Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 15335/2024 V.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al V.G. al n° 15335/2024, promosso congiuntamente da
, con l'avv. CECCARELLO ANTONELLA Parte_1 ricorrente e
con l'avv. NALESSO SILVIA CP_1
ricorrente e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato il 23/12/2024, le parti chiedevano congiuntamente al Tribunale di Padova di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, ordinando al competente Ufficiale dello Stato
Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, riportate anche nelle note scritte per l'udienza cartolare del 4/02/2025:
1) AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE – RESIDENZA DEL Per_1
MINORE ED ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE - TEMPI DI
PERMANENZA CON IL GENITORE NON COLLOCATARIO
il figlio minore sia affidato ai genitori con modalità condivisa e i Per_1 genitori stessi, quindi, congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, salvo per quel che concerne la salute nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, saranno assunte congiuntamente dai genitori nel mentre, per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità genitoriale autonomamente, nei periodi di tempo che il figlio minore trascorrerà con ciascuno di essi. avrà residenza prevalente con la madre presso la casa Per_1 familiare sita in Saonara via Vigonovese n. 28/4; la casa familiare, continuerà ad essere assegnata alla signora già succeduta nel contratto di CP_1 locazione ex art. 6 II comma L. 392/1978 con tutti i conseguenti obblighi riferiti al pagamento del canone di locazione, delle spese condominiali di conduzione e delle utenze riferite a detto immobile. I genitori comunicheranno reciprocamente ogni eventuale mutamento della loro residenza, ferma restando la necessità di accordo sulla residenza del minore. L'inserimento, caratterizzato dalla convivenza, nella quotidianità del minore, dei compagni dei genitori, nel precipuo interesse del minore anche in considerazione delle Per_1 particolarità caratteriali del minore stesso, dovrà essere progressivo e graduato nei modi e nei tempi utili per nonché veicolato da ausilio psicologico Per_1 professionale con scelta concordata del terapeuta. Il padre vedrà e starà con il figlio minore quando desideri previo accordo con la madre, in ogni caso il padre vedrà e starà con il figlio a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola, ove avrà cura di andarlo a prendere, sino al lunedì mattina allorchè provvederà ad accompagnarlo a scuola. Il padre trascorrerà, altresì, nella settimana in cui ha con sé il figlio il week end, con il figlio il martedì dal pomeriggio all'uscita da scuola dove avrà cura di andarlo a prendere, con pernotto, provvedendo ad accompagnare a scuola il mercoledì mattina. Per_1
Nelle settimane in cui il padre non trascorre con il figlio il week end,
[...]
starà con il figlio nelle giornate di giovedì e venerdì dal Parte_1 Per_1 pomeriggio del giovedì, con pernotto, provvedendo ad andare a prendere a scuola il figlio il giovedì pomeriggio, conducendolo a scuola nelle mattinate di 3
venerdì ed accompagnandolo presso la casa della madre il sabato mattina in orario da concordarsi;
è fatta salva la disponibilità del padre a mutare i giorni di permanenza con il minore, nel caso in cui la madre desiderasse trascorrere un week end lungo (venerdì, sabato e domenica) con il figlio, in tal caso il padre starà con il figlio indicativamente dal pomeriggio del mercoledì alla mattina del venerdì . Tali modifiche dei tempi di permanenza sono subordinate a preventivo accordo tra i genitori da assumersi con congruo anticipo. I genitori convengono che il figlio a prescindere dai concordati tempi di Per_1 permanenza con ciascun genitore, trascorra con il padre o con la madre la giornata del compleanno di ciascuno di essi e/o, qualora il genitore decida di festeggiare il proprio compleanno in altra giornata rispetto a quella effettiva, previo congruo preavviso di almeno una settimana, trascorra con il padre o con la madre la giornata del fine settimana successivo alla data effettiva del compleanno del genitore che sia prescelta dal padre o dalla madre per festeggiare il compleanno stesso. festeggerà con ciascun genitore ad Per_1 anni alterni la giornata del proprio compleanno. Il padre avrà cura altresì, qualora gli impegni extrascolastici del figlio siano in coincidenza con le giornate che trascorrerà con lui, di provvedere che il figlio sia Per_1 accompagnato alle attività sportive ed extrascolastiche. I genitori convengono che: a) nelle giornate in cui la madre dovesse cominciare il turno lavorativo alle ore 5.00 a.m., e fosse in pernotto presso di lei, la nonna materna si Per_1 recherà e pernotterà presso la casa familiare la sera prima onde poter far fare colazione al nipote ed accompagnarlo a scuola il giorno a seguire. b) nelle giornate e nelle notti in cui il padre dovesse essere reperibile h24 e fosse Per_1 in pernotto presso di lui, il piccolo pernotterà presso i nonni paterni e/o i nonni paterni si recheranno presso la residenza del padre onde esser presenti al risveglio del bambino e/o il padre avrà cura che il bimbo non sia solo durante la notte. In ogni caso i genitori, considerate le rispettive urgenze o incombenze o turni di lavoro dell'uno o dell'altro, manifestano la totale disponibilità: a) a variare, previo congruo avviso, le giornate infrasettimanali che il padre trascorrerà con il figlio, al fine di coadiuvare la madre nell'accudimento del minore ed a poter così accompagnare il figlio a scuola allorchè la signora inizi il turno lavorativo alle 5 del mattino b) ad avvalersi dell'ausilio CP_1 della nonna materna e dei nonni paterni nell'accudimento del piccolo, con autorizzazione fin d'ora a che gli uni o gli altri nonni possano portare a scuola il bambino la mattina o andarlo a prendere nel pomeriggio. I coniugi 4
convengono quindi che l'eventuale necessità di ausilio di una baby sitter sia subordinato all'impossibilità di ausilio da parte dell'altro genitore o della rete parentale materna e paterna . trascorrerà con il padre 15 gg anche non Per_1 continuativi durante le vacanze estive, un periodo continuativo durante le vacanze natalizie in modo tale che stia, ad anni alterni, o la Vigilia di Per_1
Natale o il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno ed il primo dell'anno con il papà o con la mamma;
pertanto il minore trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore e il periodo dalla mattina di Natale alla mattina del 31 dicembre con l'altro genitore;
il periodo dalla mattina del 31 dicembre all'epifania con il genitore con cui aveva trascorso la Vigilia di Natale.
Il minore ad anni alterni trascorrerà con il padre o il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta salvo diversi accordi tra i genitori.
2)MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE
Il padre provvederà a contribuire al mantenimento del figlio minore con versamento della somma mensile di euro 302,10 (contributo di mantenimento già stabilito in sede di separazione e soggetto all'aggiornamento ISTAT al luglio 2024) in favore della madre tramite bonifico nel conto CP_1 corrente della stessa entro il 5 di ogni mese. Il contributo sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT con decorrenza dal mese di luglio 2025. I coniugi convengono che l'intero ASSEGNO UNICO (o qualsivoglia altro benefit con diversa denominazione riconosciuto alle famiglie) da erogarsi da IN (o altro ente competente) sia di spettanza della signora ed in tal senso CP_1 si impegnano ad effettuare le correlative comunicazioni ad IN (o altro ente competente) qualora necessarie. I coniugi, con la finalità che il minore Per_1 possa fruire dei contributi di ENEL – datore di lavoro di - Parte_1 riferiti alle spese straordinarie sia mediche che per Centri estivi in suo favore , convengono che il figlio continui ad essere fiscalmente a carico del padre nella misura del 100% I genitori convengono che siano da ritenersi comprese nel mantenimento ordinario le seguenti spese necessarie per il minore:
Vitto, abbigliamento, fatta eccezione per il cambio stagione invernale, contributo per spese dell'abitazione (utenze incluse), materiale scolastico di cancelleria ad eccezione del corredo di inizio anno, mensa scolastica, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano non necessarie per la frequenza scolastica, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche 5
organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici
(parrucchiere ed estetista), attività ricreative abituali cinema, feste, attività conviviali).
Spese straordinarie
I genitori convengono che il carico delle spese straordinarie che di seguito verranno elencate sia tra loro condiviso nella misura del 50% ciascuno Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori
Tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica ed ogni altro costo richiesto dalla scuola cui è iscritto il minore e connesso alla frequenza scolastica quali, a titolo esemplificativo, assicurazione, costo del pre-scuola; libri di testo anche usati;
equipaggiamento scolastico (es. corredo di cancelleria di inizio anno;
materiale per arte, tecnologia, computer e relativi accessori ed aggiornamenti ove richiesti dalla scuola sino alla concorrenza della somma di euro 400); costo del trasporto per la scuola;
gite scolastiche senza pernottamento che importino un costo non inferiore a 10 e non superiore a 150 euro;
lezioni di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante; costi (libri; trasporto pubblico) relativi alla frequenza universitaria presso università pubblica in sedi che non comportino il soggiorno dello studente fuori casa.
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo Iscrizione e rette per scuola privata;
rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, corsi di specializzazione e master post universitari;
corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, frequenza del conservatorio o scuole di formazione. Spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione agli esami di abilitazione (acquisto di libri, dispense eventuali pernottamenti fuori sede, viaggi di studio e di istruzione , soggiorni all'estero per motivi di studio), corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo
Spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura per un esborso annuo non superiore a euro 400,00 complessivi. Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo corsi per attività artistiche, corsi di informatica con acquisto di strumentazione, corsi sportivi di rilevante impegno finanziario quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela golf, subacquea, paracadutismo, surf , windsurf, kitesurf. Centri estivi (oratorio, grest, campus organizzati da 6
scuole pubbliche o da enti, quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad euro 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto. Viaggi di istruzione, vacanze trascorse senza i genitori. Spese per il conseguimento della patente di guida, nonché acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporti (minicar, macchina, motorino, moto)
Spese sanitarie senza necessità di preventivo accordo
Tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione dei farmaci da banco (compresi nel mantenimento ordinario) spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN , spese protesiche
Spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad euro 500 annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad euro
300,00 annua salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private;
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Con specifico riferimento a tutte le spese sanitarie, stante la possibilità di fruizione del fondo sanitario ENEL, ferma la necessità di accordo per le spese che lo richiedono, i coniugi convengono sia indispensabile la prescrizione delle visite specialistiche al figlio da parte del pediatra/ medico di famiglia, condizione imprescindibile per il rimborso nonché per l'accordo. I coniugi convengono che sia da privilegiare il ricorso al servizio sanitario nazionale e solo in comprovata ipotesi di impossibilità di rivolgersi al servizio sanitario nazionale, sempre previa prescrizione medica, ci si rivolga al privato sia all'interno che all'esterno dell'ULSS di competenza
Allorché la spesa sanitaria sia ricompresa tra quelle rimborsate da ENEL in base al nomenclatore che il padre avrà cura di trasmettere annualmente alla madre, i genitori convengono che l'anticipo di spesa avvenga con esborso del
50% ciascuno. A fronte dell'intervenuto rimborso da parte di Enel il signor provvederà a corrispondere alla RA il 50% del Parte_1 CP_1 rimborso stesso.
Modalità di manifestazione del dissenso alle spese straordinarie 7
il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
3) MANTENIMENTO DEI CONIUGI e Parte_1 CP_1 si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere quale personale contributo al mantenimento
4) SPESE LEGALI DEL GIUDIZIO DI DECLARATORIA DI
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Le spese legali del presente giudizio saranno tra le parti compensate
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario in data 20.09.2009 in Saonara (PD), trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 7, Parte II, Serie
A, anno 2009, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni
Dall'unione matrimoniale è nato il figlio in data 25.08.2014. Per_1
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e Parte_1 CP_1 consensualmente adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito alla udienza di prima comparizione dei coniugi in trattazione scritta, con note depositate il 2.10.2023 dalla sig.ra e il 3.10.2023 dal sig. , la separazione consensuale veniva CP_1 Parte_1 omologata con Sentenza n. 1925/2023 del 3/10/2023, pubblicata il 10/10/2023, alle condizioni indicate in ricorso e nelle note d'udienza riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2
e 3 n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza cartolare di prima comparizione dei coniugi, con note depositate il 2-3.10.2023.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. 8
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore delle stesse va Per_1 preso atto. La condizione di cui al numero 2, limitatamente al percepimento dell'assegno unico, agli oneri fiscali del figlio e alle relative spese sanitarie rimborsabili dal datore di lavoro del padre, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituisce espressione della libertà negoziale delle parti.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in Parte_1 CP_1 data 20.09.2009 in Saonara (PD), trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Saonara (PD), al n. 7, Parte II, Serie A, anno
2009;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Spese compensate.
Padova, 11.02.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato