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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/10/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3040/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 8/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/7/2025 da
(C.F. , con il patrocinio degli Avvocati LARA BINI e Parte_1 C.F._1
EVA BENEDETTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Massarosa (LU), via Sarzanese n. 298/b, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati LAURA Parte_2 C.F._2
ER e AR EN ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Camaiore (LU), via dei Carpentieri n.10 – C.D. Le Bocchette, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, prestando mutuo consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di ogni altro idoneo documento valido per l'espatrio. 2) I figli , e , tutti minorenni, verranno affidati ad entrambi i genitori, con loro Per_1 Per_2 Per_3 collocamento paritetico presso ciascuno dei due, secondo il più ampio diritto dei minori alla bi- genitorialità, con diritto di ciascun genitore di vedere e tenere con sé i figli secondo gli accordi raggiunti, tenendo conto dei loro impegni scolastici, ricreativi e sociali. In caso di disaccordo, i ricorrenti osserveranno il seguente regolamento di visite:
° nella prima settimana di riferimento, i figli trascorreranno con la madre i giorni dal lunedì all'uscita
1 della scuola al mercoledì fino all'uscita da scuola, quando verranno prelevati dal padre, con il quale resteranno fino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola e trascorreranno, poi, con la madre il fine settimana ovvero dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina in cui la madre li riaccompagnerà a scuola;
° nella seconda settimana di riferimento, i figli trascorreranno con il padre i giorni dal lunedì all'uscita della scuola al mercoledì fino all'uscita da scuola, quando verranno prelevati dalla madre con la quale resteranno fino al venerdì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola e trascorreranno poi con il padre il fine settimana ovvero dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina in cui il padre li riaccompagnerà a scuola.
3) I due genitori dovranno concordare ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute ed in generale tutte quelle che non rientrano nell'ordinaria amministrazione, limitatamente alla quale la potestà sarà esercitata disgiuntamente ed in via esclusiva durante il periodo di permanenza dei figli presso di sé.
4) In considerazione dell'attività lavorativa del Sig. che lo vede impegnato ogni anno nella Pt_1 navigazione nei mesi di luglio ed agosto senza possibilità di rientro a casa, i figli trascorreranno tale intero periodo presso la madre, non potendosi nelle predette mensilità applicare il regime di visite pattuito, che resterà invece operante per il resto dei mesi dell'anno. Anche in tale periodo di assenza del padre, i minori manterranno regolari frequentazioni con la famiglia paterna previo accordo con la Sig.ra NE.
5) Durante le festività natalizie e pasquali verrà seguito il criterio dell'alternanza, da ritenersi applicato ai giorni di festa e non all'intero periodo.
6) Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con la madre i mesi di luglio ed agosto consecutivamente, a causa degli impegni lavorativi del padre, che potrà pertanto tenerli con sé , come la madre, 7 (sette) giorni anche consecutivi nel mese di giugno, terminata la scuola e , comunque, prima della sua partenza e 7 (sette) giorni anche consecutivi nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni scolastiche, con eventuale spostamento, da parte di entrambi i genitori, in luoghi di villeggiatura, previo accordo tra i genitori sia sulla destinazione sia sulla modalità del soggiorno.
7) I giorni del compleanno di ciascuno dei figli verranno trascorsi ad anni alterni presso ciascun genitore a meno che non sia possibile l'organizzazione di un festeggiamento comune ed in ogni caso anche in tale ipotesi i fratelli lo festeggeranno insieme stando con il medesimo genitore.
8. Il giorno del compleanno della mamma e la Festa della Mamma verranno trascorsi dai figli con la mamma e il giorno del compleanno del papà e la Festa del Papà verranno trascorsi con il papà.
9. In caso di malattia dei figli il genitore convivente in quel momento dovrà consentire che l'altro possa recarsi a fare visita al figlio malato.
10. Per le festività 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre, ed in genere per qualsiasi festività religiosa o civile dell'anno, i figli staranno con il genitore con il quale si trovano in ragione del regime di frequentazione ordinario.
11) Nonostante la paritetica collocazione della prole, alla luce della differente condizione reddituale dei coniugi, i ricorrenti pattuiscono che il Sig. verserà alla Sig.ra NE, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento dei tre figli, l'importo di € 600,00= (seicenteo/00=) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico bancario alle coordinate note entro il giorno 10 per tutti i mesi dell'anno fatta eccezione per i mesi di luglio ed agosto nei quali, in considerazione dell'impossibilità del Sig. di vedere e tenere con sé i figli a causa degli impegni professionali Pt_1
2 suddetti, l'importo sarà di € 1.000,00= (mille/00=) al mese. 12) Il Sig. sosterrà nella misura del 60% e la Sig.ra NE nella misura del 40% tutte le Pt_1 spese straordinarie dei tre figli che dovranno essere sempre documentate e previamente concordate qualora sia richiesto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020 che in particolare distingue a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico -ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
3 - conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole - guida private;
- spese per (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1 Per_4
Ogni genitore dovrà comunicare entro il 1° del mese successivo all'effettuazione della/e spesa/e straordinaria/e l'importo della stessa/e e allegare la relativa documentazione, l'altro genitore entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dovrà effettuare il rimborso in favore dell'altro genitore, salvo conguagli concordati per spese dallo stesso sostenute e documentate. I ricorrenti pattuiscono espressamente che il costo rappresentato dalla mensa scolastica, usufruita dai figli e , verrà sostenuto da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno con Per_2 Per_3 diritto del genitore che avrà provveduto al pagamento di ottenere il rimborso da parte dell'altro genitore entro 5 giorni dall'effettuazione del versamento presso i competenti Uffici scolastici e previa esibizione della relativa ricevuta
13) La Sig.ra NE percepirà nella misura del 100% l'assegno unico per i tre figli venendo, dunque, espressamente autorizzata alla presentazione della domanda per l'intera aliquota.
14) La sig.ra continuerà ad abitare, anche insieme ai tre figli nei giorni di spettanza, Parte_2 nella casa coniugale sita in Massarosa (LU) Via L. Spada Cenami n. 176/F, di proprietà dei genitori della stessa, sigg.ri e residenti nella stessa. Controparte_2 Controparte_3
15) L'autovettura Fiat Panda Tg. GT871JK, di proprietà del Sig. ed in uso alla Sig.ra Parte_1
per il cui acquisto è stato acceso finanziamento intestato al Sig. passerà Parte_2 Pt_1 nella proprietà della Sig,ra NE previa estinzione ad opera di quest'ultima del debito residuo finanziato e con completo accollo delle spese necessarie per il trasferimento della proprietà del mezzo che dovrà avvenire entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
16) Il Sig. proprietario di due cani di grossa taglia, si impegna a condurre con sé gli animali Pt_1 non appena rinvenuta una soluzione abitativa che consenta la loro adeguata gestione, accollandosi nelle more del loro trasferimento ogni costo per il sostentamento degli stessi.
17) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando reciprocamente a qualunque pretesa economica l'uno nei confronti dell'altra a titolo di mantenimento personale.
18) I coniugi si impegnano sin dalla sottoscrizione del presente ricorso a dare esecuzione alle sopra estese pattuizioni.
19) Le spese della presente procedura verranno integralmente compensate tra le parti ricorrenti». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Massarosa (LU) il 12/10/2013, dal quale sono nati i tre figli (nato il Per_1
27/5/2013), e (nati il 16/9/2017), tutti ancora minorenni - hanno congiuntamente Per_2 Per_3 richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
4 Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Massarosa (LU) in data 12/10/2013, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massarosa (LU) all'Atto Numero 32, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2013, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massarosa (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'8/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 8/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/7/2025 da
(C.F. , con il patrocinio degli Avvocati LARA BINI e Parte_1 C.F._1
EVA BENEDETTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Massarosa (LU), via Sarzanese n. 298/b, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati LAURA Parte_2 C.F._2
ER e AR EN ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Camaiore (LU), via dei Carpentieri n.10 – C.D. Le Bocchette, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, prestando mutuo consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di ogni altro idoneo documento valido per l'espatrio. 2) I figli , e , tutti minorenni, verranno affidati ad entrambi i genitori, con loro Per_1 Per_2 Per_3 collocamento paritetico presso ciascuno dei due, secondo il più ampio diritto dei minori alla bi- genitorialità, con diritto di ciascun genitore di vedere e tenere con sé i figli secondo gli accordi raggiunti, tenendo conto dei loro impegni scolastici, ricreativi e sociali. In caso di disaccordo, i ricorrenti osserveranno il seguente regolamento di visite:
° nella prima settimana di riferimento, i figli trascorreranno con la madre i giorni dal lunedì all'uscita
1 della scuola al mercoledì fino all'uscita da scuola, quando verranno prelevati dal padre, con il quale resteranno fino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola e trascorreranno, poi, con la madre il fine settimana ovvero dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina in cui la madre li riaccompagnerà a scuola;
° nella seconda settimana di riferimento, i figli trascorreranno con il padre i giorni dal lunedì all'uscita della scuola al mercoledì fino all'uscita da scuola, quando verranno prelevati dalla madre con la quale resteranno fino al venerdì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola e trascorreranno poi con il padre il fine settimana ovvero dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina in cui il padre li riaccompagnerà a scuola.
3) I due genitori dovranno concordare ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute ed in generale tutte quelle che non rientrano nell'ordinaria amministrazione, limitatamente alla quale la potestà sarà esercitata disgiuntamente ed in via esclusiva durante il periodo di permanenza dei figli presso di sé.
4) In considerazione dell'attività lavorativa del Sig. che lo vede impegnato ogni anno nella Pt_1 navigazione nei mesi di luglio ed agosto senza possibilità di rientro a casa, i figli trascorreranno tale intero periodo presso la madre, non potendosi nelle predette mensilità applicare il regime di visite pattuito, che resterà invece operante per il resto dei mesi dell'anno. Anche in tale periodo di assenza del padre, i minori manterranno regolari frequentazioni con la famiglia paterna previo accordo con la Sig.ra NE.
5) Durante le festività natalizie e pasquali verrà seguito il criterio dell'alternanza, da ritenersi applicato ai giorni di festa e non all'intero periodo.
6) Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con la madre i mesi di luglio ed agosto consecutivamente, a causa degli impegni lavorativi del padre, che potrà pertanto tenerli con sé , come la madre, 7 (sette) giorni anche consecutivi nel mese di giugno, terminata la scuola e , comunque, prima della sua partenza e 7 (sette) giorni anche consecutivi nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni scolastiche, con eventuale spostamento, da parte di entrambi i genitori, in luoghi di villeggiatura, previo accordo tra i genitori sia sulla destinazione sia sulla modalità del soggiorno.
7) I giorni del compleanno di ciascuno dei figli verranno trascorsi ad anni alterni presso ciascun genitore a meno che non sia possibile l'organizzazione di un festeggiamento comune ed in ogni caso anche in tale ipotesi i fratelli lo festeggeranno insieme stando con il medesimo genitore.
8. Il giorno del compleanno della mamma e la Festa della Mamma verranno trascorsi dai figli con la mamma e il giorno del compleanno del papà e la Festa del Papà verranno trascorsi con il papà.
9. In caso di malattia dei figli il genitore convivente in quel momento dovrà consentire che l'altro possa recarsi a fare visita al figlio malato.
10. Per le festività 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre, ed in genere per qualsiasi festività religiosa o civile dell'anno, i figli staranno con il genitore con il quale si trovano in ragione del regime di frequentazione ordinario.
11) Nonostante la paritetica collocazione della prole, alla luce della differente condizione reddituale dei coniugi, i ricorrenti pattuiscono che il Sig. verserà alla Sig.ra NE, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento dei tre figli, l'importo di € 600,00= (seicenteo/00=) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico bancario alle coordinate note entro il giorno 10 per tutti i mesi dell'anno fatta eccezione per i mesi di luglio ed agosto nei quali, in considerazione dell'impossibilità del Sig. di vedere e tenere con sé i figli a causa degli impegni professionali Pt_1
2 suddetti, l'importo sarà di € 1.000,00= (mille/00=) al mese. 12) Il Sig. sosterrà nella misura del 60% e la Sig.ra NE nella misura del 40% tutte le Pt_1 spese straordinarie dei tre figli che dovranno essere sempre documentate e previamente concordate qualora sia richiesto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020 che in particolare distingue a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico -ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
3 - conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole - guida private;
- spese per (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1 Per_4
Ogni genitore dovrà comunicare entro il 1° del mese successivo all'effettuazione della/e spesa/e straordinaria/e l'importo della stessa/e e allegare la relativa documentazione, l'altro genitore entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dovrà effettuare il rimborso in favore dell'altro genitore, salvo conguagli concordati per spese dallo stesso sostenute e documentate. I ricorrenti pattuiscono espressamente che il costo rappresentato dalla mensa scolastica, usufruita dai figli e , verrà sostenuto da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno con Per_2 Per_3 diritto del genitore che avrà provveduto al pagamento di ottenere il rimborso da parte dell'altro genitore entro 5 giorni dall'effettuazione del versamento presso i competenti Uffici scolastici e previa esibizione della relativa ricevuta
13) La Sig.ra NE percepirà nella misura del 100% l'assegno unico per i tre figli venendo, dunque, espressamente autorizzata alla presentazione della domanda per l'intera aliquota.
14) La sig.ra continuerà ad abitare, anche insieme ai tre figli nei giorni di spettanza, Parte_2 nella casa coniugale sita in Massarosa (LU) Via L. Spada Cenami n. 176/F, di proprietà dei genitori della stessa, sigg.ri e residenti nella stessa. Controparte_2 Controparte_3
15) L'autovettura Fiat Panda Tg. GT871JK, di proprietà del Sig. ed in uso alla Sig.ra Parte_1
per il cui acquisto è stato acceso finanziamento intestato al Sig. passerà Parte_2 Pt_1 nella proprietà della Sig,ra NE previa estinzione ad opera di quest'ultima del debito residuo finanziato e con completo accollo delle spese necessarie per il trasferimento della proprietà del mezzo che dovrà avvenire entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
16) Il Sig. proprietario di due cani di grossa taglia, si impegna a condurre con sé gli animali Pt_1 non appena rinvenuta una soluzione abitativa che consenta la loro adeguata gestione, accollandosi nelle more del loro trasferimento ogni costo per il sostentamento degli stessi.
17) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando reciprocamente a qualunque pretesa economica l'uno nei confronti dell'altra a titolo di mantenimento personale.
18) I coniugi si impegnano sin dalla sottoscrizione del presente ricorso a dare esecuzione alle sopra estese pattuizioni.
19) Le spese della presente procedura verranno integralmente compensate tra le parti ricorrenti». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Massarosa (LU) il 12/10/2013, dal quale sono nati i tre figli (nato il Per_1
27/5/2013), e (nati il 16/9/2017), tutti ancora minorenni - hanno congiuntamente Per_2 Per_3 richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
4 Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Massarosa (LU) in data 12/10/2013, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massarosa (LU) all'Atto Numero 32, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2013, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massarosa (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'8/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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