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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/07/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1984 /2024 RG promossa con ricorso ex art 414 cpc da
- C.F.: Parte_1 C.F._1
con l' avv.to Aldo Campesan
- ricorrente -
contro
Controparte_1
e
CP_2
- contumaci -
e contro altresì
Controparte_3 con avv.ti Riccardo Fuso ( ), Carmelo Fazio ( ) ed Antonella CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3 Di Matteo ( , Andrea UT ), CodiceFiscale_4 C.F._5 Controparte_4 ( ), ( e Ivana Blonda C.F._6 Controparte_5 C.F._7
( ) C.F._8
- resistente - in punto: responsabilita solidale del committente;
discussa e decisa il 23.7.2025
FATTO
Il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio nei confronti della ex datrice di lavoro
[...]
.F.: , con sede legale in 80054 RA (NA), Via Quarantola n. 29, ed Controparte_6 P.IVA_1 inoltre di , anch' essa con sede legale in RA (NA) 80054 Via Quarantola 29, Controparte_1 quale sub- committente, e di quale committente: Controparte_3
a) esponendo : - di avere prestato la propria attivita lavorativa alle dipendenze della medesima CP_2 presso l'unita di sita a Marghera (VE), via delle Industrie, n. 18 dal 01/02/2024 al CP_3
28/06/2024, quale operaio con mansioni di elettricista e inquadrato al livello D1 del CCNL industria metalmeccanica;
- di avere svolto le mansioni assegnate in via continuativa ed esclusiva presso tale cantiere navale di Porto Marghera ove la datrice operava in sub appalto dalla Controparte_3 CP_1 per l' esecuzione di lavori in costruzioni navali;
[...]
- di essere rimasto a credito della retribuzione di giugno 2024, nonche delle spettanze e competenze di fine rapporto, TFR compreso;
b) chiedendo il pagamento del dovuto a carico di quale datrice di lavoro debitrice principale e Pt_2 di e quali debitrici in solido ex artt 1676 cc e 29 comma 2 Controparte_1 Controparte_3
d.lgs 276/2023;
c) quantificando il credito nelle note finali autorizzate come da seguente prospetto:
Delle tre convenute si e costituita in giudizio unicamente precisando di avere CP_3 effettivamente intrattenuto, nel periodo di causa, rapporto di appalto con la ed Controparte_1 eccependo : - la propria totale estraneita rispetto alla gestione dei rapporti di lavoro dei lavoratori impiegati negli appalti dalle ditte appaltatrici (ed eventuali subappaltatrici) nell'esecuzione delle opere e dei servizi oggetto dei contratti di appalti;
- la carenza di prova su an e quantum delle pretese;
- la carenza di legittimazione passiva con riferimento alle voci non strettamente retributive e alle quote di tfr non maturate nel periodo di effettivo impiego nell'appalto;
svolgendo, verso la propria diretta controparte nel rapporto di appalto, domanda riconvenzionale trasversale di manleva previa eventuale chiamata in causa.
Le domande riconvenzionali trasversali formulate da non sono state trattate nel presente CP_3 processo in quanto non dirette a far valere garanzia propria atta a determinare l' attrazione al rito lavoro ex art 40 c 3 cpc e trattandosi in ogni caso di domande atte a determinare potenziali ritardo e maggiore gravosita dello stesso in assenza di concrete effettive ragioni di connessione tali da giustificare la trattazione simultanea (cfr art 103 comma 2 cpc), ritenuta, come da costante giurisprudenza della
Sezione, e conforme valutazione del Presidente del Tribunale, l' estraneita del rapporto di garanzia tra committente e appaltatore alla competenza del giudice del lavoro non controvertendosi ne direttamente, ne indirettamente dei rapporti di cui all'art.409 cpc. , ed esclusa l' attrazione al rito lavoro per connessione in ragione dell' inevitabile ritardo e maggiore gravosita che ne deriverebbe in assenza di concrete effettive ragioni di connessione tali da giustificare la trattazione simultanea (cfr art 103 comma
2 cpc) con rallentamento dei tempi di tutela di beni primari del lavoratore;
le pretese azionate dai lavoratori riguardano infatti crediti aventi natura alimentare, da soddisfarsi dunque in tempi rapidi, rispetto ai quali gia la sola instaurazione del contraddittorio sulla manleva comporta di per se una dilatazione dei tempi del processo.
La causa e stata istruita documentalmente e con testi e all' odierna udienza da remoto discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI
Preliminarmente quanto a e va dichiarata l' interruzione del Controparte_1 CP_2 processo in quanto le stesse con sentenze in data 18.4.2025 del Tribunale di Gorizia sono state poste in liquidazione giudiziale.
Quanto alla posizione il ricorso va accolto ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 per i seguenti CP_3 motivi.
Le risultanze dell' istruttoria orale comprovano lo svolgimento di attivita lavorativa del ricorrente quale dipendente nei termini prospettati, ovvero in via continuativa ed esclusiva all' interno CP_2 del cantiere navale di Porto Marghera (VE) ove la datrice operava in sub appalto dalla Controparte_3
.; Controparte_1
Le univoche dichiarazioni in tal senso dei testi assunte nell' analoga causa 1932/2024 RG di cui e stato acquisito il verbale ( testi , , e ) - non Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Persona_1 sono smentite dal benche minimo riscontro probatorio di segno opposto e confermano la prospettazione in fatto del ricorrente, gia a monte contestata da in comparsa di costituzione CP_3 in modo generico.
Ne emerge la prova piena, da un lato, dell' adibizione continuativa ed esclusiva del ricorrente all' appalto
(riconosciuto in comparsa da presso la sede di Porto Marghera CP_1 CP_3 CP_3 fino al 28.6.2024, dall' altro di una gestione unitaria da parte della medesima dei CP_1 subappalti a e on prestazione dell' attivita lavorativa da parte dei CP_7 Pt_2 CP_2 relativi dipendenti facendo capo al medesimo capocantiere, inseriti in squadre promiscue e osservando il medesimo orario di lavoro.
La responsabilita di ex art 1676 cc non opera per assenza di appalto diretto con la datrice di CP_3 lavoro, e sussistono invece i presupposti della responsabilita ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 nel quantum per euro 2.629,79 come da seconda colonna (responsabilita art 29) del sopra riportato prospetto inserito nelle note finali attoree.
Correttamente tra le voci scorporate non aventi natura retributiva in senso stretto non e annoverato il cd elemento perequativo, che ha natura retributiva siccome previsto una tantum dall' art. 25-ter del
Contratto collettivo metalmeccanici in aggiunta alla retribuzione base nei seguenti termini “Le imprese prive di contrattazione aziendale dovranno corrispondere ai dipendenti in forza al 1° gennaio di ogni anno un importo pari ad euro 485,00 unitamente alla retribuzione del mese di giugno. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time ed in base ai mesi di anzianità di ogni lavoratore nell'anno precedente. I dipendenti che abbiano comunque percepito a qualsiasi titolo importi aggiuntivi rispetto ai minimi contrattuali riceveranno la somma suddetta fino a concorrenza” .
Quanto agli accessori, gli interessi sono dovuti al tasso legale fino al saldo dovendosi escludere allo stato
- per recente maggioritario orientamento della Sezione in ragione della discussa compatibilita (anche alla luce delle ss.uu. 13.5.2024) con l' art 429 cpc - il riconoscimento degli interessi moratori cd commerciali ex art 1284 c 4 cc
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo sulla base di importo minimo dello scaglione di riferimento ridotto per serialita della controversia e maggiorato per redazione degli atti con collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:
A. quanto a e dichiara il processo interrotto per intervenuta CP_1 Controparte_6 liquidazione giudiziale;
B. condanna uale committente responsabile in solido ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 CP_3
a corrispondere al ricorrente euro 2.629,79 oltre accessori ex art 429 cpc con interessi ex art 1284
c 1 cc fino al saldo, nonche a rifondere allo stesso le spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in euro 1.450,00, oltre al rimborso del CU se versato.
Così deciso in Venezia, 23.7.2025
Il Giudice