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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/10/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA n.
N.R.G. 165 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. SILVIA MARINA RAVAZZONI PRESIDENTE
Dott. SUSANNA MANTOVANI CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 10 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 105/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, estensore Giudice Dott. Franca Molinari, promossa
DA
c.f. Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'Avv. Nadia Perego e Avv. Roberto Maio ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente in Milano, via Savarè n.1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
RC AR DO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano,
Viale Abruzzi n. 83
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 17/02/2025.
Per gli appellati: come da memoria difensiva depositata in data 04/04/2025.
FATTO E DIRITTO
1 Con la sentenza n. 105/2025, il Tribunale di Busto Arsizio, in accoglimento del ricorso proposto contro l' da –quale titolare di pensione Pt_1 Controparte_1
“quota 100” dal giugno 2021- ha così disposto : “dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente all' per l'attività svolta il 14.10.2021; dichiara l'illegittimità dei Pt_1 provvedimenti di “Recupero somme indebitamente percepite su pensione del sig.
cat. VOCUM n. 06701504” emanati dall' e della Controparte_1 Pt_1 correlata richiesta di restituzione degli importi a titolo di pensione maturati dall'1.6.2021 al 31.12.2021; dichiara il diritto del sig. a ricevere gli importi CP_1
a titolo di pensione maturati dall'1.6.2021 al 31.12.2021, e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere la somma indebitamente percepita in relazione al Pt_1 suddetto periodo”, condannando l' alle spese di lite per euro 2.000,00. Pt_1
aveva beneficiato del pensionamento cd. “quota 100” dal Controparte_1
01/06/2021 per un ammontare mensile lordo di euro 1977,68; in data 08/06/23
l' gli comunicava il “recupero di somme indebitamente percepite su pensione” Pt_1 per un importo di euro 11.215,92 a titolo di pagamento non dovuto per il periodo dal 01/06/21 al 31/12/21.
La pretesa dell' derivava dal fatto che il ricorrente aveva lavorato come Pt_1 comparsa alle dipendenze del produttore cinematografico “Groenlandia S.r.l.” nella giornata del 14.10.2021, percependo un reddito complessivo di euro 126,99.
L' rilevava sul punto l'incumulabilità della pensione con redditi da lavoro Pt_1 dipendente o autonomo, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del D.L. n.
4/2019 (“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”) convertito in L. 26/19, e procedeva quindi ad operare trattenuta mensile, a far data dal mese di luglio 2023, della somma di euro 311,56. In seguito a nuova comunicazione inoltrata al ricorrente il 28.11.2023, l'importo veniva poi ridotto a euro 234,00 dal successivo mese di agosto.
Il Tribunale, richiamando precedenti di merito analoghi, ha ritenuto che la fattispecie non rientrasse nelle ipotesi vietate dall'art. 14 D.L. 4/20219 (“La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”),
2 disapplicando la circolare 117/2019 che prevedeva la sanzione “annuale”, Pt_1 come applicata al laddove la normativa primaria non indicava un tale sistema CP_1 sanzionatorio. Inoltre, il Tribunale evidenziava la particolarità della attività del ricorrente, da considerarsi comunque occasionale (limitata ad un solo giorno), a prescindere dalla veste formale di lavoro subordinato: Stante le caratteristiche di assoluta occasionalità connaturate all'attività di comparsa, e tanto più in considerazione del fatto che la stessa sia rimasta in concreto un caso isolato e limitato a una singola giornata (non risulta documentata alcuna altra prestazione lavorativa svolta dal ricorrente dal 14.10.2021 in poi), non si può sostenere, contrariamente a quanto ha fatto l' la presenza di una “attività lavorativa Pt_1 non occasionale” e tantomeno una contrarietà alla ratio dell'art. 14 sopra citato,
“di massimizzare le possibilità occupazionali per i giovani”.
Ha proposto tempestivo appello l' censurando la sentenza nella parte in cui Pt_1
“ritiene illegittima la sospensione o la restituzione della pensione per un intero anno a fronte della percezione di un reddito incluso nel divieto di cumulo” e nella parte in cui “ritiene illegittimo il provvedimento di indebito in ragione dell'occasionalità
e peculiarità della prestazione”.
A sostegno dei motivi di impugnazione l' richiama la sentenza C. Cost. Pt_1
234/2022 e Cass. 30994/24, ritenendo in ogni caso, stante il dettato letterale della norma, che “l'occasionalità rileva solo nell'ipotesi di redditi da lavoro autonomo dovendo così concludere che, diversamente, per i redditi da lavoro dipendente l'incumulabilità è assoluta. Che si tratti di lavoro dipendente lo dimostra sia l'Unilav prodotto dall' (Doc.2 del fascicolo di primo grado che il Pt_1 Pt_1 cedolino prodotto dal ricorrente dove sono esposte le detrazioni per lavoro dipendente. Acclarato ciò, la tipologia specifica di mansione – se nello spettacolo, come nel caso di specie, o in altro settore produttivo – risulta irrilevante”.
Su tali presupposti l' chiede alla CORTE, in riforma della sentenza impugnata, Pt_1 di rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente, con condanna dell'appellato alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
L'appellato si è costituito con una prima memoria depositata il 04/04/25, eccependo in via preliminare la tardività della notifica del ricorso e decreto ex art. 435 comma
2 c.p.c., nonché la violazione del diritto di difesa, essendo la notifica intervenuta il
3 04/04/25, quindi senza i 25 gg prescritti;
ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità dell'appello ed in subordine il rinvio dell'udienza per garantire il termine a difesa di 25 giorni, riservandosi ogni contestazione nel merito.
All'udienza del 15.04.2025, stante il mancato decorso dei 25 gg previsti dal comma
3 dell'art. 435 c.p.c. veniva accolta la richiesta di rinvio formulata da parte appellata e fissata udienza di discussione al 10/06/2025.
Con memoria depositata il 28.05.2025 l'appellato reitera l'eccezione di improcedibilità dell'appello per la iniziale notifica tardiva, difende la sentenza impugnata della quale chiede la conferma con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
All'udienza di discussione del 10.06.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Preliminarmente deve rigettarsi la eccezione di parte appellata di improcedibilità dell'appello per violazione dei termini di cui all'art. 435 secondo e terzo comma c.p.c.,- Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “Nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435, comma 2, c. p.c., deve notificare all'appellato il ricorso tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l'impugnazione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non ha carattere perentorio;
la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435, commi 3 e 4, c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione.” (Cass 30/10/2020, n.24034).
Analogamente, ai sensi dell'art. 435, comma 3, c.p.c., la violazione del termine non minore di venticinque giorni intercorrente tra la data di notifica dell'atto d'appello e quella dell'udienza di discussione, non determina l'improcedibilità dell'impugnazione, ma la nullità di quest'ultima, sanabile "ex tunc" senza che sia necessario giustificare il ritardo, essendo possibile avvalersi della spontanea costituzione dell'appellato o della rinnovazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (ex plurimis Cass., 24/12/2021, n.41479).
Le ragioni dell'appello svolto dall' vanno condivise con la conseguente Pt_1
4 riforma della sentenza impugnata nei termini di seguito espressi.
Osserva il Collegio che sulle questioni oggetto del presente giudizio si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30994 del
4.12.2024 nella quale ha stabilito che, in caso di percezione di redditi da lavoro dipendente, di qualunque entità, da parte del pensionato che ha conseguito il trattamento in forza di “quota 100”, lo stesso dovrà essere assoggettato alla perdita del trattamento pensionistico per l'intero anno di maturazione dei redditi maturati.
Inoltre anche questa Corte di Appello si era pronunciata su fattispecie analoga con la sentenza n.356/2023,le cui motivazioni si richiamano di seguito ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c. .
“Le ragioni dell'appello proposto dall' sono fondate e vanno accolte. Pt_1 Precisando però che le parole di esordio del terzo comma dell'art. 14 del DL n. 4/2019 e tutto il suo contenuto sono 'infelici' perché poco esplicative in una fattispecie come quella in esame. Pur essendo verosimile anche il contrario, per come sostenuto dal primo Giudice, nessuna espressione legale autorizzava neppure la conclusione cui è pervenuto il Tribunale e neanche i passi e le parole impiegati nella circolare del 2019 potevano profilare un'esenzione di incumulabilità Pt_1 pari a quella sancita in sentenza rifacendosi altresì a un insieme di risposte interlocutorie del servizio amministrativo dell'Ente, a ben vedere, prive anch'esse di possibili riferimenti equivocabili, fuorvianti o almeno tali da favorire una ricostruzione della potestà restitutoria previdenziale esercitabile nella circoscritta, 'matematica', misura pretesa dal . Pt_2 Aderente allo scopo perseguito dall'intero impianto normativo fissato dal DL n. 4/2019 sull'istituzione di “Quota 100” per come messo in luce dalla Corte Costituzionale, il terzo comma dell'art. 14 di tale fonte fornisce una nozione di incumulabilità tra trattamento pensionistico e redditi dal lavoro (nella misura in cui questi ultimi sono considerati valevoli a impedire il cumulo, ossia redditi da lavoro dipendente di qualsiasi tipo e misura da un lato e redditi da lavoro autonomo non occasionale eccedenti la soglia di € 5.000,00 lordi annui, dall'altro lato) che sembra ragionevole estendere all'intera annualità, o alle intere annualità, interessata/e dalla verificazione della loro coesistenza, né più, né meno. Nella sua difesa, l' sostiene perentoriamente che il comma 3 dell'art. 14 cit. Pt_1 pone un divieto di cumulo tale da estendersi a tutta quanta l'annualità di riferimento verificativo del fenomeno non ammesso, poiché la norma si esprime additando che la pensione 'quota 100' non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla quella di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo : è quindi l'intero tipo di pensione che non è cumulabile coi proventi nominativamente indicati e ciò non può che riguardare, perlomeno, l'intero anno in cui si verifichi la coesistenza tra pensione e redditi. Per un verso, poi, pare sia la stessa analisi compiuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 234/2022 a indirizzare l'interpretazione nel senso appena propugnato. Il Giudice remittente era al cospetto di una fattispecie in cui l' Pt_1
5 aveva chiesto al pensionato la ripetizione dei ratei versati e non aveva corrisposto i ratei relativi al periodo settembre-dicembre 2020, facendo applicazione dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019, come convertito, che dispone il divieto di cumulo della pensione anticipata con i redditi da lavoro dipendente. Nel dichiarare non fondata la questione posta dal Tribunale remittente, la Corte ha compiuto le seguenti notazioni, lumeggiate da una concezione di fondo che tiene conto dell'eccezionalità dello strumento previdenziale esaminato: i passi iniziali e finale della Sentenza della Consulta (di seguito sottolineati), esprimono concetti in grado di orientare l'ermeneusi seguita ora da questa Corte. Il Giudice delle Leggi ha notato che “ 7.1.– Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale. Di ciò è consapevole il giudice rimettente, il quale, pur adombrando che possa ritenersi sproporzionata la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare in cui siano stati percepiti redditi da lavoro, specialmente se si tratta di importi modesti, incentra il dubbio di legittimità costituzionale sul regime differenziato del divieto di cumulo. Mentre il lavoro occasionale, prestato senza vincolo di subordinazione, remunerato entro la soglia massima di 5.000 euro lordi annui è cumulabile con il trattamento pensionistico, non lo è il lavoro intermittente, foss'anche quello – come accaduto nella vicenda oggetto del giudizio principale – che non prevede alcun obbligo di disponibilità nel rispondere alla chiamata del datore di lavoro. A sostegno di tale prospettazione il rimettente richiama ripetutamente la sentenza n. 416 del 1999. Questa Corte ha affermato in tale occasione che, quanto al divieto di cumulo tra pensione anticipata e redditi da lavoro, le differenze tra lavoro autonomo e lavoro subordinato non erano, nella prospettiva del legislatore dell'epoca, tali da imporre una disciplina diversificata del cumulo. 7.2.– Il riferimento alla decisione citata non è dirimente nell'impostazione dell'odierna questione. La comparazione, ora proposta dal rimettente, fra redditi da lavoro autonomo occasionale entro la soglia di 5.000 euro lordi annui e redditi da lavoro intermittente non ha fondamento, poiché non sono omogenee le situazioni poste a raffronto. Il lavoro intermittente deve essere ricondotto all'ampia categoria del lavoro flessibile, che il legislatore ha progressivamente circondato di regole (da ultimo, con gli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»). In assenza di una disciplina tradizionale dell'orario di lavoro, specialmente nei settori produttivi in cui l'offerta di occupazione non è costante e non ha cadenze regolari, l'intento è quello di non ostacolare le scelte organizzative del datore di lavoro, garantendo al contempo la tutela della dignità del lavoratore, che si sostanzia, tra l'altro, nella compatibilità fra tempi di lavoro e vita privata. La disposizione che consente al lavoratore di non obbligarsi a rispondere alla chiamata del datore di lavoro (art. 13 del d.lgs. n. 81 del 2015), come nella fattispecie oggetto del giudizio principale,
6 si differenzia da quella in cui è prevista la corresponsione di un'indennità, commisurata alla retribuzione, che compensa i tempi di attesa di quanti optano per una disponibilità costante (art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2015). Entrambe le prestazioni di lavoro flessibile, sia pure nella loro peculiare frammentarietà, rispondono pur sempre a esigenze organizzative del datore di lavoro. L'eterodirezione è, al contrario, del tutto assente nel lavoro autonomo occasionale. Quest'ultimo costituisce, infatti, un'area residuale del lavoro autonomo, riconducibile alla definizione contenuta nell'art. 2222 del codice civile. L'occasionalità caratterizza una prestazione non abituale, sottratta a qualunque vincolo di subordinazione. 7.3.– La differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui (art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito). Come chiarito anche di recente da questa Corte, sia pure in una fattispecie diversa da quella ora in esame (sentenza n. 104 del 2022), il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la soglia indicata non è tenuto a iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e quei redditi, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, non sono soggetti a prelievo previdenziale. 7.4.– In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, si deve dunque escludere che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a “quota 100”, ai redditi da esse derivanti. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro qui esaminate porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 127 del 2020, n. 32 del 2018 e n. 241 del 2016; ordinanza n. 346 del 2004). 7.5.– La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta “quota 100” e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta “quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego – NASpI –,
7 nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale. Anche in questa prospettiva, l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione. Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente.” Per altro verso, dall'intera norma, per cui “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”, oltre all'arco temporale in cui opera il divieto di cumulo, ossia fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, il riferimento alla misura 'interna' di un anno entro la quale il cumulo è da escludere, è stato operato richiamando i proventi indotti dal lavoro autonomo occasionale che non possono essere superiori al limite di 5.000 euro lordi annui. Al di sotto di questa soglia -indentificata, sia con un parametro quantitativo, che temporale- è perciò possibile la coesistenza tra le due forme di proventi pensionistico e reddituale. Basandosi soltanto sul fattore tempo contraddistinto con riferimento all'anno, pare dunque parimenti possibile (anzi, persino indotto in senso prescrittivo dalla specialità della misura previdenziale e dei suoi tipici effetti) circoscrivere la durata in cui opera il divieto anche per i redditi da lavoro dipendente, qualunque possa essere la sua tipologia concreta e qualunque possa essere il loro ammontare (visto che non è 'lecito' fissare una soglia in alcun modo contemplata dal legislatore). Pare pertanto conforme allo spirito della legge e ragionevole rispetto all'indeterminatezza dell'espressione usata dicendosi che la pensione quota 100 non è cumulabile … senza negare in radice il diritto al tipo di pensione conseguita, stabilire che, nel caso della percezione di redditi da lavoro dipendente relativamente a una certa annualità, i ratei di pensione non dovuti debbano riguardare tutto quanto l'arco di quell'annualità, e non soltanto e strettamente i mesi coperti dall'attività lavorativa come ha riconosciuto il primo Giudice. Del resto, che il reddito si debba apprezzare di norma con riferimento all'anno intero e non per frazioni, è un dato che risulta, come si sa, sul piano impositivo/fiscale. L'espressione difensiva utilizzata dall'appellante dicendo che il legislatore ha fatto significativo riferimento ai redditi e non ai periodi di lavoro, possiede quindi un nucleo fondante di verità se con essa si intende spiegare che è (giocoforza) l'intero periodo annuale del reddito che spiega interamente efficacia sul divieto di cumulo. Altrimenti, sarebbe oltremodo anomalo, irrazionale e contrastante con le basilari ragioni a presidio di “quota 100” contemplare frazioni dell'anno in cui sarebbe possibile per l'interessato percepire la pensione e altre in cui sarebbe possibile sostentarsi solo grazie al reddito da lavoro, come in forza di un meccanismo “a corrente alternata” della prestazione previdenziale, in grado, in fondo, di lederne i presupposti e gli effetti ad essi collegati.>>
Con la richiamata Sentenza n. 30994 del 4.12.2024, la Corte di Cassazione,
8 pronunciando favorevolmente all' ricorrente, a proposito dell'indebita Pt_1 erogazione pensionistica generata dalla percezione di redditi da lavoro da parte di titolare di quota cento per il periodo intercorrente tra il riconoscimento di tale trattamento anticipato e il raggiungimento della soglia utile alla pensione di vecchiaia, ha significato che << la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto- legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata di recente esaminata dalla
Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto.
9. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.
10. La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che Pt_1 autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.
12. L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio
2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente
9 rimarcata da Corte cost. n. 234 del 2022 cit.
13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022).
14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
15. E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).
16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo. 17. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa.>>
La valenza di questo arresto giurisprudenziale di Legittimità, nonché i principi di
10 diritto sopra enunciati e le considerazioni sin qui esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, fanno senz'altro propendere per l'accoglimento dell'appello proposto dall' . Pt_1
Le spese processuali dei due gradi possono essere integralmente compensate tra le parti in rapporto all'instabile orientamento formatosi sulla questione di causa perlomeno prima della pronuncia resa dalla Corte di Cassazione per come sopra ricordata.
Si precisa infine che, per mero errore materiale, nel dispositivo in originale è stato scritto “sentenza n. 105 del Tribunale di Busto Arsizio”, in luogo di “sentenza n.
105/2025 del Tribunale di Busto Arsizio”, ed in tal modo si intende effettuata la correzione.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 105 del Tribunale di Busto Arsizio rigetta le domande svolte in primo grado da . Controparte_1
Compensate le spese del doppio grado.
Milano, 10 Giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
AU BO IA IN AZ
11
N.R.G. 165 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. SILVIA MARINA RAVAZZONI PRESIDENTE
Dott. SUSANNA MANTOVANI CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 10 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 105/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, estensore Giudice Dott. Franca Molinari, promossa
DA
c.f. Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'Avv. Nadia Perego e Avv. Roberto Maio ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente in Milano, via Savarè n.1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
RC AR DO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano,
Viale Abruzzi n. 83
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 17/02/2025.
Per gli appellati: come da memoria difensiva depositata in data 04/04/2025.
FATTO E DIRITTO
1 Con la sentenza n. 105/2025, il Tribunale di Busto Arsizio, in accoglimento del ricorso proposto contro l' da –quale titolare di pensione Pt_1 Controparte_1
“quota 100” dal giugno 2021- ha così disposto : “dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente all' per l'attività svolta il 14.10.2021; dichiara l'illegittimità dei Pt_1 provvedimenti di “Recupero somme indebitamente percepite su pensione del sig.
cat. VOCUM n. 06701504” emanati dall' e della Controparte_1 Pt_1 correlata richiesta di restituzione degli importi a titolo di pensione maturati dall'1.6.2021 al 31.12.2021; dichiara il diritto del sig. a ricevere gli importi CP_1
a titolo di pensione maturati dall'1.6.2021 al 31.12.2021, e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere la somma indebitamente percepita in relazione al Pt_1 suddetto periodo”, condannando l' alle spese di lite per euro 2.000,00. Pt_1
aveva beneficiato del pensionamento cd. “quota 100” dal Controparte_1
01/06/2021 per un ammontare mensile lordo di euro 1977,68; in data 08/06/23
l' gli comunicava il “recupero di somme indebitamente percepite su pensione” Pt_1 per un importo di euro 11.215,92 a titolo di pagamento non dovuto per il periodo dal 01/06/21 al 31/12/21.
La pretesa dell' derivava dal fatto che il ricorrente aveva lavorato come Pt_1 comparsa alle dipendenze del produttore cinematografico “Groenlandia S.r.l.” nella giornata del 14.10.2021, percependo un reddito complessivo di euro 126,99.
L' rilevava sul punto l'incumulabilità della pensione con redditi da lavoro Pt_1 dipendente o autonomo, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del D.L. n.
4/2019 (“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”) convertito in L. 26/19, e procedeva quindi ad operare trattenuta mensile, a far data dal mese di luglio 2023, della somma di euro 311,56. In seguito a nuova comunicazione inoltrata al ricorrente il 28.11.2023, l'importo veniva poi ridotto a euro 234,00 dal successivo mese di agosto.
Il Tribunale, richiamando precedenti di merito analoghi, ha ritenuto che la fattispecie non rientrasse nelle ipotesi vietate dall'art. 14 D.L. 4/20219 (“La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”),
2 disapplicando la circolare 117/2019 che prevedeva la sanzione “annuale”, Pt_1 come applicata al laddove la normativa primaria non indicava un tale sistema CP_1 sanzionatorio. Inoltre, il Tribunale evidenziava la particolarità della attività del ricorrente, da considerarsi comunque occasionale (limitata ad un solo giorno), a prescindere dalla veste formale di lavoro subordinato: Stante le caratteristiche di assoluta occasionalità connaturate all'attività di comparsa, e tanto più in considerazione del fatto che la stessa sia rimasta in concreto un caso isolato e limitato a una singola giornata (non risulta documentata alcuna altra prestazione lavorativa svolta dal ricorrente dal 14.10.2021 in poi), non si può sostenere, contrariamente a quanto ha fatto l' la presenza di una “attività lavorativa Pt_1 non occasionale” e tantomeno una contrarietà alla ratio dell'art. 14 sopra citato,
“di massimizzare le possibilità occupazionali per i giovani”.
Ha proposto tempestivo appello l' censurando la sentenza nella parte in cui Pt_1
“ritiene illegittima la sospensione o la restituzione della pensione per un intero anno a fronte della percezione di un reddito incluso nel divieto di cumulo” e nella parte in cui “ritiene illegittimo il provvedimento di indebito in ragione dell'occasionalità
e peculiarità della prestazione”.
A sostegno dei motivi di impugnazione l' richiama la sentenza C. Cost. Pt_1
234/2022 e Cass. 30994/24, ritenendo in ogni caso, stante il dettato letterale della norma, che “l'occasionalità rileva solo nell'ipotesi di redditi da lavoro autonomo dovendo così concludere che, diversamente, per i redditi da lavoro dipendente l'incumulabilità è assoluta. Che si tratti di lavoro dipendente lo dimostra sia l'Unilav prodotto dall' (Doc.2 del fascicolo di primo grado che il Pt_1 Pt_1 cedolino prodotto dal ricorrente dove sono esposte le detrazioni per lavoro dipendente. Acclarato ciò, la tipologia specifica di mansione – se nello spettacolo, come nel caso di specie, o in altro settore produttivo – risulta irrilevante”.
Su tali presupposti l' chiede alla CORTE, in riforma della sentenza impugnata, Pt_1 di rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente, con condanna dell'appellato alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
L'appellato si è costituito con una prima memoria depositata il 04/04/25, eccependo in via preliminare la tardività della notifica del ricorso e decreto ex art. 435 comma
2 c.p.c., nonché la violazione del diritto di difesa, essendo la notifica intervenuta il
3 04/04/25, quindi senza i 25 gg prescritti;
ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità dell'appello ed in subordine il rinvio dell'udienza per garantire il termine a difesa di 25 giorni, riservandosi ogni contestazione nel merito.
All'udienza del 15.04.2025, stante il mancato decorso dei 25 gg previsti dal comma
3 dell'art. 435 c.p.c. veniva accolta la richiesta di rinvio formulata da parte appellata e fissata udienza di discussione al 10/06/2025.
Con memoria depositata il 28.05.2025 l'appellato reitera l'eccezione di improcedibilità dell'appello per la iniziale notifica tardiva, difende la sentenza impugnata della quale chiede la conferma con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
All'udienza di discussione del 10.06.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Preliminarmente deve rigettarsi la eccezione di parte appellata di improcedibilità dell'appello per violazione dei termini di cui all'art. 435 secondo e terzo comma c.p.c.,- Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “Nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435, comma 2, c. p.c., deve notificare all'appellato il ricorso tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l'impugnazione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non ha carattere perentorio;
la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435, commi 3 e 4, c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione.” (Cass 30/10/2020, n.24034).
Analogamente, ai sensi dell'art. 435, comma 3, c.p.c., la violazione del termine non minore di venticinque giorni intercorrente tra la data di notifica dell'atto d'appello e quella dell'udienza di discussione, non determina l'improcedibilità dell'impugnazione, ma la nullità di quest'ultima, sanabile "ex tunc" senza che sia necessario giustificare il ritardo, essendo possibile avvalersi della spontanea costituzione dell'appellato o della rinnovazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (ex plurimis Cass., 24/12/2021, n.41479).
Le ragioni dell'appello svolto dall' vanno condivise con la conseguente Pt_1
4 riforma della sentenza impugnata nei termini di seguito espressi.
Osserva il Collegio che sulle questioni oggetto del presente giudizio si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30994 del
4.12.2024 nella quale ha stabilito che, in caso di percezione di redditi da lavoro dipendente, di qualunque entità, da parte del pensionato che ha conseguito il trattamento in forza di “quota 100”, lo stesso dovrà essere assoggettato alla perdita del trattamento pensionistico per l'intero anno di maturazione dei redditi maturati.
Inoltre anche questa Corte di Appello si era pronunciata su fattispecie analoga con la sentenza n.356/2023,le cui motivazioni si richiamano di seguito ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c. .
“Le ragioni dell'appello proposto dall' sono fondate e vanno accolte. Pt_1 Precisando però che le parole di esordio del terzo comma dell'art. 14 del DL n. 4/2019 e tutto il suo contenuto sono 'infelici' perché poco esplicative in una fattispecie come quella in esame. Pur essendo verosimile anche il contrario, per come sostenuto dal primo Giudice, nessuna espressione legale autorizzava neppure la conclusione cui è pervenuto il Tribunale e neanche i passi e le parole impiegati nella circolare del 2019 potevano profilare un'esenzione di incumulabilità Pt_1 pari a quella sancita in sentenza rifacendosi altresì a un insieme di risposte interlocutorie del servizio amministrativo dell'Ente, a ben vedere, prive anch'esse di possibili riferimenti equivocabili, fuorvianti o almeno tali da favorire una ricostruzione della potestà restitutoria previdenziale esercitabile nella circoscritta, 'matematica', misura pretesa dal . Pt_2 Aderente allo scopo perseguito dall'intero impianto normativo fissato dal DL n. 4/2019 sull'istituzione di “Quota 100” per come messo in luce dalla Corte Costituzionale, il terzo comma dell'art. 14 di tale fonte fornisce una nozione di incumulabilità tra trattamento pensionistico e redditi dal lavoro (nella misura in cui questi ultimi sono considerati valevoli a impedire il cumulo, ossia redditi da lavoro dipendente di qualsiasi tipo e misura da un lato e redditi da lavoro autonomo non occasionale eccedenti la soglia di € 5.000,00 lordi annui, dall'altro lato) che sembra ragionevole estendere all'intera annualità, o alle intere annualità, interessata/e dalla verificazione della loro coesistenza, né più, né meno. Nella sua difesa, l' sostiene perentoriamente che il comma 3 dell'art. 14 cit. Pt_1 pone un divieto di cumulo tale da estendersi a tutta quanta l'annualità di riferimento verificativo del fenomeno non ammesso, poiché la norma si esprime additando che la pensione 'quota 100' non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla quella di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo : è quindi l'intero tipo di pensione che non è cumulabile coi proventi nominativamente indicati e ciò non può che riguardare, perlomeno, l'intero anno in cui si verifichi la coesistenza tra pensione e redditi. Per un verso, poi, pare sia la stessa analisi compiuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 234/2022 a indirizzare l'interpretazione nel senso appena propugnato. Il Giudice remittente era al cospetto di una fattispecie in cui l' Pt_1
5 aveva chiesto al pensionato la ripetizione dei ratei versati e non aveva corrisposto i ratei relativi al periodo settembre-dicembre 2020, facendo applicazione dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019, come convertito, che dispone il divieto di cumulo della pensione anticipata con i redditi da lavoro dipendente. Nel dichiarare non fondata la questione posta dal Tribunale remittente, la Corte ha compiuto le seguenti notazioni, lumeggiate da una concezione di fondo che tiene conto dell'eccezionalità dello strumento previdenziale esaminato: i passi iniziali e finale della Sentenza della Consulta (di seguito sottolineati), esprimono concetti in grado di orientare l'ermeneusi seguita ora da questa Corte. Il Giudice delle Leggi ha notato che “ 7.1.– Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale. Di ciò è consapevole il giudice rimettente, il quale, pur adombrando che possa ritenersi sproporzionata la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare in cui siano stati percepiti redditi da lavoro, specialmente se si tratta di importi modesti, incentra il dubbio di legittimità costituzionale sul regime differenziato del divieto di cumulo. Mentre il lavoro occasionale, prestato senza vincolo di subordinazione, remunerato entro la soglia massima di 5.000 euro lordi annui è cumulabile con il trattamento pensionistico, non lo è il lavoro intermittente, foss'anche quello – come accaduto nella vicenda oggetto del giudizio principale – che non prevede alcun obbligo di disponibilità nel rispondere alla chiamata del datore di lavoro. A sostegno di tale prospettazione il rimettente richiama ripetutamente la sentenza n. 416 del 1999. Questa Corte ha affermato in tale occasione che, quanto al divieto di cumulo tra pensione anticipata e redditi da lavoro, le differenze tra lavoro autonomo e lavoro subordinato non erano, nella prospettiva del legislatore dell'epoca, tali da imporre una disciplina diversificata del cumulo. 7.2.– Il riferimento alla decisione citata non è dirimente nell'impostazione dell'odierna questione. La comparazione, ora proposta dal rimettente, fra redditi da lavoro autonomo occasionale entro la soglia di 5.000 euro lordi annui e redditi da lavoro intermittente non ha fondamento, poiché non sono omogenee le situazioni poste a raffronto. Il lavoro intermittente deve essere ricondotto all'ampia categoria del lavoro flessibile, che il legislatore ha progressivamente circondato di regole (da ultimo, con gli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»). In assenza di una disciplina tradizionale dell'orario di lavoro, specialmente nei settori produttivi in cui l'offerta di occupazione non è costante e non ha cadenze regolari, l'intento è quello di non ostacolare le scelte organizzative del datore di lavoro, garantendo al contempo la tutela della dignità del lavoratore, che si sostanzia, tra l'altro, nella compatibilità fra tempi di lavoro e vita privata. La disposizione che consente al lavoratore di non obbligarsi a rispondere alla chiamata del datore di lavoro (art. 13 del d.lgs. n. 81 del 2015), come nella fattispecie oggetto del giudizio principale,
6 si differenzia da quella in cui è prevista la corresponsione di un'indennità, commisurata alla retribuzione, che compensa i tempi di attesa di quanti optano per una disponibilità costante (art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2015). Entrambe le prestazioni di lavoro flessibile, sia pure nella loro peculiare frammentarietà, rispondono pur sempre a esigenze organizzative del datore di lavoro. L'eterodirezione è, al contrario, del tutto assente nel lavoro autonomo occasionale. Quest'ultimo costituisce, infatti, un'area residuale del lavoro autonomo, riconducibile alla definizione contenuta nell'art. 2222 del codice civile. L'occasionalità caratterizza una prestazione non abituale, sottratta a qualunque vincolo di subordinazione. 7.3.– La differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui (art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito). Come chiarito anche di recente da questa Corte, sia pure in una fattispecie diversa da quella ora in esame (sentenza n. 104 del 2022), il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la soglia indicata non è tenuto a iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e quei redditi, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, non sono soggetti a prelievo previdenziale. 7.4.– In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, si deve dunque escludere che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a “quota 100”, ai redditi da esse derivanti. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro qui esaminate porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 127 del 2020, n. 32 del 2018 e n. 241 del 2016; ordinanza n. 346 del 2004). 7.5.– La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta “quota 100” e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta “quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego – NASpI –,
7 nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale. Anche in questa prospettiva, l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione. Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente.” Per altro verso, dall'intera norma, per cui “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”, oltre all'arco temporale in cui opera il divieto di cumulo, ossia fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, il riferimento alla misura 'interna' di un anno entro la quale il cumulo è da escludere, è stato operato richiamando i proventi indotti dal lavoro autonomo occasionale che non possono essere superiori al limite di 5.000 euro lordi annui. Al di sotto di questa soglia -indentificata, sia con un parametro quantitativo, che temporale- è perciò possibile la coesistenza tra le due forme di proventi pensionistico e reddituale. Basandosi soltanto sul fattore tempo contraddistinto con riferimento all'anno, pare dunque parimenti possibile (anzi, persino indotto in senso prescrittivo dalla specialità della misura previdenziale e dei suoi tipici effetti) circoscrivere la durata in cui opera il divieto anche per i redditi da lavoro dipendente, qualunque possa essere la sua tipologia concreta e qualunque possa essere il loro ammontare (visto che non è 'lecito' fissare una soglia in alcun modo contemplata dal legislatore). Pare pertanto conforme allo spirito della legge e ragionevole rispetto all'indeterminatezza dell'espressione usata dicendosi che la pensione quota 100 non è cumulabile … senza negare in radice il diritto al tipo di pensione conseguita, stabilire che, nel caso della percezione di redditi da lavoro dipendente relativamente a una certa annualità, i ratei di pensione non dovuti debbano riguardare tutto quanto l'arco di quell'annualità, e non soltanto e strettamente i mesi coperti dall'attività lavorativa come ha riconosciuto il primo Giudice. Del resto, che il reddito si debba apprezzare di norma con riferimento all'anno intero e non per frazioni, è un dato che risulta, come si sa, sul piano impositivo/fiscale. L'espressione difensiva utilizzata dall'appellante dicendo che il legislatore ha fatto significativo riferimento ai redditi e non ai periodi di lavoro, possiede quindi un nucleo fondante di verità se con essa si intende spiegare che è (giocoforza) l'intero periodo annuale del reddito che spiega interamente efficacia sul divieto di cumulo. Altrimenti, sarebbe oltremodo anomalo, irrazionale e contrastante con le basilari ragioni a presidio di “quota 100” contemplare frazioni dell'anno in cui sarebbe possibile per l'interessato percepire la pensione e altre in cui sarebbe possibile sostentarsi solo grazie al reddito da lavoro, come in forza di un meccanismo “a corrente alternata” della prestazione previdenziale, in grado, in fondo, di lederne i presupposti e gli effetti ad essi collegati.>>
Con la richiamata Sentenza n. 30994 del 4.12.2024, la Corte di Cassazione,
8 pronunciando favorevolmente all' ricorrente, a proposito dell'indebita Pt_1 erogazione pensionistica generata dalla percezione di redditi da lavoro da parte di titolare di quota cento per il periodo intercorrente tra il riconoscimento di tale trattamento anticipato e il raggiungimento della soglia utile alla pensione di vecchiaia, ha significato che << la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto- legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata di recente esaminata dalla
Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto.
9. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.
10. La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che Pt_1 autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.
12. L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio
2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente
9 rimarcata da Corte cost. n. 234 del 2022 cit.
13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022).
14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
15. E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).
16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo. 17. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa.>>
La valenza di questo arresto giurisprudenziale di Legittimità, nonché i principi di
10 diritto sopra enunciati e le considerazioni sin qui esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, fanno senz'altro propendere per l'accoglimento dell'appello proposto dall' . Pt_1
Le spese processuali dei due gradi possono essere integralmente compensate tra le parti in rapporto all'instabile orientamento formatosi sulla questione di causa perlomeno prima della pronuncia resa dalla Corte di Cassazione per come sopra ricordata.
Si precisa infine che, per mero errore materiale, nel dispositivo in originale è stato scritto “sentenza n. 105 del Tribunale di Busto Arsizio”, in luogo di “sentenza n.
105/2025 del Tribunale di Busto Arsizio”, ed in tal modo si intende effettuata la correzione.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 105 del Tribunale di Busto Arsizio rigetta le domande svolte in primo grado da . Controparte_1
Compensate le spese del doppio grado.
Milano, 10 Giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
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