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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VITIELLO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2356/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - AR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004021764000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1390/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2 settembre 2024 il sig. Ricorrente_1, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Difensore_1, che lo rappresenta e difende, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 030-202490040217-64-000, notificata il 04/07/2024, con la quale l'Agenzia Entrate
RI intimava al ricorrente il pagamento della complessiva somma di € 182,85, atteso il presunto mancato pagamento delle Tasse Auto per gli anni 2016, in relazione alla cartella n.
030-2021-00069443-52-000 anno 2016, per decadenza dall'azione, non avendo mai ricevuto alcun avviso di accertamento.
Si è costituita in giudizio l'A.E. RI, con controdeduzioni depositate il 4 ottobre 2024, con allegati documenti mediante le quali eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo perfettamente legittimo il proprio operato. Chiede che comunque il ricorso venga respinto con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio la regione Calabria, con controdeduzioni depositate il 12 novembre 2025, con allegati documenti mediante le quali eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo perfettamente legittimo il proprio operato. Chiede che comunque il ricorso venga respinto con vittoria di spese di giudizio.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto non risulta notificato né all'ente impositore né all'agente della riscossione, in violazione degli artt. 20 e 21 D.Lvo n. 546/. Al riguardo si osserva che l'art. 21 del D.Lgs.
546/1992 prevede espressamente che il ricorso debba essere presentato alle controparti e proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La sanzione della inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e la perentorietà del termine determina la indisponibilità ad opera delle parti anche ai fini di una eventuale sanatoria con la conseguente inapplicabilità dell'art. 156 cod. proc. civ.. (si cfr. ex multis S.C., Sez. V, Sent., 09/01/2025, n. 499).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 200,00.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VITIELLO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2356/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - AR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004021764000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1390/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2 settembre 2024 il sig. Ricorrente_1, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Difensore_1, che lo rappresenta e difende, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 030-202490040217-64-000, notificata il 04/07/2024, con la quale l'Agenzia Entrate
RI intimava al ricorrente il pagamento della complessiva somma di € 182,85, atteso il presunto mancato pagamento delle Tasse Auto per gli anni 2016, in relazione alla cartella n.
030-2021-00069443-52-000 anno 2016, per decadenza dall'azione, non avendo mai ricevuto alcun avviso di accertamento.
Si è costituita in giudizio l'A.E. RI, con controdeduzioni depositate il 4 ottobre 2024, con allegati documenti mediante le quali eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo perfettamente legittimo il proprio operato. Chiede che comunque il ricorso venga respinto con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio la regione Calabria, con controdeduzioni depositate il 12 novembre 2025, con allegati documenti mediante le quali eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo perfettamente legittimo il proprio operato. Chiede che comunque il ricorso venga respinto con vittoria di spese di giudizio.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto non risulta notificato né all'ente impositore né all'agente della riscossione, in violazione degli artt. 20 e 21 D.Lvo n. 546/. Al riguardo si osserva che l'art. 21 del D.Lgs.
546/1992 prevede espressamente che il ricorso debba essere presentato alle controparti e proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La sanzione della inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e la perentorietà del termine determina la indisponibilità ad opera delle parti anche ai fini di una eventuale sanatoria con la conseguente inapplicabilità dell'art. 156 cod. proc. civ.. (si cfr. ex multis S.C., Sez. V, Sent., 09/01/2025, n. 499).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 200,00.