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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/01/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 22.1.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8568/2021 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Michela Cammarino Parte_1
RICORRENTE
E
, contumace Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: riliquidazione pensionistica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2021, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentir dichiarare il proprio diritto alla ricostituzione e riliquidazione del trattamento pensionistico VO 10065244 nell'importo mensile perequabile di €.1.187,89 e nella differenza mensile perequabile di €.55,55 alla data dell'1 marzo 2013, primo rateo del mese successivo a quelli già pagati sulla scorta della sentenza nr. 7644/2017 del Tribunale di Foggia, con conseguente
CP_ condanna dell' alla riliquidazione degli importi mensili perequabili suindicati, oltre che al pagamento delle differenze sui ratei della pensione calcolati dalla predetta data sino al 30.11.2021, quantificate in €.6.155,06, il tutto aumentato degli interessi nella misura di legge dalla data di maturazione dei singoli ratei fino all'effettivo soddisfo.
L' , regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito;
pertanto, se ne deve dichiarare la CP_1
contumacia.
La causa è stata decisa mediante con la presente sentenza, previa acquisizione di note scritte.
* * *
Il ricorso è fondato.
pagina 1 di 3 L' ha eseguito la statuizione di condanna, pagando in un'unica soluzione i ratei arretrati ed i CP_1
relativi interessi, come risulta dalla comunicazione del 10 maggio 2018 (doc. 12), senza tuttavia ricostituire il trattamento pensionistico VO 10065244, ossia omettendo il “ricalcolo della pensione in godimento”, così come sancito dal dictum giudiziale (doc. 1).
Ne deriva che, nel presente giudizio, è stato chiesto il pagamento delle differenze maturate sui ratei riscossi dall'1.3.2013 fino al 30.11.2021 (ovvero nel periodo successivo a quello oggetto del precedente giudizio), non potendo, viceversa, la parte ricorrente agire in executivis in forza della sentenza favorevole già emessa nei suoi confronti, e ciò in quanto “La pronuncia giurisdizionale con la quale viene accolta la domanda avente ad oggetto la condanna del convenuto al compimento di una determinata prestazione di fare o dare, compresa quella relativa al pagamento di somme di denaro, produce i suoi effetti per le prestazioni che si riferiscono al periodo anteriore alla proposizione della domanda, non per il periodo successivo, e ciò anche in relazione ai rapporti cosiddetti di durata, per i quali la condanna del giudice (a parte le eccezioni previste dalla legge) trova il suo limite nelle prestazioni maturate fino al giorno della proposizione della domanda in primo grado. Ne consegue che in materia previdenziale, che di norma contempla prestazioni in favore degli assicurati aventi titolo in un rapporto che si protrae nel tempo, la sentenza di condanna non può valere come titolo esecutivo al fine di conseguire prestazioni maturate successivamente alla proposizione della domanda
e, a fortiori, alla emissione della sentenza, tenuto anche conto che dal rapporto previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente per oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, bensì plurime obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza
l'intera prestazione dovuta per quel determinato periodo” (Cass. Sez. Lav., 23.10.1997, n. 10431).
Ai fini del quantum, parte ricorrente ha dimostrato - attraverso i conteggi analitici allegati al ricorso - che, muovendo dall'importo perequabile di €.1.105,29 alla data dell'1.2.2010 (come stabilito dalla sentenza n. 7644/2017), si ottiene, alla data dell'1.3.2013 (a partire, dunque, dal primo rateo del mese successivo a quello per il quale è già stata effettuata la riliquidazione sulla scorta dell'anzidetta pronuncia), un importo mensile di €.1.187,89, con una differenza di €.55,55 rispetto all'importo effettivamente erogato.
Detti conteggi appaiono corretti ed esenti da vizi logici-giuridici, aderenti alle prescrizioni di legge e con applicazione degli indici di rivalutazione, quali risultanti dalle tabelle annualmente pubblicate dallo stesso in allegato alle proprie circolari (in atti). CP_1
In definitiva, deve dichiararsi il diritto di alla riliquidazione della pensione cat. VO Parte_1
10065244 nell'importo mensile perequato e perequabile di €.1.187,89, a far data dall'1.3.2013 e sino CP_ all'effettiva ricostituzione, con condanna dell' al pagamento, in favore della medesima parte, della pagina 2 di 3 complessiva somma di €.6.155.06, a titolo di differenze sui ratei della predetta pensione maturati dall'1.3.2013 sino al 30.11.2021 (come richiesto in ricorso), oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun singolo rateo sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite - liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 - seguono la soccombenza
CP_ dell' e vengono distratte in favore dell'avv. Maria Michela Cammarino, per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla riliquidazione della pensione cat. VO 10065244 nell'importo mensile perequato e perequabile di €.1.187,89, a far data dall'1.3.2013 e sino all'effettiva ricostituzione;
CP_ b) condanna l' al pagamento, in favore della medesima parte, della complessiva somma di
€.6.155,06, a titolo di differenze maturate sui ratei della predetta pensione a far data dall'1.3.2013 sino al 30.11.2021, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun singolo rateo sino all'effettivo soddisfo;
CP_ c) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in €.2.700,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maria Michela Cammarino.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 22.1.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 22.1.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8568/2021 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Michela Cammarino Parte_1
RICORRENTE
E
, contumace Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: riliquidazione pensionistica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2021, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentir dichiarare il proprio diritto alla ricostituzione e riliquidazione del trattamento pensionistico VO 10065244 nell'importo mensile perequabile di €.1.187,89 e nella differenza mensile perequabile di €.55,55 alla data dell'1 marzo 2013, primo rateo del mese successivo a quelli già pagati sulla scorta della sentenza nr. 7644/2017 del Tribunale di Foggia, con conseguente
CP_ condanna dell' alla riliquidazione degli importi mensili perequabili suindicati, oltre che al pagamento delle differenze sui ratei della pensione calcolati dalla predetta data sino al 30.11.2021, quantificate in €.6.155,06, il tutto aumentato degli interessi nella misura di legge dalla data di maturazione dei singoli ratei fino all'effettivo soddisfo.
L' , regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito;
pertanto, se ne deve dichiarare la CP_1
contumacia.
La causa è stata decisa mediante con la presente sentenza, previa acquisizione di note scritte.
* * *
Il ricorso è fondato.
pagina 1 di 3 L' ha eseguito la statuizione di condanna, pagando in un'unica soluzione i ratei arretrati ed i CP_1
relativi interessi, come risulta dalla comunicazione del 10 maggio 2018 (doc. 12), senza tuttavia ricostituire il trattamento pensionistico VO 10065244, ossia omettendo il “ricalcolo della pensione in godimento”, così come sancito dal dictum giudiziale (doc. 1).
Ne deriva che, nel presente giudizio, è stato chiesto il pagamento delle differenze maturate sui ratei riscossi dall'1.3.2013 fino al 30.11.2021 (ovvero nel periodo successivo a quello oggetto del precedente giudizio), non potendo, viceversa, la parte ricorrente agire in executivis in forza della sentenza favorevole già emessa nei suoi confronti, e ciò in quanto “La pronuncia giurisdizionale con la quale viene accolta la domanda avente ad oggetto la condanna del convenuto al compimento di una determinata prestazione di fare o dare, compresa quella relativa al pagamento di somme di denaro, produce i suoi effetti per le prestazioni che si riferiscono al periodo anteriore alla proposizione della domanda, non per il periodo successivo, e ciò anche in relazione ai rapporti cosiddetti di durata, per i quali la condanna del giudice (a parte le eccezioni previste dalla legge) trova il suo limite nelle prestazioni maturate fino al giorno della proposizione della domanda in primo grado. Ne consegue che in materia previdenziale, che di norma contempla prestazioni in favore degli assicurati aventi titolo in un rapporto che si protrae nel tempo, la sentenza di condanna non può valere come titolo esecutivo al fine di conseguire prestazioni maturate successivamente alla proposizione della domanda
e, a fortiori, alla emissione della sentenza, tenuto anche conto che dal rapporto previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente per oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, bensì plurime obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza
l'intera prestazione dovuta per quel determinato periodo” (Cass. Sez. Lav., 23.10.1997, n. 10431).
Ai fini del quantum, parte ricorrente ha dimostrato - attraverso i conteggi analitici allegati al ricorso - che, muovendo dall'importo perequabile di €.1.105,29 alla data dell'1.2.2010 (come stabilito dalla sentenza n. 7644/2017), si ottiene, alla data dell'1.3.2013 (a partire, dunque, dal primo rateo del mese successivo a quello per il quale è già stata effettuata la riliquidazione sulla scorta dell'anzidetta pronuncia), un importo mensile di €.1.187,89, con una differenza di €.55,55 rispetto all'importo effettivamente erogato.
Detti conteggi appaiono corretti ed esenti da vizi logici-giuridici, aderenti alle prescrizioni di legge e con applicazione degli indici di rivalutazione, quali risultanti dalle tabelle annualmente pubblicate dallo stesso in allegato alle proprie circolari (in atti). CP_1
In definitiva, deve dichiararsi il diritto di alla riliquidazione della pensione cat. VO Parte_1
10065244 nell'importo mensile perequato e perequabile di €.1.187,89, a far data dall'1.3.2013 e sino CP_ all'effettiva ricostituzione, con condanna dell' al pagamento, in favore della medesima parte, della pagina 2 di 3 complessiva somma di €.6.155.06, a titolo di differenze sui ratei della predetta pensione maturati dall'1.3.2013 sino al 30.11.2021 (come richiesto in ricorso), oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun singolo rateo sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite - liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 - seguono la soccombenza
CP_ dell' e vengono distratte in favore dell'avv. Maria Michela Cammarino, per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla riliquidazione della pensione cat. VO 10065244 nell'importo mensile perequato e perequabile di €.1.187,89, a far data dall'1.3.2013 e sino all'effettiva ricostituzione;
CP_ b) condanna l' al pagamento, in favore della medesima parte, della complessiva somma di
€.6.155,06, a titolo di differenze maturate sui ratei della predetta pensione a far data dall'1.3.2013 sino al 30.11.2021, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun singolo rateo sino all'effettivo soddisfo;
CP_ c) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in €.2.700,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maria Michela Cammarino.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 22.1.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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