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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/07/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2196/2024 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale instaurato da
, con l'Avv. CH IA Controparte_1
RICORRENTE Nei confronti di
CP_2
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Per la parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, alla luce degli elementi emersi in corso di causa, disporre:
• l'affidamento super esclusivo della minore, in favore della Persona_1 madre, , con suo collocamento presso la madre;
Controparte_1
• l'obbligo a carico del padre, di contribuire al mantenimento CP_2 della figlia minore mediante il versamento della somma mensile non inferiore ad
€ 400,00, o quella diversa ritenuta di giustizia o congrua, da versare mediante bonifico entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre,
a far data dalla data della domanda, con rivalutazione Controparte_1 automatica annuale degli indici ISTAT
• l'obbligo a carico del padre, sig. di contribuire alle spese CP_2 straordinarie di cui la figlia minore necessiti, nella misura del 100%, tenuto conto del divario esistente tra le capacità patrimoniali e reddituali dei genitori, o quella diversa ritenuta di giustizia, con richiamo alle Linee Guida del CNF dd. 29.11.2017 quanto alla loro individuazione e senza necessità di preventivo consenso, rimborsando tale quota a semplice richiesta della madre ed esibizione della documentazione attestante l'avvenuto esborso;
• il diritto della madre a percepire nella totalità gli assegni familiari, l'assegno unico nazionale e provinciale e tutti i sussidi ed aiuti diretti alla figlia e a chiedere per intero la detrazione fiscale del carico della figlia minore e la detrazione delle spese per la stessa sostenute
• quanto ai diritti di visita padre-figlia, prevedere che il padre possa rivolgersi al
SST per eventualmente chiedere di vedere la figlia e intraprenda un idoneo percorso a ciò finalizzato, con incarico al il SST di regolamentare modalità e tempistica di eventuali incontri in spazio neutro, tenendo in considerazione gli interessi, la tutela e le esigenze della minore e tenuto conto anche la pressochè inesistente conoscenza tra padre e figlia e le difficoltà di relazione tra i genitori
Con vittoria di spese Per il Pubblico Ministero: Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 3.10.2024,la sig.ra conveniva in Controparte_1 giudizio per ottenere la regolamentazione dell'affidamento e del CP_2 mantenimento della figlia minore , nata a [...] il [...]. Persona_1
Esponeva la ricorrente le seguenti circostanze in fatto.
•la sig.ra giunta in Italia nel 2017 è stata accolta nel Progetto di CP_1
Accoglienza straordinario di e nel 2018 ha conosciuto tramite CP_3 conoscenti a Pistoia il sig. con cui ha intrapreso una relazione CP_2 sentimentale a distanza, senza mai alcuna effettiva convivenza;
•dalla loro relazione è nata a Trento in [...].08.2020 la figlia Per_1
riconosciuta da ambedue i genitori;
[...]
• già nel corso della gravidanza erano emerse le prime tensioni all'interno della coppia, con sporadici incontri che avvenivano circa un fine settimana al mese sino alla definitiva rottura di ogni legame affettivo al finire del 2020;
•dal momento dell'inasprimento dei rapporti, il sig. si è dimostrato CP_2 completamente assente, recandosi a Trento a far visita a madre e figlia soltanto alla nascita di e altre due volte nel suo primo anno di vita, limitando i Per_1 contatti con la sig. a sporadiche telefonate, in cui peraltro la trattava male CP_1
Pag. 2 di 8 e non si interessava pressoché per nulla della figlio letta e delle sue esigenze e necessità;
•il sig. non ha mai contribuito al soddisfacimento dei bisogni della figlia CP_2
e per la sua crescita, non essendosi MAI occupato della sua educazione e non avendo MAI versato alcunché quale contributo per il suo mantenimento, fatta eccezione per il versamento dell'esigua somma di € 50,00 in occasione del compimento del suo primo compleanno;
•la sig.ra residente a [...]dal 2018, è stata inserita con la figlia nel CP_1
Progetto di terza Accoglienza "Alice" fino al 30.11.22 e attualmente sono inserite in un progetto provinciale di accoglienza di nuclei familiari coordinato dal
Centro Astalli di Trento, all'interno del quale è stato loro assegnato un alloggio in condivisione con un altro nucleo familiare e garantito un accompagnamento con la presenza di un operatore per alcune ore a settimana;
•la ricorrente versa attualmente per l'alloggio l'importo mensile di € 150,00 a titolo di contributo per le spese (doc. 6 e 7);
•nell'ottica di un percorso di inclusione economica e sociale, mediante l'assistenza degli operatori sociali, ella ha svolto nel 2023 un corso professionale e un tirocinio per 5 mesi che la occupava per 6 ore al giorno (doc. 8);
•attualmente frequenta un corso formativo per addetti alle pulizie, che comprende anche un corso di italiano, della durata di 4 mesi e che la occupa circa 6 ore al giorno;
•allo scopo di poter garantire l'integrazione della minore e in ragione degli impegni lavorativi-formativi della madre, ha frequentato l'asilo nido, per il Per_1 quale era previsto il versamento di una somma pari a € 204,00 circa a cadenza bimensile (doc. 10 e 11), mentre ora la bimba frequenta la scuola materna (doc.
12);
•mensilmente è altresì necessario procedere all'acquisto dell'abbonamento per l'autobus per un importo di € 33,00, all'acquisto delle vitamine per per un Per_1 importo fisso di € 19,00, nonché a tutte le spese che la conduzione della vita quotidiana di un nucleo familiare comporta (cibo, vestiario, medicinali ecc.) (doc. 13);
• il sig. residente in [...]), a CP_2 quanto noto, vive a Pistoia in uno spazioso appartamento condiviso con altri coinquilini e lavora in una fabbrica di vestiti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
• i contatti tra i genitori sono ormai sporadici, pressoché inesistenti: il padre non si interessa della figlia e la ricorrente ha avuto grandi difficoltà ad ottenere il
Pag. 3 di 8 primo anno la documentazione del padre necessaria ai fini della compilazione ICEF e l'ottenimento dei sussidi (doc. 9) e negli anni successivi non ha più ricevuto alcuna collaborazione in tal senso;
• i pochi contatti telefonici sono spesso contraddistinti da comportamenti irrispettosi e poco adeguati da parte del sig. il quale peraltro raramente CP_2 in queste occasioni ha chiesto notizie della figlia, palesando davvero scarso interesse nei suoi confronti. Premesso in fatto quanto sopra, la ricorrente chiedeva che il Tribunale disponesse l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con disciplina delle visite del padre alla figlia e regolamentazione del dovere di mantenimento da parte del sig.
CP_2
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, preso atto della mancata costituzione in giudizio del resistente, del quale è stata dichiarata la contumacia, a scioglimento della riserva, preso atto delle informazioni pervenute da parte del Servizio Sociale, il Presidente istruttore, con ordinanza dd. 29.1.025, ha previsto in via temporanea ed urgente quanto segue: 1)l'affidamento della minore
in via esclusiva alla madre, sig.ra con Persona_1 Controparte_1 collocamento presso la residenza della stessa, in Trento;
2) le visite del padre alla figlia dovranno essere regolamentate nelle modalità e nella frequenza dal competente Servizio Sociale, al quale il sig. dovrà rivolgersi per CP_2 esercitare il proprio diritto;
3) dispone a carico del sig. la CP_2 somma di Euro 300,00 mensili quale contributo di mantenimento in favore della figlia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa giustificazione delle stesse e loro condivisione, secondo il protocollo CNF, e da versarsi sul conto corrente della sig.ra
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese a far data dalla domanda, oltre al 50% CP_1 delle spese straordinarie, previa giustificazione delle stesse e loro condivisione, secondo il protocollo CNF;
4) dispone che tutti gli assegni al nucleo, nazionali e provinciali siano percepiti dalla signora per intero. Controparte_1
Il procedimento è stato poi rinviato per il prosieguo all'udienza del 19 marzo 2025 per l'acquisizione delle informazioni sulla situazione lavorativa, reddituale e patrimoniale del resistente. La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 18 giugno 2025, all'esito della quale sulle conclusioni depositate in atti il Presidente ha trattenuto la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 4 di 8 Ritiene il Collegio che alla luce dell'istruttoria effettuata possano essere confermate le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale con le specificazioni che seguono. In relazione all'affidamento ed al collocamento della minore, si deve dare atto che la sig.ra ha confermato come, già all'epoca della gravidanza, CP_1 intervenuta dopo pochi mesi dall'inizio della relazione, fossero sorti gravi dissapori nella coppia, tanto da determinare la rottura del legame affettivo subito dopo la nascita della piccola e come, in seguito, il padre si sia Per_1 disinteressato della figlia e abbia assunto un comportamento tutt'altro che collaborante, anche rifiutandosi di trasmettere alla madre la documentazione che lo riguardano necessaria per l'ottenimento dell'assegno unico e dei sussidi per la minore. E' risultato confermato che il sig. non dimostra alcun interesse, non CP_2 aiuta nè collabora nella sua crescita ed educazione, non è a conoscenza dei bisogni della piccola , non telefona né vede la figlia (v. dichiarazioni della Per_1 ricorrente che trovano conferma nella relazione del SST in atti) e ciò anche alla luce della sua mancata costituzione nel procedimento, nonostante la regolarità della notifica, con conseguente dichiarata sua contumacia. La sig.ra sin da principio della presa in carico del nucleo monoparentale CP_1 risalente al 2021, riferito al Servizio Sociale come il padre “non sia mai stato un punto di riferimento stabile per la bambina, né dal punto di vista affettivo né in termini di sostegno materiale”. Dalla relazione in atti si evince peraltro come, anche in occasione dell'unico colloquio conoscitivo svoltosi in videoconferenza con il SST, egli “non si è mostrato collaborativo” (cfr. relazione in atti). Nella situazione di fragilità derivante dalla condizione di migrante, madre e figlia sono state prese in carico dal Servizi Sociale già nel 2017 e accolte nel Progetto di Terza Accoglienza “Alice”, che ha previsto la collocazione abitativa del nucleo monogenitoriale presso il Centro Astalli, progetto conclusosi nel marzo 2023 ma, in considerazione della “situazione del nucleo, non ancora pienamente autonomo sotto il profilo economico, lavorativo e abitativo”, traslato nel Progetto Parte di Accoglienza Nuclei Familiari della con mantenimento dell'alloggio presso il centro Astalli e l'affiancamento di un operatore di riferimento. Firmato Da: CH IA La sig.ra ha mostrato, e continua a dimostrare, impegno e determinazione CP_1 nella ricerca di un'autonomia economica, abitativa e personale. Nonostante le difficoltà linguistiche, ha partecipato a percorsi formativi e tirocini ed attualmente lavora a tempo indeterminato presso un privato ove si dedica, con
Pag. 5 di 8 impegno, a compiti di assistenza e cura familiare per quattro ore settimanali. Tale occupazione, non permette ancora una vita autonoma, ma la progettualità in atto è diretta a rinforzare gli aspetti pratico organizzativi necessari al raggiungimento della piena autonomia della madre verso la figlia e la propria persona. La relazione del SST riporta come il rapporto fra la madre figlia risulta nettamente positivo: la sig.ra è una mamma attenta, presente, adeguata e CP_1 premurosa nei confronti della piccola della quale coglie appieno e soddisfa Per_1
i bisogni primari, mostrandosi capace e consapevole di richiedere aiuto quando si presentano questioni di maggior rilievo. L'atteggiamento resiliente tenuto dalla sig.ra sin dall'arrivo in Italia e, in particolare, nel complicato legame con CP_1 il padre della piccola , ne mostrano, chiaramente, la natura tenace, Per_1 accudente e proattiva. La sig.ra cercando rifugio in Italia, si è CP_1 ritrovata in un contesto sociale e culturale profondamente diverso da quello di origine acuito dalla barriera linguistica della lingua italiana, con la sua maggiore complessità rispetto all'inglese “nigeriano” e alla lingua etnica che ella conosce dalla nascita. Non di meno, l'odierna ricorrente, ha dimostrato il proprio valore e potenziale rapportandosi adeguatamente con le professionalità parte della rete di cura costituita in favore suo e di e con la realtà sociale territoriale. Tale Per_1 impegno risalta nello svolgimento positivo della delicata mansione lavorativa di assistente familiare. La ricorrente è determinata a costruire un futuro positivo per sé stessa e per la propria figlia in Italia, consapevole che si tratta della scelta migliore per Per_1 entrambe. Ne è conferma il suo impegno a rispettare gli impegni e le regole, come dimostra il fatto che è in regola con i pagamenti dovuti, partecipa positivamente alla vita comunitaria in cui è accolta e conduce l'alloggio in maniera responsabile (v. relazione in atti del SST). Alla luce di quanto sin qui emerso, attesa la completa assenza del padre e il disinteresse sin qui dimostrato, ad avviso del Collegio sussistono senz'altro i presupposti per disporre un affidamento super-esclusivo della minore alla madre, come richiesto nelle conclusioni dalla difesa della ricorrente, onde consentirle una gestione più ampia e agevole possibile e, avendone le capacità, rispondere ai bisogni della figlia, occupandosi di ogni ambito che la riguardano. Circa le eventuali visite alla figlia, il Tribunale dispone che il padre dovrà rivolgersi al SST per la regolamentazione delle modalità e della tempistica degli incontri, da effettuarsi inizialmente in spazio neutro, tenendo in considerazione
Pag. 6 di 8 gli interessi, la tutela e le esigenze della minore e tenuto conto anche la scarsa conoscenza tra padre e figlia e le difficoltà di relazione tra i genitori. Quanto alle statuizioni economiche, ad avviso del Tribunale risulta congrua e idonea a rispondere alle esigenze del minore la somma di € 300,00, come fissata nell'ordinanza presidenziale, trattandosi di somma minimale al fine di soddisfare le ineludibili esigenze di mantenimento di una bambina di cinque anni, cui i genitori sono in ogni caso tenuti, considerato che i minori non dispongono da soli delle risorse per provvedere al proprio sostentamento e ai bisogni primari di vita, a cui devono necessariamente provvedere i genitori. Al riguardo, va evidenziato che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1 Cost. “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”). Tale somma è proporzionata alle risorse economiche dei genitori ed ai tempi di permanenza degli stessi con il figlio ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., considerato che solo la madre si occupa della gestione quotidiana della figlia.
A tal fine va considerato che dalle informazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate e dal Servizio per l'Impiego risulta che, in questi ultimi anni, il sig. ha sempre lavorato come dipendente a tempo determinato, con contratti CP_2 via via rinnovati, presso il medesimo datore di lavoro nel settore industriale di produzione abbigliamento. Egli ha lavorato ininterrottamente dal 2021 al 2023 e che soltanto di recente si trova disoccupato e percettore di sussidio NASPI. In particolare si evince che il resistente ha dichiarato nel 2021 un reddito da lavoro dipendente di € 7.010,00, nel 2022 di € 7.233,79 e nel 2023 pari ad € 5.664,76. Va poi considerato che in relazione all'età del resistente (39 anni) si può presumere che, anche se attualmente disoccupato, egli goda di una buona capacità lavorativa che gli consentirà sicuramente per il futuro di poter disporre di redditi adeguati anche per far fronte al mantenimento della bambina. Ritiene infine il Tribunale che deve essere confermato il riconoscimento in favore della sig.ra del diritto a percepire nella totalità gli assegni familiari CP_1 per la figlia minore per intero.
Pag. 7 di 8 Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti, data la particolare natura della causa e non essendosi il resistente sostanzialmente opposto alle richieste del ricorrente, considerata la sua mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 473-bis.28 e bis.29 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da disattesa ogni diversa Controparte_1 domanda, istanza ed eccezione, così provvede: 1) dispone l'affidamento super-esclusivo della minore nata a Persona_1
Trento il 11.8.2020, alla madre, con collocamento presso la residenza della stessa;
2) le visite del padre alla figlia dovranno essere regolamentate, a richiesta del padre, da parte al SST attraverso incontri, da effettuarsi inizialmente in spazio neutro, tenendo in considerazione gli interessi, la tutela e le esigenze della minore e tenuto conto anche della scarsa conoscenza tra padre e figlia e le difficoltà di relazione tra i genitori;
3) dispone a carico del sig. la somma di Euro 300,00 mensili quale CP_2 contributo di mantenimento in favore del figlio, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa giustificazione delle stesse e loro condivisione, secondo il protocollo CNF, e da versarsi sul conto corrente della ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese a far data dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa giustificazione delle stesse e loro condivisione, secondo il protocollo CNF;
4) dispone che tutti gli assegni al nucleo, nazionali e provinciali, siano percepiti dalla signora per intero. Controparte_1
5) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2196/2024 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale instaurato da
, con l'Avv. CH IA Controparte_1
RICORRENTE Nei confronti di
CP_2
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Per la parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, alla luce degli elementi emersi in corso di causa, disporre:
• l'affidamento super esclusivo della minore, in favore della Persona_1 madre, , con suo collocamento presso la madre;
Controparte_1
• l'obbligo a carico del padre, di contribuire al mantenimento CP_2 della figlia minore mediante il versamento della somma mensile non inferiore ad
€ 400,00, o quella diversa ritenuta di giustizia o congrua, da versare mediante bonifico entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre,
a far data dalla data della domanda, con rivalutazione Controparte_1 automatica annuale degli indici ISTAT
• l'obbligo a carico del padre, sig. di contribuire alle spese CP_2 straordinarie di cui la figlia minore necessiti, nella misura del 100%, tenuto conto del divario esistente tra le capacità patrimoniali e reddituali dei genitori, o quella diversa ritenuta di giustizia, con richiamo alle Linee Guida del CNF dd. 29.11.2017 quanto alla loro individuazione e senza necessità di preventivo consenso, rimborsando tale quota a semplice richiesta della madre ed esibizione della documentazione attestante l'avvenuto esborso;
• il diritto della madre a percepire nella totalità gli assegni familiari, l'assegno unico nazionale e provinciale e tutti i sussidi ed aiuti diretti alla figlia e a chiedere per intero la detrazione fiscale del carico della figlia minore e la detrazione delle spese per la stessa sostenute
• quanto ai diritti di visita padre-figlia, prevedere che il padre possa rivolgersi al
SST per eventualmente chiedere di vedere la figlia e intraprenda un idoneo percorso a ciò finalizzato, con incarico al il SST di regolamentare modalità e tempistica di eventuali incontri in spazio neutro, tenendo in considerazione gli interessi, la tutela e le esigenze della minore e tenuto conto anche la pressochè inesistente conoscenza tra padre e figlia e le difficoltà di relazione tra i genitori
Con vittoria di spese Per il Pubblico Ministero: Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 3.10.2024,la sig.ra conveniva in Controparte_1 giudizio per ottenere la regolamentazione dell'affidamento e del CP_2 mantenimento della figlia minore , nata a [...] il [...]. Persona_1
Esponeva la ricorrente le seguenti circostanze in fatto.
•la sig.ra giunta in Italia nel 2017 è stata accolta nel Progetto di CP_1
Accoglienza straordinario di e nel 2018 ha conosciuto tramite CP_3 conoscenti a Pistoia il sig. con cui ha intrapreso una relazione CP_2 sentimentale a distanza, senza mai alcuna effettiva convivenza;
•dalla loro relazione è nata a Trento in [...].08.2020 la figlia Per_1
riconosciuta da ambedue i genitori;
[...]
• già nel corso della gravidanza erano emerse le prime tensioni all'interno della coppia, con sporadici incontri che avvenivano circa un fine settimana al mese sino alla definitiva rottura di ogni legame affettivo al finire del 2020;
•dal momento dell'inasprimento dei rapporti, il sig. si è dimostrato CP_2 completamente assente, recandosi a Trento a far visita a madre e figlia soltanto alla nascita di e altre due volte nel suo primo anno di vita, limitando i Per_1 contatti con la sig. a sporadiche telefonate, in cui peraltro la trattava male CP_1
Pag. 2 di 8 e non si interessava pressoché per nulla della figlio letta e delle sue esigenze e necessità;
•il sig. non ha mai contribuito al soddisfacimento dei bisogni della figlia CP_2
e per la sua crescita, non essendosi MAI occupato della sua educazione e non avendo MAI versato alcunché quale contributo per il suo mantenimento, fatta eccezione per il versamento dell'esigua somma di € 50,00 in occasione del compimento del suo primo compleanno;
•la sig.ra residente a [...]dal 2018, è stata inserita con la figlia nel CP_1
Progetto di terza Accoglienza "Alice" fino al 30.11.22 e attualmente sono inserite in un progetto provinciale di accoglienza di nuclei familiari coordinato dal
Centro Astalli di Trento, all'interno del quale è stato loro assegnato un alloggio in condivisione con un altro nucleo familiare e garantito un accompagnamento con la presenza di un operatore per alcune ore a settimana;
•la ricorrente versa attualmente per l'alloggio l'importo mensile di € 150,00 a titolo di contributo per le spese (doc. 6 e 7);
•nell'ottica di un percorso di inclusione economica e sociale, mediante l'assistenza degli operatori sociali, ella ha svolto nel 2023 un corso professionale e un tirocinio per 5 mesi che la occupava per 6 ore al giorno (doc. 8);
•attualmente frequenta un corso formativo per addetti alle pulizie, che comprende anche un corso di italiano, della durata di 4 mesi e che la occupa circa 6 ore al giorno;
•allo scopo di poter garantire l'integrazione della minore e in ragione degli impegni lavorativi-formativi della madre, ha frequentato l'asilo nido, per il Per_1 quale era previsto il versamento di una somma pari a € 204,00 circa a cadenza bimensile (doc. 10 e 11), mentre ora la bimba frequenta la scuola materna (doc.
12);
•mensilmente è altresì necessario procedere all'acquisto dell'abbonamento per l'autobus per un importo di € 33,00, all'acquisto delle vitamine per per un Per_1 importo fisso di € 19,00, nonché a tutte le spese che la conduzione della vita quotidiana di un nucleo familiare comporta (cibo, vestiario, medicinali ecc.) (doc. 13);
• il sig. residente in [...]), a CP_2 quanto noto, vive a Pistoia in uno spazioso appartamento condiviso con altri coinquilini e lavora in una fabbrica di vestiti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
• i contatti tra i genitori sono ormai sporadici, pressoché inesistenti: il padre non si interessa della figlia e la ricorrente ha avuto grandi difficoltà ad ottenere il
Pag. 3 di 8 primo anno la documentazione del padre necessaria ai fini della compilazione ICEF e l'ottenimento dei sussidi (doc. 9) e negli anni successivi non ha più ricevuto alcuna collaborazione in tal senso;
• i pochi contatti telefonici sono spesso contraddistinti da comportamenti irrispettosi e poco adeguati da parte del sig. il quale peraltro raramente CP_2 in queste occasioni ha chiesto notizie della figlia, palesando davvero scarso interesse nei suoi confronti. Premesso in fatto quanto sopra, la ricorrente chiedeva che il Tribunale disponesse l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con disciplina delle visite del padre alla figlia e regolamentazione del dovere di mantenimento da parte del sig.
CP_2
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, preso atto della mancata costituzione in giudizio del resistente, del quale è stata dichiarata la contumacia, a scioglimento della riserva, preso atto delle informazioni pervenute da parte del Servizio Sociale, il Presidente istruttore, con ordinanza dd. 29.1.025, ha previsto in via temporanea ed urgente quanto segue: 1)l'affidamento della minore
in via esclusiva alla madre, sig.ra con Persona_1 Controparte_1 collocamento presso la residenza della stessa, in Trento;
2) le visite del padre alla figlia dovranno essere regolamentate nelle modalità e nella frequenza dal competente Servizio Sociale, al quale il sig. dovrà rivolgersi per CP_2 esercitare il proprio diritto;
3) dispone a carico del sig. la CP_2 somma di Euro 300,00 mensili quale contributo di mantenimento in favore della figlia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa giustificazione delle stesse e loro condivisione, secondo il protocollo CNF, e da versarsi sul conto corrente della sig.ra
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese a far data dalla domanda, oltre al 50% CP_1 delle spese straordinarie, previa giustificazione delle stesse e loro condivisione, secondo il protocollo CNF;
4) dispone che tutti gli assegni al nucleo, nazionali e provinciali siano percepiti dalla signora per intero. Controparte_1
Il procedimento è stato poi rinviato per il prosieguo all'udienza del 19 marzo 2025 per l'acquisizione delle informazioni sulla situazione lavorativa, reddituale e patrimoniale del resistente. La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 18 giugno 2025, all'esito della quale sulle conclusioni depositate in atti il Presidente ha trattenuto la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 4 di 8 Ritiene il Collegio che alla luce dell'istruttoria effettuata possano essere confermate le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale con le specificazioni che seguono. In relazione all'affidamento ed al collocamento della minore, si deve dare atto che la sig.ra ha confermato come, già all'epoca della gravidanza, CP_1 intervenuta dopo pochi mesi dall'inizio della relazione, fossero sorti gravi dissapori nella coppia, tanto da determinare la rottura del legame affettivo subito dopo la nascita della piccola e come, in seguito, il padre si sia Per_1 disinteressato della figlia e abbia assunto un comportamento tutt'altro che collaborante, anche rifiutandosi di trasmettere alla madre la documentazione che lo riguardano necessaria per l'ottenimento dell'assegno unico e dei sussidi per la minore. E' risultato confermato che il sig. non dimostra alcun interesse, non CP_2 aiuta nè collabora nella sua crescita ed educazione, non è a conoscenza dei bisogni della piccola , non telefona né vede la figlia (v. dichiarazioni della Per_1 ricorrente che trovano conferma nella relazione del SST in atti) e ciò anche alla luce della sua mancata costituzione nel procedimento, nonostante la regolarità della notifica, con conseguente dichiarata sua contumacia. La sig.ra sin da principio della presa in carico del nucleo monoparentale CP_1 risalente al 2021, riferito al Servizio Sociale come il padre “non sia mai stato un punto di riferimento stabile per la bambina, né dal punto di vista affettivo né in termini di sostegno materiale”. Dalla relazione in atti si evince peraltro come, anche in occasione dell'unico colloquio conoscitivo svoltosi in videoconferenza con il SST, egli “non si è mostrato collaborativo” (cfr. relazione in atti). Nella situazione di fragilità derivante dalla condizione di migrante, madre e figlia sono state prese in carico dal Servizi Sociale già nel 2017 e accolte nel Progetto di Terza Accoglienza “Alice”, che ha previsto la collocazione abitativa del nucleo monogenitoriale presso il Centro Astalli, progetto conclusosi nel marzo 2023 ma, in considerazione della “situazione del nucleo, non ancora pienamente autonomo sotto il profilo economico, lavorativo e abitativo”, traslato nel Progetto Parte di Accoglienza Nuclei Familiari della con mantenimento dell'alloggio presso il centro Astalli e l'affiancamento di un operatore di riferimento. Firmato Da: CH IA La sig.ra ha mostrato, e continua a dimostrare, impegno e determinazione CP_1 nella ricerca di un'autonomia economica, abitativa e personale. Nonostante le difficoltà linguistiche, ha partecipato a percorsi formativi e tirocini ed attualmente lavora a tempo indeterminato presso un privato ove si dedica, con
Pag. 5 di 8 impegno, a compiti di assistenza e cura familiare per quattro ore settimanali. Tale occupazione, non permette ancora una vita autonoma, ma la progettualità in atto è diretta a rinforzare gli aspetti pratico organizzativi necessari al raggiungimento della piena autonomia della madre verso la figlia e la propria persona. La relazione del SST riporta come il rapporto fra la madre figlia risulta nettamente positivo: la sig.ra è una mamma attenta, presente, adeguata e CP_1 premurosa nei confronti della piccola della quale coglie appieno e soddisfa Per_1
i bisogni primari, mostrandosi capace e consapevole di richiedere aiuto quando si presentano questioni di maggior rilievo. L'atteggiamento resiliente tenuto dalla sig.ra sin dall'arrivo in Italia e, in particolare, nel complicato legame con CP_1 il padre della piccola , ne mostrano, chiaramente, la natura tenace, Per_1 accudente e proattiva. La sig.ra cercando rifugio in Italia, si è CP_1 ritrovata in un contesto sociale e culturale profondamente diverso da quello di origine acuito dalla barriera linguistica della lingua italiana, con la sua maggiore complessità rispetto all'inglese “nigeriano” e alla lingua etnica che ella conosce dalla nascita. Non di meno, l'odierna ricorrente, ha dimostrato il proprio valore e potenziale rapportandosi adeguatamente con le professionalità parte della rete di cura costituita in favore suo e di e con la realtà sociale territoriale. Tale Per_1 impegno risalta nello svolgimento positivo della delicata mansione lavorativa di assistente familiare. La ricorrente è determinata a costruire un futuro positivo per sé stessa e per la propria figlia in Italia, consapevole che si tratta della scelta migliore per Per_1 entrambe. Ne è conferma il suo impegno a rispettare gli impegni e le regole, come dimostra il fatto che è in regola con i pagamenti dovuti, partecipa positivamente alla vita comunitaria in cui è accolta e conduce l'alloggio in maniera responsabile (v. relazione in atti del SST). Alla luce di quanto sin qui emerso, attesa la completa assenza del padre e il disinteresse sin qui dimostrato, ad avviso del Collegio sussistono senz'altro i presupposti per disporre un affidamento super-esclusivo della minore alla madre, come richiesto nelle conclusioni dalla difesa della ricorrente, onde consentirle una gestione più ampia e agevole possibile e, avendone le capacità, rispondere ai bisogni della figlia, occupandosi di ogni ambito che la riguardano. Circa le eventuali visite alla figlia, il Tribunale dispone che il padre dovrà rivolgersi al SST per la regolamentazione delle modalità e della tempistica degli incontri, da effettuarsi inizialmente in spazio neutro, tenendo in considerazione
Pag. 6 di 8 gli interessi, la tutela e le esigenze della minore e tenuto conto anche la scarsa conoscenza tra padre e figlia e le difficoltà di relazione tra i genitori. Quanto alle statuizioni economiche, ad avviso del Tribunale risulta congrua e idonea a rispondere alle esigenze del minore la somma di € 300,00, come fissata nell'ordinanza presidenziale, trattandosi di somma minimale al fine di soddisfare le ineludibili esigenze di mantenimento di una bambina di cinque anni, cui i genitori sono in ogni caso tenuti, considerato che i minori non dispongono da soli delle risorse per provvedere al proprio sostentamento e ai bisogni primari di vita, a cui devono necessariamente provvedere i genitori. Al riguardo, va evidenziato che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1 Cost. “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”). Tale somma è proporzionata alle risorse economiche dei genitori ed ai tempi di permanenza degli stessi con il figlio ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., considerato che solo la madre si occupa della gestione quotidiana della figlia.
A tal fine va considerato che dalle informazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate e dal Servizio per l'Impiego risulta che, in questi ultimi anni, il sig. ha sempre lavorato come dipendente a tempo determinato, con contratti CP_2 via via rinnovati, presso il medesimo datore di lavoro nel settore industriale di produzione abbigliamento. Egli ha lavorato ininterrottamente dal 2021 al 2023 e che soltanto di recente si trova disoccupato e percettore di sussidio NASPI. In particolare si evince che il resistente ha dichiarato nel 2021 un reddito da lavoro dipendente di € 7.010,00, nel 2022 di € 7.233,79 e nel 2023 pari ad € 5.664,76. Va poi considerato che in relazione all'età del resistente (39 anni) si può presumere che, anche se attualmente disoccupato, egli goda di una buona capacità lavorativa che gli consentirà sicuramente per il futuro di poter disporre di redditi adeguati anche per far fronte al mantenimento della bambina. Ritiene infine il Tribunale che deve essere confermato il riconoscimento in favore della sig.ra del diritto a percepire nella totalità gli assegni familiari CP_1 per la figlia minore per intero.
Pag. 7 di 8 Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti, data la particolare natura della causa e non essendosi il resistente sostanzialmente opposto alle richieste del ricorrente, considerata la sua mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 473-bis.28 e bis.29 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da disattesa ogni diversa Controparte_1 domanda, istanza ed eccezione, così provvede: 1) dispone l'affidamento super-esclusivo della minore nata a Persona_1
Trento il 11.8.2020, alla madre, con collocamento presso la residenza della stessa;
2) le visite del padre alla figlia dovranno essere regolamentate, a richiesta del padre, da parte al SST attraverso incontri, da effettuarsi inizialmente in spazio neutro, tenendo in considerazione gli interessi, la tutela e le esigenze della minore e tenuto conto anche della scarsa conoscenza tra padre e figlia e le difficoltà di relazione tra i genitori;
3) dispone a carico del sig. la somma di Euro 300,00 mensili quale CP_2 contributo di mantenimento in favore del figlio, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa giustificazione delle stesse e loro condivisione, secondo il protocollo CNF, e da versarsi sul conto corrente della ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese a far data dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa giustificazione delle stesse e loro condivisione, secondo il protocollo CNF;
4) dispone che tutti gli assegni al nucleo, nazionali e provinciali, siano percepiti dalla signora per intero. Controparte_1
5) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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