Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2016, n. 52524
CASS
Sentenza 9 novembre 2016

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In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del D.Lgs. n. 7 del 2016, la condotta di falsificazione di moduli per la richiesta di emissione di assegni circolari non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, non avendo ad oggetto la diretta compilazione dei titoli di credito, i quali soltanto rientrano tra le scritture private cui attualmente è circoscritta la rilevanza penale del falso.

Commentario1

  • 1Le Sezioni unite sull'irrilevanza penale del falso in assegno
    Sandra Maria Benedetta Picicuto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza n. 40256 del 19 luglio 2018 la Suprema Corte a Sezioni Unite si è pronunciata sul contrasto giurisprudenziale, insorto a seguito della novella legislativa apportata dal d. lgs. 7/2016, circa la persistente rilevanza penale del falso in assegno bancario non trasferibile, concludendo per l'intervenuta depenalizzazione. La questione era stata rimessa alle Sezioni Unite dalla seconda sezione penale, con ordinanza del 7 marzo 2016, al fine di dirimere il conflitto interpretativo relativo all'abrogazione dell'ipotesi di falsificazione di assegno bancario non trasferibile, su cui verteva l'unico …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2016, n. 52524
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52524
Data del deposito : 9 novembre 2016

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