Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 62
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Notifica del ricorso

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché non risulta notificato né all'ente impositore né all'agente della riscossione, in violazione degli artt. 20 e 21 D.Lvo n. 546/1992. La Corte ha sottolineato che la sanzione dell'inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e che il termine perentorio non è disponibile tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 62
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 62
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo