CA
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2573 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 252/ 2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA NI AR Presidente rel.
Dott. ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. Ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 15/07/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 252/ 2025 vertente
TRA
appresentata e difesa dall'Avv. TOMASSO GIUSEPPE ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA VIRGILIO, 81/A 03043 CASSINO ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
E CP_1 Controparte_2
APPELLATI
Fatto e diritto
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 30 del tribunale di Frosinone pubblicata il 9.1.25
Conclusioni: come da scritti difensivi Fatto e diritto
Con ricorso al tribunale di Frosinone ritualmente notificato, conveniva CP_1 in giudizio l' in persona del rappresentante legale p.t., chiedendo “a) previa declaratoria di CP_3 nullità e/o annullamento e/o rimozione e/o disapplicazione della determinazione n. 4126 del
02/11/2023, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, ai sensi del vigente Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti ambulatoriali interni, Veterinari ed altre professionalità sanitarie, all'assegnazione dell'incarico bandito dalla resistente sub. nr. 4 dell'avviso di pubblicazione dei Turni Ambulatoriali Vacanti a tempo indeterminato (Bollettino I trimestre dal 15.03.2023 al 31.03.2023 – Prot. n. 6100 del 15.03.2023) nella Branca specialistica
“Odontoiatria” pari a 6 (sei) ore settimanali ambulatoriali da svolgersi presso l'Istituto
Penitenziario / Casa Circondariale di Cassino nella giornata del martedì dalle ore 8:00 alle ore
14:00; b) per l'effetto, e sempre previa declaratoria di nullità e/o annullamento e/o rimozione e/o disapplicazione della determinazione n. 4126 del 02/11/2023, ordinare all Controparte_2 convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'immediata
[...] immissione in servizio della ricorrente nell'incarico di cui alla precedente lett. a); c) sempre per
l'effetto dell'accertamento di cui alla precedente lett. a), accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno subito a causa del comportamento adottato dalla resistente, consistito nella perdita dei compensi retributivi dovuti ai sensi dell'art. 43 del vigente Accordo
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti ambulatoriali interni, Veterinari ed altre professionalità sanitarie, e, conseguentemente, condannare l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente
[...] dell'importo pari ad € 174,72 per ogni mancato turno lavorativo cadente nella giornata del martedì con decorrenza, ed ivi ritenendosi incluso, dal 22 agosto 2023 e sino all'effettiva immissione in servizio della ricorrente nell'incarico di cui alla precedente lett. a), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia;
d) in ogni caso, con condanna al pagamento dei compensi, spese generali, spese oltre C.p.A. ed I.V.A.di Legge.”;
Nel corso del giudizio il tribunale ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato che si costituiva in giudizio contestando l'avverso Controparte_4 ricorso .
Il tribunale in accoglimento della domanda proposta da così statuiva: CP_1
“accerta e dichiara il diritto della ricorrente, ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti ambulatoriali interni, Veterinari ed altre professionalità sanitarie, all'assegnazione dell'incarico bandito dalla sub. nr. 4 dell'avviso di Controparte_5 pubblicazione dei Turni Ambulatoriali Vacanti a tempo indeterminato (Bollettino I trimestre dal
15.03.2023 al 31.03.2023 – Prot. n. 6100 del 15.03.2023) nella Branca specialistica “Odontoiatria” pari a 6 (sei) ore settimanali ambulatoriali da svolgersi presso l'Istituto Penitenziario/Casa
Circondariale di Cassino nella giornata del martedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00; per l'effetto, ordina all' convenuta, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, l'immediata immissione in servizio della ricorrente nell'incarico di cui alla precedente lett. a); accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno subito,
e per l'effetto, condanna l' in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo pari ad € 174,72 per ogni mancato turno lavorativo cadente nella giornata del martedì con decorrenza, dal 22 agosto
2023 e sino all'effettiva immissione in servizio della ricorrente nell'incarico di cui alla precedente lett. a); compensa le spese di lite. “
Avverso detta sentenza proponeva appello contestandone il Parte_1 percorso motivazionale , assumendo la titolarità del medesimo titolo di priorità della dottoressa e l'applicabilità alla fattispecie, quale ius superveniens dell'art. 15 ter del dl 30.3.23 n. 34 CP_1 entrato in vigore il 30.3.23 , prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale e chiedendo il rigetto dell'originario ricorso .
Alla prima udienza di discussione parte appellante ha omesso di comparire, per cui è stata fissata nuova udienza per la trattazione della causa con avviso ai sensi dell'art. 348 c.p.c.. Neppure all'odierna udienza, nonostante il tempestivo e rituale avviso a cura della cancelleria, l'appellante è comparso;
quindi, la causa, è stata decisa come da dispositivo. Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una norma specifica che regoli la medesima situazione processuale. - Consegue che, ai sensi della citata disposizione, anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di una nuova udienza, da comunicarsi nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello, di ufficio e con sentenza. (Cass. civ., sez. un., 25 maggio
1993, n. 5839; Cass. 5 dicembre 1997, n. 12354, Cass. 19 ottobre 2004, n. 20460). La mancata costituzione delle parti appellate, cui peraltro non è noto se il ricorso in appello sia stato mai notificato
, rende superflua ogni statuizione sulle spese di lite - Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara improcedibile l'appello. Nulla per le spese . Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15.7.25
La Presidente
IA NI AR
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA NI AR Presidente rel.
Dott. ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. Ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 15/07/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 252/ 2025 vertente
TRA
appresentata e difesa dall'Avv. TOMASSO GIUSEPPE ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA VIRGILIO, 81/A 03043 CASSINO ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
E CP_1 Controparte_2
APPELLATI
Fatto e diritto
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 30 del tribunale di Frosinone pubblicata il 9.1.25
Conclusioni: come da scritti difensivi Fatto e diritto
Con ricorso al tribunale di Frosinone ritualmente notificato, conveniva CP_1 in giudizio l' in persona del rappresentante legale p.t., chiedendo “a) previa declaratoria di CP_3 nullità e/o annullamento e/o rimozione e/o disapplicazione della determinazione n. 4126 del
02/11/2023, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, ai sensi del vigente Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti ambulatoriali interni, Veterinari ed altre professionalità sanitarie, all'assegnazione dell'incarico bandito dalla resistente sub. nr. 4 dell'avviso di pubblicazione dei Turni Ambulatoriali Vacanti a tempo indeterminato (Bollettino I trimestre dal 15.03.2023 al 31.03.2023 – Prot. n. 6100 del 15.03.2023) nella Branca specialistica
“Odontoiatria” pari a 6 (sei) ore settimanali ambulatoriali da svolgersi presso l'Istituto
Penitenziario / Casa Circondariale di Cassino nella giornata del martedì dalle ore 8:00 alle ore
14:00; b) per l'effetto, e sempre previa declaratoria di nullità e/o annullamento e/o rimozione e/o disapplicazione della determinazione n. 4126 del 02/11/2023, ordinare all Controparte_2 convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'immediata
[...] immissione in servizio della ricorrente nell'incarico di cui alla precedente lett. a); c) sempre per
l'effetto dell'accertamento di cui alla precedente lett. a), accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno subito a causa del comportamento adottato dalla resistente, consistito nella perdita dei compensi retributivi dovuti ai sensi dell'art. 43 del vigente Accordo
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti ambulatoriali interni, Veterinari ed altre professionalità sanitarie, e, conseguentemente, condannare l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente
[...] dell'importo pari ad € 174,72 per ogni mancato turno lavorativo cadente nella giornata del martedì con decorrenza, ed ivi ritenendosi incluso, dal 22 agosto 2023 e sino all'effettiva immissione in servizio della ricorrente nell'incarico di cui alla precedente lett. a), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia;
d) in ogni caso, con condanna al pagamento dei compensi, spese generali, spese oltre C.p.A. ed I.V.A.di Legge.”;
Nel corso del giudizio il tribunale ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato che si costituiva in giudizio contestando l'avverso Controparte_4 ricorso .
Il tribunale in accoglimento della domanda proposta da così statuiva: CP_1
“accerta e dichiara il diritto della ricorrente, ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti ambulatoriali interni, Veterinari ed altre professionalità sanitarie, all'assegnazione dell'incarico bandito dalla sub. nr. 4 dell'avviso di Controparte_5 pubblicazione dei Turni Ambulatoriali Vacanti a tempo indeterminato (Bollettino I trimestre dal
15.03.2023 al 31.03.2023 – Prot. n. 6100 del 15.03.2023) nella Branca specialistica “Odontoiatria” pari a 6 (sei) ore settimanali ambulatoriali da svolgersi presso l'Istituto Penitenziario/Casa
Circondariale di Cassino nella giornata del martedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00; per l'effetto, ordina all' convenuta, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, l'immediata immissione in servizio della ricorrente nell'incarico di cui alla precedente lett. a); accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno subito,
e per l'effetto, condanna l' in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo pari ad € 174,72 per ogni mancato turno lavorativo cadente nella giornata del martedì con decorrenza, dal 22 agosto
2023 e sino all'effettiva immissione in servizio della ricorrente nell'incarico di cui alla precedente lett. a); compensa le spese di lite. “
Avverso detta sentenza proponeva appello contestandone il Parte_1 percorso motivazionale , assumendo la titolarità del medesimo titolo di priorità della dottoressa e l'applicabilità alla fattispecie, quale ius superveniens dell'art. 15 ter del dl 30.3.23 n. 34 CP_1 entrato in vigore il 30.3.23 , prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale e chiedendo il rigetto dell'originario ricorso .
Alla prima udienza di discussione parte appellante ha omesso di comparire, per cui è stata fissata nuova udienza per la trattazione della causa con avviso ai sensi dell'art. 348 c.p.c.. Neppure all'odierna udienza, nonostante il tempestivo e rituale avviso a cura della cancelleria, l'appellante è comparso;
quindi, la causa, è stata decisa come da dispositivo. Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una norma specifica che regoli la medesima situazione processuale. - Consegue che, ai sensi della citata disposizione, anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di una nuova udienza, da comunicarsi nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello, di ufficio e con sentenza. (Cass. civ., sez. un., 25 maggio
1993, n. 5839; Cass. 5 dicembre 1997, n. 12354, Cass. 19 ottobre 2004, n. 20460). La mancata costituzione delle parti appellate, cui peraltro non è noto se il ricorso in appello sia stato mai notificato
, rende superflua ogni statuizione sulle spese di lite - Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara improcedibile l'appello. Nulla per le spese . Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15.7.25
La Presidente
IA NI AR