qualità di concessionaria per “ l'esercizio in esclusiva della pubblicità in conto terzi nell'ambito di ponti e sottoponti ferroviari in disponibilità giuridica di RFI ”.
In tale qualità l’esponente ha quindi presentato presso il Comune di Rende istanza per il posizionamento di due impianti pubblicitari su ponte ferroviario, alla quale è stato assegnato il protocollo n. 16739 del 29.03.2021, codice univoco s.u.a.p. 5298.
In riscontro, la resistente p.a. con nota del 21.04.2021 ha formulato una richiesta di integrazione documentale comprensiva, tra l’altro, di un “ rendering con immagini rivolte a pubblicizzare solo ed esclusivamente attività o prodotti di cui è titolare la richiedente ”, prospettando pertanto la concedibilità del servizio di pubblicità conto terzi solo tramite gara, cosicché, in assenza dell’espletamento di una procedura selettiva, l’esponente avrebbe potuto unicamente presentare domanda ai sensi dell’art. 8 del Piano Generale Impianti Pubblicitari, P.G.I.P., cioè in relazione alla propria attività, stabilendo la disposizione richiamata che “ oltre alle insegne di esercizio, ogni azienda con sede nel territorio comunale, per pubblicizzare la propria attività e/o i prodotti, potrà installare, nel corso di validità del presente piano, impianti pubblicitari per una superficie totale complessiva non superiore a 20 mq ”.
La ricorrente con lettera del 28.04.2021 ha quindi rappresentato che nel caso di specie si discuteva di ponti ferroviari, rispetto ai quali il soggetto titolato a rilasciare l’autorizzazione era R.F.I. e che quindi l’amministrazione di Rende non avrebbe potuto aggiudicare la posizione a terzi, tantomeno in esclusiva.
È però seguita la determinazione di rigetto, secondo cui “ non è possibile accogliere l’istanza…, per come formulata, per la produzione di pubblicità conto terzi, in quanto non ammissibile ai sensi delle disposizioni del vigente PGIP. La stessa, se riferita a pubblicità diretta, potrà essere valutata sempre nel rispetto delle norme regolamentari del vigente PGIP ”.
Di tale determinazione ne è denunciata l’illegittimità per violazione del d.P.R. n. 495/199, dell’articolo unico L. 18.03.1959, n. 132, dell’art. 23 D. Lgs. n. 285/1992, nonché per difetto di motivazione e vizio di eccesso di potere, prospettando altresì l’illegittimità dell’art. 7, comma 8, del P.G.I.P.
2. Si è costituito il Comune di Rende, confutando le avverse deduzioni e concludendo per il rigetto della domanda.
3. All’udienza straordinaria del 14 novembre 2025, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato una memoria di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che ai sensi dell’art. 23, comma 5, D. Lgs. n. 285/1992 i cartelli posti lungo le sedi ferroviarie “ sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada ”.
La disposizione dell’art. 1 L. n. 132/1959, contiene poi una riserva statale per la gestione dell’esercizio della pubblicità sui beni affidati all’amministrazione ferroviaria, la cui finalità va fatta risalire all’intento di consentire il pieno e autonomo esercizio della facoltà concessoria (Consiglio di Stato, Sez. VII, 19 dicembre 2023, n. 11005).
Dal combinato disposto dei due precetti si evince quindi che l’amministrazione comunale è priva della potestà di attribuire la gestione pubblicitaria dei beni affidati a R.F.I., spettando solo a quest’ultima la potestà di assegnazione, come avvenuto nella fattispecie in esame, in cui è stata affidata ad Avip la concessione esclusiva dell’esercizio dell’attività pubblicitaria conto terzi.
Di contro, la competenza del Comune involge il rilascio del nulla osta a seguito di verifica delle prescrizioni inerenti al rispetto delle distanze minime degli impianti, non potendo essere subordinato tale assenso al previo espletamento della procedura di evidenza pubblica ad opera della medesima amministrazione comunale, essendo la deducente, per come precisato, già concessionaria per l’esercizio in esclusiva della pubblicità in conto terzi nell’ambito dei ponti e sottoponti ferroviari giuridicamente appartenenti in forza di una disposizione di carattere primario, cioè il richiamato art. 1 L. n. 132/1959, la cui cogenza non può essere derogata dall’interpretazione estensiva dell’art. 7, comma 8, del P.G.I.P. prospettata dal Comune
5. A ciò consegue l’accoglimento del ricorso, con annullamento del provvedimento impugnato e riesercizio del potere amministrativo in conformità agli assunti interpretativi contenuti nella presente pronuncia.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Rende al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, nella misura nella misura di euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV OR, Presidente
RO VA, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO VA | IV OR |
IL SEGRETARIO