Sentenza 6 ottobre 2020
Massime • 1
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il danno morale non è assorbito né nel danno esistenziale, né nel danno biologico assumendo, tali voci di danno, autonomo e non sovrapponibile rilievo nell'ambito della composita categoria del danno non patrimoniale e, pertanto, esse sono autonomamente risarcibili se provate, caso per caso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna dell'imputato al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in separata sede con assegnazione di una provvisionale relativa al solo danno morale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/10/2020, n. 27576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27576 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2020 |
Testo completo
27576-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - n.520/2020Sent. n. Carla MENICHETTI UP 18/09/2020 Emanuele DI SALVO R.G.N. 1692/2020Antonio Leonardo TANGA -Relatore - Maria Rosaria BRUNO Giuseppe PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MO MA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza n. 7/19 del giorno 25/02/2019, del Tribunale di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Mignole, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le richieste del difensore delle parti civili, avv. Giuliano Fina, del Foro di Lecce, che ha concluso associandosi alle richieste del P.G., depositando nota spese e conclusioni scritte. е т A RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 24/05/2018, il giudice di pace di Maglie, condannava TE MA, in relazione ai reati di cui agli artt. 590, e 583 c.p., alla pena di euro 1.600,00 di multa, oltre alle spese e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede ma con assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 100.000,00 in favore della p.c. D'RE IC ed in euro 40.000,00 in favore della p.c. D'RE SO.
1.2. Con la sentenza n. 7/19 del giorno 25/02/2019, il Tribunale di Lecce, adito dall'imputato in appello, confermava la sentenza di primo grado.
2. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione TE MA, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): I) violazione di legge. Deduce che il Giudice d'appello non ha tenuto conto della condotta riparatoria tenuta a favore delle parti civili alle quali è stato versato un risarcimento del danno pari ad euro 448.000,00, specificatamente euro 378.000,00 a D'RE IC e euro 70.000,00 a D'RE SO, non considerando tali somme idonee a ristorare le vittime dai danni patiti da esse. Afferma che erroneamente il giudicante del merito ha ritenuto l'inesistenza di ogni offerta/pagamento; asserzione assolutamente infondata e sconfessata da vari elementi rappresentati sia dalle produzioni documentali realizzate dalla difesa nel corso del procedimento di primo grado all'udienza del 31/05/17 (nello specifico costituite dalle lettere con cui Axa Assicurazioni chiedeva in rivalsa a TE le somme -pari ad € 505.115,73- fino a quel momento versate alle sorelle D'RE e suindicate) sia dalle dichiarazioni delle stesse pp.cc. nel corso di deposizione testimoniale con cui confermavano di aver percepito tali somme dalla suddetta assicurazione senza nulla eccepire anche in riferimento alle dichiarazioni rese dal difensore del responsabile civile il quale eccepiva che tale offerta doveva essere considerata riparatoria e satisfattiva, sia dalla stessa sentenza di primo grado che afferma che "AXA Ass.ni ha già corrisposto circa la somma di 600.000,00 euro" alle parti civili. Sostiene che il giudice di secondo grado erroneamente non ha scisso il profilo della responsabilità penale da quello del risarcimento del danno. La difesa, infatti, nel sostenere il concorso di colpa delle pp.cc. (le quali, se avessero indossato le cinture di sicurezza, avrebbero patito lesioni certamente meno gravi di quelle riportate sia alla luce dell'impatto che dei danni riportati dalle stesse nonché in considerazione delle stesse relazioni del c.t.) non ha 2 voluto di certo escludere la responsabilità del conducente e la conseguente doverosità del risarcimento nei confronti delle giovani, ma solo evidenziare come la somma versata a titolo di risarcimento del danno alle predette appaia congrua e sufficiente a ristorare il loro danno ed estinguere così il reato dell'imputato ex art. 35 D.Lgs. 274/2000, alla luce del concorso di colpa delle stesse. È “più probabile che non" la circostanza che le ragazze alla luce delle lesioni riportate non indossassero le cinture, come anche asserito dai c.t. nel corso del procedimento di primo grado, i quali ovviamente non potevano che esprimersi in termini di verosimiglianza e probabilità. II) vizi motivazionali. Deduce che la somma versata a titolo di risarcimento del danno alle pp.cc. da Axa Assicurazioni, che ha agito in seguito in rivalsa nei confronti dell'odierno imputato, appare congrua e tale da determinare l'estinzione del reato ex art 35 D.Lgs. 274/2000 anche in considerazione della circostanza che le pp.cc. hanno agito in giudizio richiedendo il riconoscimento del solo danno morale da reato. Sostiene che il giudice di secondo grado, discostandosi dall'orientamento della Suprema Corte, fonda l'esclusione del riconoscimento dell'ipotesi estintiva del reato di cui all'art. 35 D.Lgs. 274/2000 posto che, in sentenza, afferma che né il danno biologico né quello esistenziale risultano essere stati oggetto di alcuna condotta riparatoria da parte dell'imputato, danni però mai richiesti dalle pp.cc. e per i quali non è prevista una liquidazione come voci di danno in sé considerate. Afferma che la concessa provvisionale è illegittima poiché il giudicante ha concesso un importo così elevato senza considerare il concorso di colpa del danneggiato nonché le somme già percepite dalle parti civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato.
4. Va premesso che, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso гиде fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
4.1. Occorre, inoltre, evidenziare che il ricorrente ignora le analitiche ragioni esplicitate dal giudice di appello per rigettare analoghi motivi di gravame, fornendo puntuale spiegazione del ragionamento posto a base della propria 3 sentenza procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto.
4.2. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).
4.3. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché -come nel caso in esame- siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
4.4. Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
4.5. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel ricorso in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove иде acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
4.6. In realtà il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione nella valutazione del materiale probatorio, tenta di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
5. Ciò posto, occorre, ancora preliminarmente, rilevare che, in mancanza di impugnazioni in punto di penale responsabilità dell'imputato, le relative statuizioni sono escluse dal presente giudizio. Inoltre, come pure risulta dalla sentenza impugnata, «in sede di costituzione di parte civile, le due pp.oo. si costituirono al solo fine di chiedere il risarcimento del danno morale, riservando a separata sede la determinazione e liquidazione del danno biologico ed esistenziale». Lo scrutinio di legittimità deve quindi essere circoscritto al devoluto in questa sede.
6. A questo punto mette conto subito rilevare l'infondatezza, nella specie, delle censure relative alla non frazionabilità dei danni non patrimoniali, posto che il giudice di pace ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede provvedendo solo alla assegnazione di provvisionali immediatamente esecutive e relative al danno morale. Sul punto, vale ribadire che la provvisionale in favore della parte civile, può essere concessa sia con riferimento ai danni patrimoniali, sia in relazione ai danni morali, soli o connessi con quelli patrimoniali (v. anche Sez. 5, n. 2377 del 22/11/1989 Ud. -dep. 19/02/1990- Rv. 183404). где 6.1. Giova rammentare che il danno morale ricomprende il dolore e le sofferenze (il c.d. "pretium doloris"); il danno biologico è costituito dalla lesione dell'integrità psico-fisica, suscettibile di accertamento medico-legale, risarcibile indipendentemente dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato;
il danno esistenziale va, infine, individuato, nella lesione della personalità del soggetto, nel suo modo di essere sia personale che sociale, che si sostanzia nella alterazione apprezzabile della qualità della vita consistente in un "agire 5 altrimenti" o in un "non poter più fare come prima". In particolare, il danno morale attiene alla sfera esclusivamente personale del danneggiato ed alla sua sensibilità emotiva, mentre il danno esistenziale fa anche riferimento all'ambiente esterno ed al modo di rapportarsi con esso del soggetto leso, nell'estrinsecazione della propria personalità che viene impoverita o lesa. D'altra parte, il danno morale non è assorbito nel danno esistenziale: si tratta di due voci autonome, non sovrapponibili, e come tali, andranno considerate distintamente (v. anche Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2788 del 31/01/2019 -Rv. 652664- in motivazione). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità a più riprese ha affermato che il danno morale è pure ontologicamente distinto dal danno biologico, assumendo autonomo rilievo nell'ambito della composita categoria del danno non patrimoniale (v. Cass. Civ., Sez. 3, 3 ottobre 2013, n. 22585) e sottolineando come debbano meritare maggior considerazione le componenti fisiche, psichiche e spirituali del dolore umano, rispetto al calcolo tabellare, dove la personalizzazione è pro quota, mentre deve essere ad personam;
risarcire anche il danno esistenziale non significa operare una duplicazione di voci di danno, ma riconoscere il diritto del macroleso ad un equo ristoro per la perdita della sua dignità di persona (Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 18611 dep. 22/09/2015, non massimata). Di recente, poi, questa Suprema Cort ha previsto la risarcibilità del danno biologico, della sofferenza interiore e delle dinamiche relazionali di una vita che cambia (v. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n° 901 del 17/01/2018). A ben vedere, dunque, la giurisprudenza tende sempre più ad un avvicinamento alla tesi della autonoma risarcibilità delle voci di danno non patrimoniale. Recentemente, si è pure stabilito che, nel caso di pregiudizio agli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto che lamenta un danno alla salute (art. 32 Cost.), occorrerà far riferimento al danno cd. biologico, mentre il cosiddetto danno "relazionale" va riferito a tutti i casi di leșione di altri diritti costituzionalmente tutelati. In particolare, il danno dinamico-relazionale, è la conseguenza omogenea di qualsiasi lesione di un diritto a copertura costituzionale, sia esso il diritto alla salute, sia altro diritto, interesse o valore, tutelato dalla Costituzione. Spetterà al giudice del merito, dopo aver identificato l'indispensabile situazione soggettiva tutelata costituzionalmente, effettuare una rigorosa analisi e conseguente valutazione, sul piano probatorio, sia dell'aspetto della sofferenza interiore, sia del mutamento in pejus della vita quotidiana della vittima. Si tratta di danni diversi e perciò autonomamente risarcibili, se provati caso per caso, con tutti i mezzi di prova, normativamente previsti (v. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018 (Rv. 647125). Correttamente, quindi, il giudice del merito ha affermato che «per la devastante entità delle lesioni riportate dalle pp.oo. e la loro giovanissima età appare tutt'altro che ingiustificata la scelta di attendere, al fine dell'esatta individuazione dell'entità del danno, il consolidarsi evolutivo della compromissione delle funzionalità biologiche ed esistenziali conseguenti alle suddette lesioni [...] in questa sede, il giudice deve quindi interessarsi solo del danno morale;
ed i riferimenti compiuti al danno esistenziale e biologico assumono rilievo -nella decisione di questo giudice- e sono stato pertanto svolti, per la loro idoneità a determinare anche la dimensione del dolore morale che le pp.00. hanno provato, e ragionevolmente tutt'ora provano ed a lungo ancora proveranno, per le conseguenze che il reato ha portato alla loro salute, alla loro integrità fisica, alle loro possibilità di relazione e di compimento del normale percorso esistenziale che è ragionevole prevedere per ogni giovane donna in salute. Sicché, il danno biologico ed esistenziale viene in rilievo in questa sede non già nella sua dimensione oggettiva, intesa quale grave diminuzione della funzionalità fisica, della capacità relazionale e di quella di conseguimento dei normali obiettivi della vita umana, ma negli effetti che tali danni sono in grado di esprimere in termini di sofferenza morale». quantificazione della concessa7. La censura relativa alla provvisionale è, poi, inammissibile posto che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr. Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019 Ud. -dep. 05/11/2019- Rv. 277773).
8. Infondata appare, infine, la doglianza sub I) posto che, nel procedimento davanti al giudice di pace, l'operatività della speciale causa di . estinzione del reato, prevista dall'art. 35 D.Lgs. 28 agosto n. 274 del 2000, presuppone sia la integrale riparazione del danno cagionato mediante le тур restituzioni o il risarcimento sia l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non essendovi alternatività tra le due condotte previste dalla norma, atteso che tali esigenze, ove sussistenti, devono essere entrambe soddisfatte (cfr. Sez. Un., n. 33864 del 23/04/2015 Ud. -dep. 31/07/2015- Rv. 264239). Inoltre, nel procedimento davanti al giudice di pace, l'esaustività della condotta riparatoria è condizione necessaria, anche se da sola non sufficiente, per l'operatività del meccanismo di estinzione dell'illecito previsto dall'art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (v. Sez. 4, n. 5507 del 12/12/2012 Ud. -dep. 04/02/2013- Rv. 254665; nella specie la S.C. ha ritenuto legittimo il diniego della concessione della causa estintiva a causa della pendenza della controversia civile in ordine alla quantificazione dei danni derivanti da incidente stradale). Non caso che occupa, invero, il giudice penale è stato investito della sola questione dei danni morali -stabilendo l'an ma non il quantum- e, perciò, pende il giudizio civile per la liquidazione di tutti i danni patiti dalle vittime né risulta intervenuta la sentenza definitiva in ordine alla detta controversia civile. Conseguentemente, non appare censurabile in questa sede di legittimità il divisamento -espresso con argomentare esente da vizio di illogicità (che, peraltro e come sopra detto, la norma vuole dover essere manifesta, cioè percepibile immediatamente, ictu oculi)- del giudice del merito secondo cui non poteva ritenersi esaustivo il risarcimento sino a quel momento effettuato (v. Sez. 4, n. 5507 del 12/12/2012 Ud. -dep. 04/02/2013- Rv. 254665, in motivazione). Sul punto, tra l'altro, il ricorso presenta un difetto di autosufficienza posto che non sono stati specificamente indicati, ai fini dell'inserimento nel fascicolo formato dalla cancelleria del giudice "a quo" ai sensi dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. (già vigente all'atto della proposizione del ricorso che occupa), gli atti da cui possa desumersi quanto affermato (nella specie gli elementi di prova relativi ai versamenti asseritamente effettuati dalla assicurazione Axa) (v. anche Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019 Ud. -dep. 28/11/2019- Rv. 277796). A tale principio si affianca quello per cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità O contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione о allegazione (cfr. Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Ud. -dep. 02/05/2017- Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 Ud. -dep. 26/11/2015- Rv. 265053). Deve aggiungersi che, invero, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la disposizione di cui all'art. 35 D.Lgs. 274/2000, subordinando la mye pronuncia alla dimostrazione, a cura dell'imputato, "di avere proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento e di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato", esige innanzi tutto una valutazione di assoluta esaustività della condotta riparatoria che nella specie, non appare sussistente. Ne deriva la superfluità del vaglio delle circostanze evocate con il ricorso circa la 8 dinamica dell'incidente ai fini della valutazione della condotta di guida del ricorrente. Per completezza, occorre osservare, in ordine alla questione relativa all'asserito concorso di colpa delle vittime, che, ineccepibilmente quanto condivisibilmente, il giudice dell'appello ha affermato: «La determinazione del concorso di colpa appare questione malposta, atteso che è in primo luogo obbligo del conducente assicurarsi che i terzi minori trasportati (e minore era proprio la p.o. che ha riportato le lesioni più gravi, e cioè D'AURELIO BEATRICE, non ancora diciottenne alla data del sinistro) indossino le cinture di sicurezza [...]; in secondo luogo, non è stato accertato che le cinture dei passeggeri sui sedili posteriori (posizione che riguarda le pp.cc.) non fossero state indossate in quanto sul punto le difese hanno offerto solo illazioni [...] lo stesso perito assicurativo [...] rilevava l'impossibilità di affermare se le cinture non fossero state indossate».
9. Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica della sentenza impugnata, deve ritenersi che il ricorso si riduca all'offerta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 13170 del 06/03/2012). 10. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento oltre al rimborso delle spese in favore delle parti civili che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 18/09/2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Carla MenichettiCASSAZION Antonio Leonardo Tanga DEPOSITATO IN CANCELLERIA I D 6/10/2000 oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ੨੪੦੦ Dott.ssa Cullendo