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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 30/10/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1558/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1558/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il Parte_1
30/07/1987, assistita e difesa dall'avv. GIANNONE MICHELA
e nato ad [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. GIANNONE MICHELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/08/2025, Parte_1
e esponevano di avere intrattenuto una relazione more Controparte_1 uxorio, dalla quale era nata la figlia minore il 23.11.2014 a Pescara. Persona_1
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara, al fine di ottenere una regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale sulla figlia minore
. Per_1
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido della minore, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 28/10/2025:
pagina 2 di 4 1. viene affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre nell'abitazione presso cui si trasferirà nel Comune di Pescara.
2. I genitori saranno tenuti a prestare massima attenzione alla cura ed ai bisogni della figlia minorenne, a tenersi aggiornati e collaborare fra loro, ed a concordare gli aspetti riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute ed in genere tutto quello che concerne la crescita fisica e psichica della bambina, evitando qualsivoglia trascuratezza o ricaduta negativa sul sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico della figlia. Le decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate separatamente da ciascun genitore ex art. 337 ter, comma 3, cod. civ.-
3. Il sig. salvo differente accordo fra le parti, avrà facoltà di vedere Controparte_1
e tenere con sé la piccola dal lunedì all'uscita da scuola fino al giovedì, quando Per_1 il padre accompagnerà la minore a scuola. Nel periodo estivo il padre continuerà a tenere con sé la figlia dal lunedì fino al giovedì.
4. Per le festività natalizie e pasquali, per il giorno del compleanno e per tutte le festività previste dal calendario, le parti applicheranno il criterio dell'alternanza.
Quanto alle vacanze natalizie il padre e/o la madre terranno con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 06 gennaio compreso;
nelle vacanze pasquali, i minori, ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre e il giorno del Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa l'anno successivo. I figli, inoltre, sempre nel periodo estivo, trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive e i relativi periodi saranno stabiliti concordemente dai genitori entro il 30 maggio di ogni anno. Tutto e sempre compatibilmente con le esigenze, di qualunque natura, minori.
5. A tal proposito, le parti ribadiscono anche in questa sede il proprio impegno: a fare in modo che i periodi di collocamento siano effettivi e dedicati alla cura, alla educazione e alla crescita morale e materiale dei figli piccoli ancora minorenni;
a darsi reciproco tempestivo avviso, con almeno 48h. di preavviso, in caso di pagina 3 di 4 indisponibilità idonea ad incidere sul periodo di collocamento o incontro con i figli, onde concordare e riprogrammare ulteriori giorni di recupero.
6. Il sig. corrisponderà in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00, oltre
[...] rivalutazione annuale ISTAT, quale contributo al mantenimento della figlia , Per_1 tramite accredito sul numero di conto che verrà indicato.
7. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambe le parti in misura del 50%.
8. L'assegno unico erogato dall'Inps in favore della minore verrà percepito interamente dalla sig.ra . Parte_1
9. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 30/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1558/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il Parte_1
30/07/1987, assistita e difesa dall'avv. GIANNONE MICHELA
e nato ad [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. GIANNONE MICHELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/08/2025, Parte_1
e esponevano di avere intrattenuto una relazione more Controparte_1 uxorio, dalla quale era nata la figlia minore il 23.11.2014 a Pescara. Persona_1
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara, al fine di ottenere una regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale sulla figlia minore
. Per_1
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido della minore, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 28/10/2025:
pagina 2 di 4 1. viene affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre nell'abitazione presso cui si trasferirà nel Comune di Pescara.
2. I genitori saranno tenuti a prestare massima attenzione alla cura ed ai bisogni della figlia minorenne, a tenersi aggiornati e collaborare fra loro, ed a concordare gli aspetti riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute ed in genere tutto quello che concerne la crescita fisica e psichica della bambina, evitando qualsivoglia trascuratezza o ricaduta negativa sul sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico della figlia. Le decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate separatamente da ciascun genitore ex art. 337 ter, comma 3, cod. civ.-
3. Il sig. salvo differente accordo fra le parti, avrà facoltà di vedere Controparte_1
e tenere con sé la piccola dal lunedì all'uscita da scuola fino al giovedì, quando Per_1 il padre accompagnerà la minore a scuola. Nel periodo estivo il padre continuerà a tenere con sé la figlia dal lunedì fino al giovedì.
4. Per le festività natalizie e pasquali, per il giorno del compleanno e per tutte le festività previste dal calendario, le parti applicheranno il criterio dell'alternanza.
Quanto alle vacanze natalizie il padre e/o la madre terranno con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 06 gennaio compreso;
nelle vacanze pasquali, i minori, ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre e il giorno del Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa l'anno successivo. I figli, inoltre, sempre nel periodo estivo, trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive e i relativi periodi saranno stabiliti concordemente dai genitori entro il 30 maggio di ogni anno. Tutto e sempre compatibilmente con le esigenze, di qualunque natura, minori.
5. A tal proposito, le parti ribadiscono anche in questa sede il proprio impegno: a fare in modo che i periodi di collocamento siano effettivi e dedicati alla cura, alla educazione e alla crescita morale e materiale dei figli piccoli ancora minorenni;
a darsi reciproco tempestivo avviso, con almeno 48h. di preavviso, in caso di pagina 3 di 4 indisponibilità idonea ad incidere sul periodo di collocamento o incontro con i figli, onde concordare e riprogrammare ulteriori giorni di recupero.
6. Il sig. corrisponderà in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00, oltre
[...] rivalutazione annuale ISTAT, quale contributo al mantenimento della figlia , Per_1 tramite accredito sul numero di conto che verrà indicato.
7. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambe le parti in misura del 50%.
8. L'assegno unico erogato dall'Inps in favore della minore verrà percepito interamente dalla sig.ra . Parte_1
9. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 30/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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