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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 13045/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. COSTA MARCELLA e c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. CARUNA LAURA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 23/06/2025, con cui e Parte_1 CP_1 hanno chiesto di regolare l'affidamento, i tempi di permanenza e il mantenimento dei figli e Per_1
(nati l'1.9.21); Per_2
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 7.7.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
« A) AFFIDAMENTO E MODALITA' DI VISITA Per_ A.1) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con la modalità dell'affido condiviso Persona_3 con residenza presso il domicilio materno;
le parti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i ricorrenti concordano che
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la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé i figli. Per_ Il padre potrà tenere con sé e tenuto conto della tenera età degli stessi, secondo la tabella sotto riportata e, Per_2 precisamente:
• tutti i martedì dalle ore 17,45-18,00 alle ore 20,30 e a settimane alterne la domenica dalle ore 9,00 alle ore 20,00;
PRIMA SETTIMANA
L M M G V S D
Giornata mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma
Dalle ore mamma papà mamma mamma mamma mamma mamma
17,45-18
Dalle ore mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma
20,30
SECONDA SETTIMANA
L M M G V S D
Giornata mamma mamma mamma mamma mamma mamma papà
Dalle ore mamma papà mamma mamma mamma mamma papà 17,45-18
Dalle ore mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma 20,30
Il padre curerà il prelievo dei figli ed il rientro al domicilio materno;
• vacanze estive al compimento del sesto anno d'età: 7 giorni anche non consecutivi, nel periodo dal termine della scuola al suo inizio, che il padre dovrà comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
vacanze estive al compimento del settimo anno d'età: 15 giorni anche non consecutivi, nel periodo dal termine della scuola al suo inizio, che il padre dovrà comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
Per_
• vacanze natalizie e pasquali: e trascorreranno con il padre, alternando di anno in anno con la Per_2 madre, il giorno di Natale o il Capodanno e il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
• il compleanno dei gemelli sarà trascorso da entrambi i genitori con i figli mentre i minori trascorreranno con ciascun genitore il rispettivo compleanno;
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In ogni caso, i genitori potranno in qualsiasi momento prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici e gli impegni sociali dei minori e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
A.2) La sig.ra trasferirà la propria residenza anagrafica entro un mese dal provvedimento che definisce il presente CP_1 giudizio.
B) ASPETTI ECONOMICI Per_
B.1) Considerate le esigenze dei figli e il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di convivenza Per_2 con entrambi i genitori, le risorse economiche delle parti, la maggiore permanenza della prole presso la madre, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti prevalentemente dalla madre medesima, il sig. corrisponderà alla sig.ra Pt_1 CP_1 entro il giorno 15 di ogni mese di riferimento a decorrere dal 15 giugno 2025, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, sino a che i medesimi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica, l'importo di euro 500,00# (euro 250,00# a figlio); il contributo al mantenimento sarà dovuto dal padre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascun figlio e l'importo sarà rivalutato ex lege annualmente secondo gli indici ISTAT.
B.2) Le parti convengono espressamente che l'assegno, quale contributo al mantenimento dei figli, a carico del padre verrà aumentato ad euro 600,00# per i soli mesi di luglio e agosto e relativamente agli anni 2025, 2026 e 2027.
B.3 Le spese straordinarie, non comprese nell'assegno predetto, verranno sostenute al 50% tra i genitori, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia (doc. 13 Protocollo Tribunale di Brescia).
B.4 L'assegno unico per i figli sarà richiesto e trattenuto per intero dalla sig.ra così come eventuali, CP_1 contributi e bonus.
C) CASA FAMILIARE
La casa familiare, in nuda proprietà al sig. ed in usufrutto ai di lui genitori, sita in Rudiano, via Santo Andrea Pt_1
n. 12, rimarrà nella disponibilità esclusiva del sig. medesimo. Pt_1
D) PASSAPORTO
Le parti si rilasciano reciprocamente i nullaosta per il passaporto o per documento equipollente anche per i figli»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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