Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale di udienza del 3/06/2025
Ruolo Generale n. 528/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 528/2021 R.G.A.C., vertente
TRA
), elettivamente domiciliato in Frattamaggiore (NA), Via Parte_1 C.F._1
P.M. Vergara, 132 presso lo studio dell'avv. Jenni Luca Musetta ), che lo C.F._2 rappresenta e difende, con domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E
(p.iva ), n.q. di impresa designata per la Regione Campania Controparte_1 P.IVA_1 alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rapp.ti p.t, elett.te
1
, che la rappresenta e difende, con domicilio digitale C.F._3
Email_2
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4630/2020, pubblicata il 2 luglio
2020, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 30.6.2017 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 impresa designata ex lege per la gestione dei sinistri per conto del Fondo di garanzia vittime della strada per la Regione Campania, onde sentir accogliere la domanda di risarcimento dei danni connessi alle lesioni riportate nel sinistro verificatosi in Napoli in data 17.8.2016, causalmente ascrivibile, nella prospettazione attorea, al conducente di un veicolo rimasto non identificato.
A fondamento della domanda deduceva che, alle ore 18,00 circa del 17.8.2016, nel mentre percorreva a piedi il Vico Campanile ai SS. Apostoli, all'altezza del civico 6, veniva investito e scaraventato al suolo da un'autovettura non identificata, dal momento che il conducente non si fermava a prestare soccorso.
I presenti al sinistro non riuscivano ad individuare la targa dell'autovettura, che si allontanava repentinamente.
A seguito del sinistro, dapprima traportato e ricoverato all'Ospedale S.M. Loreto Nuovo, successivamente proseguiva la degenza per la riabilitazione presso la Casa di cura Villa delle Magnolie, da cui veniva dimesso in data 11.11.2016.
Deduceva di aver sporto denuncia contro ignoti, e di aver chiesto invano a anche a mezzo CP_1 della negoziazione assistita, il giusto ristoro per le lesioni e le spese mediche sostenute, quantificato complessivamente in euro 107.158,16.
Radicatasi la lite, si costituiva parte convenuta, la quale eccepiva l'infondatezza della proposta domanda in fatto ed in diritto, concludendo per il rigetto.
La causa, istruita con prova testimoniale, interrogatorio formale di parte attrice e acquisizione documentale, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
2 In sintesi, riteneva il primo giudice che i testi addotti dall'attore (parenti e amici del ) non Parte_1 fossero credibili, perché avevano reso dichiarazioni non convincenti, e comunque smentite dal contenuto della registrazione della telefonata al 118, depositata in atti da parte convenuta.
In definitiva, la prospettazione attorea non aveva ricevuto adeguato riscontro in sede istruttoria.
Avverso la citata pronuncia, con citazione notificata in data 27.1.2021, ha proposto Parte_1 tempestivo appello, deducendone l'erroneità per errata valutazione delle prove testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado, e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
In via istruttoria, ha chiesto procedersi a perizia fonica sul file audio depositato dalla controparte nel corso del giudizio di primo grado, oltre che a CTU medico – legale per la quantificazione delle lesioni subite.
L'appellata si è costituta con comparsa del 31.3.2021 (per l'udienza del 4 maggio 2021), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Negata la chiesta inibitoria, mutati la Sezione ed il relatore, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. articolata da parte appellata, rispondendo il gravame al requisito di specificità richiesto dalla norma.
Premesso l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'art. 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (Cass. Sez. Un. n.
27199/2017, nonché Cass. n. 13535/2018), rileva la Corte come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, ciò anche previa trascrizione del passaggio non condiviso e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua dei principi in materia di onere probatorio applicabili al caso di specie e delle risultanze documentali specificamente richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
Nel merito, si osserva quanto segue.
3 Con unico, articolato, motivo di gravame si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui sono state valutate non convincenti le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado, e contraddittorie rispetto a quanto emerso in sede di trascrizione della telefonata intercorsa col 118, ivi depositata da parte convenuta.
Il motivo è infondato.
Giova premettere, innanzitutto, che, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, secondo costante giurisprudenza di legittimità, "l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di
Garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. 19 settembre 1992 n.
10762; conf. Cass. 25 luglio 1995 n. 8086; 1 agosto 2001 n. 10484; 10 giugno 2005 n. 12304).
E ciò in quanto l'intervento del Fondo di Garanzia non si sostituisce in maniera incondizionata nella posizione del responsabile, non verificandosi una surroga della compagnia designata dal Fondo negli oneri riparatori che avrebbero potuto essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe stato individuabile mediante ordinaria accortezza e diligenza.
Nel caso in cui si agisca nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito di sinistro stradale cagionato da autoveicolo non identificato, il giudizio si svolge in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Orbene, la giurisprudenza formatasi intorno a tali tipologie di sinistri evidenzia un onere probatorio del danneggiato più rigido, tenuto ad ottemperare alla prescrizione di cui all'art. 2697 c.c. in maniera più gravosa del solito. Ciò in quanto l'accertamento da compiere riguarda esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass. n. 3019/2016).
4 In ordine alle modalità con cui il danneggiato può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto.
Facendo applicazione degli indicati principi, richiamati anche da due recenti pronunce della Suprema
Corte del 9 gennaio 2025 n. 450 e 4 dicembre 2024 n. 31107, reputa la Corte che la sentenza gravata non si presti ad alcuna censura.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto non provata la dinamica del sinistro così come descritta nell'atto di citazione, evidenziando le discrasie emerse tra le dichiarazioni testimoniali e la documentazione in atti, oltre a quanto ricavabile dall'audio della telefonata al 118.
Dal file audio contenente la telefonata effettuata dalla suocera dell'appellante, Persona_1 emerge inequivocabilmente una ricostruzione del sinistro del tutto differente da quanto riportato nell'atto di citazione;
la donna riferiva agli operatori del 118 che “è caduto, da sopra il monopattino, è caduto, ha perso l'equilibrio ed è andato a terra”.
Non è verosimile la tesi difensiva di parte appellante, secondo cui tale versione fu percepita per errore dalla , in quanto così a lei riferito dai presenti, che avrebbero optato per l'incidente domestico Per_1 piuttosto che per l'investimento al fine di non impressionare un minore che si trovava nel cortile dell'abitazione ove fu soccorso il . Parte_1
La tesi è smentita dal contenuto della telefonata, da cui emerge che si trovava sul Parte_1 pavimento di casa della suocera, vicinissimo alla donna che parlava al telefono, e in condizione di correggerla, se avesse riferito circostanze errate.
I testi escussi hanno riferito, poi, che la donna telefonò al 118 col proprio cellulare.
Dalla scheda di intervento della Centrale Operativa 118 di Napoli, in atti, emerge, invece, che la telefonata fu effettuata da una linea fissa.
L'appellante asserisce che, in realtà, la effettuò la chiamata con il cordless, dunque, dalla linea Per_1 fissa, e tale circostanza avrebbe tratto in inganno i testi.
La tesi non convince.
5 I testi, infatti, non solo hanno riferito che si trattava di cellulare, ma hanno specificato che la si Per_1 era allontanata per chiamare i soccorsi (“per telefonare andò fuori del portone cioè sulla strada perché il telefono all'interno non prendeva”: deposizione ). Tes_1
Altra contraddizione emerge fra le dichiarazioni rese dall'attore e quelle rese da suo padre, S_
, il quale ha dichiarato che il figlio si era attardato dietro di lui “con il passeggino”, laddove l'attore
[...] aveva asserito, in sede di interrogatorio, che non lui ma sua moglie “aveva il passeggino”.
Resta, in definitiva, non provata la dinamica del sinistro esposta in citazione, e gli approfondimenti istruttori sollecitati nell'atto di gravame appaiono superflui, in ragione delle insanabili contraddizioni emerse.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (ricompreso nello scaglione da 52.000,00 ed € 260.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate.
Non sussistono gli estremi per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado in favore di controparte, che Parte_1 liquida in euro 7.160,00, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
6 Così deciso il 3 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST.
dott.ssa Natalia CECCARELLI
7
IL PRESIDENTE
dott. Eugenio FORGILLO