Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/05/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 759/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Sezione Civile Il Tribunale riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori Magistrati: Dott. Alessandro Scialabba PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Mastropietro GIUDICE Dott. Alberto Angelo Balzani GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G./F 759/2023 avente per oggetto scioglimento del matrimonio, promossa da:
Parte_1 nato a [...] il [...], CF , residente in [...]C.F._1
(TO), Via Mussa n. 44 rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall'Avv. Riccardo Rosset eleggendo domicilio presso il suo studio in Torino, Via Schina n. 15
PARTE RICORRENTE contro
CP_1
(cf: , nata a [...], il [...], residente in [...], C.F._2
Via General Dalla Chiesa n. 5/b, elettivamente domiciliata in Torino, Via Vittorio Amedeo II n. 11, presso lo studio dell'Avv. Daniela PAVONE che la difende e rappresenta, sia congiuntamente sia disgiuntamente all'avv. Saveria PIPIANA per delega in atti PARTE RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 7.5.2025 Conclusioni delle Parti
- Per parte ricorrente come da note depositate in PCT in data 14.12.2024 del seguente letterale tenore: “(…) Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, Per_
-AFFIDARE i figli minori ed al padre in via esclusiva rafforzata, demandando al Per_1 medesimo altresì le decisioni di maggior interesse per la prole (in ambito sanitario, scolastico, ricreativo, rilascio documenti..), stabilendo che i minori abbiano la residenza presso tale genitore.
-DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio celebrato a Torino (TO) in data 25 luglio 2009 tra il signor e la signora ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di Caselle Torinese Parte_1 CP_1
pagina 1 di 5
-DISPORRE che la sig. versi al sig. entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di CP_1 Parte_1 euro 550,00 (euro 275,00 per ciascun figlio), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, necessarie e successivamente documentate). Si insta affinché il Giudice ordini al datore di lavoro della signora Confindustria Piemonte, di CP_1 versare direttamente al signor l'assegno di mantenimento, trattenendolo dallo stipendio. Parte_1
-AMMETTERSI la prova per interpello e testi sui fatti dedotti in narrativa e deducendi nei capitoli di prova di cui alle successive memorie autorizzate. Testi riservati nei termini di legge.
-IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio
-Per parte resistente come da note depositate in PCT in data 16.12.2024 del seguente letterale tenore: “(…) Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito in via principale:
▪ Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalla sig.ra e CP_1 [...]
in Caselle Torinese (TO), il 25.07.2009 e regolarmente trascritto nei registri Parte_1 degli atti di matrimonio anno 2009, Parte 1, Serie -, atto n. 013 ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alla trascrizione della sentenza, alle prescritte annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
▪ confermare l'affido esclusivo rafforzato dei minori in capo al padre, ordinando ai servizi Sociali territorialmente competenti l'immediata presa in carico del nucleo e l'attivazione di tutte le misure atte alla ripresa degli incontri madre-figli secondo le modalità ritenute più opportune;
▪ confermare il contributo al mantenimento disposto in sede di separazione e pertanto disporre che la madre versi a titolo di mantenimento ordinario la somma di € 550,00 (importo rivalutato secondo l'indice ISTAT) oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie ad eccezione di quelle sanitarie coperte da polizza sanitaria, spese tutte documentate e concordate come da Protocollo del Tribunale di Ivrea. via istruttoria:
▪ disporre che i Servizi Sociali depositino una relazione di aggiornamento sulle misure poste in essere in questi mesi e volte alla ripresa degli incontri madre-figli;
▪ disporre altresì CTU medica volta a valutare e accertare le capacità genitoriali del sig.
e IG.ra alla luce del percorso psicologico/psichiatrico svolto dalle parti Parte_1 CP_1 sino ad oggi;
▪ ammettere ogni incombente necessario alla istruzione della causa con riserva di produrre documentazione e formulare mezzi di prova nei concedendi termini istruttori. In ogni caso:
▪ con compensazione delle spese di lite”
- Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 03/01/2025
* * *
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme di cui alla L. 898/1970 ratione temporis vigente Parte ricorrente ha rappresentato che le Parti han contratto matrimonio con rito civile il 25.7.2009 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Caselle Torinese (TO), atto n. 13– parte I – Serie -, Anno 2009. Dal matrimonio sono nati due figli: PE
nato il [...] a [...] e , nata il [...] in [...]
[...] Persona_4
Separati con sentenza del Tribunale di Torino n. 4023/2022 pubblicata il 18.10.2022 in causa RG 6810/2021 passata in giudicato (prodotta da parte ricorrente in PCT in data 21.10.2023).
- Ha agito parte ricorrente chiedendo la pronuncia divorzile alle condizioni ivi rassegnate.
- All'udienza presidenziale del 18.10.2023 è comparsa la sola parte ricorrente e nel relativo verbale così si legge: “(…) Il giudice dà atto che non è stato possibile esperire il tentativo di riconciliazione in quanto la convenuta non è neanche comparsa personalmente. Il ricorrente dichiara che da allora la convivenza non è più ripresa L'avv. Rosset richiama originale della notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza odierna alla convenuta effettuata in data 10.8.2023 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., già effettuato deposito telematico. Il ricorrente dichiara: “Dopo la separazione, non è noto che tipo di percorso psichiatrico/psicologico stia seguendo la resistente e se vi siano stati dei miglioramenti circa l'abuso di farmaci, comportamenti ad esso collegati ed in merito ai disturbi dell'umore ed alla personalità istrionica rilevati durante la CTU svolta nel detto procedimento. Quanto all'aspetto economico, ad oggi i versamenti avvengono costantemente in ritardo e le spese extra sebbene richieste più volte (cfr.doc. 11) non sono ad oggi state corrisposte. Non ci sono stati grossi mutamenti dall'epoca della sentenza per cui chiederei la conferma delle statuizioni ivi rese. Mia moglie non versa mai neanche l'aggiornamento ISTAT per cui chiederei che fosse aumentato già l'importo del mantenimento ad € 550,00 complessive.” L'avv. Rosset richiama il proprio ricorso ed insiste per la pronuncia di divorzio;
in via provvisoria ed urgente, sottolineando che dall'epoca della recente separazione non vi sono stati grossi mutamenti della situazione, chiede vengano confermate le statuizioni della sentenza di separazione con solo aumento del contributo al mantenimento dei figli che tenga conto dell'incremento ISTAT. il Presidente del. verificata la ritualità della notifica alla convenuta, non comparsa evidenziato che non è stato pertanto possibile esperire tentativo di riconciliazione evidenziato che come sottolineato e richiesto dal ricorrente, non si sono verificate modifiche della situazione rispetto all'epoca della separazione, risalente all'ottobre 2022;
P.Q.M.
Per_
-AFFIDA i figli minori ed al padre in via esclusiva rafforzata, demandando al Per_1 medesimo altresì le decisioni di maggior interesse per la prole (in ambito sanitario, scolastico, ricreativo, rilascio documenti..), stabilendo che i minori abbiano la residenza presso tale genitore.
- DISPONE che la madre possa incontrare i figli, qualora ne faccia richiesta, alla presenza di un educatore con la cadenza che stabiliranno i Servizi sociali e di NPI/psicologia che consentiranno la ripresa degli incontri previa valutazione delle condizioni della madre (anche in relazione alla pagina 3 di 5 prosecuzione del percorso di cura anche psichiatrico raccomandato) e dell'interesse dei minori, che andranno preparati alla eventuale ripresa dei rapporti con la sig. CP_1
- DISPONE che la sig. versi al sig. entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di CP_1 Parte_1 euro 550,00 (euro 275 per ciascun figlio), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, necessarie e successivamente documentate). Nomina G.I. il dott. Alberto Angelo Balzani e fissa udienza di comparizione e trattazione avanti al G.I. per il giorno 24 gennaio 2024 ore 10.20. Assegna al ricorrente termine fino a 45 giorni liberi prima della prossima udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa. Assegna al convenuto termine fino a 10 giorni prima della prossima udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 co. 1 e 2 c.p.c. Avverte il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura di parte attrice, alla convenuta almeno 45/75 (se residente all'estero) giorni liberi prima della prossima udienza. Dispone che la presente ordinanza sia comunicata al P.M. affinché possa intervenire nel giudizio. Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito. IL PRESIDENTE DEL. Rossella MASTROPIETRO”
- Avanti al Giudice Istruttore si sono successivamente costituite entrambe le Parti che all'udienza del 14.6.2024 han congiuntamente richiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, non depositando le memorie ex art 183 c. 6 nn 1,2,3, cpc ratione temporis applicabili, e la causa viene ora a decisione sulle conclusioni sopra viste che ictu oculi appaiono sostanzialmente collimanti tra loro.
* * * La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile, posto che le Parti hanno contratto matrimonio con rito civile il 25.7.2009 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Caselle Torinese (TO), atto n. 13– parte I – Serie -, Anno 2009. . Dall'unione sono nati i figli e che sin dalla sentenza di Persona_3 Persona_4 separazione emessa dal Tribunale di Torino sono stati motivatamente affidati al padre in via esclusiva a motivo della insussistenza di rapporti con la madre (testualizzato sin dalla pag. 2 della sentenza di separazione), come anche certificato nelle relazioni dei Servizi Sociali da ultimo depositate in atti in PCT in data 24.2.2025. L'affidamento condiviso della prole esita pertanto contrario ex art 337 ter/quater cc ai minori, col che – in accoglimento delle comuni richieste delle parti sul punto – debbono affidarsi i figli (ormai ultra-quindicenni, col che le visite van chiaramente stabilite a gradimento degli stessi) al solo padre che potrà ex art 337 quater cc prendere da solo per gli stessi anche tutte le decisioni di maggiore interesse. Quanto agli aspetti economici meritano parimenti da accogliersi le comuni richieste delle Parti dovendosi evidenziare che a seguito del deposito della sentenza divorzile appare pagina 4 di 5 ultroneo – alla luce dei noti nuovi strumenti processuali post riforma artt 473 bis ss cpc – disporre l'automatico trattenimento dalla partita stipendiale di parte convenuta (peraltro non chiesto dalla stessa). Le spese di lite vanno ex art 92 cpc integralmente compensate tra le Parti tenuto conto della pronuncia necessaria in punto status divorzile e tenuto conto della preponderante collimanza tra le richieste delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le Parti ogni altra domanda eccezione deduzione rigettate:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra
[...]
e , iscrizione i cui estremi sono citati in parte Parte_1 CP_1 motiva;
- Dispone che l'Ufficiale di Stato civile del comune di Caselle Torinese esegua le formalità di legge;
- Affida i figli minori ed al padre in via esclusiva Persona_3 Persona_4 disponendo ex art 337 quater cc che il padre possa da solo adottare tutte le decisioni per la prole anche quelle di maggiore interesse per gli stessi a titolo di esempio in ambito sanitario, scolastico, ricreativo;
- Dispone che i minori abbiano la residenza presso l'abitazione paterna;
- Dispone visite libere madre-figli ad esclusivo e prevalente gradimento dei figli tenuto conto dei loro impegni scolastici, sportivi, di vita, con l'ausilio del Servizio Sociale volto a favorire la ripresa degli incontri ove ciò sia di interesse dei figli;
- Dispone che la sig. versi al sig. , entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Parte_1 somma di euro 550,00 (euro 275,00 per ciascun figlio), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e sino al di loro partito raggiungimento dell'autonomia economica, oltre al 50% delle spese straordinarie - spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, necessarie e successivamente documentate come da Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016. Assegno unico da percepirsi – ove spettante – dal solo padre quale affidatario esclusivo.
- Dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte dei Servizi Sociali incaricati in atti per offrire loro sostegno e supporto.
- Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM, ai Servizi Sociali già incaricati e per tutte le incombenze di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 7.5.2025 IL PRESIDENTE (Dott. Alessandro Scialabba IL GIUDICE EST. (Dott. Alberto Angelo Balzani) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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