Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 6273/2023 RG
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dell'Avv. Parte_1
Valerio Sasso;
ricorrente
CONTRO
, residente in [...]; CP_1
resistente contumace
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente allegava di aver lavorato dal 18.08.2021 al 25.01.2022 alle dipendenze della sig.ra con svolgimento di mansioni di badante in favore della madre della sig.ra , CP_1 CP_1 essendo la sig.ra e la madre entrambe residenti in [...]
n. 6.
Specificava che aveva prestato la propria attività quale “convivente” usufruendo di vitto e alloggio per 65 ore settimanali, con le seguenti modalità: - dal lunedì alla domenica dalle ore 08.00 alle ore
20.00, con due ore di riposo per pausa pranzo, usufruendo dei riposi settimanali coincidenti esclusivamente con il pomeriggio del giovedì dalle 15.00 alle 20.00 e di aver avuta corrisposta la retribuzione mensile di fatto pari ad € 750,00.
Esponeva che era stata assunta dalla sig.ra da cui riceveva le direttive e la CP_1 retribuzione mensile, ed al cui potere disciplinare era sottoposta.
Rappresentava di aver prestato la propria attività lavorativa per tutte le domeniche nel suddetto periodo di lavoro per 10 ore per ciascuna domenica, senza ricevere la relativa indennità sostitutiva;
di aver prestato la propria attività lavorativa nei sette giorni festivi infrasettimanali nel suddetto periodo di lavoro sempre per 10 ore per ciascun giorno festivo, senza ricevere la relativa indennità sostitutiva;
di non aver avuta corrisposta la retribuzione relativa agli ultimi 15 giorni di attività lavorativa prestata;
di non aver avuto corrisposto nulla a titolo di trattamento di fine rapporto.
Deduceva che il rapporto lavorativo è di natura subordinata e trova la sua disciplina nel CCNL disciplinante il rapporto di lavoro domestico e, che in relazione alle mansioni svolte di fatto, le spetta l'inquadramento nella categoria BS del citato CCNL.
Chiedeva la condanna del resistente al pagamento della somma complessiva di €2.795,55 a titolo di differenze retributive e la condanna del resistente a versare i contributi dovuti in relazione alla retribuzione corrisposta.
Il resistente, ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
1
(Cassazione civile sez. lav., 3 aprile 2000, n. 4036).
All'udienza del 15.10.2024 la ricorrente, interrogata liberamente ai sensi dell'art. 420 c.p.c., ha confermato il contenuto del ricorso.
Inoltre il teste alla stessa udienza ha dichiarato sul capo A del ricorso Testimone_1
“riconosco la ricorrente presente in aula e confermo che la ricorrente dal 18.8.2021 al 25.1.2022 ha lavorato presso l'abitazione della sig.ra in Afragola. Questo posso dirlo perché l'ho CP_1 accompagnata fino a sotto il palazzo della sig.ra in Afragola, però preciso che non sono CP_1 mai entrata in casa. ADR: “ho visto una signora sulla sedia a rotelle allorquando io e la ricorrente ci siamo sentite tramite una videochiamata e poi la ricorrente mi ha detto che la signora sulla sedia a rotelle si chiamava ” Per_1
Sul capo B il teste ha riferito: “preciso che io e la ricorrente vivevamo a Napoli insieme con una connazionale nostra amica e per questo so che la ricorrente si recava in Afragola per lavorare presso la casa della signora notte e giorno con esclusione del giovedì, che era giorno CP_1 di riposo settimanale.” Il teste ha inoltre riferito sul capo D: “la ricorrente mi ha detto che è stata assunta dalla sig.ra la quale le dava anche le direttive per le mansioni da svolgere per CP_1 accudire la madre, sig.ra . Sul capo E il teste ha dichiarato: “Per quanto so la ricorrente non Per_1 ha goduto né di ferie né di periodi di malattia nel periodo di lavoro presso la sig.ra ” CP_1
Sul capo I il teste ha riferito: “la ricorrente ha lavorato anche i giorni festivi”.
Deve inoltre rilevarsi che, a fronte della rituale notificazione dell'ordinanza con cui è stato ammesso l'interrogatorio formale, il resistente non si è presentato senza giustificato motivo di tal che, valutato l'anzidetto quadro probatorio, possono ritenersi come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Emerge dalle dichiarazioni del teste sopra indicato che la ricorrente era vincolata all'osservanza di specifiche direttive relative alle mansioni espletate ed era tenuta all'osservanza di un orario lavorativo prestabilito, potendosi quindi accertare la sussistenza di un rapporto lavorativo di natura subordinata tra le parti in causa con svolgimento da parte della ricorrente di mansioni inquadrabili nel livello BS del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico dal 18.8.2021 al
25.1.2022.
A fronte della prova dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, il resistente non ha fornito la prova del pagamento della somma dovuta a titolo di spettanze retributive e di trattamento di fine rapporto (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Pertanto il resistente deve essere condannato al pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente da calcolarsi attenendosi al principio di diritto affermato dalla Corte di Legittimità secondo cui in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito, anche se il datore di lavoro non aderisca ad una delle organizzazioni sindacali firmatarie,
2 ben può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, che rappresenta il più adeguato strumento per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione, anche se limitatamente ai titoli contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta retribuzione, con esclusione, quindi, dei compensi aggiuntivi e delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima (cfr.
Sez. L, Sentenza n. 18584 del 07/07/2008).
Per quanto attiene alla quantificazione delle spettanze possono essere utilizzati i conteggi depositati in atti in quanto correttamente elaborati in base al CCNL di settore.
Devono essere inoltre corrisposti gli interessi legali sulle somme dovute, annualmente rivalutate, dalle singole scadenze al saldo.
Deve essere rigettata la domanda diretta alla condanna del datore di lavoro al pagamento degli oneri contributivi in favore degli enti competenti in ragione dell'orientamento della Corte di Legittimità che afferma “che, in caso di omissione contributiva, il lavoratore può chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali in favore dell'ente previdenziale solo se quest'ultimo sia parte nel medesimo giudizio, restando esclusa in difetto l'ammissibilità di tale pronuncia (che sarebbe una condanna nei confronti di terzo, non ammessa nel nostro ordinamento in difetto di espressa previsione).” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 19398 del
2014).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
PQM
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accerta la sussistenza di un rapporto lavorativo di natura subordinata tra le parti in causa con svolgimento da parte della ricorrente di mansioni inquadrabili nel livello BS del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico dal 18.8.2021 al 25.1.2022;
- condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di
€2.795,55 a titolo di differenze retributive, oltre agli interessi legali sulle somme dovute, annualmente rivalutate, dalle singole scadenze fino al saldo;
- condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in
€1.400,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Così deciso il 21.5.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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