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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/11/2025, n. 2800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2800 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. Reg. Sent
N. Reg. Cron
N. 4135/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 12.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4135/2022 R.G.A.C., promossa da
, rappr e difeso dall' avv De Giorgi Tony Luigi Parte_1
RICORRENTE
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappr e difeso dagli avv. S.Graziuso, M. Raho,
M.T.ET e V. M. EL
CONVENUTO
Oggetto: ripetizione di indebito
SVOLGIMENTO DL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.4.2022, la parte ricorrente in epigrafe esponeva di essere titolare di trattamento previdenziale n 34023417/IOART integrato al trattamento minimo con decorrenza dal 1-7-2012; che con nota del 22.9.2021 l' comunicava, sulla base della sua comunicazione CP_1 reddituale per l' anno 2018 pervenuta a seguito di sollecito, la ricostituzione del trattamento in godimento relativamente al periodo dal
1-1-2019 al 21-12-2019 con revoca dell' integrazione al minimo e costituzione di indebito della somma di euro 4995,19; che con istanza del
22-1-2022 il ricorrente unitamente ai propri germani aveva proposto domanda di pagamento dei ratei maturati e non riscossi della propria madre dante causa sul trattamento in godimento della stessa e ammontanti ad euro 83,09 ma tale somma era stata interamente compensata con il debito comunicato giusta nota del 28-2-2022. CP_1
Sosteneva di avere diritto alla percezione dell'integrazione al trattamento minimo sulla pensione cat. IOART n. 34023417 per l'anno 2019 attesa la compatibilità dei redditi personali e coniugali posseduti con i limiti di reddito per l' integrazione al minimo (il limite di reddito coniugale è pari ad euro 17.861,61 per l' anno 2019) atteso che il ricorrente era titolare della sola prestazione per cui è causa (pari ad euro 6589,00) e il coniuge aveva percepito redditi da lavoro dipendente per l' anno 2018 pari ad euro 12.833,00.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del lavoro, l' rassegnando le seguenti conclusioni: “a)
Dichiarare il diritto all' integrazione al minimo sull' assegno ordinario di invalidità n 34023417/IOART già integrato al TM anche per il periodo dal 1-1-2019 al 31.12.2019; disapplicare gli effetti della nota datata CP_1
21-9-2021 di costituzione di indebito della somma di euro 4955,19 relativa al periodo dal 1-1-2019 al 31-12-2019; dichiarare non dovuta la somma richiesta in ripetizione;
disapplicare gli effetti della nota 22-2-2022 di liquidazione della quota parte dei ratei maturati e non riscossi nella parte in cui ha disposto il recupero della stessa a scomputo del maggior debito accertato;
condannare l' a restituire la somma di euro 83,89. CP_1
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva CP_1 tempestivamente in giudizio contestando la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese. Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'udienza del 12.11.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente agisce in giudizio al fine di accertare l' illegittimità della nota di indebito del 22-9-2021 con la quale l' CP_1 chiedeva al ricorrente, titolare di assegno IOART integrato al TM dal 1-
7-2012, la restituzione delle somme percepite a titolo di integrazione al minimo per il periodo dal 1-1-2019 al 31-12-2019 sul presupposto del superamento nell' anno 2018 dei limiti di reddito coniugali per beneficiare dell' integrazione.
L'art. 1 L. n. 222/1984 (rubricato “Assegno ordinario di invalidità”) prevede ai commi 3 e 4 che “3. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione”.
L'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità segue, dunque, regole diverse rispetto alla generalità degli altri trattamenti pensionistici.
Il comma 3 dell'art. 1 cit. prevede, infatti, che tale prestazione ove sia liquidata in misura inferiore al trattamento minimo della gestione corrispondente, deve essere integrata, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo pari a quello dell'assegno sociale. Ciò significa che l'importo dell'integrazione deve rispettare due limiti: da un lato il valore della quota di integrazione non può essere superiore all'importo dell'assegno sociale;
dall'altro l'importo complessivo della pensione, comprensivo dell'integrazione, non può in ogni caso superare il trattamento minimo.
Quanto al requisito reddituale, oggi in discussione, il titolare dell'assegno non deve possedere redditi propri o coniugali assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore, rispettivamente a due o tre volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale.
In caso di coniugio, l'integrazione spetta anche se sono superati i limiti di reddito personale purché si rispetti il limite di quelli coniugali (e ciò a differenza di quanto accade per il conseguimento dell'integrazione al minimo delle pensioni in cui bisogna rispettare entrambi i limiti). Per la valutazione del reddito rilevante si applicano parzialmente i criteri già in vigore in materia di integrazione al minimo previsti dall'articolo
6 D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni in L. n. 638/1983 (“1- bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo…”): occorre considerare tutti i redditi soggetti ad Irpef con esclusione di quello derivante dalla casa di abitazione e, dal 1995, dell'importo stesso dell'assegno ordinario da integrare (cfr. messaggio 18883/1997).
Concorrono alla formazione del reddito quelli soggetti a tassazione separata (es. il TFR e arretrati) che, invece, nell'integrazione al minimo sono 1 “…per quanto riguarda la problematica della valutazione dell'importo
a calcolo dell'assegno di invalidità, il Ministero del Lavoro ha precisato che, anche in considerazione dell'introduzione del nuovo regime di cumulo tra assegno di invalidità e redditi da lavoro previsto dall'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per evidenti ragioni di omogeneità di valutazioni ai fini dell'individuazione del reddito del soggetto beneficiario, a decorrere dall'anno 1995 deve essere escluso dal computo dei redditi da valutare per l'integrazione degli assegni di invalidità, aventi decorrenza anche anteriore all'anno 1995, l'importo a calcolo dell'assegno da integrare”. Infine, per l'assegno ordinario di invalidità non trova applicazione la regola dell'integrazione parziale e della c.d. cristallizzazione previste, invece, per le prestazioni ordinarie.
Fatta tale generale e necessaria digressione in ordine alle condizioni per godere del beneficio invocato, si rileva che l sostiene CP_1 che parte ricorrente non abbia diritto per i periodi in discussione (dal
1-1-2019 al 31.12.2019) dell'integrazione al minimo in ragione del superamento del cumulo dei redditi personali e del proprio coniuge della soglia reddituale fissata dalla legge.
A fronte di tale contestazione, parte ricorrente assume che il reddito dell'istante cumulato con quello del proprio coniuge … è certamente compatibile con l'erogazione dell'integrazione al trattamento minimo per l'anno 2019.
A tal proposito allega e documenta che il ricorrente può far valere un reddito per l' anno 2018 della sola fruizione della prestazione per cui è causa (ovvero l' assegno ordinario pari ad euro 6589,00 che pertanto va escluso dal computo dei redditi ex art 6 co 1 bis l 638/1983) mentre la coniuge ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente per Persona_1
l' anno 2018 pari ad euro 12.833,00.
A fronte delle difese di parte ricorrente su cui grava l' onere della prova del mancato superamento del limite reddituale, l' ha documentato CP_1 di aver provveduto alla revoca del trattamento minimo per l' anno 2019 atteso che il solo reddito del coniuge per l' anno 2018 era pari ad euro
19.129,00, ovvero superiore al limite di reddito di euro 17.861,61 per l' anno 2019 (v. circolare 126/2010 secondo la quale “Ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito si tiene conto dei redditi per prestazioni per le quali sussiste
l' obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati di cui al DPR 31 dicembre 1971 n 1388 conseguiti nello stesso anno;
dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedenti conseguiti nell' anno precedente”).
Il reddito del coniuge, costituito per l' anno 2018 da reddito da lavoro dipendente nella misura di euro 12.833,00 e da TFR nella misura di euro 6296,00, veniva dichiarato dal ricorrente solo in data 25.3.2021 a seguito di campagna solleciti.
Pertanto, tenuto conto dei redditi del coniuge del ricorrente per l' anno in questione, è evidente che non sussiste il requisito reddituale per l'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità dallo stesso goduto per l' anno richiesto;
conseguentemente, la domanda si rivela infondata e come tale va rigettata.
In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando, ogni istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
Lecce, 12-11-2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
N. Reg. Cron
N. 4135/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 12.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4135/2022 R.G.A.C., promossa da
, rappr e difeso dall' avv De Giorgi Tony Luigi Parte_1
RICORRENTE
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappr e difeso dagli avv. S.Graziuso, M. Raho,
M.T.ET e V. M. EL
CONVENUTO
Oggetto: ripetizione di indebito
SVOLGIMENTO DL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.4.2022, la parte ricorrente in epigrafe esponeva di essere titolare di trattamento previdenziale n 34023417/IOART integrato al trattamento minimo con decorrenza dal 1-7-2012; che con nota del 22.9.2021 l' comunicava, sulla base della sua comunicazione CP_1 reddituale per l' anno 2018 pervenuta a seguito di sollecito, la ricostituzione del trattamento in godimento relativamente al periodo dal
1-1-2019 al 21-12-2019 con revoca dell' integrazione al minimo e costituzione di indebito della somma di euro 4995,19; che con istanza del
22-1-2022 il ricorrente unitamente ai propri germani aveva proposto domanda di pagamento dei ratei maturati e non riscossi della propria madre dante causa sul trattamento in godimento della stessa e ammontanti ad euro 83,09 ma tale somma era stata interamente compensata con il debito comunicato giusta nota del 28-2-2022. CP_1
Sosteneva di avere diritto alla percezione dell'integrazione al trattamento minimo sulla pensione cat. IOART n. 34023417 per l'anno 2019 attesa la compatibilità dei redditi personali e coniugali posseduti con i limiti di reddito per l' integrazione al minimo (il limite di reddito coniugale è pari ad euro 17.861,61 per l' anno 2019) atteso che il ricorrente era titolare della sola prestazione per cui è causa (pari ad euro 6589,00) e il coniuge aveva percepito redditi da lavoro dipendente per l' anno 2018 pari ad euro 12.833,00.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del lavoro, l' rassegnando le seguenti conclusioni: “a)
Dichiarare il diritto all' integrazione al minimo sull' assegno ordinario di invalidità n 34023417/IOART già integrato al TM anche per il periodo dal 1-1-2019 al 31.12.2019; disapplicare gli effetti della nota datata CP_1
21-9-2021 di costituzione di indebito della somma di euro 4955,19 relativa al periodo dal 1-1-2019 al 31-12-2019; dichiarare non dovuta la somma richiesta in ripetizione;
disapplicare gli effetti della nota 22-2-2022 di liquidazione della quota parte dei ratei maturati e non riscossi nella parte in cui ha disposto il recupero della stessa a scomputo del maggior debito accertato;
condannare l' a restituire la somma di euro 83,89. CP_1
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva CP_1 tempestivamente in giudizio contestando la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese. Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'udienza del 12.11.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente agisce in giudizio al fine di accertare l' illegittimità della nota di indebito del 22-9-2021 con la quale l' CP_1 chiedeva al ricorrente, titolare di assegno IOART integrato al TM dal 1-
7-2012, la restituzione delle somme percepite a titolo di integrazione al minimo per il periodo dal 1-1-2019 al 31-12-2019 sul presupposto del superamento nell' anno 2018 dei limiti di reddito coniugali per beneficiare dell' integrazione.
L'art. 1 L. n. 222/1984 (rubricato “Assegno ordinario di invalidità”) prevede ai commi 3 e 4 che “3. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione”.
L'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità segue, dunque, regole diverse rispetto alla generalità degli altri trattamenti pensionistici.
Il comma 3 dell'art. 1 cit. prevede, infatti, che tale prestazione ove sia liquidata in misura inferiore al trattamento minimo della gestione corrispondente, deve essere integrata, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo pari a quello dell'assegno sociale. Ciò significa che l'importo dell'integrazione deve rispettare due limiti: da un lato il valore della quota di integrazione non può essere superiore all'importo dell'assegno sociale;
dall'altro l'importo complessivo della pensione, comprensivo dell'integrazione, non può in ogni caso superare il trattamento minimo.
Quanto al requisito reddituale, oggi in discussione, il titolare dell'assegno non deve possedere redditi propri o coniugali assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore, rispettivamente a due o tre volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale.
In caso di coniugio, l'integrazione spetta anche se sono superati i limiti di reddito personale purché si rispetti il limite di quelli coniugali (e ciò a differenza di quanto accade per il conseguimento dell'integrazione al minimo delle pensioni in cui bisogna rispettare entrambi i limiti). Per la valutazione del reddito rilevante si applicano parzialmente i criteri già in vigore in materia di integrazione al minimo previsti dall'articolo
6 D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni in L. n. 638/1983 (“1- bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo…”): occorre considerare tutti i redditi soggetti ad Irpef con esclusione di quello derivante dalla casa di abitazione e, dal 1995, dell'importo stesso dell'assegno ordinario da integrare (cfr. messaggio 18883/1997).
Concorrono alla formazione del reddito quelli soggetti a tassazione separata (es. il TFR e arretrati) che, invece, nell'integrazione al minimo sono 1 “…per quanto riguarda la problematica della valutazione dell'importo
a calcolo dell'assegno di invalidità, il Ministero del Lavoro ha precisato che, anche in considerazione dell'introduzione del nuovo regime di cumulo tra assegno di invalidità e redditi da lavoro previsto dall'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per evidenti ragioni di omogeneità di valutazioni ai fini dell'individuazione del reddito del soggetto beneficiario, a decorrere dall'anno 1995 deve essere escluso dal computo dei redditi da valutare per l'integrazione degli assegni di invalidità, aventi decorrenza anche anteriore all'anno 1995, l'importo a calcolo dell'assegno da integrare”. Infine, per l'assegno ordinario di invalidità non trova applicazione la regola dell'integrazione parziale e della c.d. cristallizzazione previste, invece, per le prestazioni ordinarie.
Fatta tale generale e necessaria digressione in ordine alle condizioni per godere del beneficio invocato, si rileva che l sostiene CP_1 che parte ricorrente non abbia diritto per i periodi in discussione (dal
1-1-2019 al 31.12.2019) dell'integrazione al minimo in ragione del superamento del cumulo dei redditi personali e del proprio coniuge della soglia reddituale fissata dalla legge.
A fronte di tale contestazione, parte ricorrente assume che il reddito dell'istante cumulato con quello del proprio coniuge … è certamente compatibile con l'erogazione dell'integrazione al trattamento minimo per l'anno 2019.
A tal proposito allega e documenta che il ricorrente può far valere un reddito per l' anno 2018 della sola fruizione della prestazione per cui è causa (ovvero l' assegno ordinario pari ad euro 6589,00 che pertanto va escluso dal computo dei redditi ex art 6 co 1 bis l 638/1983) mentre la coniuge ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente per Persona_1
l' anno 2018 pari ad euro 12.833,00.
A fronte delle difese di parte ricorrente su cui grava l' onere della prova del mancato superamento del limite reddituale, l' ha documentato CP_1 di aver provveduto alla revoca del trattamento minimo per l' anno 2019 atteso che il solo reddito del coniuge per l' anno 2018 era pari ad euro
19.129,00, ovvero superiore al limite di reddito di euro 17.861,61 per l' anno 2019 (v. circolare 126/2010 secondo la quale “Ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito si tiene conto dei redditi per prestazioni per le quali sussiste
l' obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati di cui al DPR 31 dicembre 1971 n 1388 conseguiti nello stesso anno;
dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedenti conseguiti nell' anno precedente”).
Il reddito del coniuge, costituito per l' anno 2018 da reddito da lavoro dipendente nella misura di euro 12.833,00 e da TFR nella misura di euro 6296,00, veniva dichiarato dal ricorrente solo in data 25.3.2021 a seguito di campagna solleciti.
Pertanto, tenuto conto dei redditi del coniuge del ricorrente per l' anno in questione, è evidente che non sussiste il requisito reddituale per l'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità dallo stesso goduto per l' anno richiesto;
conseguentemente, la domanda si rivela infondata e come tale va rigettata.
In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando, ogni istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
Lecce, 12-11-2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa