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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/07/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
RG nr. 386/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Gaetano Campo Giudice dott. Paolo Talamo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 31/05/2021 Da ( ) e Parte_1 C.F._1 [...]
( ) quali genitori, esercenti la Parte_2 C.F._2 patria potestà, nonché legali rappresentanti del minore Per_1 nato a [...] il [...], ( ),
[...] C.F._3
i e difesi dall'Avv. Vitale Sossio, tutti il suo studio sito in Treviso alla via Longhin n.1, Parte appellante Contro
Controparte_1
(C.F. P.IVA_1 rapprese 'avv. Filippo Doni, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Venezia, Santa Croce, 929, 30135 – Venezia, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 21/2021 resa dal Tribunale di Treviso in data 25.01.2021, pubblicata in pari data e non notificata.
In punto: Indennità di accompagnamento.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: accogliere l'appello ed in riforma della sentenza n.21/2021, dichiarare il diritto del minore a percepire l'indennità di accompagnamento fin dalla data del primo giorno del Persona_1 CP_ mese succes tazione della domanda amministrativa e pertanto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento della predetta indennità nonché al pagamento degli arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese, anche generali e di
1 compensi professionali del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.
Per parte appellata: PRELIMINARMENTE: dichiararsi inammissibile l'avverso ricorso in appello, in quanto rivolto contro decisione non appellabile;
IN ACCOGLIMENTO DEL PROPOSTO APPELLO INCIDENDALE: dichiararsi inammissibile/improcedibile il ricorso di primo grado proposto contro l'esito del giudizio per A.T.P., per le ragioni esposte;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi inammissibile o improcedibile l'avverso ricorso in appello, rigettarsi l'avverso appello, per le ragioni esposte supra;
In ogni caso, accogliersi le conclusioni già rassegnate da in primo grado, e precisamente: PRELIMINARMENTE: dichiararsi inammissibile l'avverso CP_1 ricorso per superamento dei termini di legge per il dissenso e/o per l'avvio del giudizio di merito;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi inammissibile, o comunque non provata, ogni domanda ulteriore rispetto al mero accertamento della sussistenza del requisito sanitario presupposto della prestazione oggetto di causa;
NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio (e per la fase di A.T.P.).
*
MOTIVAZIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Treviso ha dichiarato improponibile, per carenza della previa domanda amministrativa, il ricorso con il quale gli odierni appellanti chiedevano venisse accertato il diritto del minore a percepire (o meglio, a continuare a percepire) Persona_1
l'assegno di accompagnamento con conseguente condanna dell'
[...]
convenuto al pagamento della provvidenza unitamente agli CP_2 arretrati.
1.1. Con il ricorso in primo grado gli odierni appellanti evidenziavano – senza tuttavia esplicitamente contestare il provvedimento di revoca della provvidenza – come il 4/6/2012 fosse stato riconosciuto Persona_1 invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e che, in data 27/11/2019, il Centro Medico Legale di Treviso, in sede di revisione, giudicava il minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età senza tuttavia riconoscergli il diritto all'indennità di accompagnamento.
Facevano presente gli odierni appellanti come il suddetto ricorso fosse stato preceduto da ricorso per ATP che il Tribunale di Treviso aveva, con propria ordinanza del 30/7/2020, dichiarato improponibile poiché <in materia di invalidità civile, la revoca della prestazione assistenziale, seppure intervenuta a seguito di una verifica amministrativa disposta dalla legge al fine di accertare la permanenza dei relativi requisiti, determina l'estinzione del diritto, con la conseguenza che l'interessato, per
2 ottenere il ripristino della prestazione, è tenuto a proporre nuovamente l'istanza amministrativa di concessione>>.
Il ricorso che aveva dato sfogo alla sentenza appellata nasceva quindi dal fatto che gli odierni appellanti non condividevano la decisione del giudice che si era pronunciato sul ricorso per ATP dichiarandolo improponibile. Cosa certa è tuttavia che gli odierni appellanti, nel proporre il ricorso in primo grado (il 20/9/2020) cui è seguita la sentenza appellata, non proponevano opposizione avverso al decreto con il quale il giudice di Treviso aveva, in sede di ATP, dichiarato, con ordinanza 30/7/2020, improponibile il ricorso per ATP dagli stessi presentato.
I fatti fino ad ora narrati possono essere come segue schematicamente riassunti:
04/06/2012 : riconoscimento accompagnamento 27/11/2019 : revoca accompagnamento (visita revisione). n.b.: utile è sin da ora evidenziare come in ricorso di primo grado gli odierni appellanti avessero allegato come il suddetto giudizio di revisione della commissione medica gli fosse stato comunicato con lettera ricevuta il 11.12.20191. CP_ 31/12/2019 : comunica riliquidazione (= revoca provvidenza, così Trib TV) CP_ 20/02/2020 : comunica riliquidazione (= revoca provvidenza) 27/05/2020 : deposito ricorso per ATP 30/07/2020 : ordinanza improponibilità ATP 20/09/2020 : ricorso primo grado (con il quale non si propone opposizione avverso ordinanza emessa all'esito di ATP) 25/01/2021 : pronuncia della sentenza appellata
1.2. Alla luce di quanto sopra, richiamata giurisprudenza di legittimità (cass. civ. 27914/20202), il giudice di prime cure riteneva – come già affermato in
3 sede di ATP - che l'azione giudiziaria avrebbe dovuto essere preceduta da una nuova domanda amministrativa, evidenziando che <nel caso di specie, a fronte dell'accertamento, all'esito della visita di revisione, del venir meno del requisito sanitario (costitutivo del diritto) per beneficiare dell'indennità di accompagnamento - che determina, sulla base della giurisprudenza sopra riportata, l'estinzione del diritto al godimento della prestazione - l' ha comunicato con i provvedimenti del 31.12.2019 e del CP_1
20.02.2020 (doc. 2 e 4 la rideterminazione della prestazione spettante (andando CP_1
a ripetere come indebiti i ratei non spettanti dell'indennità di accompagnamento e liquidando quelli invece spettanti a titolo di indennità di frequenza) dando così concretezza alla revoca dell'indennità di accompagnamento sino ad allora percepita;
successivamente all'adozione e comunicazione di tali provvedimenti, in data 22.05.2020, parte ricorrente ha depositato ricorso ex art. 445bis c.p.c. volto a contestare la mancata conferma dell'indennità di accompagnamento senza presentare una nuova domanda amministrativa>>.
2. Avverso la sentenza di primo grado i genitori del minore Per_1 proponevano appello sulla base di tre motivi di gravame.
[...]
2.1 Con il primo motivo di appello gli appellanti contestavano la sentenza impugnata nella porzione in cui il giudice di primo grado affermava che CP_1 aveva adottato e poi notificato alla odierna parte appellante un provvedimento di revoca della prestazione assistenziale.
Gli appellanti in particolare contestavano che avesse provveduto CP_1 secondo la previsione dell'art. 5 del DPR n. 689/1994 a mente del quale
<Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti>>.
Rilevavano in ogni caso gli appellanti come si fosse limitata ad inviare CP_1 loro un provvedimento di revisione con l'indicazione della possibilità di presentare ricorso contro l'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal ricevimento,
verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti ex lege, con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso, ancorché identico nel contenuto, da quello estinto per revoca. Pertanto, l'interessato, intendendo ottenere il ripristino della prestazione, è tenuto a presentare una nuova domanda amministrativa, condizione di proponibilità della domanda giudiziale, dovendosi altresì escludere che il venir meno di un requisito costitutivo del diritto comporti la mera sospensione del beneficio in godimento, in quanto il temporaneo venire meno di uno dei requisiti costitutivi comporta, secondo la regola generale, l'estinzione del diritto al godimento>>
4 ricorso invero proposto, entro il termine indicato, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e giudicato inammissibile (sic!!) in contrasto con la previsione dell'art. 42 del d.l. n. 269/2003 che non richiedeva la presentazione di un'ulteriore domanda amministrativa, ma esplicitava la possibilità di proporre azione giudiziaria entro il termine di decadenza di sei mesi.
Contestavano la pronuncia appellata nella porzione in cui dimostrava di avere attribuito alle comunicazioni datate 31.12.2019 e 20.2.2020, la valenza di formale provvedimento di revoca (a sostegno della loro tesi, depositavano un esempio di un provvedimento di revoca della prestazione emesso dall' CP_1 nei confronti di altro ricorrente).
2.2 Con il secondo motivo di appello evidenziava il contrasto della pronuncia gravata con la previsione degli artt. 56 della legge n. 69/2009 e 11 della legge n. 222/1984.
Ed infatti, <L'art. 11 della legge n. 222/84 così recita: “l'assicurato che abbia in corso
o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”. Detta disposizione è stata estesa dall'art. 56 della legge n. 69/2009 anche alle domande volte ad ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili.>>
Tali norme infatti impedivano la proposizione di una nuova domanda in sede amministrativa fintanto che pendeva il termine per la proposizione del ricorso in sede giudiziale;
ciò in evidente contrasto con il diritto dell'assicurato a percepire la prestazione senza perdere, per i sei mesi tra la revoca della provvidenza ed il termine per impugnare in sede giudiziale, i ratei revocati.
2.3 Il terzo motivo di appello riguardava il diritto alla percezione della indennità di accompagnamento. Richiamava sia normativa nazionale sul diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totalmente inabili che si trovino in determinate situazione (legge n. 18/1980) che giurisprudenza di legittimità, la quale oltre ad interpretare estensivamente i requisiti necessari per l'attribuzione della prestazione, precisava che tale indennità doveva essere riconosciuta anche a chi, pur essendo capace di compiere gli atti elementari della vita quotidiana, necessitava comunque della costante presenza di un accompagnatore.
5 Alla luce delle patologie invalidanti risultanti dalle certificazioni mediche, riteneva che il minore non fosse in grado di deambulare né di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. Da ciò ne derivava il diritto del minore a percepire l'indennità di accompagnamento.
3. L'Ente previdenziale, costituendosi ritualmente, oltre a contestare l'appello, proponeva appello incidentale – valevole anche come riproposizione dei motivi assorbiti in primo grado – rilevando che il primo giudice aveva ritenuto ammissibile il ricorso di merito che aveva dato avvio al giudizio R.G. 984/2020 (successivo al presente giudizio ATP) nonostante lo stesso fosse stato proposto in assenza di dissenso e comunque oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 445 bis, c.p.c.
Nel corso del giudizio primo grado e del precedente ATP, la difesa dell' evidenziava che non veniva depositato alcun atto di dissenso dopo CP_1
l'ordinanza di improcedibilità resa nella fase di ATP né tanto meno veniva avviato il giudizio di merito entro i trenta giorni dall'istanza di improcedibilità.
Contestava, peraltro, la decisione del giudice di prime cure ritenendo che lo stesso poteva dichiarare inammissibile o improcedibile per difetto di atto di dissenso nei termini o per difetto di avvio del giudizio di merito, anziché dichiarare l'improcedibilità per difetto della previa domanda amministrativa.
In tema di prosieguo dell'accertamento giudiziario dopo la definizione di un ATP con pronuncia di rito richiamava giurisprudenza di legittimità.
Ne conseguiva che nel caso di specie, andava dichiarato inammissibile l'avverso riscorso di primo grado post ATP poiché il ricorso di merito veniva iscritto in data 17.09.2020 a fronte di un'ordinanza di inammissibilità del 30.07.2020, cui non seguiva alcun atto di dissenso o l'avvio di un giudizio di merito post ATP.
Precisava che, ai sensi dell'art. 445 bis, c. 7, c.p.c., la sentenza non era impugnabile con atto di appello, ma ricorribile soltanto per cassazione, con conseguente inammissibilità dello stesso.
3.1. Quanto al merito, condivideva quanto statuito dal giudice di primo grado, ritenendo il presente appello, oltre che infondato, improponibile per carenza della domanda amministrativa.
Sottolineava come la revoca della prestazione, avvenuta tramite il provvedimento impugnato, implicava l'estinzione del diritto;
l'orientamento
6 giurisprudenziale costante affermava che il ripristino della prestazione poteva avvenire tramite una nuova domanda amministrativa ai sensi dell'art. 20, c. 1, legge n. 102/2009, e non tramite l'impugnazione del provvedimento di revoca. Nel caso in esame, tale domanda non risultava essere stata presentata.
D'altro canto, rappresentava che la presente fase di dissenso non poteva avere ad oggetto questioni diverse da quelle oggetto dell'ATP.
Il ricorso ATP mirava esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento del minore, al quale il tribunale si era attenuto. In tale senso richiamava giurisprudenza di legittimità ove confermava chiaramente che il giudice chiamato a decidere nella fase di ATP era tenuto a valutare l'ammissibilità della relativa domanda.
4. Parte appellante depositava memoria difensiva non autorizzata, di cui in ogni caso non chiedeva l'acquisizione nel corso della prima udienza tenutasi innanzi alla Corte, con la quale contestava la fondatezza delle argomentazioni esposte da CP_1
5. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 14.09.2022, 19.04.2023, 14.02.2024 e 10.12.2024) ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 12/06/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
*****
6. L'appello, pur non potendosi convalidare l'affermazione fatta dalla pronuncia gravata circa la necessaria preventiva proposizione della domanda in sede amministrativa, è infondato e, come tale, deve essere rigettato, restando assorbito il motivo di appello incidentale.
7. Occorre, innanzitutto, rilevare come corretta, in linea di pura astrazione, sia la tesi prospettata dalla parte appellante in merito alla non indispensabilità, in ipotesi di revoca della provvidenza, della preventiva domanda in sede amministrativa.
Condivide infatti il Collegio quanto statuito di recente dalla Corte di Cassazione la quale, con sentenza n. 14561/2022 resa a Sezioni unite, ha affermato che di diritto: "Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi
7 del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa>>.
8. Cionondimeno, posto che la suddetta pronuncia non risolve tutte le questioni sottese alla controversia, l'appello non può trovare accoglimento posto che, come sempre chiarito dalla sopra riportata sentenza della Corte di legittimità, è un dato assodato che <17.4. Nelle ipotesi di revoca per motivi attinenti alla mancata conferma del requisito sanitario all'assistito sarà comunicato come primo atto il verbale della Commissione medica che questi - ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003 - è tenuto ad impugnare in sede giudiziaria nel termine di sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del verbale della Commissione a pena di decadenza. Al riguardo si è ritenuto che il successivo provvedimento di revoca è a tal fine irrilevante poichè ha carattere meramente ricognitivo degli effetti che si sono già prodotti Ccfr. Cass.11/04/2018 n. 8970)>> (cfr. Cass civ SSUU 14561/22).
Quindi, l'art. 42, co. 3 DL 269/2003 (convertito con Legge 326/2003), a mente del quale <La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa>>, pone un termine di decadenza entro il quale l'interessato è tenuto a contestare la revoca della provvidenza. Termine di decadenza che – come affermato anche dalla Corte di legittimità - decorre dalla comunicazione del verbale della Commissione. Comunicazione che, come sopra anticipato, nel caso che ci occupa, lo ammettono gli appellanti in primo grado, è dell'11/12/1019; data rispetto alla quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, co. 3 DL 269/2003, il ricorso per ATP del 27/5/2020 poteva dirsi tempestivo evidentemente non essendolo, invece, il ricorso di primo grado che ha dato scaturigine alla sentenza qui appellata.
9. Posto quanto sopra, rileva il Collegio come il ricorso da cui muove la sentenza appellata sia un ricorso del tutto autonomo che non si pone in alcun modo in opposizione rispetto all'ordinanza (di improponibilità) pronunciata dal Tribunale di Treviso all'esito dell'ATP.
Ed infatti il ricorso depositato innanzi al Tribunale di Treviso non richiama l'art. 445-bis co. 6 cpc né, soprattutto, è stato proposto entro i 30 giorni di cui ai commi 4 e/o 5 dell'art. 445-bis cpc.
8 9.1. In ogni caso, è ciò è risolutivo, il ricorso a fondamento del presente giudizio non si è posto in senso oppositivo rispetto all'ordinanza resa in sede di ATP (seppur sia vero che nella descrizione della vicenda parte ricorrente dava atto della procedura per ATP e del suo esito, senza tuttavia sollevare contestazioni - si vedano anche le conclusioni - con riferimento all'esito dell'ATP; tanto che neppure veniva chiesta la liquidazione delle spese della procedura di accertamento preventivo). Ciò è tanto vero che tutto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato incentrato sul merito e, in particolare, sul fatto che possedeva i requisiti per Persona_1 beneficiare della provvidenza e non certo che la misura non dovesse essere revocata.
9.2. Inoltre, come già sopra anticipato, il ricorso di primo grado non poteva, né può oggi, essere valutato come ricorso in opposizione all'ordinanza resa in sede di ATP, in quanto proposto oltre il termine di cui ai commi 4 e/o 5 dell'art. 445-bis cpc) dovendosi qui rammentare:
➢ in fatto, come:
✓ L'ATP, proposto secondo tempistica idonea ad impedire la decadenza di cui all'art. 42, co. 3 DL 269/2003, sia stato rigettato - più precisamente, sia stato dichiarato improponibile - in data 30/7/2020;
✓ Dal 30/7/2020, ancorchè non vi fosse alcuna CTU da contestare, decorrono, comunque, i 30 giorni per fare la dichiarazione di dissenso e poi, ove effettuata, gli ulteriori 30 giorni per proporre opposizione nelle forme dell'art. 445-bis, co. 6 cpc;
✓ Tale dichiarazione, pur in assenza di decreto, ai sensi dell'art. 445bis co. 4 cpc di fissazione termine per contestare, da parte del giudice, debba comunque essere fatta nel termine massimo di legge (30 giorni ex art. 445bis co. 4 cpc) decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza (che nel caso di specie è di improponibilità della domanda) che ha concluso L'ATP;
✓ L'opposizione, e prim'ancora la dichiarazione di dissenso, non sia stata fatta nei suddetti 30 giorni (così allega senza essere stata CP_1 contestata dagli appellanti) e, quindi, il provvedimento che ha dichiarato improponibile il ricorso per ATP si sia consolidato;
➢ ed in diritto, come <In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa - ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo - può
9 avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, sicché, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l'accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost.>> (cass. civ. 20847/2019 e, poi, 9943/2021 cass. civ.).
9.3. Può pertanto dirsi assodato come nel caso di specie ci si trovi sempre e comunque in presenza di un ricorso promosso, ex novo, ai sensi dell'art. 442 cpc e non certo in presenza di un ricorso, in opposizione, proposto nelle forme e per gli effetti dell'art. 445-bis co. 6 cpc.
10. Da quanto sopra consegue che il ricorso che ha dato vita alla sentenza appellata e che è stato proposto in data 20/9/2020 – vale a dire dopo oltre un mese e mezzo dalla pronuncia dell'ordinanza conclusiva dell'ATP -, è quindi un nuovo ricorso, una nuova domanda che risulta proposta ben oltre i 6 mesi
– questo essendo termine decadenziale – decorrenti dall'11/12/2019 (data di comunicazione agli appellanti dell'esito della visita di revisione), di cui all'art. 42, co. 3 DL 269/2003 a mente del quale, lo si ricorda, <La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa>>.
11. Pertanto, alla luce di quanto sopra, ben possibile è affermare che la revoca della provvidenza da parte di si è consolidata e, conseguentemente, il CP_1 ricorso proposto (in primo grado) in data 20/9/2019, con il quale non veniva contestata la valutazione fatta dalla commissione medica in data 27/11/2019 bensì si argomentava in merito alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della provvidenza alla luce degli esiti dell'indagine peritale svolta successivamente alla visita medica, può, al più, essere (ri)valutato quale domanda (nuova) diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Da ciò inevitabilmente discende che, in quanto domanda nuova, il summenzionato ricorso doveva essere preceduta da una domanda da proporre in sede amministrativa. tale domanda non risulta – è pacifico - essere stata avanzata.
10 Il ricorso in primo grado era, pertanto, improponibile ovvero, in alternativa, ove mai lo stesso fosse stato funzionale a proporre opposizione avverso l'ordinanza emessa all'esito di ATP, era inammissibile.
12. La pronuncia appellata deve, pertanto, con iter motivazionale riformulato, essere confermata e, l'appello, rigettato.
13. Quanto, infine, alle spese di lite, vista anche e soprattutto l'incertezza giurisprudenziale su aspetto fondante la pronuncia di primo grado, di recente risolto dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: rigetta l'appello; integralmente compensa le spese di lite tra le parti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 10 luglio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gianluca Alessio
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass civ SSUU 14561/22 : 17.4. Nelle ipotesi di revoca per motivi attinenti alla mancata conferma del requisito sanitario all'assistito sarà comunicato come primo atto il verbale della Commissione medica che questi - ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003 - è tenuto ad impugnare in sede giudiziaria nel termine di sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del verbale della Commissione a pena di decadenza. Al riguardo si è ritenuto che il successivo provvedimento di revoca è a tal fine irrilevante poichè ha carattere meramente ricognitivo degli effetti che si sono già prodotti Ccfr. Cass.11/04/2018 n. 8970). 2 <Può dirsi consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità (Cass. n. 3404 del 2006, n. 4254 del 2009, n. 11075 del 2010, n. 6590 del 2014, 4788 del 2019, 28445/2019), secondo il quale: - la domanda di ripristino della prestazione (sia essa determinata dalla negativa verifica della permanenza del requisito sanitario che di quello socio-economico), al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un'impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda. Conseguentemente, il giudice è chiamato ad accertare se sussista, o meno, il diritto alla prestazione,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Gaetano Campo Giudice dott. Paolo Talamo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 31/05/2021 Da ( ) e Parte_1 C.F._1 [...]
( ) quali genitori, esercenti la Parte_2 C.F._2 patria potestà, nonché legali rappresentanti del minore Per_1 nato a [...] il [...], ( ),
[...] C.F._3
i e difesi dall'Avv. Vitale Sossio, tutti il suo studio sito in Treviso alla via Longhin n.1, Parte appellante Contro
Controparte_1
(C.F. P.IVA_1 rapprese 'avv. Filippo Doni, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Venezia, Santa Croce, 929, 30135 – Venezia, Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 21/2021 resa dal Tribunale di Treviso in data 25.01.2021, pubblicata in pari data e non notificata.
In punto: Indennità di accompagnamento.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: accogliere l'appello ed in riforma della sentenza n.21/2021, dichiarare il diritto del minore a percepire l'indennità di accompagnamento fin dalla data del primo giorno del Persona_1 CP_ mese succes tazione della domanda amministrativa e pertanto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento della predetta indennità nonché al pagamento degli arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese, anche generali e di
1 compensi professionali del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.
Per parte appellata: PRELIMINARMENTE: dichiararsi inammissibile l'avverso ricorso in appello, in quanto rivolto contro decisione non appellabile;
IN ACCOGLIMENTO DEL PROPOSTO APPELLO INCIDENDALE: dichiararsi inammissibile/improcedibile il ricorso di primo grado proposto contro l'esito del giudizio per A.T.P., per le ragioni esposte;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi inammissibile o improcedibile l'avverso ricorso in appello, rigettarsi l'avverso appello, per le ragioni esposte supra;
In ogni caso, accogliersi le conclusioni già rassegnate da in primo grado, e precisamente: PRELIMINARMENTE: dichiararsi inammissibile l'avverso CP_1 ricorso per superamento dei termini di legge per il dissenso e/o per l'avvio del giudizio di merito;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi inammissibile, o comunque non provata, ogni domanda ulteriore rispetto al mero accertamento della sussistenza del requisito sanitario presupposto della prestazione oggetto di causa;
NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio (e per la fase di A.T.P.).
*
MOTIVAZIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Treviso ha dichiarato improponibile, per carenza della previa domanda amministrativa, il ricorso con il quale gli odierni appellanti chiedevano venisse accertato il diritto del minore a percepire (o meglio, a continuare a percepire) Persona_1
l'assegno di accompagnamento con conseguente condanna dell'
[...]
convenuto al pagamento della provvidenza unitamente agli CP_2 arretrati.
1.1. Con il ricorso in primo grado gli odierni appellanti evidenziavano – senza tuttavia esplicitamente contestare il provvedimento di revoca della provvidenza – come il 4/6/2012 fosse stato riconosciuto Persona_1 invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e che, in data 27/11/2019, il Centro Medico Legale di Treviso, in sede di revisione, giudicava il minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età senza tuttavia riconoscergli il diritto all'indennità di accompagnamento.
Facevano presente gli odierni appellanti come il suddetto ricorso fosse stato preceduto da ricorso per ATP che il Tribunale di Treviso aveva, con propria ordinanza del 30/7/2020, dichiarato improponibile poiché <in materia di invalidità civile, la revoca della prestazione assistenziale, seppure intervenuta a seguito di una verifica amministrativa disposta dalla legge al fine di accertare la permanenza dei relativi requisiti, determina l'estinzione del diritto, con la conseguenza che l'interessato, per
2 ottenere il ripristino della prestazione, è tenuto a proporre nuovamente l'istanza amministrativa di concessione>>.
Il ricorso che aveva dato sfogo alla sentenza appellata nasceva quindi dal fatto che gli odierni appellanti non condividevano la decisione del giudice che si era pronunciato sul ricorso per ATP dichiarandolo improponibile. Cosa certa è tuttavia che gli odierni appellanti, nel proporre il ricorso in primo grado (il 20/9/2020) cui è seguita la sentenza appellata, non proponevano opposizione avverso al decreto con il quale il giudice di Treviso aveva, in sede di ATP, dichiarato, con ordinanza 30/7/2020, improponibile il ricorso per ATP dagli stessi presentato.
I fatti fino ad ora narrati possono essere come segue schematicamente riassunti:
04/06/2012 : riconoscimento accompagnamento 27/11/2019 : revoca accompagnamento (visita revisione). n.b.: utile è sin da ora evidenziare come in ricorso di primo grado gli odierni appellanti avessero allegato come il suddetto giudizio di revisione della commissione medica gli fosse stato comunicato con lettera ricevuta il 11.12.20191. CP_ 31/12/2019 : comunica riliquidazione (= revoca provvidenza, così Trib TV) CP_ 20/02/2020 : comunica riliquidazione (= revoca provvidenza) 27/05/2020 : deposito ricorso per ATP 30/07/2020 : ordinanza improponibilità ATP 20/09/2020 : ricorso primo grado (con il quale non si propone opposizione avverso ordinanza emessa all'esito di ATP) 25/01/2021 : pronuncia della sentenza appellata
1.2. Alla luce di quanto sopra, richiamata giurisprudenza di legittimità (cass. civ. 27914/20202), il giudice di prime cure riteneva – come già affermato in
3 sede di ATP - che l'azione giudiziaria avrebbe dovuto essere preceduta da una nuova domanda amministrativa, evidenziando che <nel caso di specie, a fronte dell'accertamento, all'esito della visita di revisione, del venir meno del requisito sanitario (costitutivo del diritto) per beneficiare dell'indennità di accompagnamento - che determina, sulla base della giurisprudenza sopra riportata, l'estinzione del diritto al godimento della prestazione - l' ha comunicato con i provvedimenti del 31.12.2019 e del CP_1
20.02.2020 (doc. 2 e 4 la rideterminazione della prestazione spettante (andando CP_1
a ripetere come indebiti i ratei non spettanti dell'indennità di accompagnamento e liquidando quelli invece spettanti a titolo di indennità di frequenza) dando così concretezza alla revoca dell'indennità di accompagnamento sino ad allora percepita;
successivamente all'adozione e comunicazione di tali provvedimenti, in data 22.05.2020, parte ricorrente ha depositato ricorso ex art. 445bis c.p.c. volto a contestare la mancata conferma dell'indennità di accompagnamento senza presentare una nuova domanda amministrativa>>.
2. Avverso la sentenza di primo grado i genitori del minore Per_1 proponevano appello sulla base di tre motivi di gravame.
[...]
2.1 Con il primo motivo di appello gli appellanti contestavano la sentenza impugnata nella porzione in cui il giudice di primo grado affermava che CP_1 aveva adottato e poi notificato alla odierna parte appellante un provvedimento di revoca della prestazione assistenziale.
Gli appellanti in particolare contestavano che avesse provveduto CP_1 secondo la previsione dell'art. 5 del DPR n. 689/1994 a mente del quale
<Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti>>.
Rilevavano in ogni caso gli appellanti come si fosse limitata ad inviare CP_1 loro un provvedimento di revisione con l'indicazione della possibilità di presentare ricorso contro l'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal ricevimento,
verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti ex lege, con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso, ancorché identico nel contenuto, da quello estinto per revoca. Pertanto, l'interessato, intendendo ottenere il ripristino della prestazione, è tenuto a presentare una nuova domanda amministrativa, condizione di proponibilità della domanda giudiziale, dovendosi altresì escludere che il venir meno di un requisito costitutivo del diritto comporti la mera sospensione del beneficio in godimento, in quanto il temporaneo venire meno di uno dei requisiti costitutivi comporta, secondo la regola generale, l'estinzione del diritto al godimento>>
4 ricorso invero proposto, entro il termine indicato, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e giudicato inammissibile (sic!!) in contrasto con la previsione dell'art. 42 del d.l. n. 269/2003 che non richiedeva la presentazione di un'ulteriore domanda amministrativa, ma esplicitava la possibilità di proporre azione giudiziaria entro il termine di decadenza di sei mesi.
Contestavano la pronuncia appellata nella porzione in cui dimostrava di avere attribuito alle comunicazioni datate 31.12.2019 e 20.2.2020, la valenza di formale provvedimento di revoca (a sostegno della loro tesi, depositavano un esempio di un provvedimento di revoca della prestazione emesso dall' CP_1 nei confronti di altro ricorrente).
2.2 Con il secondo motivo di appello evidenziava il contrasto della pronuncia gravata con la previsione degli artt. 56 della legge n. 69/2009 e 11 della legge n. 222/1984.
Ed infatti, <L'art. 11 della legge n. 222/84 così recita: “l'assicurato che abbia in corso
o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”. Detta disposizione è stata estesa dall'art. 56 della legge n. 69/2009 anche alle domande volte ad ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili.>>
Tali norme infatti impedivano la proposizione di una nuova domanda in sede amministrativa fintanto che pendeva il termine per la proposizione del ricorso in sede giudiziale;
ciò in evidente contrasto con il diritto dell'assicurato a percepire la prestazione senza perdere, per i sei mesi tra la revoca della provvidenza ed il termine per impugnare in sede giudiziale, i ratei revocati.
2.3 Il terzo motivo di appello riguardava il diritto alla percezione della indennità di accompagnamento. Richiamava sia normativa nazionale sul diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totalmente inabili che si trovino in determinate situazione (legge n. 18/1980) che giurisprudenza di legittimità, la quale oltre ad interpretare estensivamente i requisiti necessari per l'attribuzione della prestazione, precisava che tale indennità doveva essere riconosciuta anche a chi, pur essendo capace di compiere gli atti elementari della vita quotidiana, necessitava comunque della costante presenza di un accompagnatore.
5 Alla luce delle patologie invalidanti risultanti dalle certificazioni mediche, riteneva che il minore non fosse in grado di deambulare né di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. Da ciò ne derivava il diritto del minore a percepire l'indennità di accompagnamento.
3. L'Ente previdenziale, costituendosi ritualmente, oltre a contestare l'appello, proponeva appello incidentale – valevole anche come riproposizione dei motivi assorbiti in primo grado – rilevando che il primo giudice aveva ritenuto ammissibile il ricorso di merito che aveva dato avvio al giudizio R.G. 984/2020 (successivo al presente giudizio ATP) nonostante lo stesso fosse stato proposto in assenza di dissenso e comunque oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 445 bis, c.p.c.
Nel corso del giudizio primo grado e del precedente ATP, la difesa dell' evidenziava che non veniva depositato alcun atto di dissenso dopo CP_1
l'ordinanza di improcedibilità resa nella fase di ATP né tanto meno veniva avviato il giudizio di merito entro i trenta giorni dall'istanza di improcedibilità.
Contestava, peraltro, la decisione del giudice di prime cure ritenendo che lo stesso poteva dichiarare inammissibile o improcedibile per difetto di atto di dissenso nei termini o per difetto di avvio del giudizio di merito, anziché dichiarare l'improcedibilità per difetto della previa domanda amministrativa.
In tema di prosieguo dell'accertamento giudiziario dopo la definizione di un ATP con pronuncia di rito richiamava giurisprudenza di legittimità.
Ne conseguiva che nel caso di specie, andava dichiarato inammissibile l'avverso riscorso di primo grado post ATP poiché il ricorso di merito veniva iscritto in data 17.09.2020 a fronte di un'ordinanza di inammissibilità del 30.07.2020, cui non seguiva alcun atto di dissenso o l'avvio di un giudizio di merito post ATP.
Precisava che, ai sensi dell'art. 445 bis, c. 7, c.p.c., la sentenza non era impugnabile con atto di appello, ma ricorribile soltanto per cassazione, con conseguente inammissibilità dello stesso.
3.1. Quanto al merito, condivideva quanto statuito dal giudice di primo grado, ritenendo il presente appello, oltre che infondato, improponibile per carenza della domanda amministrativa.
Sottolineava come la revoca della prestazione, avvenuta tramite il provvedimento impugnato, implicava l'estinzione del diritto;
l'orientamento
6 giurisprudenziale costante affermava che il ripristino della prestazione poteva avvenire tramite una nuova domanda amministrativa ai sensi dell'art. 20, c. 1, legge n. 102/2009, e non tramite l'impugnazione del provvedimento di revoca. Nel caso in esame, tale domanda non risultava essere stata presentata.
D'altro canto, rappresentava che la presente fase di dissenso non poteva avere ad oggetto questioni diverse da quelle oggetto dell'ATP.
Il ricorso ATP mirava esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento del minore, al quale il tribunale si era attenuto. In tale senso richiamava giurisprudenza di legittimità ove confermava chiaramente che il giudice chiamato a decidere nella fase di ATP era tenuto a valutare l'ammissibilità della relativa domanda.
4. Parte appellante depositava memoria difensiva non autorizzata, di cui in ogni caso non chiedeva l'acquisizione nel corso della prima udienza tenutasi innanzi alla Corte, con la quale contestava la fondatezza delle argomentazioni esposte da CP_1
5. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 14.09.2022, 19.04.2023, 14.02.2024 e 10.12.2024) ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 12/06/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
*****
6. L'appello, pur non potendosi convalidare l'affermazione fatta dalla pronuncia gravata circa la necessaria preventiva proposizione della domanda in sede amministrativa, è infondato e, come tale, deve essere rigettato, restando assorbito il motivo di appello incidentale.
7. Occorre, innanzitutto, rilevare come corretta, in linea di pura astrazione, sia la tesi prospettata dalla parte appellante in merito alla non indispensabilità, in ipotesi di revoca della provvidenza, della preventiva domanda in sede amministrativa.
Condivide infatti il Collegio quanto statuito di recente dalla Corte di Cassazione la quale, con sentenza n. 14561/2022 resa a Sezioni unite, ha affermato che di diritto: "Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi
7 del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa>>.
8. Cionondimeno, posto che la suddetta pronuncia non risolve tutte le questioni sottese alla controversia, l'appello non può trovare accoglimento posto che, come sempre chiarito dalla sopra riportata sentenza della Corte di legittimità, è un dato assodato che <17.4. Nelle ipotesi di revoca per motivi attinenti alla mancata conferma del requisito sanitario all'assistito sarà comunicato come primo atto il verbale della Commissione medica che questi - ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003 - è tenuto ad impugnare in sede giudiziaria nel termine di sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del verbale della Commissione a pena di decadenza. Al riguardo si è ritenuto che il successivo provvedimento di revoca è a tal fine irrilevante poichè ha carattere meramente ricognitivo degli effetti che si sono già prodotti Ccfr. Cass.11/04/2018 n. 8970)>> (cfr. Cass civ SSUU 14561/22).
Quindi, l'art. 42, co. 3 DL 269/2003 (convertito con Legge 326/2003), a mente del quale <La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa>>, pone un termine di decadenza entro il quale l'interessato è tenuto a contestare la revoca della provvidenza. Termine di decadenza che – come affermato anche dalla Corte di legittimità - decorre dalla comunicazione del verbale della Commissione. Comunicazione che, come sopra anticipato, nel caso che ci occupa, lo ammettono gli appellanti in primo grado, è dell'11/12/1019; data rispetto alla quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, co. 3 DL 269/2003, il ricorso per ATP del 27/5/2020 poteva dirsi tempestivo evidentemente non essendolo, invece, il ricorso di primo grado che ha dato scaturigine alla sentenza qui appellata.
9. Posto quanto sopra, rileva il Collegio come il ricorso da cui muove la sentenza appellata sia un ricorso del tutto autonomo che non si pone in alcun modo in opposizione rispetto all'ordinanza (di improponibilità) pronunciata dal Tribunale di Treviso all'esito dell'ATP.
Ed infatti il ricorso depositato innanzi al Tribunale di Treviso non richiama l'art. 445-bis co. 6 cpc né, soprattutto, è stato proposto entro i 30 giorni di cui ai commi 4 e/o 5 dell'art. 445-bis cpc.
8 9.1. In ogni caso, è ciò è risolutivo, il ricorso a fondamento del presente giudizio non si è posto in senso oppositivo rispetto all'ordinanza resa in sede di ATP (seppur sia vero che nella descrizione della vicenda parte ricorrente dava atto della procedura per ATP e del suo esito, senza tuttavia sollevare contestazioni - si vedano anche le conclusioni - con riferimento all'esito dell'ATP; tanto che neppure veniva chiesta la liquidazione delle spese della procedura di accertamento preventivo). Ciò è tanto vero che tutto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato incentrato sul merito e, in particolare, sul fatto che possedeva i requisiti per Persona_1 beneficiare della provvidenza e non certo che la misura non dovesse essere revocata.
9.2. Inoltre, come già sopra anticipato, il ricorso di primo grado non poteva, né può oggi, essere valutato come ricorso in opposizione all'ordinanza resa in sede di ATP, in quanto proposto oltre il termine di cui ai commi 4 e/o 5 dell'art. 445-bis cpc) dovendosi qui rammentare:
➢ in fatto, come:
✓ L'ATP, proposto secondo tempistica idonea ad impedire la decadenza di cui all'art. 42, co. 3 DL 269/2003, sia stato rigettato - più precisamente, sia stato dichiarato improponibile - in data 30/7/2020;
✓ Dal 30/7/2020, ancorchè non vi fosse alcuna CTU da contestare, decorrono, comunque, i 30 giorni per fare la dichiarazione di dissenso e poi, ove effettuata, gli ulteriori 30 giorni per proporre opposizione nelle forme dell'art. 445-bis, co. 6 cpc;
✓ Tale dichiarazione, pur in assenza di decreto, ai sensi dell'art. 445bis co. 4 cpc di fissazione termine per contestare, da parte del giudice, debba comunque essere fatta nel termine massimo di legge (30 giorni ex art. 445bis co. 4 cpc) decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza (che nel caso di specie è di improponibilità della domanda) che ha concluso L'ATP;
✓ L'opposizione, e prim'ancora la dichiarazione di dissenso, non sia stata fatta nei suddetti 30 giorni (così allega senza essere stata CP_1 contestata dagli appellanti) e, quindi, il provvedimento che ha dichiarato improponibile il ricorso per ATP si sia consolidato;
➢ ed in diritto, come <In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa - ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo - può
9 avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, sicché, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l'accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost.>> (cass. civ. 20847/2019 e, poi, 9943/2021 cass. civ.).
9.3. Può pertanto dirsi assodato come nel caso di specie ci si trovi sempre e comunque in presenza di un ricorso promosso, ex novo, ai sensi dell'art. 442 cpc e non certo in presenza di un ricorso, in opposizione, proposto nelle forme e per gli effetti dell'art. 445-bis co. 6 cpc.
10. Da quanto sopra consegue che il ricorso che ha dato vita alla sentenza appellata e che è stato proposto in data 20/9/2020 – vale a dire dopo oltre un mese e mezzo dalla pronuncia dell'ordinanza conclusiva dell'ATP -, è quindi un nuovo ricorso, una nuova domanda che risulta proposta ben oltre i 6 mesi
– questo essendo termine decadenziale – decorrenti dall'11/12/2019 (data di comunicazione agli appellanti dell'esito della visita di revisione), di cui all'art. 42, co. 3 DL 269/2003 a mente del quale, lo si ricorda, <La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa>>.
11. Pertanto, alla luce di quanto sopra, ben possibile è affermare che la revoca della provvidenza da parte di si è consolidata e, conseguentemente, il CP_1 ricorso proposto (in primo grado) in data 20/9/2019, con il quale non veniva contestata la valutazione fatta dalla commissione medica in data 27/11/2019 bensì si argomentava in merito alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della provvidenza alla luce degli esiti dell'indagine peritale svolta successivamente alla visita medica, può, al più, essere (ri)valutato quale domanda (nuova) diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Da ciò inevitabilmente discende che, in quanto domanda nuova, il summenzionato ricorso doveva essere preceduta da una domanda da proporre in sede amministrativa. tale domanda non risulta – è pacifico - essere stata avanzata.
10 Il ricorso in primo grado era, pertanto, improponibile ovvero, in alternativa, ove mai lo stesso fosse stato funzionale a proporre opposizione avverso l'ordinanza emessa all'esito di ATP, era inammissibile.
12. La pronuncia appellata deve, pertanto, con iter motivazionale riformulato, essere confermata e, l'appello, rigettato.
13. Quanto, infine, alle spese di lite, vista anche e soprattutto l'incertezza giurisprudenziale su aspetto fondante la pronuncia di primo grado, di recente risolto dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: rigetta l'appello; integralmente compensa le spese di lite tra le parti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 10 luglio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gianluca Alessio
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass civ SSUU 14561/22 : 17.4. Nelle ipotesi di revoca per motivi attinenti alla mancata conferma del requisito sanitario all'assistito sarà comunicato come primo atto il verbale della Commissione medica che questi - ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003 - è tenuto ad impugnare in sede giudiziaria nel termine di sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del verbale della Commissione a pena di decadenza. Al riguardo si è ritenuto che il successivo provvedimento di revoca è a tal fine irrilevante poichè ha carattere meramente ricognitivo degli effetti che si sono già prodotti Ccfr. Cass.11/04/2018 n. 8970). 2 <Può dirsi consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità (Cass. n. 3404 del 2006, n. 4254 del 2009, n. 11075 del 2010, n. 6590 del 2014, 4788 del 2019, 28445/2019), secondo il quale: - la domanda di ripristino della prestazione (sia essa determinata dalla negativa verifica della permanenza del requisito sanitario che di quello socio-economico), al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un'impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda. Conseguentemente, il giudice è chiamato ad accertare se sussista, o meno, il diritto alla prestazione,