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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 30/07/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 1.10.2024 N. 1304/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE CIVILE
***** in composizione monocratica in persona del dott. Emanuele CROCI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento RG 1304/2022 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 105/2022 emesso dal
Tribunale di Mantova promosso da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
C.F. ), con l'avv. Testori Camillo Parte_4 P.IVA_1
PEC: Email_1 opponenti-
[...]
Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pedrazzini Fabio Controparte_1 P.IVA_2
PEC: Email_2
-Convenuta opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – fideiussione
****** FATTO E DIRITTO
I. Conclusioni delle parti I.
1. Conclusioni rassegnate da parte attrice opponente: Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: Nel merito a) dichiarare, nei confronti della l'inefficacia del decreto ingiuntivo Parte_4 opposto, ai sensi dell'art.644 c.p.c., per mancata notifica del provvedimento nel termine di 60 giorni dalla pronuncia;
pagina 1 di 7 b) dichiararsi che nulla è dovuto dagli odierni opponenti ad per i titoli dedotti Controparte_1 in giudizio e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
c) revocarsi o comunque dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto opposto per i motivi ed eccezioni dedotti in giudizio;
d) respingere tutte le domande proposte da e, per essa, da Controparte_1 Controparte_2
nei confronti degli opponenti, perché inammissibili e infondate in fatto e
[...] in diritto;
e) con vittoria di spese e compensi professionali, con distrazione in favore del difensore ex art.93 c.p.c. I.
2. Conclusioni rassegnate da Controparte_1
“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Mantova, a favore della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 33, co. 2, della L. n. 287 del 1990, nonché degli artt. 3, co. 1, lett. c), e 4, co.
1-ter, lett. a), del D.Lgs. n. 168 del 2003, relativamente all'accertamento della nullità della fideiussione;
IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 105/2022 del Tribunale di Mantova, giacché l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: respingere l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni ivi formulate dagli opponenti, giacché infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi spiegati in narrativa, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., pronunciare nei confronti di Parte_4
con ordinanza, ingiunzione di pagamento della somma di € 118.292,45, oltre interessi al tasso legale dal
[...] 12/02/2020 al saldo, nonché oltre alle spese e ai compensi di questo procedimento, IVA e CPA. IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, condannare , e Parte_4 Parte_1 Parte_2
al pagamento in solido tra loro, a favore di nei limiti della fideiussione Parte_3 Controparte_1 prestata, della somma di € 118.292,45, oltre interessi al tasso legale al saldo, quale saldo” debitore dei conti correnti n. 7233 e 3469, o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa a seguito della espletanda istruttoria. Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre ai sensi e nelle forme dell'art. 183 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.”
******
II. Fatto e svolgimento del processo II.
1. Il Tribunale di Mantova in data 2/2/2022 ha emesso il decreto n. 105/2022 con il quale ha ingiunto a (debitore principale) e , , Parte_4 Parte_1 Parte_2
(fideiussori) il pagamento della somma di € 118.292,45 (quanto al Parte_3 debitore principale, a titolo di saldo di due conti correnti) e di € 90.000 (quanto ai fideiussori, nei limiti della garanzia specifica prestata in relazione all'apertura di credito su uno dei due conti correnti). A favore della ricorrente Controparte_1
II.
2. I debitori hanno presentato opposizione avverso il suddetto provvedimento, deducendo:
1) quanto all'obbligato principale e a la inefficacia del decreto ex art. Parte_3
644 c.p.c.; 2) il mancato esperimento del procedimento di mediazione;
3) il difetto di pagina 2 di 7 legittimazione di per invalidità dell'atto di cessione del credito da parte di CP_1 CP_3
e per inesistenza della procura rilasciata a 4) l'inidoneità della
[...] Controparte_4 documentazione probatoria del credito ingiunto ex art. 50 Tub, in assenza di integrale produzione di estratti conto;
5) la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., risultando nulla la clausola derogatoria;
6) la invalidità delle fideiussioni azionate per difetto di forma scritta ad substantiam, in quanto non sottoscritte dalla banca e revocate dai fideiussori e per violazione della normativa antitrust.
II.
3. si è costituita in giudizio eccependo a propria volta: 1) l'incompetenza Controparte_1 funzionale del Tribunale di Mantova in relazione alla domanda di nullità della fideiussione;
2) la valida notifica del decreto ingiuntivo a 3) la validità della cessione del Parte_3 credito ad nonché della procura conferita da quest'ultima a CP_1 Controparte_4
(ora ; 4) la completezza della prova del credito azionato,
[...] Controparte_2 anche in relazione agli estratti conto prodotti in sede di costituzione e la sussistenza dei presupposti per l'emissione di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti dell'obbligato principale (per il quale la notifica del decreto ingiuntivo è tardiva); 5) la validità della fideiussione, sottoscritta dai garanti e, digitalmente, dal funzionario di sig CP_3
; 6) l' infondatezza della eccezione di nullità per violazione della disciplina antitrust, CP_5 trattandosi di fideiussione specifica, nonché di decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c.
II.
4. Espletato con esito negativo il procedimento di mediazione, e rigettate le istanze di concessione della provvisoria esecuzione e di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., parte opponente con prima memoria ex art. 183/6 c.p.c. ribadiva la competenza del tribunale adito, la nullità della fideiussione, l'eccezione di decadenza della banca ex art. 1957 c.c. e di nullità dei contratti prodotti in giudizio, in assenza delle clausole per iscritto relative al tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, nonché l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti del debitore principale.
II.
5. La causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
II.
6. Con sentenza non definitiva n. 704/2023 pubblicata in data 16.10.2023, il Tribunale di
Mantova ha così statuito:
“Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In parziale accoglimento della svolta opposizione, accerta e dichiara l'inefficacia del
pagina 3 di 7
1. decreto ingiuntivo opposto n. 105/2022 nei confronti di e revoca detto decreto Parte_4 ingiuntivo n. 105/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 2/2/2022 nei confronti di tutti gli opponenti, per le ragioni esposte in motivazione;
2. Rigetta la domanda di pagamento del saldo debitore del conto corrente n. 3469, per quanto evidenziato in motivazione;
3. Dispone come da separata ordinanza la rimessione in istruttoria della controversia, per la ammissione di CTU in merito al conto corrente n. 7233 e la conseguente decisione della ulteriore domanda proposta.
*****
I.
7. Con provvedimento del 16 ottobre 2023 il Giudice ha disposto la prosecuzione dell'istruttoria sui punti non definiti, ponendo al CTU il seguente quesito: “vista la propria sentenza non definitiva depositata in data odierna;
ritenuta la necessità di C.T.U volta a rielaborare il saldo del c/c n. 7233 al 3/6/2021 e a far data dal 25/5/2017, con applicazione del criterio del saldo 0”.
I.
8. In data 25.3.2025 il CTU nominato, dottoressa depositava la propria relazione. Per_1
II.
8. All'esito dell'istruttoria, il giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni con termine per memorie ex art. 190 c.p.c.
II.
9. Disposto lo scambio di memorie, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
III. Ragioni della decisione
III.
1. Come sopra chiarito, con la sentenza n. 704/2023 citata, il Tribunale di Mantova ha parzialmente accolto l'opposizione proposta dagli attorti, e accertato e dichiarato l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 105/2022 nei confronti di ha inoltre Parte_4 revocato il decreto ingiuntivo n. 105/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 2/2/2022 nei confronti di tutti gli opponenti, rigettando la domanda di pagamento del saldo debitore del conto corrente n. 3469.
III.
2. Oggetto del presente procedimento, pertanto, è unicamente la decisione in merito alle pretese di pagamento di parte convenuta opposta in relazione al secondo titolo azionato, ossia il conto corrente n. 7233, rispetto al quale il giudice ha disposto, come da separata ordinanza, la rimessione in istruttoria della controversia.
III.3 All'esito delle indagini espletate, il CTU ha così concluso: “Al fine della rielaborazione del conto corrente secondo le indicazioni del quesito posto dal G.I. si è operato nel seguente modo:
- il conto è stato ricalcolato dal 25 maggio 2017: in tale data il saldo è stato posto pagina 4 di 7 uguale a 0;
- da ciascun addebito trimestrale delle competenze sono stati eliminati gli interessi (debitori e creditori) determinati dalla CP_6
- gli interessi, creditori e debitori, sono stati ricalcolati utilizzando i tassi applicati dalla rilevati dagli CP_6 estratti conto scalari e in linea con le pattuizioni agli atti;
- gli interessi così ricalcolati sono stati addebitati / accreditati sul conto così come regolamentato dai contratti agli atti e nel rispetto dell'Art. 120, comma 2, del TUB in vigore dal 15 aprile 2016;
- dal confronto tra il saldo ricalcolato in base alla citata metodologia ed il saldo risultante dall'estratto conto bancario emerge che il correntista ha un credito nei confronti dell'Istituto di Credito invece del debito risultante dall'estratto conto originario.
Nei prospetti allegati alla presente relazione (All. 2) è contenuta la determinazione del nuovo saldo al 12 febbraio 2020 (data di chiusura del conto per giro a sofferenza).
In particolare, per le risultanze possono essere così riassunte:
Saldo ricalcolato al 12/02/2020 euro + 853,19
Saldo da estratto conto al 12/02/2020 euro - 11.204,56.
III.
4. Dalla disposta consulenza tecnica d'ufficio emerge dunque che il saldo finale del conto corrente n. 7233 – ricalcolato secondo i chiarissimi criteri indicati – non è di euro 11.204,56 (a debito della correntista), bensì di euro 853,19 (a credito della parte correntista) (cfr. pagg. 5 e 6
- relazione CTU).
III.
5. Di conseguenza, posto che il saldo finale è creditorio (a favore della parte correntista), anche la domanda di pagamento del saldo del conto corrente n. 7233 formulata da CP_1 risulta priva di fondamento e dovrà essere rigettata.
III.
6. Non meritano infatti di esse condivise le osservazioni sollevate dall'opposta in merito al quesito posto al CTU, secondo le quali il giudice mai avrebbe richiesto di azzerare il saldo contabile alla data del 25.05.2017. E ciò in quanto tale osservazione è stata già sollevata, e rigettata, da questo medesimo Tribunale: parte opposta aveva infatti aveva chiesto nel corso della fase istruttoria, per l'appunto, che il suddetto quesito fosse così riformulato: “esaminati gli atti ed i documenti di causa, conformemente alla sentenza parziale emessa dal tribunale di Mantova in data
16/10/2023, ricalcoli il CTU il saldo del conto corrente n. 7233 dall'origine del rapporto, applicando i seguenti criteri: a) a far data dal 16/2/2017 al 24/05/2017, stornando tutte le competenze ed applicando unicamente il tasso legale, in regime di capitalizzazione semplice, considerando che gli estratti conto decorrono
pagina 5 di 7 dal saldo 0 a far data dal 16/2/2017; b) a far data dal 25/5/2017 e fino ad estinzione del rapporto, applicando le condizioni economiche pattuite in occasione dell'adesione alla convenzione”
III.
7. Richiesta, per l'appunto, disattesa dal Giudicante nell'ordinanza del 19.12.2023, il quale ha “ritenuto che non siano emersi elementi per la modifica del quesito, alla luce di quanto statuito con sentenza parziale inter partes”.
III.
8. La ragione, agevolmente intuibile, è che il Giudice aveva dichiarato la nullità del contratto di conto corrente n. 3469 per difetto di forma scritta, con il conseguente accertamento del difetto di valida prova del titolo azionato (punto 4 della sentenza, pp. 8 ss.); nonché la nullità del contratto di conto corrente n. 7233 sino al 25.05.2017, parimenti per difetto di forma scritta.
III.
9. La nullità di tali rapporti fa sì che da essi non possa scaturire alcun effetto, conformemente ai principi generali in tema di nullità.
III.10. Per quanto concerne, d'altra parte, il profilo della ripetizione dell'indebito, esso esula dalle pretese azionate in giudizio, posto che, come messo correttamente in evidenza dal
Giudicante nella citata sentenza, “in assenza di domanda di ripetizione di indebito a seguito di declaratoria di nullità del contratto, nemmeno può verificarsi il credito della convenuta opposta a tale titolo, ostandovi il principio della domanda ex art. 112 c.p.c., e, per tale ragione, non potendo ovviarsi a tale carenza neppure mediante ammissione di una eventuale (e non richiesta) consulenza volta a quantificare il valore delle rimesse in assenza di applicazione di interessi” (sent. Cit. pag. 10).
III.
9. Le pretese creditorie potevano pertanto afferire unicamente all'eventuale saldo a favore dell'istituto nella misura maturata, appunto, dalla del 25.05.2017, e calcolato, come correttamente ritenuto dal Giudice, secondo il criterio del saldo zero stabilito nell'ordinanza, in ciò tenendosi conto dell'assenza di una domanda di ripetizione di somme in conseguenza alla declaratoria di nullità del rapporto contrattuale, posto che solo a tale titolo le stesse avrebbero potuto essere richieste.
*****
IV. Conclusioni
IV.
1. L'opposizione proposta da parte attrice opponente merita pertanto di essere definitivamente accolta, mentre le pretese di pagamento formulare dall'opposta devono essere interamente rigettate, con conferma della sentenza emessa da questo Tribunale in data
16.10.2023.
pagina 6 di 7 IV.
2. La regolazione delle spese di lite, riguardanti tutto il giudizio, segue la soccombenza, ed esse sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore come dal medesimo richiesto.
IV.3, Devono essere definitivamente poste a carico della parte soccombente le spese di CTU, che si liquidano in euro 1.295,00 oltre ad accessori di legge, corrispondenti alla misura minima, tenuto conto della natura della controversia e della tipologia di accertamenti espletati
*****
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da parte attrice opponente;
rigetta la domanda di pagamento del saldo debitore del conto corrente n. 7233 proposta da per quanto evidenziato in motivazione;
Controparte_1 condanna alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano a favore di Controparte_1 parte attrice opponente in complessivi euro 7.550,00, oltre a spese per CU, spese generali, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore;
pone definitivamente a carico di parte convenuta opposta le spese di CTU che si liquidano in complessivi euro 1.295,00 oltre ad accessori di legge;
Mantova 30.7.2025
IL GIUDICE
Emanuele CROCI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE CIVILE
***** in composizione monocratica in persona del dott. Emanuele CROCI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento RG 1304/2022 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 105/2022 emesso dal
Tribunale di Mantova promosso da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
C.F. ), con l'avv. Testori Camillo Parte_4 P.IVA_1
PEC: Email_1 opponenti-
[...]
Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pedrazzini Fabio Controparte_1 P.IVA_2
PEC: Email_2
-Convenuta opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – fideiussione
****** FATTO E DIRITTO
I. Conclusioni delle parti I.
1. Conclusioni rassegnate da parte attrice opponente: Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: Nel merito a) dichiarare, nei confronti della l'inefficacia del decreto ingiuntivo Parte_4 opposto, ai sensi dell'art.644 c.p.c., per mancata notifica del provvedimento nel termine di 60 giorni dalla pronuncia;
pagina 1 di 7 b) dichiararsi che nulla è dovuto dagli odierni opponenti ad per i titoli dedotti Controparte_1 in giudizio e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
c) revocarsi o comunque dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto opposto per i motivi ed eccezioni dedotti in giudizio;
d) respingere tutte le domande proposte da e, per essa, da Controparte_1 Controparte_2
nei confronti degli opponenti, perché inammissibili e infondate in fatto e
[...] in diritto;
e) con vittoria di spese e compensi professionali, con distrazione in favore del difensore ex art.93 c.p.c. I.
2. Conclusioni rassegnate da Controparte_1
“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Mantova, a favore della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 33, co. 2, della L. n. 287 del 1990, nonché degli artt. 3, co. 1, lett. c), e 4, co.
1-ter, lett. a), del D.Lgs. n. 168 del 2003, relativamente all'accertamento della nullità della fideiussione;
IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 105/2022 del Tribunale di Mantova, giacché l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: respingere l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni ivi formulate dagli opponenti, giacché infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi spiegati in narrativa, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., pronunciare nei confronti di Parte_4
con ordinanza, ingiunzione di pagamento della somma di € 118.292,45, oltre interessi al tasso legale dal
[...] 12/02/2020 al saldo, nonché oltre alle spese e ai compensi di questo procedimento, IVA e CPA. IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, condannare , e Parte_4 Parte_1 Parte_2
al pagamento in solido tra loro, a favore di nei limiti della fideiussione Parte_3 Controparte_1 prestata, della somma di € 118.292,45, oltre interessi al tasso legale al saldo, quale saldo” debitore dei conti correnti n. 7233 e 3469, o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa a seguito della espletanda istruttoria. Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre ai sensi e nelle forme dell'art. 183 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.”
******
II. Fatto e svolgimento del processo II.
1. Il Tribunale di Mantova in data 2/2/2022 ha emesso il decreto n. 105/2022 con il quale ha ingiunto a (debitore principale) e , , Parte_4 Parte_1 Parte_2
(fideiussori) il pagamento della somma di € 118.292,45 (quanto al Parte_3 debitore principale, a titolo di saldo di due conti correnti) e di € 90.000 (quanto ai fideiussori, nei limiti della garanzia specifica prestata in relazione all'apertura di credito su uno dei due conti correnti). A favore della ricorrente Controparte_1
II.
2. I debitori hanno presentato opposizione avverso il suddetto provvedimento, deducendo:
1) quanto all'obbligato principale e a la inefficacia del decreto ex art. Parte_3
644 c.p.c.; 2) il mancato esperimento del procedimento di mediazione;
3) il difetto di pagina 2 di 7 legittimazione di per invalidità dell'atto di cessione del credito da parte di CP_1 CP_3
e per inesistenza della procura rilasciata a 4) l'inidoneità della
[...] Controparte_4 documentazione probatoria del credito ingiunto ex art. 50 Tub, in assenza di integrale produzione di estratti conto;
5) la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., risultando nulla la clausola derogatoria;
6) la invalidità delle fideiussioni azionate per difetto di forma scritta ad substantiam, in quanto non sottoscritte dalla banca e revocate dai fideiussori e per violazione della normativa antitrust.
II.
3. si è costituita in giudizio eccependo a propria volta: 1) l'incompetenza Controparte_1 funzionale del Tribunale di Mantova in relazione alla domanda di nullità della fideiussione;
2) la valida notifica del decreto ingiuntivo a 3) la validità della cessione del Parte_3 credito ad nonché della procura conferita da quest'ultima a CP_1 Controparte_4
(ora ; 4) la completezza della prova del credito azionato,
[...] Controparte_2 anche in relazione agli estratti conto prodotti in sede di costituzione e la sussistenza dei presupposti per l'emissione di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti dell'obbligato principale (per il quale la notifica del decreto ingiuntivo è tardiva); 5) la validità della fideiussione, sottoscritta dai garanti e, digitalmente, dal funzionario di sig CP_3
; 6) l' infondatezza della eccezione di nullità per violazione della disciplina antitrust, CP_5 trattandosi di fideiussione specifica, nonché di decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c.
II.
4. Espletato con esito negativo il procedimento di mediazione, e rigettate le istanze di concessione della provvisoria esecuzione e di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., parte opponente con prima memoria ex art. 183/6 c.p.c. ribadiva la competenza del tribunale adito, la nullità della fideiussione, l'eccezione di decadenza della banca ex art. 1957 c.c. e di nullità dei contratti prodotti in giudizio, in assenza delle clausole per iscritto relative al tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, nonché l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti del debitore principale.
II.
5. La causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
II.
6. Con sentenza non definitiva n. 704/2023 pubblicata in data 16.10.2023, il Tribunale di
Mantova ha così statuito:
“Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In parziale accoglimento della svolta opposizione, accerta e dichiara l'inefficacia del
pagina 3 di 7
1. decreto ingiuntivo opposto n. 105/2022 nei confronti di e revoca detto decreto Parte_4 ingiuntivo n. 105/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 2/2/2022 nei confronti di tutti gli opponenti, per le ragioni esposte in motivazione;
2. Rigetta la domanda di pagamento del saldo debitore del conto corrente n. 3469, per quanto evidenziato in motivazione;
3. Dispone come da separata ordinanza la rimessione in istruttoria della controversia, per la ammissione di CTU in merito al conto corrente n. 7233 e la conseguente decisione della ulteriore domanda proposta.
*****
I.
7. Con provvedimento del 16 ottobre 2023 il Giudice ha disposto la prosecuzione dell'istruttoria sui punti non definiti, ponendo al CTU il seguente quesito: “vista la propria sentenza non definitiva depositata in data odierna;
ritenuta la necessità di C.T.U volta a rielaborare il saldo del c/c n. 7233 al 3/6/2021 e a far data dal 25/5/2017, con applicazione del criterio del saldo 0”.
I.
8. In data 25.3.2025 il CTU nominato, dottoressa depositava la propria relazione. Per_1
II.
8. All'esito dell'istruttoria, il giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni con termine per memorie ex art. 190 c.p.c.
II.
9. Disposto lo scambio di memorie, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
III. Ragioni della decisione
III.
1. Come sopra chiarito, con la sentenza n. 704/2023 citata, il Tribunale di Mantova ha parzialmente accolto l'opposizione proposta dagli attorti, e accertato e dichiarato l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 105/2022 nei confronti di ha inoltre Parte_4 revocato il decreto ingiuntivo n. 105/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 2/2/2022 nei confronti di tutti gli opponenti, rigettando la domanda di pagamento del saldo debitore del conto corrente n. 3469.
III.
2. Oggetto del presente procedimento, pertanto, è unicamente la decisione in merito alle pretese di pagamento di parte convenuta opposta in relazione al secondo titolo azionato, ossia il conto corrente n. 7233, rispetto al quale il giudice ha disposto, come da separata ordinanza, la rimessione in istruttoria della controversia.
III.3 All'esito delle indagini espletate, il CTU ha così concluso: “Al fine della rielaborazione del conto corrente secondo le indicazioni del quesito posto dal G.I. si è operato nel seguente modo:
- il conto è stato ricalcolato dal 25 maggio 2017: in tale data il saldo è stato posto pagina 4 di 7 uguale a 0;
- da ciascun addebito trimestrale delle competenze sono stati eliminati gli interessi (debitori e creditori) determinati dalla CP_6
- gli interessi, creditori e debitori, sono stati ricalcolati utilizzando i tassi applicati dalla rilevati dagli CP_6 estratti conto scalari e in linea con le pattuizioni agli atti;
- gli interessi così ricalcolati sono stati addebitati / accreditati sul conto così come regolamentato dai contratti agli atti e nel rispetto dell'Art. 120, comma 2, del TUB in vigore dal 15 aprile 2016;
- dal confronto tra il saldo ricalcolato in base alla citata metodologia ed il saldo risultante dall'estratto conto bancario emerge che il correntista ha un credito nei confronti dell'Istituto di Credito invece del debito risultante dall'estratto conto originario.
Nei prospetti allegati alla presente relazione (All. 2) è contenuta la determinazione del nuovo saldo al 12 febbraio 2020 (data di chiusura del conto per giro a sofferenza).
In particolare, per le risultanze possono essere così riassunte:
Saldo ricalcolato al 12/02/2020 euro + 853,19
Saldo da estratto conto al 12/02/2020 euro - 11.204,56.
III.
4. Dalla disposta consulenza tecnica d'ufficio emerge dunque che il saldo finale del conto corrente n. 7233 – ricalcolato secondo i chiarissimi criteri indicati – non è di euro 11.204,56 (a debito della correntista), bensì di euro 853,19 (a credito della parte correntista) (cfr. pagg. 5 e 6
- relazione CTU).
III.
5. Di conseguenza, posto che il saldo finale è creditorio (a favore della parte correntista), anche la domanda di pagamento del saldo del conto corrente n. 7233 formulata da CP_1 risulta priva di fondamento e dovrà essere rigettata.
III.
6. Non meritano infatti di esse condivise le osservazioni sollevate dall'opposta in merito al quesito posto al CTU, secondo le quali il giudice mai avrebbe richiesto di azzerare il saldo contabile alla data del 25.05.2017. E ciò in quanto tale osservazione è stata già sollevata, e rigettata, da questo medesimo Tribunale: parte opposta aveva infatti aveva chiesto nel corso della fase istruttoria, per l'appunto, che il suddetto quesito fosse così riformulato: “esaminati gli atti ed i documenti di causa, conformemente alla sentenza parziale emessa dal tribunale di Mantova in data
16/10/2023, ricalcoli il CTU il saldo del conto corrente n. 7233 dall'origine del rapporto, applicando i seguenti criteri: a) a far data dal 16/2/2017 al 24/05/2017, stornando tutte le competenze ed applicando unicamente il tasso legale, in regime di capitalizzazione semplice, considerando che gli estratti conto decorrono
pagina 5 di 7 dal saldo 0 a far data dal 16/2/2017; b) a far data dal 25/5/2017 e fino ad estinzione del rapporto, applicando le condizioni economiche pattuite in occasione dell'adesione alla convenzione”
III.
7. Richiesta, per l'appunto, disattesa dal Giudicante nell'ordinanza del 19.12.2023, il quale ha “ritenuto che non siano emersi elementi per la modifica del quesito, alla luce di quanto statuito con sentenza parziale inter partes”.
III.
8. La ragione, agevolmente intuibile, è che il Giudice aveva dichiarato la nullità del contratto di conto corrente n. 3469 per difetto di forma scritta, con il conseguente accertamento del difetto di valida prova del titolo azionato (punto 4 della sentenza, pp. 8 ss.); nonché la nullità del contratto di conto corrente n. 7233 sino al 25.05.2017, parimenti per difetto di forma scritta.
III.
9. La nullità di tali rapporti fa sì che da essi non possa scaturire alcun effetto, conformemente ai principi generali in tema di nullità.
III.10. Per quanto concerne, d'altra parte, il profilo della ripetizione dell'indebito, esso esula dalle pretese azionate in giudizio, posto che, come messo correttamente in evidenza dal
Giudicante nella citata sentenza, “in assenza di domanda di ripetizione di indebito a seguito di declaratoria di nullità del contratto, nemmeno può verificarsi il credito della convenuta opposta a tale titolo, ostandovi il principio della domanda ex art. 112 c.p.c., e, per tale ragione, non potendo ovviarsi a tale carenza neppure mediante ammissione di una eventuale (e non richiesta) consulenza volta a quantificare il valore delle rimesse in assenza di applicazione di interessi” (sent. Cit. pag. 10).
III.
9. Le pretese creditorie potevano pertanto afferire unicamente all'eventuale saldo a favore dell'istituto nella misura maturata, appunto, dalla del 25.05.2017, e calcolato, come correttamente ritenuto dal Giudice, secondo il criterio del saldo zero stabilito nell'ordinanza, in ciò tenendosi conto dell'assenza di una domanda di ripetizione di somme in conseguenza alla declaratoria di nullità del rapporto contrattuale, posto che solo a tale titolo le stesse avrebbero potuto essere richieste.
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IV. Conclusioni
IV.
1. L'opposizione proposta da parte attrice opponente merita pertanto di essere definitivamente accolta, mentre le pretese di pagamento formulare dall'opposta devono essere interamente rigettate, con conferma della sentenza emessa da questo Tribunale in data
16.10.2023.
pagina 6 di 7 IV.
2. La regolazione delle spese di lite, riguardanti tutto il giudizio, segue la soccombenza, ed esse sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore come dal medesimo richiesto.
IV.3, Devono essere definitivamente poste a carico della parte soccombente le spese di CTU, che si liquidano in euro 1.295,00 oltre ad accessori di legge, corrispondenti alla misura minima, tenuto conto della natura della controversia e della tipologia di accertamenti espletati
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P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da parte attrice opponente;
rigetta la domanda di pagamento del saldo debitore del conto corrente n. 7233 proposta da per quanto evidenziato in motivazione;
Controparte_1 condanna alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano a favore di Controparte_1 parte attrice opponente in complessivi euro 7.550,00, oltre a spese per CU, spese generali, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore;
pone definitivamente a carico di parte convenuta opposta le spese di CTU che si liquidano in complessivi euro 1.295,00 oltre ad accessori di legge;
Mantova 30.7.2025
IL GIUDICE
Emanuele CROCI
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