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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/11/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1770/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1770/2025 riservata in decisione all'udienza del 04.11.2025 e vertente tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Caporaso Federico e Caporaso Gennaro, Parte_1 presso cui elettivamente domicilia;
e
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Caporaso Federico e Caporaso Controparte_1
Gennaro, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTI
nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI: per le parti come da note scritte depositate all'udienza cartolare del 04.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato in data 08.07.2025, le parti avanzavano al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di separazione disposta con decreto di omologa n. 17927/2022 emesso in data
04.12.2022 all'esito del procedimento per la separazione consensuale dei coniugi RG 6898/2022.
A sostegno della domanda deducevano in maniera concorde la volontà di modificare la condizione relativa alla riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie per intervenuta indipendenza economica della stessa.
All'udienza cartolare del 04.11.2025, innanzi al giudice relatore designato, le parti confermavano di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso che di seguito si trascrivono:
“
• Ridurre l'assegno di mantenimento dovuto dal marito in favore della moglie Sig.ra Parte_1 CP_1
da € 600,00 a € 100,00 mensili prendendo atto della rinuncia della Sig.ra alla
[...] Controparte_1 somma residua di € 500,00 per intervenuta indipendenza economica.”
Rilevato che le condizioni previste non sono contrarie alla legge, queste sono pienamente recepite dal
Collegio.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) Accoglie la modifica delle condizioni di separazione secondo l'accordo sottoscritto dalle parti che si intende in questa sede integralmente richiamato;
b) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 04.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1770/2025 riservata in decisione all'udienza del 04.11.2025 e vertente tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Caporaso Federico e Caporaso Gennaro, Parte_1 presso cui elettivamente domicilia;
e
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Caporaso Federico e Caporaso Controparte_1
Gennaro, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTI
nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI: per le parti come da note scritte depositate all'udienza cartolare del 04.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato in data 08.07.2025, le parti avanzavano al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di separazione disposta con decreto di omologa n. 17927/2022 emesso in data
04.12.2022 all'esito del procedimento per la separazione consensuale dei coniugi RG 6898/2022.
A sostegno della domanda deducevano in maniera concorde la volontà di modificare la condizione relativa alla riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie per intervenuta indipendenza economica della stessa.
All'udienza cartolare del 04.11.2025, innanzi al giudice relatore designato, le parti confermavano di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso che di seguito si trascrivono:
“
• Ridurre l'assegno di mantenimento dovuto dal marito in favore della moglie Sig.ra Parte_1 CP_1
da € 600,00 a € 100,00 mensili prendendo atto della rinuncia della Sig.ra alla
[...] Controparte_1 somma residua di € 500,00 per intervenuta indipendenza economica.”
Rilevato che le condizioni previste non sono contrarie alla legge, queste sono pienamente recepite dal
Collegio.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) Accoglie la modifica delle condizioni di separazione secondo l'accordo sottoscritto dalle parti che si intende in questa sede integralmente richiamato;
b) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 04.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio