Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01942/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01940/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1940 del 2024, proposto da EN TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Domenico Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, Ministero della Cultura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Vibonati, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego di compatibilità ambientale MIC_SABAP-SA 26/08/2024/0020524-P, notificato in data 26 agosto 2024, nonché di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e/o conseguente, comunque lesivo dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. AF OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 29 ottobre 2024 e depositato il 27 novembre 2024, il ricorrente impugna il parere negativo reso dalla competente Soprintendenza sull'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica dallo stesso presentata; l’Amministrazione evidenzia di aver già valutato le medesime opere con un parere del 2007 e un parere del 2010, nell'ambito dei procedimenti già precedentemente svolti e conclusisi in senso negativo, avendo il ricorrente riproposto semplicemente, con un'unica istanza, la valutazione di opere già oggetto di due distinte istanze.
2. Il ricorrente deduce:
- l'omessa comunicazione di avvio del procedimento;
- la tardività del parere reso;
- la diversità degli interventi oggetto dell'istanza nonché il loro corretto inserimento nel contesto edilizio e ambientale.
3. Si è costituita l'Amministrazione depositando documenti.
4. All’udienza pubblica del 5 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Come rilevato nel corso dell’udienza pubblica, anche ai fini di cui all'art. 73, comma 3, c.p.a., il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, con l'istanza presentata, ha nuovamente richiesto l'accertamento di compatibilità paesaggistica di opere per le quali la competente Soprintendenza aveva già negato la positiva valutazione ai medesimi fini.
L’Amministrazione, senza compiere alcuna valutazione e richiamando i pareri già resi, ha rappresentato di aver già provveduto in merito alle predette opere, senza che la parte privata abbia peraltro fornito elementi diversi e ulteriori di valutazione, confermando pertanto i pareri del 2007 e del 2010.
L’atto impugnato risulta quindi meramente confermativo dei pareri già espressi e non impugnati, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse della relativa contestazione.
Infatti “ la distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi viene ravvisata in giurisprudenza nella circostanza che l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; mentre ricorre invece l'atto meramente confermativo (non impugnabile), allorché l'Amministrazione si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 maggio 2023, n.4642).
Pertanto solo l'atto di conferma in senso proprio va a sostituire l'atto confermato, rendendo necessaria la sua impugnazione, mentre l'atto meramente confermativo non onera il ricorrente della sua impugnazione, la quale risulta inammissibile per difetto di interesse (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 aprile 2020, n.2570).
6. Per completezza espositiva, si rileva che il ricorso è comunque infondato nel merito.
Con il parere adottato, meramente confermativo dei precedenti, la Soprintendenza ha ribadito le valutazioni già compiute, in relazione sia all'edificio sia ai muri di cinta, evidenziando, in particolare:
- la diversa ubicazione dell’edificio, la diversa consistenza e conformazione della copertura, il diverso assetto dell’area esterna, la maggiore emersione della costruzione rispetto a quanto originariamente previsto (posto che il livello interrato è stato modificato in un seminterrato, con il lato sud – ovest interamente a vista e i prospetti laterali solo parzialmente schermati con terreno di riporto), cosicché la conformazione volumetrica della costruzione risulta in generale aumentata e l'effetto di quanto costruito risulta di maggiore impatto, incidendo negativamente sul paesaggio;
- l’esecuzione di movimenti terra e la realizzazione di muri di cinta e di contenimento in cemento armato dal notevole sviluppo plano-altimetrico, che hanno “alterato profondamente la morfologia del pendio e incrementato l'immagine del costruito, con conseguente negativo impatto paesaggistico”;
- con riferimento alle opere da ultimo citate, le incongruenze tra i vari elaborati presentati a corredo delle istanze, in relazione alle quote altimetriche e ai profili di campagna;
- che le opere da ultimo citate, non presenti in alcun elaborato grafico relativo al progetto del fabbricato a suo tempo assentito e per il quale erano state anche formulate dalla medesima Amministrazione prescrizioni relative al piano interrato e al limite della sua sporgenza (50 cm), si sono rese necessarie per compensare le traslazioni plano-altimetriche e la maggiore quota del fabbricato e delle relative pertinenze nonché per contenere gli elevati spessori di terreno.
Esclusa la rilevanza dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento (in quanto non sono stati allegati elementi specifici e ulteriori che avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento) e la tardività del parere (in quanto reso nel termine di novanta giorni previsto dall’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, posto che il parere è stato reso il 26 agosto 2024 a seguito della trasmissione dell’istanza avvenuta il 31 maggio 2024), occorre considerare che il parere del 2010 relativo ai muri di recinzione è stato oggetto di impugnazione dinanzi a questo Tribunale, respinta con la sentenza n. 739 del 2021.
Inoltre, il ricorso e la relazione a cui lo stesso rinvia non smentiscono le valutazioni compiute dall’Amministrazione nel 2007 e nel 2010, in particolare quelle relative alla realizzazione di un maggior volume del fabbricato, alla profonda alterazione della morfologia dei luoghi e al particolare impatto della maggiore emersione dell’edificato dal suolo.
Infatti la relazione non è corredata di elaborati grafici che rappresentano e raffrontano i volumi assentiti e quelli effettivamente realizzati, limitandosi a mere asserzioni circa la mancata modifica dei volumi, delle sagome e delle altezze.
Allo stesso modo, la medesima relazione non chiarisce, sempre sotto il profilo grafico nonché fotografico, di quanto il piano interrato effettivamente sporga dal suolo e quanto la maggiore sporgenza richiamata dalla Soprintendenza impatti sul paesaggio, specie con riferimento al lato di sud-ovest, avendo in allegato unicamente rappresentazioni fotografiche dei lati nord, est, di un lato ovest in cui non è assolutamente visibile l’edificio o tale parte dell’edificio (con chiarezza e nella sua interezza) e di un lato nord-ovest ripresa a grande distanza e in cui sono visibili addirittura tre interi piani fuori terra (anziché due) più il tetto.
A ciò si aggiunga infine che né il ricorso né la relativa relazione attestano e chiariscono documentalmente che la nuova istanza presentata ha ad oggetto opere diverse da quelle già esaminate né contengono elementi utili a consentire un raffronto tra le opere oggetto delle diverse istanze al fine di evidenziare tale diversità.
7. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Appare equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA ME, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
AF OS, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AF OS | SA ME |
IL SEGRETARIO