Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00133/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00763/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 763 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona dell’amministratore di sostegno -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Buccoliero e Giovanna Liuzzi, con domicilio eletto presso lo studio SO IO in Lecce, piazzetta Montale n. 2;
nei confronti
per l’accertamento
ex artt. 31 e 117 del D. Lgs. 12 luglio 2010 n. 104 dell’illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dal Comune di Taranto all’istanza in data 1.5.2024 presentata dalla ricorrente per l’adozione del provvedimento di determinazione della compartecipazione economica per l’annualità 2024 ex art. 6, comma 4, L. 328/2000, D.P.C.M. n. 159/2013, D. Lgs. n. 502/1992, D.P.C.M. 14.2.2001 e 12.1.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il dott. PA SA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., notificato in data 15.6.2024 e depositato il successivo 21.6.2024, parte ricorrente, dopo aver prospettato che -OMISSIS- è soggetto invalido al 100% e non autosufficiente, ricoverata presso la R.S.A. “-OMISSIS-” a decorrere dal 29.9.2023, ha agito innanzi a questo Tribunale, chiedendo di accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Taranto rispetto all’istanza a mezzo PEC del 1.5.2024, con la quale veniva chiesto al predetto Ente comunale di adottare il provvedimento di determinazione della compartecipazione e integrazione economica, a carico dell’Amministrazione, in relazione alle spese di ricovero della richiedente presso la citata R.S.A. con riferimento all’annualità 2024.
La parte ha, più precisamente, formulato le seguenti richieste: “ attesa l’istanza in data 01.05.2024 presentata dalla ricorrente, notificata a mezzo p.e.c. in data 02.05.2024 (…), inerente alla richiesta di definizione della compartecipazione a carico della stessa nonché dell’integrazione a carico del COMUNE di TARANTO all’onere di pagamento del costo del ricovero nella RSA per l’annualità 2024 e ciò nel rispetto del DPCM n. 159/2013 ”, “ dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal COMUNE di TARANTO ”, “ accertare l’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza e la fondatezza della relativa pretesa ”, “ ordinare al COMUNE di TARANTO l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine di 30 (trenta) giorni ”.
2. Si è costituto nel presente giudizio il Comune di Taranto in data 3.12.2025, chiedendo, anzitutto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere alla luce delle depositate note prot. n. -OMISSIS- del 31.5.2024 e n. -OMISSIS- del 27.2.2025 adottate dall’Ente, e rappresentando, in ogni caso, la legittimità del proprio operato, con conseguente declaratoria di inammissibilità ovvero infondatezza del ricorso azionato dalla controparte.
3. Depositata da parte ricorrente una memoria di replica in data 4.12.2025 ai sensi dell’art. 73 c.p.a., all’esito dell’udienza camerale del 12.1.2026, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
5. Va anzitutto rammentato, in termini generali, che l’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. è volta ad accertare la violazione, da parte di un’Amministrazione, dell’obbligo di provvedere su una determinata istanza del privato.
Scopo dell’azione è, dunque, quello di ottenere un provvedimento espresso da parte del soggetto pubblico, quale che ne sia il contenuto, che faccia venir meno lo stato di inerzia (Cons. Stato, VI, n. 233/2014), assicurando al privato l’adozione di una decisione da parte dell’Amministrazione.
L’art. 2, comma 1, della L. n. 241/1990 stabilisce infatti che, “ Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso ”.
Presupposti per l’accoglimento dell’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a, alla luce del disposto normativo citato, sono dunque, da un lato, l’inerzia dell’Amministrazione interpellata, consistente nella mancata adozione di una propria determinazione nel termine stabilito dall’ordinamento, e, dall’altro, la sussistenza in capo alla medesima di un obbligo di provvedere.
Quest’ultimo in particolare è ravvisabile, secondo oramai consolidata giurisprudenza, non solo quando detto obbligo sia espressamente contemplato da una norma di legge, da un regolamento o da un atto amministrativo, ma anche quando lo stesso sia desumibile dai principi informatori dell’azione amministrativa ovvero quando, in particolari fattispecie, ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento (in tal senso si veda Cons. Stato, V, n. 4235/2016; conforme anche T.A.R. Campania, Napoli, V, n. 2293/2019).
Va, peraltro, osservato che il richiamato obbligo di provvedere non viene meno, sempre ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241/1990, neppure nei casi in cui la domanda del privato risulti manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, dovendo in tal caso le pubbliche amministrazioni comunque concludere il procedimento con un provvedimento esplicito, ma potendo motivare sulla base di “ un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ”.
6. Ora, nella vicenda di causa, è anzitutto documentato che, con l’istanza recante data del 1.5.2024, inviata al Comune a mezzo PEC il successivo 2.5.2024, l’odierna parte ricorrente ha chiesto all’Ente di “ provvedere al calcolo per l’anno 2024 della compartecipazione a carico della sig.ra -OMISSIS- nonché dell’integrazione a carico di codesto Comune nel rispetto del DPCM 159/2013 ” (doc. 12, fascicolo di parte ricorrente).
È parimenti di tutta evidenza che gravava sul Comune resistente l’obbligo di provvedere in merito alla suddetta istanza della parte, tale obbligo discendendo sia dall’art. 6, comma 4, della L. n. 328/2000 (“ Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica ”, il che si verifica quando la situazione economica della persona assistita si deteriora “ a tale punto da non potersi permettere di corrispondere la retta alla casa di riposo con le proprie risorse economiche ”; cfr. Cons. Stato, III, nn. 46/2017 e 4594/2012), sia dalla disciplina posta dal “ Regolamento per l’accesso al Sistema di Interventi e Servizi Sociali ”, approvato dall’Ente con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 30.1.2023.
Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dalla resistente, dalla documentazione in atti non risulta che l’Amministrazione interpellata abbia riscontrato l’istanza de qua in via espressa.
Si osserva infatti, da un lato, che la nota n. -OMISSIS- dell’Ente recante data del 31.5.2024, pur indicando il riparto dei costi di ricovero tra degente e Comune, non è atto indirizzato alla richiedente, ma alla R.S.A. e a un’assistente sociale (cfr. doc. 2, fascicolo parte resistente), difettando peraltro qualsivoglia riscontro circa il fatto che tale atto sia stato mai notificato o comunicato all’odierna ricorrente.
Dall’altro, si rileva che la successiva nota n. -OMISSIS- del 27.2.2025, come da prospettazione attorea rimasta incontestata dalla controparte, afferisce sì ad analoga istanza rispetto a quella per cui si procede, ma avanzata dalla parte in data 26.1.2025 in relazione alle quote di compartecipazione per l’anno 2025.
Ne discende pertanto, all’esito del presente giudizio, il positivo vaglio dei requisiti necessari per l’accoglimento della pretesa azionata da parte attrice con riferimento al silenzio illegittimamente serbato dal Comune di Taranto rispetto all’istanza presentata dalla parte in data 2.5.2024 e al conseguente obbligo di provvedere in proposito.
7. In ragione di quanto sopra esposto, accertato il silenzio-inadempimento del Comune di Taranto con riferimento all’istanza per cui è causa formulata dalla ricorrente, va dichiarato l’obbligo dello stesso Comune di adottare - entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza - un provvedimento espresso a conclusione del procedimento.
8. Confermata l’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già disposta in via provvisoria con decreto della competente Commissione istituita presso questo Tribunale n. -OMISSIS-, pubblicato il 25.9.2024, le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, da porre a carico dell’Ente resistente nella misura meglio indicata in dispositivo, disponendone il pagamento in favore dell’Erario.
9. Vanno infine liquidate in favore del difensore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso professionale spettante per l’attività difensiva svolta nel presente giudizio in misura pari a complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre gli accessori di legge, in applicazione delle tariffe (dimezzate) previste dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e ss.mm, ponendo le relative somme a carico dell’Erario e ordinandone il pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo accoglie e, per l’effetto, accertato il silenzio-inadempimento del Comune di Taranto in relazione all’istanza avanzata dalla ricorrente in data 2.5.2024, condanna il medesimo Comune ad adottare un provvedimento espresso entro il termine meglio indicato in motivazione;
b) conferma l’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
c) condanna il Comune di Taranto al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che sono liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, disponendone il pagamento in favore dell’Erario;
d) liquida in favore del difensore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso professionale spettante per l’attività difensiva svolta nel presente giudizio in misura pari a complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ponendo le relative somme a carico dell’Erario e ordinandone il pagamento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OR AN, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
PA SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA SA | OR AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.