Sentenza 9 novembre 2016
Massime • 1
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del D.Lgs. n. 7 del 2016, la condotta di falsificazione di moduli per la richiesta di emissione di assegni circolari non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, non avendo ad oggetto la diretta compilazione dei titoli di credito, i quali soltanto rientrano tra le scritture private cui attualmente è circoscritta la rilevanza penale del falso.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sull'irrilevanza penale del falso in assegnoSandra Maria Benedetta Picicuto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza n. 40256 del 19 luglio 2018 la Suprema Corte a Sezioni Unite si è pronunciata sul contrasto giurisprudenziale, insorto a seguito della novella legislativa apportata dal d. lgs. 7/2016, circa la persistente rilevanza penale del falso in assegno bancario non trasferibile, concludendo per l'intervenuta depenalizzazione. La questione era stata rimessa alle Sezioni Unite dalla seconda sezione penale, con ordinanza del 7 marzo 2016, al fine di dirimere il conflitto interpretativo relativo all'abrogazione dell'ipotesi di falsificazione di assegno bancario non trasferibile, su cui verteva l'unico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2016, n. 52524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52524 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2016 |
Testo completo
52524/ 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: · Presidente - Sent. n. sez.2903 Dott. Giovanni Diotallevi Dott. Luciano Imperiali -UP 9/11/2016 Relatore - R.G.N. 42306/2015 Dott. Alberto Pazzi Dott. Fabio Di Pisa Dott. Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AV FR, nato a Pieve a [...] il [...] avverso la sentenza n. 4567/2010 in data 8 gennaio 2015 della Corte di Appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Pazzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo l' annullamento senza rinvio per il reato di cui all'art. 485 c.p. con eliminazione della relativa pena e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto;
RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 8 gennaio 6 marzo 2015 la Corte di Appello di Firenze ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale di Lucca pronunziata in data 8 febbraio 2010 con cui FR AV, all' esito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e € 1.400 di multa e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con remissione al giudice civile competente per la loro liquidazione. Queste statuizioni sono state assunte rispetto alla contestazione della violazione dei reati di cui agli artt. 640 e 646 c.p., in quanto in tesi accusatoria FR ДВ AV da una parte avrebbe falsificato la firma del legale rappresentante di SPM Edilizia s.r.l., alle cui dipendenze lavorava con mansioni di impiegato amministrativo e contabile, sulla richiesta indirizzata a varie banche di emissione di assegni circolari e sarebbe così riuscito a farsi consegnare titoli a sé intestati per la complessiva somma di € 500.310,50, prelevata dai conti correnti della predetta società, dall' altra si sarebbe appropriato della somma di € 5.000 consegnatagli da un agente di SPM Edilizia s.r.l. senza versarla nelle casse della compagine datrice di lavoro. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell' imputato, deducendo i seguenti motivi di doglianza, così riassunti entro i limiti previsti dall' art. 173 disp. att. c.p.p.: 1. ai sensi dell' art. 606, 1° c., lett. b) c.p.p. l' inosservanza e l' erronea applicazione degli artt. 640 e 646 c.p., ai sensi dell'art. 606, 1° c., lett. c) c.p.p. l' inosservanza dell' art. 521 c.p. e ai sensi dell' art. 606, 1° c., lett. e) c.p.p. la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato;
in particolare il ricorrente ha spiegato di aver interposto appello lamentando un' errata qualificazione giuridica dei fatti contestati, atteso che nelle condotte descritte nel capo d' imputazione non ricorrevano gli elementi costitutivi del delitto di truffa né sotto il profilo oggettivo né sotto il profilo soggettivo;
a questa censura la corte territoriale aveva erroneamente dato risposta ritenendo che la più grave delle contestazioni mosse all' imputato fosse punibile sia ai sensi dell' art. 640 c.p. sia in applicazione dell' art. 646 c.p., affermazione tuttavia che, oltre a non corrispondere alla realtà dei fatti e al contenuto dell' imputazione, ha erroneamente ritenuto possibile un concorso fra questi reati con riferimento a un' unica condotta;
2. ai sensi dell' art. 606, 1° c., lett. b) c.p.p. la violazione e l' erronea applicazione degli artt. 640 e 646 c.p. e ai sensi dell' art. 606, 1° c., lett. e) c.p.p. la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato;
a questo proposito il ricorrente ha rappresentato l'impossibilità di ravvisare nel caso di specie, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli elementi costitutivi del delitto di truffa, essendo pacifico e consolidato il principio secondo cui affinché sia configurabile questo reato debbono essere posti in essere artifici e raggiri che risultino necessari all' appropriazione;
nel caso di specie, poiché FR AV non aveva mai posto in essere alcun tipo di artificio o raggiro per indurre taluno in errore, il fatto doveva essere qualificato e inquadrato al più nella fattispecie prevista dall' art. 646 c.p.; 3. ai sensi dell'art. 606, 1° c., lett. c), c.p.p. in relazione agli artt. 192 e 533, 1° c., c.p.p., l' inosservanza delle regole che presidiano la corretta valutazione delle 2 Ciber prove, non avendo la Corte d' Appello correttamente applicato le regole processuali e i principi giurisprudenziali formatisi in tema di valutazione della prova, e, ai sensi dell' art. 606, 1° c., lett. e) c.p.p., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui aveva assunto come provati elementi e circostanze che in realtà non erano tali;
a questo riguardo il ricorrente ha lamentato che la corte territoriale, oltre a essersi sottratta a un esame di attendibilità della persona offesa, avrebbe erroneamente ritenuto che l' imputato avesse ammesso di aver contraffatto la sottoscrizione altrui e non aveva verificato se il giudizio di colpevolezza fosse l' unico possibile alla stregua degli elementi disponibili.
4. ai sensi dell' art. 606, 1° c., lett. b) c.p.p. l' inosservanza e l' erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. e, ai sensi dell' art. 606, 1° c., lett. e) c.p.p., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso sono infondati, seppur nei termini che si vanno di seguito a spiegare. Non vi è dubbio che il Tribunale di Lucca abbia ritenuto FR AV responsabile da una parte del diritto di truffa aggravata perché, facendo credere di agire in nome e per conto di SPM Edilizia s.r.l., con l' artifizio di apporre la firma falsa del legale rappresentante della sua datrice di lavoro e così traendo in inganno dipendenti e funzionari degli istituti bancari, si era fatto rilasciare assegni circolari per l' importo complessivo di € 500.310,50 che aveva posto poi all' incasso o ceduto a terze persone, dall' altra del reato di appropriazione indebita per aver trattenuto la somma di € 5.000 in contanti, ricevuta da un altro dipendente di SPM Edilizia s.r.l. con mansioni di rappresentante addetto alle vendite quale pagamento di una fornitura da parte di un cliente. Allo stesso modo è pacifico che la Corte d' Appello di Firenze, dato per indiscusso il delitto di appropriazione indebita, ha ritenuto rispetto alla prima parte dell' imputazione che potesse ravvisarsi un concorso formale dei reati di truffa e appropriazione indebita (laddove è stato affermato che "il momento consumativo del delitto di appropriazione indebita si verifica non appena l'agente ha compiuto un atto che manifesti chiaramente la sua volontà di tenere la cosa altrui come propria, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto" ... " qualora poi la realizzazione dell' ingiusto profitto venga conseguita attraverso l'impiego di una successiva attività fraudolenta, spiegata nei confronti di persona diversa dalla vittima dell' appropriazione, sussiste in concorso anche il delitto di truffa"). 3 Cubion Una simile motivazione risulta erronea perché non corrisponde alla descrizione del fatto contenuta nel capo d'imputazione, né risponde ai motivi di appello (oltre a ravvisare contra reum un reato ulteriore rispetto a quello apprezzato dal giudice di prime cure). Questo errore di diritto contenuto nella motivazione non è tuttavia idoneo a produrre l'annullamento della sentenza impugnata, nel senso previsto dall' art. 619 c.p.p., non avendo avuto influenza decisiva sul dispositivo. In vero le doglianze non valutate in maniera appropriata dalla corte territoriale e riproposte in questa sede con il secondo motivo di ricorso non sono condivisibili. Non è contestabile che nel caso di specie gli artifici e i raggiri - consistiti secondo il Tribunale di Lucca nell' utilizzo di moduli di richiesta di emissione di assegni circolari che riportavano nella quasi totalità dei casi una falsa firma del legale rappresentante di SPM Edilizia s.r.l. sul timbro della società siano stati necessari all' appropriazione delle somme indicate nel capo d' imputazione, giacchè, come spiegato dal primo giudice, proprio tramite la presentazione dei moduli con firma falsificata gli impiegati dei vari istituti bancari ritennero che le disposizioni provenissero dal legale rappresentante della compagine titolare del rapporto di conto corrente e diedero corso alle stesse. Quanto poi ai rilievi in merito alla vittima della condotta truffaldina è consolidata opinione di questa Corte che l'inganno possa ricadere anche su persona diversa dal danneggiato, la quale sia legittimata nel caso di specie al fine di dare esecuzione a un rapporto di conto corrente bancario a compiere l'atto di disposizione ("In tema di truffa, nel caso di duplicazione tra soggetto passivo degli artifici e raggiri e soggetto passivo del danno, costui va inteso come soggetto sul cui patrimonio va ad incidere l'atto di disposizione che l' ingannato pone in essere e che determina appunto il danno. Perchè si abbia la duplicazione, soggetto passivo dell' inganno deve essere una persona che si trovi in una situazione giuridica tale da poter compiere l'atto di disposizione patrimoniale, e quindi, oltre al titolare del diritto, colui che lo rappresenta, colui che ha il possesso della cosa, e simili. E' necessario sempre, però, un rapporto diretto tra chi può compiere l'atto di disposizione patrimoniale e il titolare del patrimonio, che viene a subire una diminuzione in conseguenza dell' atto derivante dall'inganno che l'agente ha determinato [Cass. n. 2245 del 11/11/1970 - dep. 23/04/1971, Magliocchini, Rv. 11766001]; "Gli artifici o i raggiri possono dar luogo al delitto di truffa anche se la persona danneggiata sia diversa da quella indotta in errore, essendo sufficiente che tra l' induzione in errore e il profitto dello agente con danno altrui, interceda un preciso nesso di causalità [Cass. n. 950 del 19/05/1969 - dep. 26/08/1969, Cabella, Rv. 11250701]). 4 Cebion Alla luce di tali considerazioni risulta coerente con la normativa sostanziale richiamata e congruamente e logicamente motivato l' assunto del Tribunale di Lucca secondo cui FR AV ha posto in essere artifici e raggiri, facendo credere di agire in nome e per conto della società per cui lavorava anche in occasione della presentazione delle richieste di emissione di assegni circolari, al fine di indurre in errore i dipendenti degli istituti di credito presso cui SPM Edilizia s.r.l. intratteneva rapporti di conto corrente e ottenere così l' emissione dei titoli illegittimamente richiesti.
2. Il terzo motivo di ricorso deve essere ritenuto infondato. Trascurata ogni questione circa l' omessa valutazione di attendibilità della persona offesa, non ricompresa nei motivi di appello, questa Corte deve limitarsi a prendere atto che la Corte territoriale ha ritenuto che la versione dei fatti offerta dal RA, legale rappresentante di SPM Edilizia s.r.l., unitamente ai documenti prodotti a suffragio della denuncia querela presentata fosse idonea a delineare un quadro probatorio sufficiente a fondare l' affermazione di responsabilità dell' imputato, in assenza di un' ipotesi alternativa di ricostruzione degli elementi probatori raccolti e ben potendosi fondare la valutazione di falsità delle firme apposte sulle richieste presentate alle banche su elementi istruttori diversi da una consulenza grafologica, quali le dichiarazioni della stessa parte offesa. Questa motivazione appare conforme ai canoni di congruenza e logicità, soprattutto ove si tenga conto, sulla base del contenuto della sentenza di primo grado, che l' originaria querela del legale rappresentante di SPM Edilizia s.r.l. è stata seguita da una memoria integrativa a cui sono state allegate tutte le richieste di emissione di assegni circolari presentate dal AV (alcune delle quali, a dire del querelante, presentavano una firma contraffatta) e una dichiarazione confessoria rilasciata dall' imputato in data 28 aprile 2008, ove il AV ha ammesso di essersi appropriato delle somme indicate nel capo d'imputazione. A tanto si deve limitare questa Corte, atteso che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito in ordine all' affidabilità delle fonti di prova, bensì di verificare se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione fornendone una convincente e logica interpretazione ("La verifica che la Corte di Cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull' attendibilità delle fonti di prova, giacché esso, anche in base all' 5 Carr Harr ordinamento processuale preesistente all' entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale nel quale non esistevano i limiti preclusivi che un' avvertita esigenza di maggior razionalizzazione del sistema ha introdotto con l' art. 606, primo comma, lett. e) -, del codice di procedura vigente era attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova. (Cass. Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995 - dep. 23/02/1996, P.G. in proc. Fachini, Fachini e altri, Rv. 20376701).
3. Risulta parimenti infondato l' ultimo motivo di ricorso. La Corte territoriale infatti ha escluso il ricorrere di elementi di segno positivo che legittimassero l' applicazione delle attenuanti generiche, potendosi in questo modo ritenere non condivisa la tesi difensiva secondo cui la scelta processuale di presentare un' istanza di applicazione della pena che non aveva trovato il consenso del P.M. costituisse un segno di resipiscenza e ragione per la concessione del beneficio. In questo modo, stante la mancata indicazione da parte dell' appellante di ulteriori ragioni che giustificassero la concessione del beneficio e considerato che la corte territoriale ha subito dopo rimarcato come nella determinazione della pena, e dunque anche ai fini della concessione delle attenuanti generiche, si dovesse tener conto del fatto che l' imputato era soggetto recidivo e aveva mostrato una certa pericolosità sociale, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), considerato anche il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, dato che la Corte territoriale ha spiegato che la rilevanza del fatto, documentata dall' ammontare delle somme sottratte, dimostrava l' intensità del dolo e giustificava di conseguenza il trattamento sanzionatorio già applicato dal primo giudice. Giova comunque ricordare che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell' impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Occorre infine constatare che il reato di cui all'art. 485 c.p. non è più previsto dalla legge come reato e soggiace a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 d lgs. 15.1.2016 n.
7. Nel caso di specie la condotta in contestazione, riguardando moduli per la successiva emissione da parte della banca di assegni circolari e non la diretta compilazione dei titoli di credito, non rientra fra le condotte tuttora soggette a sanzione penale. La sentenza pronunziata dalla corte territoriale sul punto deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il ricorso proposto va invece rigettato, con la specificazione, ex art. 619 c.p.p. e nel senso sopra illustrato, delle censure e delle rettificazioni necessarie a porre rimedio agli errori di diritto presenti nella decisione della Corte territoriale. La sentenza della Corte territoriale deve essere dichiarata irrevocabile, ai sensi dell'art. 624, 2° c., c.p., nella parte in cui accerta la responsabilità dell' imputato per gli ulteriori reati a lui contestati, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per la rideterminazione della pena, dato che la stessa è stata cumulativamente calcolata per tutti i reati per cui è stato ravvisato il vincolo della continuazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 485 c.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 7 Cikiti Rigetta nel resto il ricorso e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze per la rideterminazione della pena. Dichiara relativamente all'irrevocabile la sentenza accertamento della responsabilità del ricorrente per gli altri reati. Così deciso in Roma in data 9 novembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente teller Alberto Pazzi Giovanni Diotallevi DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 12 DIC. 2016 CANCELLIERE Claudia Pianeli 800