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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/05/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 5013/2024
Il Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5013/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- On. Marta Fascina con gli avv.ti Fabio Lepri e Eleonora d'Avack;
- ricorrente;
e
- con gli avv.ti Cristina Malavenda Controparte_1
e Christian Giani;
- resistente;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'onorevole attrice agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante da espressioni asseritamente diffamatorie riportate in un articolo pubblicato su un giornale online edito dalla società convenuta.
Si costituiva quest'ultima contestando l'avversa prospettazione dei fatti e chiedendo il rigetto della domanda.
In corso di causa le parti rinunciavano agli atti del giudizio.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio stesso.
Le spese di lite, come indicato dalle parti stesse, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 14 Maggio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 5013/2024
Il Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5013/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- On. Marta Fascina con gli avv.ti Fabio Lepri e Eleonora d'Avack;
- ricorrente;
e
- con gli avv.ti Cristina Malavenda Controparte_1
e Christian Giani;
- resistente;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'onorevole attrice agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante da espressioni asseritamente diffamatorie riportate in un articolo pubblicato su un giornale online edito dalla società convenuta.
Si costituiva quest'ultima contestando l'avversa prospettazione dei fatti e chiedendo il rigetto della domanda.
In corso di causa le parti rinunciavano agli atti del giudizio.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio stesso.
Le spese di lite, come indicato dalle parti stesse, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 14 Maggio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
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