TAR Lecce, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 133
TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Silenzio-inadempimento dell'Amministrazione

    Il Tribunale ha ritenuto che gravasse sul Comune l'obbligo di provvedere sull'istanza, obbligo derivante dalla normativa di settore e dai regolamenti comunali. Nonostante le note depositate dal Comune, non è emerso che l'Amministrazione abbia riscontrato l'istanza in via espressa alla richiedente.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere del Comune

    Il Tribunale ha confermato l'obbligo del Comune di provvedere, accertando il silenzio-inadempimento e ordinando l'adozione di un provvedimento espresso.

  • Accolto
    Richiesta di provvedimento espresso

    Il Tribunale ha accolto la richiesta, ordinando al Comune di adottare un provvedimento espresso entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, a seguito dell'accertato silenzio-inadempimento.

  • Rigettato
    Presunta cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha rigettato tale richiesta, ritenendo che le note prodotte non costituissero un riscontro espresso e idoneo all'istanza della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 133
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 133
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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