Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/03/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 10409/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
13/02/1988, residente in [...]2, ed elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via Ospedale Andrea Gallino n. 6/3, presso lo studio dell'Avv.
Greta Oliveri, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti contro
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, litisconsorte ex lege
* * * * * *
Conclusioni per parte attrice: “affinchè l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis rejectis, voglia:
- accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso del signor Pt_1
;
[...]
- accogliere il cambio di nome da a;
Parte_1 CP_1
- ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Genova di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Con ricorso presentato in data 23/10/2024, il Sig. ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe esponendo che:
- sin dalla nascita egli presentava segni di ermafroditismo e non si è mai sottoposto ad alcun intervento chirurgico;
- aveva manifestato una psicosessualità nettamente femminile, avendo una naturale inclinazione ad assumere, anche nelle relazioni interpersonali, atteggiamenti e comportamenti di tal genere, provando invece un forte disagio ed imbarazzo nell'appartenere all'altro sesso;
- i genitori hanno sempre riconosciuto la problematica del figlio e gli sono sempre stati accanto;
- con l'aumentare dell'età la sensazione di disagio emotivo riferita alla condizione di genere diveniva sempre più pervasiva e persistente, percependo un netto rifiuto verso ogni forma esteriore tipicamente maschile ed i caratteri sessuali connessi;
- risultandogli tale contrasto tra soma e psiche insopportabile e sentendosi profondamente insoddisfatto della propria condizione, all'età di 14 anni, con il consenso dei genitori, si è sottoposto ad un trattamento ormonale per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali secondari a quelli tipici del sesso femminile;
- oltre a ciò, sin dall'età di 17 anni il Sig. intraprendeva un percorso psicologico ed Pt_1
attualmente sta assumendo la terapia ormonale prescritta dall'Ospedale Policlinico San
Martino di Genova;
- pertanto, avendo il ricorrente ormai ultimato il percorso psicologico, endocrinologico ed ormonale è intenzione dello stesso procedere con la rettificazione dell'attribuzione del sesso.
A sostegno dei propri assunti, parte attrice ha prodotto in giudizio la certificazione medica dell'indagine svolta presso l' dalla Prof.ssa Controparte_2 [...]
in data 28/09/2023. CP_3
Instaurato il necessario contraddittorio, all'udienza del 25/02/2025 il Sig. ha Pt_1
confermato la propria istanza.
In particolare, il ricorrente ha dichiarato: “confermo il contenuto del ricorso e insisto nella domanda. Voglio fare questa cosa perché è un miglioramento per la mia vita. Ho iniziato il percorso che avevo 14 anni. Mi è stato diagnosticato l'ermafroditismo e geneticamente sono metà uomo e metà donna, ma io mi sento più donna quindi insisto per la rettificazione del sesso e come nome ho scelto che è quello che ho sempre avuto e con cui sono conosciuta. CP_1
La gente non mi conosce con il nome maschile a parte quando mostro il documento che comporta sempre un po'di stupore. Anche per questo voglio regolarizzare la mia situazione per avere una vita migliore”.
Alla luce di quanto sopra ed in particolare della documentazione medica specialistica prodotta, il G.D, non ritenendo necessario procedere ad autonoma C.T.U. ed essendo la causa già sufficientemente istruita, all'esito dell'udienza del 25/02/2024 ha autorizzato la precisazione delle conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione medica versata in atti emerge, infatti, che il Sig. , Parte_1
cittadino italiano, celibe e senza figli, è affetto da disforia di genere e da tempo ha intrapreso il proprio percorso personale di transizione.
Si veda in particolare la relazione tecnica redatta in data 28/09/2023 dalla Prof.ssa
[...] presso l' , da cui il ricorrente è seguito CP_3 Controparte_2
nel percorso di transizione, secondo la quale “incongruenza di genere in terapia con Pt_2
Progynova e Androcur, soddisfazione da punto di vista clinico…”.
In questo quadro, tenuto conto dell'età matura e di quanto è emerso dalle dichiarazioni rese dallo stesso Sig. in udienza che, come ha potuto osservare anche il G.D., ha Pt_1
dimostrato piena consapevolezza sia circa la propria identità sessuale femminile - presentandosi con abiti, postura e gestualità assolutamente femminili -, sia circa le conseguenze irreversibili della scelta di ottenere la rettificazione dell'attribuzione del sesso, ritiene il Collegio che la consulenza prodotta sia sufficiente ed autorevole nell'accertamento delle condizioni psico-sessuali della parte attrice e che non sia necessario disporre ulteriori accertamenti peritali in tal senso.
Sussistono dunque tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 3 della Legge
n. 164/1982 ed art. 31 D. Lgs 150/2011 per procedere alla rettifica richiesta, riconoscendo alla parte attrice la qualità di donna ed ordinando la modifica degli atti anagrafici nella parte in cui riportano il nome “ ” anziché di “ ” (nome prescelto dal ricorrente e con il Pt_1 CP_1
quale è già noto nel suo ambiente sociale) ed il sesso da maschile a femminile. Quanto invece all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, questo
Tribunale ha da sempre condiviso l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui
“nei casi di transessualismo accertato, il trattamento chirurgico è necessario nella misura in cui occorra assicurare all'interessato uno stabile equilibrio psicofisico, qualora la discrepanza tra psicosessualità ed il sesso anatomico determini nello stesso interessato un negativo atteggiamento conflittuale di rifiuto nei confronti dei propri organi genitali, mentre nei casi in cui non si riscontri tale conflittualità, non si deve ritenere necessario l'intervento chirurgico per consentire la rettifica dei dati anagrafici” (vds. sentenza Tribunale di Roma del 22/03/2011).
Come è noto poi con la recente sentenza n. 143/2024 la Corte Costituzione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D.Lgs. n. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3
Cost., in quanto non corrisponde più alla ratio legis.
Ne consegue che, a parere di questo Collegio, non è necessario alcun intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, peraltro non richiesto nel caso di specie, a cui CP_1
potrà, se vorrà, sottoporsi se lo riterrà necessario ai fini del pieno sviluppo della sua personalità.
La natura del giudizio legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 3 della Legge n. 164/1982 e 31 del
D.Lgs 150/2011; DISPONE la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile di Pt_1
e del nome da “ ” a “ ”;
[...] Pt_1 CP_1
ORDINA al competente ufficiale dello stato civile di procedere alle sopraindicate rettificazioni sull'atto di nascita, ove trascritto, e sugli altri documenti anagrafici;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 07/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni