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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 23/12/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1581/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1581/2025 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dagli avvocati ROSSELLA Parte_1 C.F._1
GI e NC TA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio posto in Arezzo, via Petrarca n. 33
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( rappresentato e difeso dagli avvocati ILARIA Controparte_1 C.F._2
RE e RO CI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio posto in Arezzo, via del
Trionfo n. 40
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 17.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 18.07.2025, la ricorrente ha Parte_1 chiesto che i figli minori, , nato il [...], e , nata il [...], dalla Persona_1 Persona_2 relazione more uxorio intrattenuta con il resistente , fossero affidati congiuntamente Controparte_1 ad entrambi i genitori e che fossero collocati prevalentemente presso la madre, con un determinato diritto di visita padre-figli.
In particolare, la ricorrente ha dedotto il padre non avrebbe versato in maniera continuativa il contributo al mantenimento in favore dei figli e, pertanto, ha chiesto che fosse posto a carico del padre un assegno di mantenimento in favore di e di pari a complessivi € 1.000,00 mensili (e Per_1 Per_2
500,00 mensili per ciascun figlio), da versare direttamente alla stessa entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. La ha infine chiesto che le venisse assegnato il godimento Pt_1 della casa familiare sita a Castiglion Fiorentino (AR), Largo Beato Mansueto n. 14.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.09.2025, il resistente si Controparte_1
è costituito in giudizio, dichiarando di associarsi alla domanda di affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori e alla domanda di assegnazione della casa familiare alla ricorrente fino al trasferimento di quest'ultima nella sua nuova abitazione. Il resistente, quanto alle questioni economiche, ha chiesto che venisse posto a suo carico un assegno di mantenimento in favore dei figli pari a complessivi € 500,00 mensili (€ 250,00 mensili per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Il resistente ha altresì chiesto che la ricorrente potesse godere al 100% dell'assegno unico ed ha chiesto che venisse predisposto un regime di permanenza dei figli presso il padre con inclusione dei pernottamenti presso di lui.
A seguito della costituzione di nuovo difensore di parte ricorrente, avvenuto con comparsa di costituzione depositata in data 15.12.2025, all'udienza del 17.12.2025, le parti hanno rappresentato di essere giunte ad un accordo nell'interesse dei figli minori e, pertanto, hanno rassegnato conclusioni congiunte e la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale (cfr. verbale d'udienza del
17.12.2025).
Tenuto conto dell'accordo delle parti in ordine al regime di affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, e , ed il loro Persona_1 Persona_2 Controparte_1 Parte_1 collocamento prevalente presso la madre, relativamente alle questioni economiche e di diritto di visita padre-figli, le parti hanno domandato che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate, con le quali sono addivenute alle seguenti richieste condivise:
“- quanto alle modalità di permanenza dei figli presso i genitori: la prima e la terza settimana del mese, in cui il week end è di spettanza della madre, il padre terrà con sé i figli il mercoledì dalle ore
17:00 con pernotto ed il mattino successivo li accompagnerà a scuola/ai campi estivi/presso i nonni materni, ed il giovedì dalle 18:30 con pernotto ed il mattino successivo li accompagnerà a scuola/ai campi estivi/presso i nonni;
la seconda e la quarta settimana del mese, i figli rimarranno con il padre dal venerdì alle ore 17:00 fino alla domenica alle ore 21:00 ed il mercoledì dalle ore 17:00 con pernotto ed il mattino successivo il padre accompagnerà i bambini a scuola/ai campi estivi/presso i nonni;
- quanto alle festività natalizie, i figli le trascorreranno ad anni alterni tra i genitori: il 24 dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro; così anche il 26 ed il 31 dicembre ed il 1° ed il 6 gennaio;
- quanto alle festività pasquali i figli le trascorreranno ad anni alterni tra i genitori, alternando il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- quanto al periodo estivo, di chiusura scolastica: i figli trascorreranno con i genitori due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- il padre verserà alla madre, per il mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 800,00 mensili
(€ 400,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza da gennaio 2026; le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori come da Protocollo del 22.12.2022 in uso presso questo Tribunale;
- la madre percepirà integralmente l'assegno unico per i figli;
- la sig.ra si impegna a lasciare la casa familiare entro il 31 gennaio 2026; Parte_1
- spese legali compensate.” (cfr. verbale d'udienza del 17.12.2025).
La causa è stata dunque trattenuta per la decisione collegiale, previa trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti con il suddetto accordo e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
17.12.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1581/2025 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dagli avvocati ROSSELLA Parte_1 C.F._1
GI e NC TA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio posto in Arezzo, via Petrarca n. 33
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( rappresentato e difeso dagli avvocati ILARIA Controparte_1 C.F._2
RE e RO CI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio posto in Arezzo, via del
Trionfo n. 40
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 17.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 18.07.2025, la ricorrente ha Parte_1 chiesto che i figli minori, , nato il [...], e , nata il [...], dalla Persona_1 Persona_2 relazione more uxorio intrattenuta con il resistente , fossero affidati congiuntamente Controparte_1 ad entrambi i genitori e che fossero collocati prevalentemente presso la madre, con un determinato diritto di visita padre-figli.
In particolare, la ricorrente ha dedotto il padre non avrebbe versato in maniera continuativa il contributo al mantenimento in favore dei figli e, pertanto, ha chiesto che fosse posto a carico del padre un assegno di mantenimento in favore di e di pari a complessivi € 1.000,00 mensili (e Per_1 Per_2
500,00 mensili per ciascun figlio), da versare direttamente alla stessa entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. La ha infine chiesto che le venisse assegnato il godimento Pt_1 della casa familiare sita a Castiglion Fiorentino (AR), Largo Beato Mansueto n. 14.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.09.2025, il resistente si Controparte_1
è costituito in giudizio, dichiarando di associarsi alla domanda di affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori e alla domanda di assegnazione della casa familiare alla ricorrente fino al trasferimento di quest'ultima nella sua nuova abitazione. Il resistente, quanto alle questioni economiche, ha chiesto che venisse posto a suo carico un assegno di mantenimento in favore dei figli pari a complessivi € 500,00 mensili (€ 250,00 mensili per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Il resistente ha altresì chiesto che la ricorrente potesse godere al 100% dell'assegno unico ed ha chiesto che venisse predisposto un regime di permanenza dei figli presso il padre con inclusione dei pernottamenti presso di lui.
A seguito della costituzione di nuovo difensore di parte ricorrente, avvenuto con comparsa di costituzione depositata in data 15.12.2025, all'udienza del 17.12.2025, le parti hanno rappresentato di essere giunte ad un accordo nell'interesse dei figli minori e, pertanto, hanno rassegnato conclusioni congiunte e la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale (cfr. verbale d'udienza del
17.12.2025).
Tenuto conto dell'accordo delle parti in ordine al regime di affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, e , ed il loro Persona_1 Persona_2 Controparte_1 Parte_1 collocamento prevalente presso la madre, relativamente alle questioni economiche e di diritto di visita padre-figli, le parti hanno domandato che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate, con le quali sono addivenute alle seguenti richieste condivise:
“- quanto alle modalità di permanenza dei figli presso i genitori: la prima e la terza settimana del mese, in cui il week end è di spettanza della madre, il padre terrà con sé i figli il mercoledì dalle ore
17:00 con pernotto ed il mattino successivo li accompagnerà a scuola/ai campi estivi/presso i nonni materni, ed il giovedì dalle 18:30 con pernotto ed il mattino successivo li accompagnerà a scuola/ai campi estivi/presso i nonni;
la seconda e la quarta settimana del mese, i figli rimarranno con il padre dal venerdì alle ore 17:00 fino alla domenica alle ore 21:00 ed il mercoledì dalle ore 17:00 con pernotto ed il mattino successivo il padre accompagnerà i bambini a scuola/ai campi estivi/presso i nonni;
- quanto alle festività natalizie, i figli le trascorreranno ad anni alterni tra i genitori: il 24 dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro; così anche il 26 ed il 31 dicembre ed il 1° ed il 6 gennaio;
- quanto alle festività pasquali i figli le trascorreranno ad anni alterni tra i genitori, alternando il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- quanto al periodo estivo, di chiusura scolastica: i figli trascorreranno con i genitori due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- il padre verserà alla madre, per il mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 800,00 mensili
(€ 400,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza da gennaio 2026; le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori come da Protocollo del 22.12.2022 in uso presso questo Tribunale;
- la madre percepirà integralmente l'assegno unico per i figli;
- la sig.ra si impegna a lasciare la casa familiare entro il 31 gennaio 2026; Parte_1
- spese legali compensate.” (cfr. verbale d'udienza del 17.12.2025).
La causa è stata dunque trattenuta per la decisione collegiale, previa trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti con il suddetto accordo e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
17.12.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni