Sentenza 18 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà. (Fattispecie in cui l'imputato, all'atto del controllo, si trovava in uno spazio condominiale esterno alla sua abitazione e proveniva da un altro appartamento).
Commentari • 4
- 1. Particolare tenuità del fatto ed evasione: applicabilità dell’art. 131-bis c.p. per violazioni minime degli arresti domiciliari (Giudice Giusi Piscitelli)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Evasione su spazi condominiali dagli arresti domiciliari (Cass. 3212/08)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 ottobre 2020
In tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà. (Fattispecie in cui l'imputato, all'atto del controllo, si trovava in uno spazio condominiale esterno alla sua abitazione e proveniva da un altro appartamento). …
Leggi di più… - 3. Arresti domiciliari: piazzale condominiale vietato (Cass. 15496/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 ottobre 2020
Gli arresti domiciliari devono svolgersi secondo modalità analoghe rispetto a quelle proprie della misura carceraria, dovendosi l'indagato trattenersi esclusivamente all'interno della unità abitativa indicata come domicilio dall'interessato ed autorizzata dal giudice: deroghe sono consentite solo in relazione a quegli ambiti parzialmente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine e simili) a condizione che costituiscano parte integrante dell'unità immobiliare di riferimento e siano raggiungibili senza accedere a proprietà anche solo parzialmente altrui. Corte di Cassazione sez. VI Penale sentenza 16 febbraio – 28 marzo 2017, n. 15496 Presidente Carcano – Relatore …
Leggi di più… - 4. Evasione dagli arresti domicilairi anche sul piazzale? (Cass. 16098/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2007, n. 3212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3212 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 18/12/2007
Dott. DI VIRGILIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 2279
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 018428/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BRINDISI;
nei confronti di:
1) NE GI, N. IL 17/04/1972;
avverso ORDINANZA del 06/04/2007 TRIBUNALE di BRINDISI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
1) Con ordinanza in data 6/4/2007 il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica non ha convalidato l'arresto in flagranza di reato effettuato dai Carabinieri di Brindisi in data 5/4/2007 nei confronti di NE SE, ritenendo che nella fattispecie non potevano ravvisarsi gli estremi del reato di evasione, in quanto l'imputato si era trattenuto a pochissimi metri di distanza dalla propria abitazione, nella quale dovevano essere eseguiti gli arresti domiciliari, e tale condotta integrava una mera inosservanza delle prescrizioni inerenti la misura cautelare.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, chiedendone l'annullamento per erronea applicazione dell'art. 385 c.p.. Il ricorrente ha fatto presente che dal verbale di arresto e dalle stesse dichiarazioni dell'imputato risulta che quest'ultimo, al momento del controllo effettuato dai Carabinieri di Brindisi, non si trovava nella propria abitazione, ma in uno spazio condominiale ad essa esterno, e proveniva da altro appartamento. Nella specie, pertanto, vi è stato un allontanamento volontario del prevenuto dal luogo a lui concesso per l'espiazione degli arresti domiciliari. Contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata ordinanza, d'altro canto, l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari non può essere considerato alla stregua della violazione di una prescrizione inerente agli obblighi imposti, in quanto la permanenza nel domicilio costituisce l'obbligo essenziale dell'arrestato, e non una delle prescrizioni ad esso inerenti.
Con memoria difensiva depositata in data 4/12/2007, il NE ha dedotto che, a seguito di sentenza di primo grado con cui è stata pronunciata la sua assoluzione dal reato contestatogli., è venuto meno l'interesse del P.M. all'impugnazione dell'ordinanza in oggetto, potendo se del caso la Pubblica Accusa proporre impugnazione avverso tale sentenza.
2) Il ricorso è fondato.
Deve premettersi che, contrariamente a quanto dedotto dal NE nella memoria difensiva depositata il 4/12/2007, il fatto che l'imputato sia stato assolto in primo grado dal reato contestatogli, non ha fatto venir meno l'interesse della Pubblica Accusa all'accertamento giurisdizionale della legalità dell'arresto, essendo il giudizio di convalida finalizzato alla verifica dei requisiti di legittimità dei provvedimenti sulla libertà personale. Ciò posto, si osserva che dalla lettura del verbale di arresto si evince che il NE, al momento del controllo effettuato dai Carabinieri di Brindisi, non si trovava all'interno della sua abitazione, ove era sottoposto agli arresti domiciliari, ma in uno spazio condominiale ad esso esterno (pianerottolo), e proveniva da altro appartamento.
Alla stregua di simili emergenze, non può condividersi il giudizio espresso dal giudice dì merito, circa la non ipotizzabilità, nella specie, degli elementi costitutivi del reato di evasione. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, agli effetti dell'art. 385 c.p., per "abitazione" dalla quale la persona in stato di arresti domiciliari non può allontanarsi, deve intendersi unicamente il luogo in cui il soggetto svolge la propria vita domestica e privata, con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante;
e ciò anche al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non alcatorietà (Cass. Sez. 6^, 17/1/2007 n. 4143; Cass. Sez. 1^, 30/3/2004 n. 17962; Cass. Sez. 6^, 7/1/2003 n. 15741; Cass. 10/2/1995 n. 5770). Parimenti erronea risulta l'affermazione del giudice di merito, secondo cui la condotta del NE integrerebbe una mera inosservanza delle prescrizioni inerenti la misura cautelare. Come è stato precisato da questa Corte, infatti, l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari non può considerarsi alla stregua della violazione di una "prescrizione inerente agli obblighi imposti" (art. 276 c.p.p.), in quanto la permanenza nel domicilio costituisce l'obbligo essenziale dell'arrestato, e non una delle prescrizione ad esso inerenti, sicché la sua violazione configura il delitto di evasione (Cass. Sez. 4^, 3/6/1997 n. 1554). Pertanto, poiché l'ordinanza impugnata si pone in contrasto con i principi di diritto sopra enunciato, si impone il suo annullamento. Tale annullamento va disposto senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi.
In caso di accoglimento del ricorso per cassazione del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza di diniego della convalida di arresto, infatti, il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla verifica della correttezza dell'operato degli agenti di polizia giudiziaria, mentre l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (Cass. Sez. 6, 28/3/2007; Cass. Sez. 6^, 11/7/2006).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, perché l'arresto è stato eseguito legittimamente.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2008