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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 07/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 536/2023 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I
e
CP_1 Controparte_2
Controparte_3 CP_2
CP_4 CP_5 CP_6
[...] CP_7 CP_8
CP_9 CP_10 [...]
CP_11 [...]
CP_12 CP_12
CP_2 [...]
CP_13
CONVENUTO/I
Oggi 7 marzo 2025 ad ore 10.40, innanzi alla dott. ssa Maria Adelaide Satta, sono comparsi:
Per l'avv. MURGIA ANNA RITA . Parte_1 Parte_2
Pe le convenute costituite l'avv. GIUSEPPE CASU.
Per gli altri convenuti Nessuno.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione.
L'avv. MURGIA per parte attrice conferma le conclusioni come da ricorso introduttivo. L'avv. CASU per le convenute costituite si associa. Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Adelaide Satta ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 536/2023 promossa da: nato a [...] il [...], (C.F. ), e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], (C.F. ), entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Budoni, via Nazionale, ang. Via dei Lidi, presso lo studio dell'avv. Anna Rita Murgia che li rappresenta e difende giusta delega estesa in calce al ricorso ex art. 281 duodecies c.p.c.
ATTORI
Contro
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_14 C.F._3
, nata a [...] il [...], C.F.
[...] TE
nata a [...] il [...], C.F. C.F._4 CP_16
, elettivamente domiciliati in Siniscola via Sassari 96 presso lo studio C.F._5 dell'avv. Giuseppe Giovanni Casu che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
E
Controparte_17
[...] [...]
Controparte_18
[...] [...]
Controparte_19
[...]
CONVENUTI - CONTUMACI
OGGETTO: Usucapione
pagina 2 di 4 CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 7.3.2025 Parte attrice ha confermato le conclusioni di cui all'atto di citazione. Le convenute costituite si sono associate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 22 maggio 2023, regolarmente notificato, e Parte_1
convenivano in giudizio davanti l'intestato Tribunale i convenuti indicati in Parte_2 epigrafe affinchè venissero dichiarati proprietari esclusivi, per intervenuta usucapione ultraventennale, del terreno per cui è causa.
A fondamento della domanda gli attori hanno dedotto:
-di essere da oltre 20 anni nel possesso pieno, pubblico, pacifico, ininterrotto e continuato del terreno sito in Torpè e distinto nel Comune Censuario di Torpè, Catasto Terreni al Foglio 44, particella 776, di are 17,66, reddito dominicale € 3,65 e reddito agrario € 1,64, confinante con proprietà eredi Pt_2 Per_ eredi , proprietà – e strade interpoderali;
Pt_1 Pt_2
- che possiedono e godono in maniera esclusiva del terreno oggetto di causa occupandosi della gestione, cura e manutenzione;
-che tuttavia il terreno catastalmente risulta intestato a soggetti terzi e pertanto di avere interesse ad ottenere il riconoscimento per intervenuta usucapione della proprietà anche ai fini della trascrizione e della voltura catastale.
Si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta i convenuti TE
, , le quali deducevano che il terreno è sempre
[...] Controparte_14 CP_16 stato utilizzato dai sigg. e e pertanto di non opporsi alla domanda Parte_1 Parte_2 alla quale aderivano chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Tutti gli altri convenuti venivano dichiarati contumaci.
La causa, riassegnata, è stata istruita con documenti e prova testimoniale. Sulle conclusioni precisate dalle parti costituite, viene oggi per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
°°°°°°°°°°
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento. Premesso che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono due requisiti base per l'istituto che ci occupa. Il possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni. Tanto premesso, dalla documentazione allegata all'atto introduttivo (visure storiche catastali, certificati storici anagrafici, certificato ipotecario speciale, ecc.), gli odierni convenuti citati in qualità di intestatari o eredi degli stessi intestatari catastale dei beni oggetto di causa risulta esaurire l'ambito dei soggetti potenzialmente controinteressati all'accoglimento della domanda, ragione per cui il contraddittorio deve ritenersi correttamente instaurato.
Quanto al merito della pretesa oggetto di causa, le testimonianze (v. ud. 24.4.2024 /24.9.2024 testi :
, assunte nel corso del giudizio hanno confermato il possesso dei coniugi Tes_1 Tes_2 Tes_3
odierni attori per oltre vent'anni del terreno coltivandolo e trattenendone i frutti. CP_20
I testimoni della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato il possesso di e del terreno oggetto di causa, dimostrando di conoscere i luoghi Parte_1 Parte_2
e di frequentare personalmente gli attori.
Si riportano brevi estratti delle dichiarazioni testimoniali “… conosco bene il terreno perché essendo di mio cognato che frequento dal 1985 e quindi anche il terreno dove mi sono recato spesso con pagina 3 di 4 e [....] Ci sono piante di ulivo, periodicamente fanno la pulizia del terreno Pt_1 Parte_2
, un orticello per il fabbisogno familiare.” (teste ); “.. Frequento i coniugi – Tes_2 Pt_1 Pt_2 sin da quando ero bambino e quando mi recavo da loro con mio padre andavamo anche nel terreno di cui mi si chiede. Ho sempre visto solo loro nel terreno . Il terreno è recintato per due lati con muro in pietra e per gli altri lati con rete metallica” (teste ; “…Abito sin dal 1985 vicino al terreno di Tes_1 cui mi si chiede. Vedo i ricorrenti nel terreno già da qualche anno dopo al mio ovvero dal 1986, 1987.
Il terreno è recintato con muretto a secco, ci sono delle piante di eucaliptus e piante di ulivi. Ho visto solo e negli anni raccogliere le olive e farle proprie. Prima di Parte_1 Parte_2 loro il terreno era libero da piante , non c'era niente. Riconosco il terreno nella planimetria che mi viene esibita. Non conosco i dati catastali mentre confermo i nomi dei confinanti. ” (teste ) . Tes_3
Pertanto e hanno provato la sussistenza dei presupposti Parte_1 Parte_2 previsti dall'art. 1158 c.c per intervenuta usucapione dell'immobile oggetto di causa.
Il comportamento processuale dei convenuti che non si sono costituiti in giudizio, fatta eccezione per , le quali hanno aderito TE Controparte_14 CP_16 alla domanda, non hanno contestato la rilevanza e l'efficacia dei fatti posti a base della pretesa attorea, confermano così la mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile de quo dal possessore.
Alla luce di quanto emerso in corso di causa la domanda attorea risulta quindi provata nei suoi fatti costitutivi e deve pertanto essere accolta.
Le spese del giudizio, tenuto conto che non vi è stata opposizione alla domanda, vengono interamente compensate tra le parti.
La presente sentenza va trascritta, ai sensi dell'art. 2651 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), comproprietari, per intervenuta usucapione, del terreno sito in Torpè, C.F._2 distinto nel Comune Censuario di Torpè, Catasto Terreni al Foglio 44, particella 776. 2. Spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ai difensori delle parti presenti ed allegazione al verbale.
Nuoro, 7 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Adelaide Satta
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