Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2004, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Aula 'B' 4 O 7 ) ORIGINALE L 3 L . E O N C B , A 1 E REPUBBLICA ITALIANA P 9 E I 9 N 1 - D O 1 I 1 E Z IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - A C 1 0 157 6/04CORT I R 2 T D . S I L U I G 9 Oggetto E 3 G R E E A Compensazione 6 N SEZIONE TERZA CIVILE D 4 . E spese giudiziale T . T T S I N T ( E R Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S A E R.G.N. 20658/02 - PresidenteDott. Vincenzo CARBONE Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron. 2875 LO PIANO - Consigliere Dott. Michele MAZZA Consigliere Rep. Dott. Fabio Ud. 19/12/03 AMATUCCI Rel. Consigliere Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NS HE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO BASSI N.3, presso lo studio dell'avvocato RENATO LIOI, difeso dall'avvocato GIULIO RIPANI con studio in 58100 GROSSETO VIA RATTAZZI 20, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RA GR;
intimato avverso la sentenza n. 327/01 del Giudice di pace di GROSSETO, emessa il 13/06/01 e depositata il 14/06/01 2003 2547 1 (R.G. 724/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/12/03 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 323/01 il giudice di pace di Civita- vecchia, in accoglimento dell'opposizione di RA Ra- biti, ha revocato il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di £ 1.867.404 emesso nei suoi confronti su ricorso dell'avv. Michele EN, e lo ha condannato al pagamento della minor somma di £ 900.000, oltre accessori, per le prestazioni professionali svolte dall'opposto in un proce- dimento penale che aveva riguardato il TI e la madre, compensando le spese del giudizio. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Michele EN sulla base di due motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente si duole della compensazione delle 2 spese deducendo col primo motivo violazione e falsa appli- cazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (sui rilievi che le fa- si monitoria e di merito fanno parte di unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito fi- nale del giudizio e che l'accoglimento parziale dell'oppo- sizione non necessariamente comporta il venir meno della condanna dell'opponente al pagamento delle spese della "prima fase) e, col secondo, 'omessa motivazione in rela- zione all' art. 111 Cost." per non avere il giudice di pa- ce motivato, neppure implicitamente, in ordine alle ragio- ni che lo avevano indotto alla compensazione.
2. Il ricorso è manifestamente infondato. L'indubbia correttezza degli assunti enunciati col primo motivo non vale tuttavia a sostenere la censura mos- sa alla sentenza, giacché nessuna delle affermazioni del ricorrente esclude che il giudice possa tuttavia compensa- re le spese, segnatamente se l'opposizione sia accolta, per quanto parzialmente. Nella specie l'opponente aveva ritenuto che gli importi richiesti fossero eccessivi e che la parcella (solo successivamente prodotta dall'opposto) non fosse stata vistata dal consiglio dell'ordine. Il giu- dice di pace ha inoltre rilevato con affermazione non censurata in questa sede che il debito dell'opponente ascendeva alla metà di £ 1.980.000, concernente la somma dovuta dai due assistiti nello stesso processo. Appare dunque chiaro, per un verso, che il decreto era stato ottenuto indipendentemente dalla produzione della notula vistata;
per altro verso che all'opponente era sta- to chiesto anche quanto dovuto da altri;
per altro verso, ancora, che il giudice di pace ha ulteriormente ridotto la somma dovuta dal TI. Si verteva, dunque, in definitiva, in fattispecie di soccombenza reciproca, inequivocamente risultante dallo sviluppo e dalla conclusione della controversia e piena- mente legittimante l'esercizio da parte del giudice del potere di compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, C.P.C.. 3. In difetto di esercizio di attività difensiva da parte dell'intimato non sussistono i presupposti per prov- vedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso. Roma, 19 dicembre 2003 L'estensore Il presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA RE 01 Oggi 2.8 GEN. 2004 IL CANCELL ECT nocenzo Battista