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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/09/2025, n. 4601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4601 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta sezione civile
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 22 Settembre 2025, viene chiamata la causa iscritta al numero 10671/2024 r.g.;
sono presenti l'avv. Andrea Sudano in sostituzione dell'avv. Impeduglia
e il procuratore dell'appellato che insistono in atti;
indi il g. u. pronuncia la sentenza di seguito riportata con cui definisce il giudizio.
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 10671/2024 R.G. avente ad oggetto: appello, opposizione ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/1981.
promossa da
CF: difesa e rappresentata dall'avv. Vanessa Parte_1 C.F._1
Impeduglia ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in Catania, via Genova n. 8, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellante -
contro in persona del sindaco p.t. C.F. , con sede in Catania, Controparte_1 P.IVA_1
Piazza Duomo, presso il Palazzo Municipale, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv.
Rosanna Letizia Grillo, elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura comunale in via Umberto 151 Catania;
- Appellato -
In fatto ed in diritto pagina 2 di 8 Con ricorso ex art. 22 L. 689/81, depositato in cancelleria in data 16.10.24, Parte_1
ricorreva innanzi al Giudice di Pace di Catania, avverso il per Controparte_1
l'annullamento del verbale n. 9640891/22/V/0, notificato in data 03.06.2022 e redatto dal corpo di Polizia Municipale di Catania in data 25.03.2022, per violazione dell'art. 142 comma 8 del c.d.s., con il quale gli veniva comminata una sanzione pecuniaria di € 195,50, oltre alla sanzione accessoria della decurtazione di tre punti sulla patente di guida. In particolare, parte opponente eccepiva che il predetto verbale era del tutto illegittimo e viziato per omessa segnalazione e omessa allocazione di idonea cartellonistica disposta dalla legge, per difetto di motivazione per la mancata contestazione immediata, mancanza di prova della adeguata taratura, nonché omessa omologazione dell'autovelox mod.106 utilizzato per il rilievo della violazione. Si chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, di dichiarare la nullità del verbale di violazione al codice della strada opposto.
Si costituiva il il quale produceva la documentazione richiesta e nel Controparte_1
merito chiedeva il rigetto della domanda di controparte, rilevando in particolare che lo strumento utilizzato era stato omologato e tarato.
Il Giudice di Pace di Catania, in data 21.11.2023, emanava l'impugnata sentenza n.
3056/2023, con la quale rigettava il ricorso.
Con atto di appello depositato il 16.10.24, chiedeva la riforma della detta Parte_1
sentenza.
Si costituiva il che domandava il rigetto dell'appello. Controparte_1
Nel merito, l'appello va rigettato in quanto infondato.
Il relazione al primo motivo di gravame, parte appellante ritiene che il Giudice di prime cure abbia errato nel non pronunciare l'invalidità del verbale per mancanza di prova della pagina 3 di 8 verifica di funzionalità e dell'intervenuta omologazione dell'autovelox mod.106 utilizzato per il rilievo della violazione.
Il punto di doglianza, tuttavia, non merita accoglimento per le ragioni che seguono. Innanzitutto occorre dire che, ai fini del rilevamento delle infrazioni relative ai limiti di velocità, gli autovelox utilizzati sono soggetti a una serie di regole stabilite dalla legge o da regolamenti vari.
Quando il limite di velocità viene superato e l'infrazione è rilevata da un dispositivo elettronico, come appunto l'autovelox, il verbale di accertamento redatto dagli agenti dell'organo accertatore deve riportare una serie di informazioni ben precise e tra i dati che devono essere trascritti in verbale vi sono anche gli estremi di identificazione delle verifiche di omologazione e taratura del dispositivo elettronico.
Nella fattispecie de qua, dalla documentazione versata in atti, si evince che il verbale risulta completo di tutti gli elementi identificativi della strumentazione utilizzata per l'accertamento dell'infrazione.
Nello specifico si legge “rilevamento eseguito con apparecchiatura autovelox 106
(approvazione min. infr. Trasporti Protocollo n.0003758 del 06.08.2014 Matr. 952295/952810, strumentazione sottoposta a taratura il 04.10.2021 certificato Lat 290 106_04-10-21_952810.
La cui funzionalità è stata verificata prima e durante il servizio”).
L'articolo 45 del Codice della Strada dispone che i mezzi di “rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione” devono essere sottoposti “all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario”.
Sul punto, attraverso una comunicazione pubblicata in data 11.10.2020 sul sito istituzionale del
MIT, la Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti nella persona del Direttore Generale Dott. Ing. ha chiarito che in Controparte_2
pagina 4 di 8 relazione ai misuratori di velocità, telecamere di controllo degli ingressi nelle zone a traffico limitato e sistemi per la violazione del semaforo rosso le procedure di approvazione e di omologazione dei dispositivi di rilevamento automatico sono equivalenti e dunque, una volta approvate, le apparecchiature possono essere utilizzate per l'accertamento delle violazioni.
Difatti, il a sostegno delle proprie difese, allega “la dichiarazione di Controparte_1
conformità al campione omologato” dell'apparecchiatura oggetto di causa dalla quale è ravvisabile l'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti del campione
“omologato” e il certificato di Taratura Lat N.290 con il quale ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura. Quest'attestazione, infatti, è già sufficiente a soddisfare l'onere della prova che incombe sull'amministrazione rilevato che, grazie al chiarimento ministeriale di cui sopra, i termini approvazione e omologazione si equivalgono.
Inoltre, il decreto n.282/2017 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dando esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale n.113/2015, che prevede l'obbligatorietà della taratura e delle verifiche di funzionamento periodiche da effettuarsi sui dispositivi elettronici utilizzati per la rilevazione delle infrazioni per eccesso di velocità, stabilisce, in particolare, che la taratura e le verifiche di funzionamento siano da effettuare con cadenza periodica non superiore ad un anno, come nel caso de quo. Infatti, come si evince dal certificato summenzionato, la verifica sul dispositivo di misura della velocità è stata effettuata in data
4.10.2021, ossia circa cinque mesi prima rispetto alla data di rilevazione del verbale, e quindi, rientrante nel limite massimo di 12 mesi previsto dalla legge.
Parimenti infondato è il secondo motivo di censura, con il quale l'appellante contesta l'irregolarità del verbale per mancanza dei presupposti di contestazione non immediata.
Invero, occorre premettere che:
pagina 5 di 8 - l'art. 200 del c.d.s. dispone che “fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata”;
- ai sensi dell'art. 201 c.d.s. comma 1 bis, “fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1”, rientrando tra queste ipotesi la lett. G ter: -ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione, cui si equipara la violazione dell'obbligo di revisione periodica;
- il comma 1 ter dell'art. 201 c.d.s. aggiunge, all'uopo, “nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.”
Dall'esame della normativa vigente si ricava, pertanto, che, nell'ipotesi di rilevazione effettuata a mezzo di dispositivi elettronici (art. 201 cds. Comma 1 bis Lett. G ter), non sussiste l'onere di contestazione immediata, né risulta necessaria la indicazione di motivi atti a giustificare la contestazione differita. Ciò in quanto, l'onere di contestazione immediata è necessaria, ex art. 200 c.d.s., “fuori dei casi di cui all'art. 201 comma 1 bis”, e l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata è richiesta, dal comma 1 ter dell'art. 201 c.d.s. “nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 bis”.
Tale previsione normativa risulta ragionevole, in quanto le modalità di rilevazione della infrazione indicate dall'art. 201 comma 1 bis, rendono palesi le ragioni che hanno reso necessaria la contestazione differita.
Invero, il comma 1 quater dell'art. 201 c.d.s. dispone che “in occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di pagina 6 di 8 polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.
(…)”, riproducendo il contenuto di quanto già evidenziato con il precedente comma 1 ter nella parte in cui dispone che “nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.”
Pertanto, ritenuta la infondatezza delle censura sollevata sul difetto di omologazione del dispositivo, devesi rilevare, anche sotto tale aspetto, che la procedura sanzionatoria risulta legittima.
Pertanto, l'amministrazione ha compiuto diligentemente e nei termini di legge le formalità ad essa imposte dalla legge. Ne consegue che, la domanda di riforma della impugnata sentenza formulata da non può trovare accoglimento stante la legittimità del verbale n. Parte_1
9640891/22/V/0, notificato in data 03.06.2022 e redatto dal corpo di Polizia Municipale di
Catania in data 25.03.2022.
In definitiva, alla luce di tutto quanto esposto, va rigettato l'appello e, per l'effetto, confermata in toto la sentenza di primo grado n. 2002/2023 emessa dal Giudice di Pace di Catania.
In virtù del principio della soccombenza va condannata al pagamento in favore Parte_1
del delle spese processuali del presente grado di giudizio nella misura Controparte_1
indicata in dispositivo.
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU spese giustizia, a mente del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per pagina 7 di 8 la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10671/2024, così statuisce:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado n. 3056/2023 del
Giudice di Pace di Catania;
2) Condanna al pagamento in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 462,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario ex L. prof. for..
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, essendo l'impugnazione interamente rigettata, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 22 settembre 2025
Il giudice
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 8 di 8
Quinta sezione civile
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 22 Settembre 2025, viene chiamata la causa iscritta al numero 10671/2024 r.g.;
sono presenti l'avv. Andrea Sudano in sostituzione dell'avv. Impeduglia
e il procuratore dell'appellato che insistono in atti;
indi il g. u. pronuncia la sentenza di seguito riportata con cui definisce il giudizio.
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 10671/2024 R.G. avente ad oggetto: appello, opposizione ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/1981.
promossa da
CF: difesa e rappresentata dall'avv. Vanessa Parte_1 C.F._1
Impeduglia ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in Catania, via Genova n. 8, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellante -
contro in persona del sindaco p.t. C.F. , con sede in Catania, Controparte_1 P.IVA_1
Piazza Duomo, presso il Palazzo Municipale, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv.
Rosanna Letizia Grillo, elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura comunale in via Umberto 151 Catania;
- Appellato -
In fatto ed in diritto pagina 2 di 8 Con ricorso ex art. 22 L. 689/81, depositato in cancelleria in data 16.10.24, Parte_1
ricorreva innanzi al Giudice di Pace di Catania, avverso il per Controparte_1
l'annullamento del verbale n. 9640891/22/V/0, notificato in data 03.06.2022 e redatto dal corpo di Polizia Municipale di Catania in data 25.03.2022, per violazione dell'art. 142 comma 8 del c.d.s., con il quale gli veniva comminata una sanzione pecuniaria di € 195,50, oltre alla sanzione accessoria della decurtazione di tre punti sulla patente di guida. In particolare, parte opponente eccepiva che il predetto verbale era del tutto illegittimo e viziato per omessa segnalazione e omessa allocazione di idonea cartellonistica disposta dalla legge, per difetto di motivazione per la mancata contestazione immediata, mancanza di prova della adeguata taratura, nonché omessa omologazione dell'autovelox mod.106 utilizzato per il rilievo della violazione. Si chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, di dichiarare la nullità del verbale di violazione al codice della strada opposto.
Si costituiva il il quale produceva la documentazione richiesta e nel Controparte_1
merito chiedeva il rigetto della domanda di controparte, rilevando in particolare che lo strumento utilizzato era stato omologato e tarato.
Il Giudice di Pace di Catania, in data 21.11.2023, emanava l'impugnata sentenza n.
3056/2023, con la quale rigettava il ricorso.
Con atto di appello depositato il 16.10.24, chiedeva la riforma della detta Parte_1
sentenza.
Si costituiva il che domandava il rigetto dell'appello. Controparte_1
Nel merito, l'appello va rigettato in quanto infondato.
Il relazione al primo motivo di gravame, parte appellante ritiene che il Giudice di prime cure abbia errato nel non pronunciare l'invalidità del verbale per mancanza di prova della pagina 3 di 8 verifica di funzionalità e dell'intervenuta omologazione dell'autovelox mod.106 utilizzato per il rilievo della violazione.
Il punto di doglianza, tuttavia, non merita accoglimento per le ragioni che seguono. Innanzitutto occorre dire che, ai fini del rilevamento delle infrazioni relative ai limiti di velocità, gli autovelox utilizzati sono soggetti a una serie di regole stabilite dalla legge o da regolamenti vari.
Quando il limite di velocità viene superato e l'infrazione è rilevata da un dispositivo elettronico, come appunto l'autovelox, il verbale di accertamento redatto dagli agenti dell'organo accertatore deve riportare una serie di informazioni ben precise e tra i dati che devono essere trascritti in verbale vi sono anche gli estremi di identificazione delle verifiche di omologazione e taratura del dispositivo elettronico.
Nella fattispecie de qua, dalla documentazione versata in atti, si evince che il verbale risulta completo di tutti gli elementi identificativi della strumentazione utilizzata per l'accertamento dell'infrazione.
Nello specifico si legge “rilevamento eseguito con apparecchiatura autovelox 106
(approvazione min. infr. Trasporti Protocollo n.0003758 del 06.08.2014 Matr. 952295/952810, strumentazione sottoposta a taratura il 04.10.2021 certificato Lat 290 106_04-10-21_952810.
La cui funzionalità è stata verificata prima e durante il servizio”).
L'articolo 45 del Codice della Strada dispone che i mezzi di “rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione” devono essere sottoposti “all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario”.
Sul punto, attraverso una comunicazione pubblicata in data 11.10.2020 sul sito istituzionale del
MIT, la Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti nella persona del Direttore Generale Dott. Ing. ha chiarito che in Controparte_2
pagina 4 di 8 relazione ai misuratori di velocità, telecamere di controllo degli ingressi nelle zone a traffico limitato e sistemi per la violazione del semaforo rosso le procedure di approvazione e di omologazione dei dispositivi di rilevamento automatico sono equivalenti e dunque, una volta approvate, le apparecchiature possono essere utilizzate per l'accertamento delle violazioni.
Difatti, il a sostegno delle proprie difese, allega “la dichiarazione di Controparte_1
conformità al campione omologato” dell'apparecchiatura oggetto di causa dalla quale è ravvisabile l'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti del campione
“omologato” e il certificato di Taratura Lat N.290 con il quale ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura. Quest'attestazione, infatti, è già sufficiente a soddisfare l'onere della prova che incombe sull'amministrazione rilevato che, grazie al chiarimento ministeriale di cui sopra, i termini approvazione e omologazione si equivalgono.
Inoltre, il decreto n.282/2017 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dando esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale n.113/2015, che prevede l'obbligatorietà della taratura e delle verifiche di funzionamento periodiche da effettuarsi sui dispositivi elettronici utilizzati per la rilevazione delle infrazioni per eccesso di velocità, stabilisce, in particolare, che la taratura e le verifiche di funzionamento siano da effettuare con cadenza periodica non superiore ad un anno, come nel caso de quo. Infatti, come si evince dal certificato summenzionato, la verifica sul dispositivo di misura della velocità è stata effettuata in data
4.10.2021, ossia circa cinque mesi prima rispetto alla data di rilevazione del verbale, e quindi, rientrante nel limite massimo di 12 mesi previsto dalla legge.
Parimenti infondato è il secondo motivo di censura, con il quale l'appellante contesta l'irregolarità del verbale per mancanza dei presupposti di contestazione non immediata.
Invero, occorre premettere che:
pagina 5 di 8 - l'art. 200 del c.d.s. dispone che “fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata”;
- ai sensi dell'art. 201 c.d.s. comma 1 bis, “fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1”, rientrando tra queste ipotesi la lett. G ter: -ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione, cui si equipara la violazione dell'obbligo di revisione periodica;
- il comma 1 ter dell'art. 201 c.d.s. aggiunge, all'uopo, “nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.”
Dall'esame della normativa vigente si ricava, pertanto, che, nell'ipotesi di rilevazione effettuata a mezzo di dispositivi elettronici (art. 201 cds. Comma 1 bis Lett. G ter), non sussiste l'onere di contestazione immediata, né risulta necessaria la indicazione di motivi atti a giustificare la contestazione differita. Ciò in quanto, l'onere di contestazione immediata è necessaria, ex art. 200 c.d.s., “fuori dei casi di cui all'art. 201 comma 1 bis”, e l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata è richiesta, dal comma 1 ter dell'art. 201 c.d.s. “nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 bis”.
Tale previsione normativa risulta ragionevole, in quanto le modalità di rilevazione della infrazione indicate dall'art. 201 comma 1 bis, rendono palesi le ragioni che hanno reso necessaria la contestazione differita.
Invero, il comma 1 quater dell'art. 201 c.d.s. dispone che “in occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di pagina 6 di 8 polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.
(…)”, riproducendo il contenuto di quanto già evidenziato con il precedente comma 1 ter nella parte in cui dispone che “nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.”
Pertanto, ritenuta la infondatezza delle censura sollevata sul difetto di omologazione del dispositivo, devesi rilevare, anche sotto tale aspetto, che la procedura sanzionatoria risulta legittima.
Pertanto, l'amministrazione ha compiuto diligentemente e nei termini di legge le formalità ad essa imposte dalla legge. Ne consegue che, la domanda di riforma della impugnata sentenza formulata da non può trovare accoglimento stante la legittimità del verbale n. Parte_1
9640891/22/V/0, notificato in data 03.06.2022 e redatto dal corpo di Polizia Municipale di
Catania in data 25.03.2022.
In definitiva, alla luce di tutto quanto esposto, va rigettato l'appello e, per l'effetto, confermata in toto la sentenza di primo grado n. 2002/2023 emessa dal Giudice di Pace di Catania.
In virtù del principio della soccombenza va condannata al pagamento in favore Parte_1
del delle spese processuali del presente grado di giudizio nella misura Controparte_1
indicata in dispositivo.
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU spese giustizia, a mente del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per pagina 7 di 8 la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10671/2024, così statuisce:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado n. 3056/2023 del
Giudice di Pace di Catania;
2) Condanna al pagamento in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 462,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario ex L. prof. for..
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, essendo l'impugnazione interamente rigettata, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 22 settembre 2025
Il giudice
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 8 di 8