Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 3124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3124 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1515/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1515/2019, riservata in decisione all'udienza del
4.6.2025, avente ad
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Leonardo Paoletti (C.F. ), con il quale elettivamente C.F._2 domicilia presso il suo studio a Benevento al Viale dei Rettori, 38
PEC: Email_1
APPELLANTE
E già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, in liquidazione volontaria ed in concordato preventivo, in persona del P.IVA_1 liquidatore giudiziario Dott. nato a [...] il [...], (C.F CP_3
, dall'Avv. Antonella CHESSA (c.f. ), C.F._3 CodiceFiscale_4 con studio in Pietradefusi, alla Frazione Dentecane, alla Contrada Casamondisi, 29 e con domicilio eletto in Napoli al Viale Maria Cristina di Savoia n.18, presso lo studio dell'Avv.
Michela La Bella pec: Email_2
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta
Per l'appellata: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 276/2019, il Tribunale di Benevento ha così provveduto: a) ha accolto la domanda proposta da (già CP_1 Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t. – CF: -, nei confronti di
[...] P.IVA_1 Parte_1
(CF: ) dichiarando, ai sensi dell'art. 2901 c.c., inefficace
[...] C.F._1 nei confronti della società attrice l'atto per notar del 5 marzo 2010 rep. Persona_1
20966 raccolta n. 8103 registrato il 15 marzo 2010 al n. 2204 serie T1 trascritto a
Benevento il 15 marzo 2010 al n. 3042 r. g. e n. 2170 r. p. ed autorizzando l'annotazione del provvedimento presso la Conservatoria dei RR.II. di Benevento ai sensi dell'art. 2655
c.c.
b) Per l'effetto ha condannato alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore della società attrice che ha liquidato in euro 3.375,00 per la fase di studio, euro
2.227,00 per la fase introduttiva, euro 9.915,00 per la fase di trattazione, euro 5.870,00 per la fase decisionale ed euro 1.241,00 per esborsi, oltre rimborso spese genera-li, 4%
[...] ed IVA;
c) ha, infine, compensato le spese di lite tra la società attrice Controparte_4 ed i Sigg. , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
2. Avverso tale pronuncia, depositata il 12/02/2019, con atto di citazione notificato in data 18 marzo 2019, ha proposto, con contestuale istanza di Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, appello, deducendo a sostegno sette motivi di appello.
2.1 Con il primo motivo, la parte ha evidenziato la nullità della sentenza per carenza di potestas iudicandi del Giudice Onorario di Pace (G.O.P.) a pronunciare provvedimenti definitori per espressa previsione normativa, in violazione dell'art. 10 c. 2
D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 in materia di “Riforma organica della magistratura onoraria”. Ha eccepito, inoltre, la nullità della sentenza anche per la violazione dell'art. 11
c. 6 lett.a) n. 1 D.Lgs. 116/17 in quanto si tratta di un procedimento che ha, per sua pag. 2 di 7 natura, carattere esclusivamente cautelare e conservativo.
2.2 Con il secondo motivo, l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza sul presupposto che la stessa trae origine da una domanda giudiziale formulata da una società in liquidazione volontaria ed in concordato preventivo, senza la preventiva autorizzazione ad agire in giudizio da parte degli organi concorsuali designati dal Tribunale di Benevento
e, in ogni caso, in carenza di evidenze probatorie che accertino la fonte generativa dei poteri conferiti al Liquidatore Giudiziario in sede di apertura della procedura concorsuale.
2.3 Con il terzo motivo, ha contestato l'erroneità e la lacunosità del primo passaggio motivazionale della sentenza gravata.
2.4 Con il quarto motivo, ha criticato la sentenza del Tribunale di Benevento per non aver adeguatamente valutato l'interesse ad agire della ai sensi Controparte_1 dell'art. 100 c.p.c.
L'appellante ha sostenuto che l'interesse della società attrice fosse privo di attualità, concretezza e personalità, poiché il trust impugnato è inefficace e inoperativo, non modificando né diminuendo il patrimonio del debitore.
2.5 Con il quinto motivo, ha criticato la sentenza per aver erroneamente interpretato e applicato l'articolo 2901 del Codice Civile riguardante l'azione revocatoria.
Il Tribunale ha qualificato in modo errato l'istituzione di un trust sottoposto a condizione sospensiva e termine iniziale come un "atto di disposizione patrimoniale", nonostante la sua inefficacia e inoperatività.
2.6 Con il sesto motivo, la parte appellante ha chiesto alla Corte di Appello di riformare la sentenza gravata per non aver motivato, né delibato, in ordine all'eccezione di mancata contestazione ex art. 115 c.p.c. sollevata da parte convenuta, rilevando la necessità di riformare la pronuncia di primo grado anche alla luce degli effetti prodotti dalla mancata presa di posizione dell'attrice sulle eccezioni sollevate da parte convenuta con la memoria di costituzione e con la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c.
2.7 Con il settimo ed ultimo motivo, ha censurato la sentenza gravata nella misura in cui il Tribunale ha disposto della liquidazione delle spese di lite senza tener in nessun conto l'effettiva attività processuale concretamente svolta.
3. si è costituita in giudizio ed hanno chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello.
pag. 3 di 7 4. La Corte di Appello di Napoli – II sezione ha rigettato l'istanza promossa dall'appellante ritenendo insussistenti le condizioni.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata è stata notificata in data 15/02/2019, mentre l'atto d'appello è stato notificato il 18/03/2019. Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto
6. Sempre in via preliminare, si osserva che l'appellante ha precisato che i figli,
, e convenuti nel giudizio di primo grado, non hanno Parte_2 Pt_3 Pt_4 inteso partecipare alla presente fase di gravame. Deve, in ogni caso, ritenersi integro il contraddittorio ai sensi dell'art. 332 c.p.c., non essendo i predetti litisconsorti necessari nel presente giudizio in quanto beneficiari del trust e, dunque, titolari di una mera aspettativa
(cfr. Cassazione civile sez. III, 12/04/2022, n.11762; Corte appello L'Aquila sez. I,
31/07/2020, n.1081).
7. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, si rileva che, all'udienza del
4.06.2025, i procuratori delle parti hanno rappresentato congiuntamente di aver raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale con scrittura privata del 7.5.2025, chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere con spese compensate tra le parti per il doppio grado di giudizio.
Ed invero, con l'atto di transazione depositato, le parti sono addivenuti ad una bonaria composizione della lite mediante il pagamento da parte del della somma Pt_1 di € 100.000,00 in un'unica soluzione in favore della società appellata, a tacitazione di ogni lite insorta tra le parti, sicché è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto" (cfr. Cass. n. 2567/07).
Nel caso di specie la giurisprudenza reputa idonea a determinare la cessazione della materia del contendere l'intervenuta transazione tra le parti nel corso del giudizio, quando pag. 4 di 7 questa ha ad oggetto l'intero rapporto controverso;
ed invero la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4257 del 17.2.2017 ha stabilito che: "L'accordo transattivo di carattere novativo, stipulato tra le parti in causa ed avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, atteso che da detto negozio derivano obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti".
La Suprema Corte in un passaggio motivazionale argomenta: "Si osserva che nella transazione intervenuta in corso di causa la giurisprudenza di questa Corte individua un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere (v. Cass. 10 febbraio
2003, n. 1950). In particolare, si distingue la transazione novativa da quella semplice. Nella prima si verifica l'estinzione del rapporto preesistente e la sostituzione di esso con altro oggettivamente diverso per contenuto e fonte costitutiva;
nella seconda rimangono fermi il precedente rapporto e la relativa fonte, ma si introducono mutamenti dell'assetto sostanziale dei diritti e degli obblighi che sul piano processuale si configurano come fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato. L'una e l'altra forma di transazione eliminano la posizione di contrasto fra le parti e fanno venire meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima." Non vi è dubbio che il negozio di transazione intervenuto tra le parti abbia investito l'intero oggetto della domanda con effetto novativo del precedente rapporto.
Tale negozio è idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. Questa sopravvenuta circostanza ben può essere rappresentata dei difensori delle parti costituite, senza necessità di munirsi di procura speciale;
ed invero sul punto la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8222 del 30.5.2003 ha stabilito: "In tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia".
Quanto al tipo di pronuncia che deve essere emessa a fronte della intervenuta transazione si osserva che la transazione, in quanto atto di disposizione del diritto in contesa, integra un mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a pag. 5 di 7 proseguire il giudizio;
per tale ragione il giudizio nell'ambito del quale è intervenuta deve concludersi con le modalità ordinarie, e quindi con una sentenza che dichiari cessata la materia del contendere.
Ed invero sul punto la Corte di Cassazione sez. L. con la sentenza n. 2268 del
13.3.1999 ha chiarito che: "La cosiddetta "cessazione della materia del contendere", disciplinata per il giudizio amministrativo dagli artt.23 - 27 della legge n. 1034 del 1971, per l'ipotesi di annullamento o riforma dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione entro il termine di fissazione dell'udienza, è formula normalmente utilizzata nella prassi giurisprudenziale ma non integra un modo autonomo di definizione del processo civile.
Essa, infatti, costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito e, quindi, in mancanza di conciliazione giudiziale, per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere".
8. Per tali ragioni deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado, come prospettato dalle parti e considerata la comune volontà di addivenire ad una soluzione bonaria.
9. Va, per l'effetto, ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda proposta dalla trascrizione eseguita presso l'Agenzia delle Entrate di Controparte_1
Benevento il 9 marzo 2015, al n. 2343 del registro generale, e n. 1994 del registro particolare.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento n 276/2019, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. dichiara compensate integralmente le spese del doppio grado di lite;
pag. 6 di 7 3. ordina la cancellazione trascrizione della domanda proposta dalla trascrizione eseguita presso l'Agenzia delle Entrate di Controparte_1
Benevento il 9 marzo 2015, al n. 2343 del registro generale, e n. 1994 del registro particolare.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 11.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
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