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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 797/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 797/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TOSI ELIANA, elettivamente domiciliata presso lo CP_1
studio del predetto difensore in CORSO ROMA n. 60, LODI;
ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'avv. ROZZA VALERIO PIERLUIGI, elettivamente CP_2
domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA SAN MARTINO n. 11, LODI;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 06/11/2024.
Il convenuto ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
03/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il coniuge - con cui CP_1 CP_2
aveva contratto matrimonio in data 29/12/2008 e da cui era separata in forza di separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Lodi depositato in data 20/05/2022 - per ottenere lo scioglimento della comunione esistente sui seguenti beni immobili:
pagina 1 di 8 1) fabbricato di civile abitazione sito nella frazione di Busana del Comune di SO (RE), Via
Canedoli n. 12;
2) terreno edificabile sito nella frazione di RE del Comune di SO (RE);
3) terreno edificabile con rustico diroccato sito in località Cà Ferrari, Comune di SO.
Quanto al fabbricato ad uso abitativo di cui al punto 1), esponeva che il marito si era ivi trasferito stabilmente dal febbraio 2020, cosicché l'abitazione, di cui l'attrice era comproprietaria al 50%, era stata occupata in via esclusiva dal senza alcun accordo condiviso con la coniuge, la quale CP_2 lamentava di essere stata così estromessa dall'utilizzo dell'immobile.
Chiedeva per tale motivo la condanna del convenuto ad un indennizzo (da determinarsi sotto forma di indennità di occupazione, id est di frutti civili, pro quota) per il mancato godimento, a far data dal febbraio 2022, di detto fabbricato, lamentando che il bene fosse stato goduto in via esclusiva dal marito senza il suo consenso.
Si costituiva in giudizio il convenuto , il quale chiedeva di respingere la domanda attorea CP_2
di condanna al pagamento di una indennità di occupazione;
aderiva alla domanda di scioglimento della comunione, chiedendo che gli venisse assegnata l'intera proprietà dell'immobile ad uso abitativo sito in
SO (RE), Via Giulio Canedoli n. 12, evidenziando a tal proposito, a sostegno della propria domanda di assegnazione dell'intero, che la moglie abitava stabilmente a Lodi, e che egli si era trasferito a SO nel febbraio 2020 in quanto la convivenza con la moglie era divenuta impossibile, tanto che successivamente i coniugi erano addivenuti alla separazione, formalizzando una situazione di fatto già esistente. Allegava che l'immobile di SO era l'unica abitazione che aveva a disposizione, non avendo altro luogo dove andare a vivere.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita tramite CTU, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 07/11/2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Parte attrice ribadiva la propria domanda di scioglimento della comunione, e, quanto alle concrete modalità attuative della divisione, concludeva chiedendo l'assegnazione in proprio favore dell'abitazione sita in SO (RE), Via Giulio Canedoli n. 12, previo pagamento, da parte di quest'ultima in favore del del conguaglio in denaro quantificato dal CTU. CP_2
Sempre in relazione a detto immobile ad uso abitativo, chiedeva che ne fosse accertata e dichiarata l'occupazione esclusiva da parte del e di condannare quest'ultimo a corrisponderle la somma CP_2 mensile di € 270,00, a titolo di indennità di occupazione con decorrenza dal febbraio 2022 sino alla liberazione dell'immobile, oltre interessi.
pagina 2 di 8 Infine, relativamente al terreno edificabile sito in località RE (compendio B), ed al terreno edificabile con rustico diroccato in località Cà Ferrari di SO (compendio C), in considerazione della pressoché parità di valore ed alla loro non agevole commerciabilità, domandava di assegnare le proprietà per intero (quindi B o C) a ciascuna delle parti (quindi una al e una alla ), con CP_2 CP_1
eventuale conguaglio per la differenza in base alle valutazioni del CTU, o, in alternativa, disporne la vendita all'asta.
Il convenuto, di contro, concludeva ribadendo le conclusioni sopra specificate.
2.
Fatte queste premesse, va preliminarmente respinta l'istanza di rimessione in termini formulata da parte attrice con riferimento al deposito della comparsa conclusionale.
La cancelleria, infatti, non aveva alcun obbligo di comunicare alle parti il verbale dell'udienza in trattazione scritta (ex art. 127 ter c.p.c.), fissata per la precisazione delle conclusioni, e tenutasi in data
07/11/2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale, decorrente dunque dal 07/11/2024, scadeva il 07/01/2025, e la parte attrice ha depositato la propria comparsa conclusionale, tardivamente, in data 09/01/2025.
Ne consegue che il deposito della comparsa conclusionale di parte attrice debba considerarsi tardivo.
3.
Chiarito ciò, nel merito, la causa ha ad oggetto lo scioglimento della comunione esistente, tra le parti in causa, sui predetti immobili, di cui l'attrice è comproprietaria per 1/2 ed il convenuto per la restante quota di 1/2:
A. Fabbricato di civile abitazione sito in via Canedoli n. 12, località Busana in Comune di
SO (RE), con annessa area cortiliva, censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di
SO – Sezione Busana - al Foglio 22, Particella 1140 (fabbricato categoria A/3) e
Particella 2170 (parte area cortiliva);
B. Terreno edificabile in località RE (RE), censito nel Catasto Terreni del Comune di
SO – Sezione Busana - al Foglio 7, Particella 599;
C. Terreno edificabile con rustico diroccato in località Cà Ferrari nel Comune di SO, censiti nel Catasto Fabbricati e Terreni del Comune di SO – Sezione Busana - al Foglio 17,
Particelle 271 (categoria seminativo) e 1391 (categoria F/2).
pagina 3 di 8 Preme precisare, con riguardo a quest'ultimo compendio immobiliare sub C), che, diversamente da quanto indicato dalla CTU, non possono essere inclusi nella pronuncia di divisione gli immobili di cui alla Particella 275 (Foglio 17), posto che detti immobili sono in comproprietà anche con altri soggetti, che non sono stati chiamati in causa nel presente giudizio.
Così definito il perimetro della divisione, deve essere senz'altro accolta la domanda di scioglimento della comunione, sulla quale entrambe le parti sono concordi.
Non vi è parimenti contestazione in ordine alla non comoda divisibilità.
Quanto alle modalità attuative della divisione, occorre partire dal fabbricato ad uso abitativo con annessa area cortiliva (compendio A), sito in località Busana, Comune di SO, Via Canedoli n. 12.
La C.T.U. ha evidenziato come le caratteristiche dell'immobile (trattandosi di casa di abitazione unifamiliare con cortile di pertinenza) ne precludano la comoda divisibilità e che si debba pertanto procedere ad una assegnazione in unico lotto.
In particolare, il compendio immobiliare in questione è sito in via Canedoli n.12, frazione di Busana nel Comune di SO (RE), ed è composto da fabbricato di civile abitazione da terra a tetto articolato su due piani, con area cortiliva.
L'immobile è in comproprietà delle due parti in causa al 50% ciascuna.
Entrambe le parti ne hanno chiesto l'assegnazione per l'intero.
Ritiene questo Giudice che sia il convenuto ad avere il diritto all'assegnazione del compendio A), essendo pacifico inter partes che il viva in tale immobile sin dal febbraio 2020, ossia da CP_2
quando, di fatto, si è separato dalla moglie;
che egli non sia titolare di altre abitazioni in cui trasferirsi, mentre la moglie anche dopo la separazione dal marito, ha continuato a vivere a Lodi, CP_1
ove tuttora risiede in Via Marco Polo n. 11.
E' dunque evidente che sia il il comproprietario che possa trarre maggiore utilità personale CP_2 dall'immobile in questione, che gli va di conseguenza assegnato per l'intero, previo pagamento, da parte di quest'ultimo, del conguaglio determinato dalla CTU.
La C.T.U., con valutazione non contestata, ha stimato il valore complessivo dell'immobile in €
70.000,00 (pag. 18 relazione peritale).
Ne consegue che, essendo l'attrice titolare della quota di 1/2, il convenuto CP_1 CP_2
è tenuto a corrispondere a la somma di € 35.000,00 (pari alla metà del valore
[...] CP_1
stimato dalla c.t.u.), a titolo di conguaglio.
Venendo al compendio immobiliare B) ed al compendio C) - quest'ultimo al netto delle particelle escluse dalla divisione per le ragioni già più sopra esposte – va accolta la domanda dell'attrice, non sottoposta a specifica contestazione da parte del convenuto, la quale ha domandato, relativamente al pagina 4 di 8 terreno edificabile sito in località RE (compendio B), ed al terreno edificabile con rustico diroccato in località Cà Ferrari di SO (compendio C), di assegnare le proprietà per intero (quindi
B o C) a ciascuna delle parti (quindi una al e una alla ), con eventuale conguaglio per la CP_2 CP_1
differenza in base alle valutazioni della CTU, fondando la propria domanda sull'assunto della non agevole commerciabilità di tali beni, e del loro valore pressoché uguale.
Il compendio B), composto da piccolo appezzamento di terreno edificabile sito in frazione di
RE nel Comune di SO (RE), e censito al Foglio 7, mappale 599, è stato stimato dalla
CTU di valore pari ad € 1.400,00 (pag. 27 relazione peritale).
Il compendio C), composto da area edificabile con fabbricato diruto posto in località Cà Ferrari nel
Comune di SO (RE), e, segnatamente, la Particella 1391 (categoria F/2) e la Particella 271
(seminativo) del Foglio 17, sono state valutate dalla c.t.u. rispettivamente pari ad € 1.743,00 (€/mq 7,00 per 249 mq) e ad € 448,00 (€/mq 7,00 per 64 mq), per un totale quindi di € 2.191,00, arrotondati ad €
2.000,00.
I due compendi sopra identificati sono in comproprietà delle parti per pari quote.
Si assegna pertanto il compendio B) al convenuto ed il compendio C) all'attrice , e CP_2 CP_1 quest'ultima sarà tenuta a corrispondere al a titolo di conguaglio, la somma di € 600,00 (2.000 CP_2
– 1.400 = 600).
4.
Rimane infine da esaminare la domanda di corresponsione di un indennizzo per il godimento esclusivo dell'abitazione (compendio A) sita in via Canedoli n.12, frazione di Busana nel Comune di SO
(RE), formulata da parte attrice con decorrenza dal mese di febbraio 2022.
L'uso esclusivo di tale bene comune da parte del solo è da ritenersi un fatto pacifico, CP_2
dunque accertato e provato.
Come affermato dalla Suprema Corte, il mero godimento del bene comune in via esclusiva da parte di uno degli aventi diritto non genera in capo agli altri comunisti alcun pregiudizio se non nell'ipotesi che questi abbiano chiesto di parimenti godere del bene. In definitiva, l'uso diretto del bene altro non è che attuazione del diritto dominicale, ed il comproprietario che ne gode resta solo obbligato a non impedire che gli altri comproprietari ne facciano uguale uso in maniera diretta (ad es. attraverso il frazionamento degli spazi o l'uso turnario) ovvero in maniera indiretta, traendone i relativi frutti civili. Ne consegue che colui che utilizza in via esclusiva l'immobile comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro-indiviso che risulti inerte nell'utilizzare l'immobile (Cass., sez. II, ord. 23
pagina 5 di 8 novembre 2018, n. 30451; Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n. 2423; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24647; Cass.
Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036).
Pertanto, se gli altri comproprietari non avanzano alcuna richiesta di godimento, l'utilizzo del bene comune, secondo la sua destinazione, da parte di uno solo dei comproprietari costituisce un mero esercizio del diritto di proprietà e non può generare frutti indiretti in favore degli altri comproprietari rimasti inerti.
Tuttavia, allorché l'altro comproprietario (in specie la odierna attrice) abbia manifestato l'intenzione di utilizzare l'immobile, eventualmente in maniera indiretta traendone i relativi frutti civili, da quel momento l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal medesimo bene.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che l'attrice, a mezzo del suo legale, con raccomandata a.r. del 13/07/2022, ricevuta dal in data 12/08/2022, ha inviato al convenuto una diffida dal CP_2
seguente tenore (documento n. 6 di parte attrice):
….
Con tale raccomandata di diffida, pertanto, l'attrice ha diffidato il convenuto a corrisponderle mensilmente “un' indennità di occupazione pro quota dell'immobile in questione”, manifestando in tal modo l'intenzione di utilizzare l'immobile in maniera indiretta traendone i relativi frutti civili pro quota (doc. attoreo n. 6).
Ne discende che, da quel momento, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal bene immobile in questione.
pagina 6 di 8 L'indennità di occupazione deve farsi decorrere dalla data della succitata raccomandata (13/07/2022), quindi dal mese di luglio 2022, non già dal febbraio 2022 come preteso da parte attrice, posto che manca la prova che la richiesta sia stata formalizzata nel febbraio 2022, essendo invece documentalmente provato che la diffida di parte attrice (l'unica documentata in atti) sia del 13/07/2022
(doc. attoreo n. 6).
Spetterà in definitiva all'attrice un'indennità per il godimento esclusivo dell'immobile dalla data in cui tale domanda è stata formulata (luglio 2022), non essendovi prova che in precedenza parte attrice avesse richiesto al convenuto di poter utilizzare il bene in via diretta o indiretta.
L'ammontare dell'indennità dovuta per l'uso esclusivo del bene comune può essere determinata sulla base del valore locativo stimato dalla CTU, pari ad € 270,00 mensili.
Tenuto conto quindi che, dal 13 luglio 2022 sino alla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni (7/11/2024), sono decorsi 27 mesi, il valore locativo del fabbricato di civile abitazione sito in via Giulio Canedoli n. 12, località Busana Comune di SO, potrà essere quantificato, per tale lasso temporale, in complessivi € 7.290,00 (€ 270 per 27 mesi).
Conseguentemente, l'indennità dovuta dal convenuto alla comproprietaria odierna CP_2 attrice, in relazione alla sua quota di titolarità (1/2), risulterà pari ad € 3.645,00.
5.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, la reciproca soccombenza ne giustifica la compensazione, essendo parte attrice soccombente sulla domanda di assegnazione dell'intero in relazione al fabbricato di civile abitazione sito in via Giulio Canedoli n. 12, località Busana Comune di
SO, mentre il convenuto risulta soccombente sulla domanda attorea di pagamento dell'indennità di occupazione.
Per le stesse ragioni, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 13/06/2024, vanno poste in via definitiva per metà a carico dell'attrice e per la restante metà a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) Dichiara lo scioglimento della comunione sui seguenti beni immobili siti nel Comune di SO
(RE):
pagina 7 di 8 - fabbricato di civile abitazione sito in via Canedoli n. 12, località Busana in Comune di SO
(RE), con annessa area cortiliva, censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di SO –
Sezione Busana - al Foglio 22, Particella 1140 ed al Foglio 22, Particella 2170;
- terreno in località RE (RE), Comune di SO, censito nel Catasto Terreni del
Comune di SO – Sezione Busana - al Foglio 7, Particella 599;
- terreno con rustico diroccato in località Cà Ferrari nel Comune di SO, censiti nel Catasto
Fabbricati e Terreni del Comune di SO – Sezione Busana - al Foglio 17, Particella 271, ed al Foglio 17, Particella 1391.
2) Dispone l'assegnazione per intero al sig. del fabbricato di civile abitazione sito in via CP_2
Canedoli n. 12, località Busana in Comune di SO (RE), con annessa area cortiliva, censiti nel
Catasto Fabbricati del Comune di SO – Sezione Busana - al Foglio 22, Particella 1140 ed al
Foglio 22, Particella 2170.
3) Condanna al pagamento, in favore di della somma di euro 35.000,00, CP_2 CP_1
oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, a titolo di conguaglio.
4) Dispone l'assegnazione per intero al sig. del terreno in località RE (RE), CP_2
Comune di SO, censito nel Catasto Terreni del Comune di SO – Sezione Busana - al
Foglio 7, Particella 599.
5) Dispone l'assegnazione per intero alla sig.ra del terreno con rustico diroccato in CP_1
località Cà Ferrari nel Comune di SO, censiti nel Catasto Fabbricati e Terreni del Comune di
SO – Sezione Busana - al Foglio 17, Particella 271, ed al Foglio 17, Particella 1391.
6) Condanna al pagamento, in favore di , della somma di euro 600,00, CP_1 CP_2
oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, a titolo di conguaglio.
7) Condanna il convenuto a versare, per l'uso esclusivo dell'immobile di cui al capo 2) CP_2 del presente dispositivo, la somma di € 3.645,00 in favore dell'attrice oltre interessi CP_1
legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
8) Ordina al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
9) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
10) Pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 13/06/2024, per metà
a carico dell'attrice e per la restante metà a carico del convenuto.
Reggio Emilia, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 797/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TOSI ELIANA, elettivamente domiciliata presso lo CP_1
studio del predetto difensore in CORSO ROMA n. 60, LODI;
ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'avv. ROZZA VALERIO PIERLUIGI, elettivamente CP_2
domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA SAN MARTINO n. 11, LODI;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 06/11/2024.
Il convenuto ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
03/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il coniuge - con cui CP_1 CP_2
aveva contratto matrimonio in data 29/12/2008 e da cui era separata in forza di separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Lodi depositato in data 20/05/2022 - per ottenere lo scioglimento della comunione esistente sui seguenti beni immobili:
pagina 1 di 8 1) fabbricato di civile abitazione sito nella frazione di Busana del Comune di SO (RE), Via
Canedoli n. 12;
2) terreno edificabile sito nella frazione di RE del Comune di SO (RE);
3) terreno edificabile con rustico diroccato sito in località Cà Ferrari, Comune di SO.
Quanto al fabbricato ad uso abitativo di cui al punto 1), esponeva che il marito si era ivi trasferito stabilmente dal febbraio 2020, cosicché l'abitazione, di cui l'attrice era comproprietaria al 50%, era stata occupata in via esclusiva dal senza alcun accordo condiviso con la coniuge, la quale CP_2 lamentava di essere stata così estromessa dall'utilizzo dell'immobile.
Chiedeva per tale motivo la condanna del convenuto ad un indennizzo (da determinarsi sotto forma di indennità di occupazione, id est di frutti civili, pro quota) per il mancato godimento, a far data dal febbraio 2022, di detto fabbricato, lamentando che il bene fosse stato goduto in via esclusiva dal marito senza il suo consenso.
Si costituiva in giudizio il convenuto , il quale chiedeva di respingere la domanda attorea CP_2
di condanna al pagamento di una indennità di occupazione;
aderiva alla domanda di scioglimento della comunione, chiedendo che gli venisse assegnata l'intera proprietà dell'immobile ad uso abitativo sito in
SO (RE), Via Giulio Canedoli n. 12, evidenziando a tal proposito, a sostegno della propria domanda di assegnazione dell'intero, che la moglie abitava stabilmente a Lodi, e che egli si era trasferito a SO nel febbraio 2020 in quanto la convivenza con la moglie era divenuta impossibile, tanto che successivamente i coniugi erano addivenuti alla separazione, formalizzando una situazione di fatto già esistente. Allegava che l'immobile di SO era l'unica abitazione che aveva a disposizione, non avendo altro luogo dove andare a vivere.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita tramite CTU, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 07/11/2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Parte attrice ribadiva la propria domanda di scioglimento della comunione, e, quanto alle concrete modalità attuative della divisione, concludeva chiedendo l'assegnazione in proprio favore dell'abitazione sita in SO (RE), Via Giulio Canedoli n. 12, previo pagamento, da parte di quest'ultima in favore del del conguaglio in denaro quantificato dal CTU. CP_2
Sempre in relazione a detto immobile ad uso abitativo, chiedeva che ne fosse accertata e dichiarata l'occupazione esclusiva da parte del e di condannare quest'ultimo a corrisponderle la somma CP_2 mensile di € 270,00, a titolo di indennità di occupazione con decorrenza dal febbraio 2022 sino alla liberazione dell'immobile, oltre interessi.
pagina 2 di 8 Infine, relativamente al terreno edificabile sito in località RE (compendio B), ed al terreno edificabile con rustico diroccato in località Cà Ferrari di SO (compendio C), in considerazione della pressoché parità di valore ed alla loro non agevole commerciabilità, domandava di assegnare le proprietà per intero (quindi B o C) a ciascuna delle parti (quindi una al e una alla ), con CP_2 CP_1
eventuale conguaglio per la differenza in base alle valutazioni del CTU, o, in alternativa, disporne la vendita all'asta.
Il convenuto, di contro, concludeva ribadendo le conclusioni sopra specificate.
2.
Fatte queste premesse, va preliminarmente respinta l'istanza di rimessione in termini formulata da parte attrice con riferimento al deposito della comparsa conclusionale.
La cancelleria, infatti, non aveva alcun obbligo di comunicare alle parti il verbale dell'udienza in trattazione scritta (ex art. 127 ter c.p.c.), fissata per la precisazione delle conclusioni, e tenutasi in data
07/11/2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale, decorrente dunque dal 07/11/2024, scadeva il 07/01/2025, e la parte attrice ha depositato la propria comparsa conclusionale, tardivamente, in data 09/01/2025.
Ne consegue che il deposito della comparsa conclusionale di parte attrice debba considerarsi tardivo.
3.
Chiarito ciò, nel merito, la causa ha ad oggetto lo scioglimento della comunione esistente, tra le parti in causa, sui predetti immobili, di cui l'attrice è comproprietaria per 1/2 ed il convenuto per la restante quota di 1/2:
A. Fabbricato di civile abitazione sito in via Canedoli n. 12, località Busana in Comune di
SO (RE), con annessa area cortiliva, censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di
SO – Sezione Busana - al Foglio 22, Particella 1140 (fabbricato categoria A/3) e
Particella 2170 (parte area cortiliva);
B. Terreno edificabile in località RE (RE), censito nel Catasto Terreni del Comune di
SO – Sezione Busana - al Foglio 7, Particella 599;
C. Terreno edificabile con rustico diroccato in località Cà Ferrari nel Comune di SO, censiti nel Catasto Fabbricati e Terreni del Comune di SO – Sezione Busana - al Foglio 17,
Particelle 271 (categoria seminativo) e 1391 (categoria F/2).
pagina 3 di 8 Preme precisare, con riguardo a quest'ultimo compendio immobiliare sub C), che, diversamente da quanto indicato dalla CTU, non possono essere inclusi nella pronuncia di divisione gli immobili di cui alla Particella 275 (Foglio 17), posto che detti immobili sono in comproprietà anche con altri soggetti, che non sono stati chiamati in causa nel presente giudizio.
Così definito il perimetro della divisione, deve essere senz'altro accolta la domanda di scioglimento della comunione, sulla quale entrambe le parti sono concordi.
Non vi è parimenti contestazione in ordine alla non comoda divisibilità.
Quanto alle modalità attuative della divisione, occorre partire dal fabbricato ad uso abitativo con annessa area cortiliva (compendio A), sito in località Busana, Comune di SO, Via Canedoli n. 12.
La C.T.U. ha evidenziato come le caratteristiche dell'immobile (trattandosi di casa di abitazione unifamiliare con cortile di pertinenza) ne precludano la comoda divisibilità e che si debba pertanto procedere ad una assegnazione in unico lotto.
In particolare, il compendio immobiliare in questione è sito in via Canedoli n.12, frazione di Busana nel Comune di SO (RE), ed è composto da fabbricato di civile abitazione da terra a tetto articolato su due piani, con area cortiliva.
L'immobile è in comproprietà delle due parti in causa al 50% ciascuna.
Entrambe le parti ne hanno chiesto l'assegnazione per l'intero.
Ritiene questo Giudice che sia il convenuto ad avere il diritto all'assegnazione del compendio A), essendo pacifico inter partes che il viva in tale immobile sin dal febbraio 2020, ossia da CP_2
quando, di fatto, si è separato dalla moglie;
che egli non sia titolare di altre abitazioni in cui trasferirsi, mentre la moglie anche dopo la separazione dal marito, ha continuato a vivere a Lodi, CP_1
ove tuttora risiede in Via Marco Polo n. 11.
E' dunque evidente che sia il il comproprietario che possa trarre maggiore utilità personale CP_2 dall'immobile in questione, che gli va di conseguenza assegnato per l'intero, previo pagamento, da parte di quest'ultimo, del conguaglio determinato dalla CTU.
La C.T.U., con valutazione non contestata, ha stimato il valore complessivo dell'immobile in €
70.000,00 (pag. 18 relazione peritale).
Ne consegue che, essendo l'attrice titolare della quota di 1/2, il convenuto CP_1 CP_2
è tenuto a corrispondere a la somma di € 35.000,00 (pari alla metà del valore
[...] CP_1
stimato dalla c.t.u.), a titolo di conguaglio.
Venendo al compendio immobiliare B) ed al compendio C) - quest'ultimo al netto delle particelle escluse dalla divisione per le ragioni già più sopra esposte – va accolta la domanda dell'attrice, non sottoposta a specifica contestazione da parte del convenuto, la quale ha domandato, relativamente al pagina 4 di 8 terreno edificabile sito in località RE (compendio B), ed al terreno edificabile con rustico diroccato in località Cà Ferrari di SO (compendio C), di assegnare le proprietà per intero (quindi
B o C) a ciascuna delle parti (quindi una al e una alla ), con eventuale conguaglio per la CP_2 CP_1
differenza in base alle valutazioni della CTU, fondando la propria domanda sull'assunto della non agevole commerciabilità di tali beni, e del loro valore pressoché uguale.
Il compendio B), composto da piccolo appezzamento di terreno edificabile sito in frazione di
RE nel Comune di SO (RE), e censito al Foglio 7, mappale 599, è stato stimato dalla
CTU di valore pari ad € 1.400,00 (pag. 27 relazione peritale).
Il compendio C), composto da area edificabile con fabbricato diruto posto in località Cà Ferrari nel
Comune di SO (RE), e, segnatamente, la Particella 1391 (categoria F/2) e la Particella 271
(seminativo) del Foglio 17, sono state valutate dalla c.t.u. rispettivamente pari ad € 1.743,00 (€/mq 7,00 per 249 mq) e ad € 448,00 (€/mq 7,00 per 64 mq), per un totale quindi di € 2.191,00, arrotondati ad €
2.000,00.
I due compendi sopra identificati sono in comproprietà delle parti per pari quote.
Si assegna pertanto il compendio B) al convenuto ed il compendio C) all'attrice , e CP_2 CP_1 quest'ultima sarà tenuta a corrispondere al a titolo di conguaglio, la somma di € 600,00 (2.000 CP_2
– 1.400 = 600).
4.
Rimane infine da esaminare la domanda di corresponsione di un indennizzo per il godimento esclusivo dell'abitazione (compendio A) sita in via Canedoli n.12, frazione di Busana nel Comune di SO
(RE), formulata da parte attrice con decorrenza dal mese di febbraio 2022.
L'uso esclusivo di tale bene comune da parte del solo è da ritenersi un fatto pacifico, CP_2
dunque accertato e provato.
Come affermato dalla Suprema Corte, il mero godimento del bene comune in via esclusiva da parte di uno degli aventi diritto non genera in capo agli altri comunisti alcun pregiudizio se non nell'ipotesi che questi abbiano chiesto di parimenti godere del bene. In definitiva, l'uso diretto del bene altro non è che attuazione del diritto dominicale, ed il comproprietario che ne gode resta solo obbligato a non impedire che gli altri comproprietari ne facciano uguale uso in maniera diretta (ad es. attraverso il frazionamento degli spazi o l'uso turnario) ovvero in maniera indiretta, traendone i relativi frutti civili. Ne consegue che colui che utilizza in via esclusiva l'immobile comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro-indiviso che risulti inerte nell'utilizzare l'immobile (Cass., sez. II, ord. 23
pagina 5 di 8 novembre 2018, n. 30451; Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n. 2423; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24647; Cass.
Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036).
Pertanto, se gli altri comproprietari non avanzano alcuna richiesta di godimento, l'utilizzo del bene comune, secondo la sua destinazione, da parte di uno solo dei comproprietari costituisce un mero esercizio del diritto di proprietà e non può generare frutti indiretti in favore degli altri comproprietari rimasti inerti.
Tuttavia, allorché l'altro comproprietario (in specie la odierna attrice) abbia manifestato l'intenzione di utilizzare l'immobile, eventualmente in maniera indiretta traendone i relativi frutti civili, da quel momento l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal medesimo bene.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che l'attrice, a mezzo del suo legale, con raccomandata a.r. del 13/07/2022, ricevuta dal in data 12/08/2022, ha inviato al convenuto una diffida dal CP_2
seguente tenore (documento n. 6 di parte attrice):
….
Con tale raccomandata di diffida, pertanto, l'attrice ha diffidato il convenuto a corrisponderle mensilmente “un' indennità di occupazione pro quota dell'immobile in questione”, manifestando in tal modo l'intenzione di utilizzare l'immobile in maniera indiretta traendone i relativi frutti civili pro quota (doc. attoreo n. 6).
Ne discende che, da quel momento, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal bene immobile in questione.
pagina 6 di 8 L'indennità di occupazione deve farsi decorrere dalla data della succitata raccomandata (13/07/2022), quindi dal mese di luglio 2022, non già dal febbraio 2022 come preteso da parte attrice, posto che manca la prova che la richiesta sia stata formalizzata nel febbraio 2022, essendo invece documentalmente provato che la diffida di parte attrice (l'unica documentata in atti) sia del 13/07/2022
(doc. attoreo n. 6).
Spetterà in definitiva all'attrice un'indennità per il godimento esclusivo dell'immobile dalla data in cui tale domanda è stata formulata (luglio 2022), non essendovi prova che in precedenza parte attrice avesse richiesto al convenuto di poter utilizzare il bene in via diretta o indiretta.
L'ammontare dell'indennità dovuta per l'uso esclusivo del bene comune può essere determinata sulla base del valore locativo stimato dalla CTU, pari ad € 270,00 mensili.
Tenuto conto quindi che, dal 13 luglio 2022 sino alla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni (7/11/2024), sono decorsi 27 mesi, il valore locativo del fabbricato di civile abitazione sito in via Giulio Canedoli n. 12, località Busana Comune di SO, potrà essere quantificato, per tale lasso temporale, in complessivi € 7.290,00 (€ 270 per 27 mesi).
Conseguentemente, l'indennità dovuta dal convenuto alla comproprietaria odierna CP_2 attrice, in relazione alla sua quota di titolarità (1/2), risulterà pari ad € 3.645,00.
5.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, la reciproca soccombenza ne giustifica la compensazione, essendo parte attrice soccombente sulla domanda di assegnazione dell'intero in relazione al fabbricato di civile abitazione sito in via Giulio Canedoli n. 12, località Busana Comune di
SO, mentre il convenuto risulta soccombente sulla domanda attorea di pagamento dell'indennità di occupazione.
Per le stesse ragioni, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 13/06/2024, vanno poste in via definitiva per metà a carico dell'attrice e per la restante metà a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) Dichiara lo scioglimento della comunione sui seguenti beni immobili siti nel Comune di SO
(RE):
pagina 7 di 8 - fabbricato di civile abitazione sito in via Canedoli n. 12, località Busana in Comune di SO
(RE), con annessa area cortiliva, censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di SO –
Sezione Busana - al Foglio 22, Particella 1140 ed al Foglio 22, Particella 2170;
- terreno in località RE (RE), Comune di SO, censito nel Catasto Terreni del
Comune di SO – Sezione Busana - al Foglio 7, Particella 599;
- terreno con rustico diroccato in località Cà Ferrari nel Comune di SO, censiti nel Catasto
Fabbricati e Terreni del Comune di SO – Sezione Busana - al Foglio 17, Particella 271, ed al Foglio 17, Particella 1391.
2) Dispone l'assegnazione per intero al sig. del fabbricato di civile abitazione sito in via CP_2
Canedoli n. 12, località Busana in Comune di SO (RE), con annessa area cortiliva, censiti nel
Catasto Fabbricati del Comune di SO – Sezione Busana - al Foglio 22, Particella 1140 ed al
Foglio 22, Particella 2170.
3) Condanna al pagamento, in favore di della somma di euro 35.000,00, CP_2 CP_1
oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, a titolo di conguaglio.
4) Dispone l'assegnazione per intero al sig. del terreno in località RE (RE), CP_2
Comune di SO, censito nel Catasto Terreni del Comune di SO – Sezione Busana - al
Foglio 7, Particella 599.
5) Dispone l'assegnazione per intero alla sig.ra del terreno con rustico diroccato in CP_1
località Cà Ferrari nel Comune di SO, censiti nel Catasto Fabbricati e Terreni del Comune di
SO – Sezione Busana - al Foglio 17, Particella 271, ed al Foglio 17, Particella 1391.
6) Condanna al pagamento, in favore di , della somma di euro 600,00, CP_1 CP_2
oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, a titolo di conguaglio.
7) Condanna il convenuto a versare, per l'uso esclusivo dell'immobile di cui al capo 2) CP_2 del presente dispositivo, la somma di € 3.645,00 in favore dell'attrice oltre interessi CP_1
legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
8) Ordina al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
9) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
10) Pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 13/06/2024, per metà
a carico dell'attrice e per la restante metà a carico del convenuto.
Reggio Emilia, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
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