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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/11/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al
R.G. n. 3384 dell'anno 2022 all'esito dell'udienza del 27.11.2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Massimo Luciano ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via F. Guarini n. 69;
ATTRICE
E on sede legale in UR NA (Av) Controparte_1
alla via V. Pennetti n. 62, P.IVA , in persona dell'amministratore e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, come da procura in atti, CP_2 dall'avv. Mario Rizieri ed elettivamente domiciliata in UR NA (Av) alla via Cupa n. 15;
CONVENUTA
con sede legale in Piazza Roma, C.F. , Controparte_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
Controparte_4
con sede legale in Milano alla via Benigno Crespi n. 23, P.IVA in
[...] P.IVA_3 persona del procuratore speciale rappresentante e difesa, come da procura in atti, CP_5
dall'avv. Paolo Garau ed elettivamente domiciliata in Roma al Viale G. Mazzini n. 145;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 12.09.2022 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
accertare la responsabilità esclusiva e/o concorsuale dei convenuti in ordine al sinistro avvenuto il 5.10.2021 e, per l'effetto, di condannarli al risarcimento di tutti i danni subiti e al rimborso delle
1/7 spese mediche sostenute pari alla somma di 995,90. In punto di fatto la parte ha esposto che in data 5.10.2021, alle ore 17:30 circa, mentre rientrava a casa dopo aver acquistato del pane presso il forno del paese, cadeva rovinosamente a terra a causa di uno scalino, non visibile e non segnalato, creatosi a seguito dei lavori di sistemazione del detto tratto di strada, riportando un grosso danno al braccio e al polso dx. La parte ha, poi, precisato che il giorno 6.10.2022 veniva trasportata presso il P.S. dell'ospedale Moscati di Avellino, ove le veniva diagnosticata la frattura di radio e ulna a dx. La parte ha quantificato il danno biologico subito nel 9% imputando la responsabilità al quale ente proprietario del tratto di strada e Controparte_3
committente dei lavori, e all'impresa quale esecutrice dei lavori di Controparte_1 sistemazione di quel tratto di strada comunale, individuato tra via Pennetti e l'inizio di Vico
Cangiola.
Con comparsa di costituzione del 29.12.2022 si è costituito in giudizio la società
[...] chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa della compagnia assicurativa Controparte_1
e l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva;
nel merito, Controparte_4
la parte ha chiesto di rigettare la domanda poiché infondata. In punto di fatto la parte non ha contestato la caduta, ma ha osservato che l'intero cantiere, per tutta la durata dei lavori, era stato regolarmente delimitato e reso inaccessibile ai terzi estranei, oltre che opportunamente segnalato nei modi richiesti dalla legislazione vigente in materia di sicurezza del lavoro. La parte ha, altresì, precisato di aver assicurato il mantenimento delle condizioni ottimali della recinzione durante tutta l'opera, delimitando il cantiere con pareti mobili, dotandolo di idoneo sistema di segnalazione tramite cartellonistica di avviso e di divieto, di sistema di illuminazione, volto a garantirne l'individuazione a traffico pedonale e/o veicolare sia nelle ore notturne, sia nei casi di scarsa visibilità ambientale, anche nelle ore diurne. Ancora, la parte ha dedotto che l'unico tratto di strada immediatamente contiguo alla via Pennetti mai interessato dai lavori suddetti è stato proprio quello di Vico Cangiola e che, in prossimità dell'inizio del citato tratto, esternamente al cantiere ed al confine con la proprietà comunale, esiste un'area di sedime di proprietà degli eredi che versa in condizioni di abbandono e vede la presenza dello scalino Controparte_6
“incriminato” e avvallamenti della sede stradale. Infine, la parte ha dedotto che l'attrice, con un minimo di attenzione, conoscendo benissimo i luoghi di causa, avrebbe sicuramente potuto evitare la presenza di insidie lungo il tratto di strada in questione, evidenziando che lo scalino
“incriminato” è presente in quel punto da svariati decenni e che, pertanto, la condotta dell'attrice integra il caso fortuito previsto dall'art. 2052 c.c. che esclude qualsiasi forma di responsabilità in capo ai convenuti.
2/7 Con comparsa di costituzione e risposta del 21.06.2023 si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa eccependo l'improcedibilità della domanda per mancata Controparte_4 mediazione, la nullità dell'atto di citazione per l'omissione dei requisiti per l'omissione dei requisiti prescritti al numero 3) e 4) dell'art. 163 cpc nonché l'inoperatività della polizza per omessa denuncia nei termini e nei modi di legge;
nel merito, la parte ha chiesto il rigetto della domanda attorea poiché infondata o, in via subordinata, di attribuire la responsabilità al
[...]
. In punto di fatto la parte ha rilevato di aver preso conoscenza del sinistro Controparte_3
solo al momento della notifica della comparsa di costituzione del 10.01.2023 e dell'allegato provvedimento di autorizzazione alla chiamata, deducendo che, a fini della operatività della polizza, è necessario che l'assicurata produca prova dell'avvenuto invio della denuncia cautelativa, nei tempi e nei modi di legge poiché, in difetto di tale produzione, la polizza risulta inoperativa. La parte ha, altresì, osservato che l'attrice era ben edotta delle condizioni del tratto di strada e delle lavorazioni in essere, ritualmente transennate con i cartelli di attenzione e divieto di avvicinamento ben visibili invocando, infine, il concorso di colpa e il caso fortuito.
All'udienza del 17.04.2025 è stato espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante della ditta “ il quale ha confermato che il cantiere Controparte_1 CP_2 interessava tutta la strada di Via Pennetti, che lo stesso prevedeva il rifacimento del manto stradale e che la ditta era obbligata a mettere in sicurezza sia il cantiere che le strade di accesso alle attività commerciali esistenti sul posto. All'udienza del 15.05.2025 è stato espletato l'interrogatorio formale dell'attrice, la quale ha confermato di conoscere lo stato dei luoghi in cui si è verificata la caduta e di essere cliente abituale del forno. L'attrice ha, poi, precisato di aver percorso quel tratto per andare al forno e ha confermato l'esecuzione dei lavori e il posizionamento dei cartelli, aggiungendo di non ricordare da quanto tempo erano stati collocati.
L'attrice ha precisato ancora che “…il luogo del sinistro…è strada comunale e non l'area di sedime della proprietà degli eredi . All'udienza del 19.05.2025 è stata escussa CP_2 Testimone_1
comandante della Polizia Municipale del Comune di UR NA (Av), la quale ha confermato che l'area del cantiere era delimitata su via Pennetti, inaccessibile a terzi ed adeguatamente segnalata;
che il passaggio pedonale si trovava all'esterno, mentre il tratto iniziale di Vico Cangiola, al confine con l'area di sedime di proprietà degli eredi non era CP_2
interessato dai lavori di rifacimento. La testimone, infine, ha precisato di essere intervenuta
“successivamente su richiesta di risarcimento dei danni da parte della sig.ra e di non sapere indicare Pt_1 il luogo preciso della caduta. Alla medesima udienza è stato introdotto il teste , Testimone_2
il quale ha confermato che il cantiere interessava tutta la strada di via Pennetti, precisando “…che
3/7 uscendo dal forno, ho visto la sig.ra a terra che veniva rialzata da un passante. Nel frattempo che sono Pt_1 arrivato la signora era già in piedi”; il teste ha soggiunto di non ricordare precisamente il luogo della caduta. Alla medesima udienza è stato escusso , marito dell'attrice, il quale ha Testimone_3 confermato che l'intervento prevedeva il rifacimento del manto stradale.
Ciò premesso, la domanda risulta infondata e deve essere rigettata alla luce della seguente motivazione.
In punto di diritto, vale ricordare che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e che, pertanto, risulta sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Sotto il profilo del nesso causale, in particolare, la persona danneggiata ha l'onere di provare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. 2015 n. 295).
Sempre in punto di onere della prova, si osserva che la responsabilità del custode è esclusa solamente dal caso fortuito, ossia dall'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tale prova deve essere fornita dal custode che sarà ritenuto responsabile in tutti i casi di danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito gravando, quindi, su di lui un tale rischio (cfr. Cass. civ. Sez.
III, Sent. 13-01-2015, n. 295). Infatti, in applicazione della regola generale in materia di riparto probatorio quando il danneggiato dimostri il nesso di causalità con la cosa è il custode chiamato a liberarsi da responsabilità fornendo la prova del fortuito ossia dell'interruzione del nesso causale che non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa, ma richiede la prova di un elemento esterno al rapporto tra il custode e la cosa, che incide autonomamente sul nesso causale, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla propria sfera con allegazione di elementi, anche presuntivi. Vale, tuttavia, soggiungere, che qualora la cosa in custodia che si assume aver cagionato il danno ex art. 2051 c.c. sia statica e inerte e, quindi, il danno non dipenda dal dinamismo interno alla stessa o dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (cfr. Cassazione 2020 n. 7580) e quindi un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Secondo la giurisprudenza, infatti, in questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa può ritenersi pericolosa solo se si determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale
4/7 interazione con la realtà circostante (cfr. Cass. civ. 2013 n. 2660). Infatti, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa può assumere, a seconda del grado di prevedibilità degli eventi, un'incidenza causale diversa sull'evento dannoso fino a rendere possibile anche l'interruzione del nesso causale come, ad esempio, quando sia qualificabile come abnorme cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto e rilevando, in caso contrario, rilevare solo ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cassazione 2018 n. 2481 e Cassazione 2018 n. 2483). Deve essere ricordato, inoltre, che, qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda,
l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. civ., Sez.
II, 15 febbraio 2010, n° 3468). Deve essere, infine, osservato che “in tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode.
Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulta ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051
c.c. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente” (cfr. Cass. Civ. n. 15882/2013).
Orbene, ritiene il Tribunale che la parte attrice non ha dimostrato la sussistenza di un'insidia imprevedibile ed inevitabile, né ha fornito elementi precisi ed univoci a sostegno della responsabilità dei convenuti. Vale, anzitutto, rilevare che non è possibile ricostruire in modo certo il luogo e le modalità della caduta dall'esame dell'interrogatorio formale reso dall'attrice e dalle prove testimoniali. In termini più precisi, in sede di interrogatorio formale l'attrice ha affermato di conoscere perfettamente lo stato dei luoghi e la presenza dei lavori in corso confermando la presenza di cartelli segnalatori. Le predette dichiarazioni fanno, quindi, presumere la prevedibilità e l'evitabilità dell'ostacolo da parte dell'attrice, ma soprattutto escludono la possibilità di collocare con precisione l'evento in un'area rientrante nella sfera di custodia della convenuta, del o di terzi estranei al giudizio. La parte non ha, infatti, CP_ CP_3
5/7 indicato esattamente il luogo della caduta che non si evince nemmeno dalla produzione fotografica prodotta in atti né i testi hanno saputo indicarlo (cfr. testimonianza resa da Tes_2 che ha riferito di non ricordare il punto della caduta). In merito deve essere evidenziato che dall'esame dei sei rilievi fotografici prodotti dall'attrice (cfr. allegato denominato “Rilievi fotografici”), lo scalino sul quale sarebbe avvenuta la caduta è riprodotto solo nelle foto nn. 2 e
4, ma non è raffigurato negli ulteriori rilievi, che mostrano l'area di cantiere (foto nn. 1, 5 e 6) o le disconnessioni presenti sul manto stradale (foto n. 4). Ad ogni buon conto, da tale documentazione non si evince, in alcun modo, quale sia il punto esatto della caduta, né risulta che la non visibilità dello scalino incriminato. Piuttosto, emerge che l'area in esame versava in una condizione di dissesto ben percepibile ictu oculi e segnalato con chiara segnaletica di pericolo.
Vale, inoltre, osservare che il teste ha dichiarato di aver visto l'attrice “già a Testimone_2
terra” all'uscita dal forno e che , marito dell'attrice, pur confermando di aver Testimone_3 accompagnato la moglie dal medico curante la sera del sinistro e il giorno successivo al pronto soccorso, nulla ha riferito sulla dinamica del sinistro.
Sempre con riferimento allo stato dei luoghi, si rileva che comandante della Testimone_1
Polizia Municipale, all'udienza del 19.05.2025 ha confermato che l'area del cantiere era regolarmente delimitata e resa inaccessibile a terzi, precisando che il passaggio pedonale si trovava all'esterno della recinzione. Tali dichiarazioni confermano, dunque, che l'area ove è avvenuta la caduta, seppure collocata in prossimità dell'accesso, si trova al di fuori della custodia della ditta esecutrice dei lavori che non può ritenersi in alcun modo responsabile.
Con riferimento alla responsabilità del vale, invece, osservare che le testimonianze si CP_3
presentano prive di dettagli essenziali, non avendo i testi descritto la caduta, né indicato, come detto, l'esatto luogo in cui si è verificata con la conseguenza che non può nemmeno escludersi che il sinistro sia avvenuto nell'area di proprietà di terzi.
Nel caso di specie, quindi, l'onere probatorio non è stato colmato poiché né i testimoni né
l'attrice hanno fornito indicazioni univoche idonee a ricondurre la caduta ad un'insidia presente nell'area di custodia delle parti convenute nel presente giudizio.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata. Dal rigetto della domanda deriva l'assorbimento della domanda di manleva formulata dalla convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attrice e in favore della convenuta tenuto conto del valore della causa e dei valori Controparte_1 minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 in ragione del grado di complessità della causa.
6/7 Nel rapporto processuale con la terza chiamata in causa UR Insurance Plc sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, nella misura della metà, tra la parte attrice e la terza chiamata tenuto conto del disposto di cui all'art. 1915 comma secondo del c.c. che prevede una riduzione della indennità in caso di omissione colposa della denuncia di sinistro da parte dell'assicurato e della circostanza, non contestata, dell'omesso avviso del sinistro da parte della ditta in seguito alla conoscenza del 19.5.2022. La restante parte è posta a carico della parte attrice in applicazione del principio della soccombenza e tenuto conto della non infondatezza della domanda di garanzia.
Nulla deve disporsi sulle spese di lite in favore del rimasto Controparte_3 contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna la parte attrice al pagamento in favore della convenuta Controparte_1 della complessiva somma di € 2.538,5 oltre spese generali del 15% iva e cpa
[...] con attribuzione al legale che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
- dichiara compensate, nella misura della metà, le spese di lite tra l'attrice e UR Insurance
PLC;
-condanna la parte attrice al pagamento della restante parte di spese in favore della chiamata
UR Insurance PLC liquidata in complessivi € 1.269,25 oltre spese generali del 15% iva e cpa;
- nulla dispone sulle spese di lite in favore del rimasto contumace. CP_3
Così deciso il 28.11.2025 all'esito dell'udienza del 27.11.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
7/7