TAR
Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 27 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/03/2026, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02729/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 27/03/2026
N. 02584 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02729/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2729 del 2025, proposto dalla società
DAVA S.n.c. di AN VI e RI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Gatti e Matteo Spatocco e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Massa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Panesi e Manuela Pellegrini e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Arianna Paoletti, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di N. 02729/2025 REG.RIC.
Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Franco Coccoli, in Roma,
Mercati, n. 51;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione
Quarta, n. 1056/2024 del 27 settembre 2024, resa tra le parti sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, R.G. n. 1661/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione e difesa del Comune di Massa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Visto altresì l'atto di costituzione in giudizio Agenzia del Demanio e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive delle parti e la replica dell'appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. RO De
NI e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con l'appello in epigrafe la DAVA S.n.c. di AN VI e RI (d'ora in poi:
DAVA o Società) ha impugnato la sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. IV, n. 1056/2024 del 27 settembre 2024, chiedendone l'annullamento.
1.1. La sentenza appellata ha respinto il ricorso con motivi aggiunti proposto dalla
Società: A) per l'annullamento degli ordini di introito emessi a suo carico dal Comune di Massa in relazione alle annualità dal 2007 al 2021 per il pagamento dei canoni della concessione demaniale marittima di cui la DAVA è titolare, nonché della richiesta di N. 02729/2025 REG.RIC.
pagamento di conguagli per le annualità arretrate dal 2016 al 2021 contenuta nel c.d. preavviso c.d. di diniego della istanza di definizione agevolata ex art. 100 della l. n.
126/2020, e del provvedimento del Comune di Massa recante la richiesta di pagamento del canone per l'annualità 2022, con l'allegato ordine di introito; B) per l'accertamento della titolarità del diritto di superficie sul manufatto (“Ristorante Pizzeria Sayonara”) insistente sull'area demaniale, del quantum dovuto a titolo di canone sulla base della corretta qualificazione del predetto manufatto e del diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza.
2. La DAVA espone in fatto di essere titolare per subentro della concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di Massa per l'occupazione e l'uso di una porzione di arenile di mq. 535 ubicata in Marina di Massa, viale Vespucci n. 34, allo scopo di mantenervi un ristorante-pizzeria denominato “Sayonara”.
2.1. La Società ha promosso la controversia assumendo che il manufatto in cui è ubicato il ristorante-pizzeria non sia passato in proprietà del Demanio ai sensi dell'art. 49 cod. nav., ma sia tuttora di proprietà del concessionario privato e che, pertanto, le richieste di pagamento dei canoni concessori formulate nei suoi confronti dal Comune di Massa siano illegittime, in quanto basate sul presupposto erroneo dell'appartenenza del bene al Demanio e, quindi, sulla sua natura di pertinenza demaniale.
2.2. Il mancato verificarsi del passaggio di proprietà ai sensi dell'art. 49 cod. nav. si spiegherebbe con la circostanza che nel caso di specie non vi sarebbero mai stati veri e propri rinnovi della concessione demaniale, comportanti una cesura tra una vicenda concessoria e l'altra e, dunque, l'avverarsi del meccanismo acquisitivo ex art. 49 cit. alla cessazione della precedente concessione con il rinnovo della stessa, che comporta l'instaurazione di una nuova concessione: in realtà, vi sarebbero stati solo dei rinnovi automatici senza soluzione di continuità, aventi natura di vere e proprie proroghe, in presenza delle quali, restando invariata la concessione originaria, non si verificherebbe nessun meccanismo acquisitivo. N. 02729/2025 REG.RIC.
2.3. Con la sentenza impugnata, tuttavia, il T.A.R. ha respinto il ricorso e i successivi motivi aggiunti, muovendo dalla premessa che l'atto di incameramento ha efficacia meramente dichiarativa di una vicenda traslativa già perfezionatasi a seguito del rinnovo, che integra gli estremi di una nuova concessione. Tale affermazione – è qui il caso di rilevare sin da ora – rende irrilevante l'obiezione della ricorrente, secondo cui nella fattispecie in esame la procedura di incameramento non si sarebbe conclusa, come emergerebbe dalla concessione del 2011, dove si afferma (con espressione che la sentenza appellata riconosce essere “ambigua”) che sulla porzione di arenile “sono installate opere di facile e difficile rimozione, segnalate ai competenti Uffici statali per la procedura di incameramento”.
2.3.1. In sintesi, il primo giudice sottolinea che nella fattispecie per cui è causa si sono succeduti veri e propri autonomi rinnovi della concessione, non qualificabili come proroghe, né come rinnovi automatici ex lege, cosicché ogni nuova concessione si è sostituita alla precedente oramai scaduta, consentendo in ciascuno di tali momenti il verificarsi dell'effetto devolutivo rivendicato dal Comune.
2.4. La sentenza elenca, inoltre, numerosi elementi da cui si desume la sostanziale acquiescenza del privato agli atti in cui era stato affermato l'effetto devolutivo: più in particolare, richiama la nota del Comune di Massa inviata al privato il 5 ottobre 2007 che, nel trasmettergli il calcolo del canone per l'anno 2007, gli ha inviato in allegato la nota dell'Agenzia del Demanio dell'11 settembre 2007: in base a detta nota, all'esito della verifica ispettiva svolta, è risultato che il manufatto ad uso ristorante e pizzeria dovesse considerarsi di proprietà dello Stato dal 1° gennaio 1997.
2.4.1. Tale atto dell'Agenzia del Demanio va ricollegato alle operazioni preliminari di incameramento svoltesi il 10 dicembre 1996 (attestate nel relativo verbale), cioè in prossimità della scadenza della licenza n. 19/1996, scaduta il 31 dicembre 1996 e alla quale ha fatto seguito la licenza n. 35/1998. Secondo il T.A.R., risulta così dimostrato che l'acquisizione del manufatto ad uso ristorante alla mano pubblica si è perfezionata N. 02729/2025 REG.RIC.
ipso iure, senza la necessità di un atto formale dotato solo di valore dichiarativo, già a partire dal 1° gennaio 1997, cioè alla scadenza della concessione del 1996, alla quale
è seguita la nuova concessione, e che di detta circostanza il privato era stato informato almeno a partire dagli ultimi mesi del 2007.
2.5. La sentenza richiama, inoltre, gli ordini di introito dal 2007 in poi, i quali indicano che l'area in concessione è in prevalenza occupata da pertinenze demaniali marittime, sul presupposto delle quali è stata calcolata la misura del canone: il privato, però, non ha contestato tale qualificazione ed ha pagato le somme richieste, senza impugnare tempestivamente i suddetti ordini di introito.
3. Con l'appello la Società contesta le motivazioni e le statuizioni della sentenza di prime cure, riproponendo anzitutto, in via devolutiva, il primo ed il secondo motivo di ricorso, attinenti alla carenza dei presupposti per l'incameramento automatico delle opere ex art. 49 cod. nav., e formulando le doglianze di erroneità della sentenza per contraddittorietà e illogicità, difetto di istruttoria, travisamento della documentazione ed errata applicazione dell'art. 49 cod. nav. in ordine all'incameramento.
3.1. In sintesi la DAVA lamenta che il T.A.R.: A) avrebbe applicato un'interpretazione ormai superata dell'art. 49 cod. nav., con una distinzione teorica tra rinnovo e proroga, anziché accertare l'effettiva prosecuzione del rapporto concessorio in capo al privato concessionario, quale elemento di valutazione per l'acquisizione del manufatto allo
Stato; B) sarebbe caduto in un'inammissibile interpretazione degli atti concessori, in contrasto con il loro chiaro tenore letterale e decidendo in difetto di adeguata istruttoria sul punto; C) avrebbe errato nel negare il diritto all'accertamento della non demanialità del manufatto, sull'assunto che la ricorrente non aveva contestato gli ordini di introito che quantificavano il canone.
3.2. In ordine al terzo motivo, relativo alle modifiche introdotte dall'art. 100, comma
2, del d.l. n. 104/2020, conv. con l. n. 126/2020 (che anche per le pertinenze demaniali avrebbe reso non più applicabili dal 2021 i c.d. valori OMI), la Società ha lamentato N. 02729/2025 REG.RIC.
che la cessazione della materia del contendere dichiarata in proposito dal T.A.R., per il ricalcolo del canone effettuato per gli anni 2021 e 2022 dal Comune di Massa con provvedimento dell'8 agosto 2023, avrebbe dovuto portare a una diversa regolazione delle spese del giudizio, in base alla c.d. soccombenza virtuale.
3.3. La DAVA ripropone infine integralmente il quarto motivo di ricorso, con effetto devolutivo e in via subordinata, lamentando che il T.A.R. sarebbe incorso in errore nel dichiararlo inammissibile per difetto di interesse per mancata impugnazione di taluni atti (in particolare: il già citato provvedimento del Comune dell'8 agosto 2023; la nota del Comune del 3 dicembre 2020 di ricalcolo dei canoni sulla base della relazione del
Ministero dell'Economia e delle Finanze). Sempre con riguardo al quarto motivo, la sentenza appellata sarebbe errata anche nella parte in cui ha affermato che sono stati inammissibilmente impugnati solo i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata ex art. 100, comma 7, del d.l. n. 104/2020 cit., e nella parte in cui ha contestato l'inammissibilità del motivo per genericità.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Massa con memoria di costituzione e difesa, attraverso cui ha eccepito in rito: l'inammissibilità per più versi delle doglianze di controparte; l'improcedibilità del ricorso nella parte recante l'impugnativa degli ordini di introito per il pagamento dei canoni attinenti agli anni 2021 e 2022; l'irricevibilità dell'impugnativa degli ordini di introito per gli anni 2007/2020 e dell'incameramento automatico del bene avvenuto il 1° gennaio 1997, come comunicato dall'Agenzia del
Demanio nella nota dell'11 settembre 2007; ancora, l'irricevibilità dell'impugnativa di note o relazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4.1. Si è altresì costituita in giudizio la Regione Toscana, depositando di seguito una memoria con cui, dopo aver eccepito la sua estraneità al rapporto concessorio e le sue funzioni limitate al recupero dell'imposta regionale sui beni del demanio, ha eccepito nel merito l'infondatezza delle doglianze dell'appellante. N. 02729/2025 REG.RIC.
4.2. Ancora, si sono costituiti in giudizio l'Agenzia del Demanio e il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze), depositando a loro volta memoria ed eccependo, nel merito, l'integrale infondatezza dell'appello.
4.3. Il Comune di Massa ha depositato un'ulteriore memoria, mentre l'appellante, da parte sua, ha depositato una replica.
4.4. Tutte le parti hanno depositato istanza di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi e senza discussione orale.
4.5. All'udienza pubblica dell'11 febbraio 2026 il Collegio ha trattenuto l'appello in decisione.
5. Le doglianze dell'appellante, che vengono di seguito riportate e analizzate, non sono suscettibili di positivo apprezzamento.
5.1. Nel riproporre il primo e il secondo motivo di ricorso, la DAVA lamenta anzitutto l'erroneità della sentenza nella parte in cui questa ha affermato che nel caso esaminato ci si troverebbe innanzi a una serie di rinnovi della concessione demaniale, integranti il rilascio di una nuova concessione, cosicché alla scadenza della licenza n. 19/1996 e cioè dal 1° gennaio 1997 il manufatto a uso ristorante-pizzeria sarebbe stato acquisito allo Stato. L'errore sarebbe rinvenibile nel fatto che, al contrario di quanto opinato dal
T.A.R., il susseguirsi di più atti concessori non avrebbe il significato di una scadenza del rapporto concessorio utile a determinare l'effetto acquisitivo, poiché il rapporto tra concessionario e bene demaniale sarebbe proseguito ininterrottamente.
5.1.1. Peraltro, la sentenza sarebbe viziata da difetto di istruttoria, non essendo state acquisite agli atti le licenze n. 19/1996 e n. 35/1998, che, nella prospettazione attorea, sarebbero stare importanti per rivelare come alla scadenza della licenza del 1996 ci si sia trovati dinanzi a un rinnovo automatico e non a un vero e proprio rinnovo, tale da comportare il rilascio di una nuova concessione.
5.2. Inoltre, le varie concessioni succedutesi nel tempo (quelle del 2001, del 2003 e del 2011) farebbero tutte riferimento alla presenza, sull'arenile assentito, di opere di N. 02729/2025 REG.RIC.
facile e di difficile rimozione: orbene, la qualificazione in termini di opere di difficile rimozione confermerebbe che il manufatto adibito ad uso bar-ristorante-pizzeria non avrebbe natura di pertinenza demaniale. La concessione, in tutti gli atti intercorsi con la P.A., avrebbe a oggetto unicamente la porzione di arenile: il riconoscimento della demanialità del bene concesso farebbe riferimento solo a detta porzione e non ad una pertinenza.
5.3. Pertanto, il T.A.R. sarebbe incorso nell'errore di fornire un'interpretazione degli atti concessori in contrasto con il loro chiaro tenore letterale e in difetto di un'adeguata istruttoria sul punto. Il quadro di complessiva incertezza emergente dagli atti di causa
(e non risolto nel giudizio di primo grado con l'acquisizione delle licenze del 1996 e del 1998) avrebbe dovuto portare a ritenere non integrati i presupposti di applicabilità dell'art. 49 cod. nav., come stabilito da questa Sezione in una vicenda – asseritamente
– analoga con sentenza n. 9932/2022 dell'11 novembre 2022.
5.4. La Società lamenta ancora che la sentenza sarebbe incorsa in errore nel denegare il diritto di parte ricorrente all'accertamento della non demanialità del manufatto, in virtù della mancata contestazione degli ordini di introito che quantificavano il canone.
Infatti l'azione di accertamento prescinderebbe dalla singola impugnazione delle note, comunicazioni e ordini di introito e comunque questi ultimi non sarebbero dirimenti per la qualificazione del bene come pertinenza demaniale
5.5. La declaratoria di cessazione della materia del contendere sul terzo motivo del ricorso di primo grado non considererebbe gli effetti di siffatta declaratoria sul regime delle spese del giudizio (in ossequio alla soccombenza virtuale). Quanto, infine, alla riproposizione, in subordine, del quarto motivo, avente a oggetto la quantificazione errata dei canoni effettuata dal Comune di Massa sulla base della relazione del MEF, la DAVA, oltre a contestare il rilievo della sentenza sulla mancata impugnazione di una serie di atti, i quali, però, sarebbero irrilevanti, nega di essere incorsa in alcuna N. 02729/2025 REG.RIC.
genericità, avendo essa invocato il ricalcolo del canone in base ai valori OMI indicati dal Comune.
6. Tuttavia, nessuna delle suesposte argomentazioni della Società vale a superare la circostanza di fatto, del tutto pacifica, dell'omessa impugnazione, da parte sua, della nota dell'Agenzia del Demanio dell'11 settembre 2007, inviata al privato unitamente all'ordine di introito del canone per il 2007, emesso dal Comune di Massa con atto del
5 ottobre 2007. In detta nota, infatti, è esplicitamente dichiarata l'acquisizione del manufatto al Demanio sin dal 1997. Non vale dequotare la nota in discorso a un mero atto interno, perché, come detto, la stessa è stata trasmessa al privato unitamente alla richiesta di pagamento del canone per il 2007 e sull'affermazione in essa contenuta della devoluzione del bene al Demanio dal 1997 si sono basate le successive richieste di pagamento: dunque, non può dubitarsi che il privato avrebbe dovuto impugnarla, il che non è, però, avvenuto.
6.1. In contrario, non serve invocare, come fa l'appellante, l'azione di accertamento del diritto, perché anche in sede di giurisdizione esclusiva tale azione non può aggirare l'inosservanza dei termini decadenziali per l'impugnazione degli atti autoritativi, a fronte dei quali la posizione che il privato vanta è pur sempre – anche in giurisdizione esclusiva – di interesse legittimo (C.d.S., Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3695; Sez. IV, 2 novembre 2004, n. 7071).
6.2. Come sottolineato dalla giurisprudenza, l'azione di accertamento, pur essendo in linea generale ammissibile nel processo amministrativo, non è un rimedio alternativo all'azione di annullamento: infatti, o l'azione di mero accertamento va considerata proponibile negli stessi termini dell'azione di annullamento (e allora è inammissibile, perché porta al risultato paradossale di ritenere illegittimo un atto della P.A., ma di lasciare che esso produca effetto), ovvero si considera proponibile oltre il termine di decadenza e allora è elusiva del termine stesso, collegato al principio di certezza delle N. 02729/2025 REG.RIC.
situazioni giuridiche di diritto pubblico (C.d.S., Sez. V, 13 ottobre 2021, n. 6879; Sez.
VI, 16 gennaio 2013, n. 213).
6.3. Si riportano, sul punto, i seguenti passaggi di pronunce di questo Consiglio in cui la questione dell'ambito dell'esperibilità dell'azione di accertamento innanzi al G.A.
è stata affrontata con specifico riferimento alla giurisdizione esclusiva:
“4.1. La giurisprudenza ritiene che nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in cui coesistono diritti soggettivi e interessi legittimi, sebbene non sia necessario scriminare i due tipi di situazioni giuridiche soggettive al fine di determinare la giurisdizione, occorre tuttavia distinguerle al fine di individuarne il diverso regime processuale (C. Stato, ad. plen., 26 marzo 2003, n. 4;
C. Stato, VI, 27 gennaio 2003, n. 426).
In particolare, per quel che qui rileva, il tipo di situazione soggettiva lesa implica
l'assoggettamento dell'azione a termine di decadenza (per gli interessi legittimi) o a termine di prescrizione (diritti soggettivi).
4.2. Proprio nell'ambito della giurisdizione esclusiva sul pubblico impiego, il giudice amministrativo ha sempre distinto gli atti autoritativi dagli atti paritetici: i primi, lesivi di interessi legittimi e impugnabili entro termini di decadenza, i secondi, lesivi di diritti soggettivi, e contestabili entro termini di prescrizione, anche con azione di mero accertamento (C. Stato, ad. plen., 15 febbraio 1994, n. 3; C. Stato, ad. plen., 20 marzo 1989, n. 8)” (C.d.S., Sez. VI, 3 febbraio 2004, n. 1300; in termini, 3 febbraio
2004, n. 1203).
6.4. Dunque, nel caso di specie l'azione di accertamento proposta (avente a oggetto il diritto di superficie sul manufatto adibito a ristorante pizzeria, il quantum dovuto per i canoni demaniali in base alla corretta qualificazione del bene e il diritto al rimborso delle somme pagate in eccedenza) non può servire ad eludere il dato pacifico della mancata impugnazione del provvedimento dell'Agenzia del Demanio che ha accertato N. 02729/2025 REG.RIC.
in via autoritativa l'appartenenza del manufatto stesso al Demanio fin dal 1° gennaio
1997.
6.4.1. Vero è che le concessioni succedutesi nel tempo utilizzano sul punto formule piuttosto equivoche, tuttavia il concessionario ha prestato sostanziale acquiescenza agli ordini di pagamento che quantificavano le somme dal 2007 in poi ed ora non può più rimetterli in discussione. Nemmeno la Società può valersi della regola per cui per ogni anno di concessione sorge un distinto diritto di credito, con il corollario che la mancata impugnazione dell'atto attinente a una pretesa non dice nulla circa la rinuncia a impugnare quelli attinenti alle altre pretese, poiché in realtà essa ha inteso rimettere in discussione proprio quei crediti (dal 2007 in poi) in relazione ai quali gli ordini di pagamento non sono stati impugnati.
7. La mancata impugnazione della nota dell'Agenzia del Demanio dell'11 settembre
2007 è puntualmente eccepita dalle controparti (Comune di Massa, Regione Toscana,
Agenzia del Demanio) e non può essere superata neppure con l'argomentazione che l'ordine di introito rivolto al privato al quale è stata allegata risulta indirizzato al sig.
DO AN, precedente concessionario. Infatti, la suddetta nota è stata versata in atti in primo grado quale doc. 3 depositato dal Comune di Massa il 12 luglio 2024 e, nonostante ciò, non è stata impugnata dalla ricorrente: pertanto, anche a voler ritenere che la DAVA non ne avesse avuto anteriormente conoscenza, ai fini di tale conoscenza vale comunque il deposito in giudizio ora riferito.
7.1. Si rammenta in proposito che, secondo la giurisprudenza, “non rileva al fine di escludere la conoscenza della parte la circostanza che gli atti giudiziari siano direttamente conosciuti dal solo difensore nel processo, dovendo presumersi che gli atti siano stati direttamente portati a conoscenza della parte, atteso che, secondo regole di comune esperienza, il difensore dialoga con la parte che rappresenta processualmente sulle questioni rilevanti per la controversia, essendo a ciò tenuto, per altro, in base agli obblighi scaturenti dal mandato (arg. dagli artt. 12 e 28, commi N. 02729/2025 REG.RIC.
6, 7 e 8, del codice deontologico)” (cfr. C.d.S., Sez. IV, 22 settembre 2025, n. 7447; id., 16 novembre 2022, n. 10092; Sez. V, 28 giugno 2024, n. 5771; Sez. III, 2 gennaio
2023, n. 15; Sez. VI, 12 gennaio 2009, n. 38).
7.2. Quanto finora detto dà conto dell'infondatezza dei primi due motivi di appello, a cui si aggiunge l'infondatezza del quarto motivo, che ripropone il quarto motivo del ricorso di primo grado. Al riguardo, infatti, è corretta la valutazione del T.A.R., che ha ritenuto che all'esame di tale motivo ostasse la mancata impugnazione dell'ordine di pagamento delle somme a conguaglio per € 77.177,15, emesso dal Comune di
Massa con nota prot. n. 70372 del 3 dicembre 2020, poiché detta nota si basa proprio sulle risultanze del monitoraggio effettuato dal MEF: in difetto dell'impugnazione di essa, perciò, a nulla vale invocare la circostanza che il Comune, prima di adeguarvisi, aveva formulato dei rilievi rispetto ai calcoli del Ministero.
7.3. Da ultimo, l'infondatezza, nei termini sopra esposti, del primo, secondo e quarto motivo dimostra, contestualmente, l'infondatezza anche del terzo motivo, essendo evidente il prevalere, nel giudizio di primo grado, dei profili di soccombenza della
Società rispetto a quello per il quale si è determinata la cessazione della materia del contendere.
8. In conclusione, l'appello è nel suo complesso infondato e deve, per l'effetto, essere respinto, dovendo la sentenza appellata essere confermata.
9. La complessità delle questioni trattate e le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII^), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 02729/2025 REG.RIC.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IO RO, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
RO De NI, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RO De NI IO RO
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 27/03/2026
N. 02584 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02729/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2729 del 2025, proposto dalla società
DAVA S.n.c. di AN VI e RI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Gatti e Matteo Spatocco e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Massa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Panesi e Manuela Pellegrini e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Arianna Paoletti, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di N. 02729/2025 REG.RIC.
Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Franco Coccoli, in Roma,
Mercati, n. 51;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione
Quarta, n. 1056/2024 del 27 settembre 2024, resa tra le parti sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, R.G. n. 1661/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione e difesa del Comune di Massa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Visto altresì l'atto di costituzione in giudizio Agenzia del Demanio e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive delle parti e la replica dell'appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. RO De
NI e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con l'appello in epigrafe la DAVA S.n.c. di AN VI e RI (d'ora in poi:
DAVA o Società) ha impugnato la sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. IV, n. 1056/2024 del 27 settembre 2024, chiedendone l'annullamento.
1.1. La sentenza appellata ha respinto il ricorso con motivi aggiunti proposto dalla
Società: A) per l'annullamento degli ordini di introito emessi a suo carico dal Comune di Massa in relazione alle annualità dal 2007 al 2021 per il pagamento dei canoni della concessione demaniale marittima di cui la DAVA è titolare, nonché della richiesta di N. 02729/2025 REG.RIC.
pagamento di conguagli per le annualità arretrate dal 2016 al 2021 contenuta nel c.d. preavviso c.d. di diniego della istanza di definizione agevolata ex art. 100 della l. n.
126/2020, e del provvedimento del Comune di Massa recante la richiesta di pagamento del canone per l'annualità 2022, con l'allegato ordine di introito; B) per l'accertamento della titolarità del diritto di superficie sul manufatto (“Ristorante Pizzeria Sayonara”) insistente sull'area demaniale, del quantum dovuto a titolo di canone sulla base della corretta qualificazione del predetto manufatto e del diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza.
2. La DAVA espone in fatto di essere titolare per subentro della concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di Massa per l'occupazione e l'uso di una porzione di arenile di mq. 535 ubicata in Marina di Massa, viale Vespucci n. 34, allo scopo di mantenervi un ristorante-pizzeria denominato “Sayonara”.
2.1. La Società ha promosso la controversia assumendo che il manufatto in cui è ubicato il ristorante-pizzeria non sia passato in proprietà del Demanio ai sensi dell'art. 49 cod. nav., ma sia tuttora di proprietà del concessionario privato e che, pertanto, le richieste di pagamento dei canoni concessori formulate nei suoi confronti dal Comune di Massa siano illegittime, in quanto basate sul presupposto erroneo dell'appartenenza del bene al Demanio e, quindi, sulla sua natura di pertinenza demaniale.
2.2. Il mancato verificarsi del passaggio di proprietà ai sensi dell'art. 49 cod. nav. si spiegherebbe con la circostanza che nel caso di specie non vi sarebbero mai stati veri e propri rinnovi della concessione demaniale, comportanti una cesura tra una vicenda concessoria e l'altra e, dunque, l'avverarsi del meccanismo acquisitivo ex art. 49 cit. alla cessazione della precedente concessione con il rinnovo della stessa, che comporta l'instaurazione di una nuova concessione: in realtà, vi sarebbero stati solo dei rinnovi automatici senza soluzione di continuità, aventi natura di vere e proprie proroghe, in presenza delle quali, restando invariata la concessione originaria, non si verificherebbe nessun meccanismo acquisitivo. N. 02729/2025 REG.RIC.
2.3. Con la sentenza impugnata, tuttavia, il T.A.R. ha respinto il ricorso e i successivi motivi aggiunti, muovendo dalla premessa che l'atto di incameramento ha efficacia meramente dichiarativa di una vicenda traslativa già perfezionatasi a seguito del rinnovo, che integra gli estremi di una nuova concessione. Tale affermazione – è qui il caso di rilevare sin da ora – rende irrilevante l'obiezione della ricorrente, secondo cui nella fattispecie in esame la procedura di incameramento non si sarebbe conclusa, come emergerebbe dalla concessione del 2011, dove si afferma (con espressione che la sentenza appellata riconosce essere “ambigua”) che sulla porzione di arenile “sono installate opere di facile e difficile rimozione, segnalate ai competenti Uffici statali per la procedura di incameramento”.
2.3.1. In sintesi, il primo giudice sottolinea che nella fattispecie per cui è causa si sono succeduti veri e propri autonomi rinnovi della concessione, non qualificabili come proroghe, né come rinnovi automatici ex lege, cosicché ogni nuova concessione si è sostituita alla precedente oramai scaduta, consentendo in ciascuno di tali momenti il verificarsi dell'effetto devolutivo rivendicato dal Comune.
2.4. La sentenza elenca, inoltre, numerosi elementi da cui si desume la sostanziale acquiescenza del privato agli atti in cui era stato affermato l'effetto devolutivo: più in particolare, richiama la nota del Comune di Massa inviata al privato il 5 ottobre 2007 che, nel trasmettergli il calcolo del canone per l'anno 2007, gli ha inviato in allegato la nota dell'Agenzia del Demanio dell'11 settembre 2007: in base a detta nota, all'esito della verifica ispettiva svolta, è risultato che il manufatto ad uso ristorante e pizzeria dovesse considerarsi di proprietà dello Stato dal 1° gennaio 1997.
2.4.1. Tale atto dell'Agenzia del Demanio va ricollegato alle operazioni preliminari di incameramento svoltesi il 10 dicembre 1996 (attestate nel relativo verbale), cioè in prossimità della scadenza della licenza n. 19/1996, scaduta il 31 dicembre 1996 e alla quale ha fatto seguito la licenza n. 35/1998. Secondo il T.A.R., risulta così dimostrato che l'acquisizione del manufatto ad uso ristorante alla mano pubblica si è perfezionata N. 02729/2025 REG.RIC.
ipso iure, senza la necessità di un atto formale dotato solo di valore dichiarativo, già a partire dal 1° gennaio 1997, cioè alla scadenza della concessione del 1996, alla quale
è seguita la nuova concessione, e che di detta circostanza il privato era stato informato almeno a partire dagli ultimi mesi del 2007.
2.5. La sentenza richiama, inoltre, gli ordini di introito dal 2007 in poi, i quali indicano che l'area in concessione è in prevalenza occupata da pertinenze demaniali marittime, sul presupposto delle quali è stata calcolata la misura del canone: il privato, però, non ha contestato tale qualificazione ed ha pagato le somme richieste, senza impugnare tempestivamente i suddetti ordini di introito.
3. Con l'appello la Società contesta le motivazioni e le statuizioni della sentenza di prime cure, riproponendo anzitutto, in via devolutiva, il primo ed il secondo motivo di ricorso, attinenti alla carenza dei presupposti per l'incameramento automatico delle opere ex art. 49 cod. nav., e formulando le doglianze di erroneità della sentenza per contraddittorietà e illogicità, difetto di istruttoria, travisamento della documentazione ed errata applicazione dell'art. 49 cod. nav. in ordine all'incameramento.
3.1. In sintesi la DAVA lamenta che il T.A.R.: A) avrebbe applicato un'interpretazione ormai superata dell'art. 49 cod. nav., con una distinzione teorica tra rinnovo e proroga, anziché accertare l'effettiva prosecuzione del rapporto concessorio in capo al privato concessionario, quale elemento di valutazione per l'acquisizione del manufatto allo
Stato; B) sarebbe caduto in un'inammissibile interpretazione degli atti concessori, in contrasto con il loro chiaro tenore letterale e decidendo in difetto di adeguata istruttoria sul punto; C) avrebbe errato nel negare il diritto all'accertamento della non demanialità del manufatto, sull'assunto che la ricorrente non aveva contestato gli ordini di introito che quantificavano il canone.
3.2. In ordine al terzo motivo, relativo alle modifiche introdotte dall'art. 100, comma
2, del d.l. n. 104/2020, conv. con l. n. 126/2020 (che anche per le pertinenze demaniali avrebbe reso non più applicabili dal 2021 i c.d. valori OMI), la Società ha lamentato N. 02729/2025 REG.RIC.
che la cessazione della materia del contendere dichiarata in proposito dal T.A.R., per il ricalcolo del canone effettuato per gli anni 2021 e 2022 dal Comune di Massa con provvedimento dell'8 agosto 2023, avrebbe dovuto portare a una diversa regolazione delle spese del giudizio, in base alla c.d. soccombenza virtuale.
3.3. La DAVA ripropone infine integralmente il quarto motivo di ricorso, con effetto devolutivo e in via subordinata, lamentando che il T.A.R. sarebbe incorso in errore nel dichiararlo inammissibile per difetto di interesse per mancata impugnazione di taluni atti (in particolare: il già citato provvedimento del Comune dell'8 agosto 2023; la nota del Comune del 3 dicembre 2020 di ricalcolo dei canoni sulla base della relazione del
Ministero dell'Economia e delle Finanze). Sempre con riguardo al quarto motivo, la sentenza appellata sarebbe errata anche nella parte in cui ha affermato che sono stati inammissibilmente impugnati solo i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata ex art. 100, comma 7, del d.l. n. 104/2020 cit., e nella parte in cui ha contestato l'inammissibilità del motivo per genericità.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Massa con memoria di costituzione e difesa, attraverso cui ha eccepito in rito: l'inammissibilità per più versi delle doglianze di controparte; l'improcedibilità del ricorso nella parte recante l'impugnativa degli ordini di introito per il pagamento dei canoni attinenti agli anni 2021 e 2022; l'irricevibilità dell'impugnativa degli ordini di introito per gli anni 2007/2020 e dell'incameramento automatico del bene avvenuto il 1° gennaio 1997, come comunicato dall'Agenzia del
Demanio nella nota dell'11 settembre 2007; ancora, l'irricevibilità dell'impugnativa di note o relazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4.1. Si è altresì costituita in giudizio la Regione Toscana, depositando di seguito una memoria con cui, dopo aver eccepito la sua estraneità al rapporto concessorio e le sue funzioni limitate al recupero dell'imposta regionale sui beni del demanio, ha eccepito nel merito l'infondatezza delle doglianze dell'appellante. N. 02729/2025 REG.RIC.
4.2. Ancora, si sono costituiti in giudizio l'Agenzia del Demanio e il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze), depositando a loro volta memoria ed eccependo, nel merito, l'integrale infondatezza dell'appello.
4.3. Il Comune di Massa ha depositato un'ulteriore memoria, mentre l'appellante, da parte sua, ha depositato una replica.
4.4. Tutte le parti hanno depositato istanza di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi e senza discussione orale.
4.5. All'udienza pubblica dell'11 febbraio 2026 il Collegio ha trattenuto l'appello in decisione.
5. Le doglianze dell'appellante, che vengono di seguito riportate e analizzate, non sono suscettibili di positivo apprezzamento.
5.1. Nel riproporre il primo e il secondo motivo di ricorso, la DAVA lamenta anzitutto l'erroneità della sentenza nella parte in cui questa ha affermato che nel caso esaminato ci si troverebbe innanzi a una serie di rinnovi della concessione demaniale, integranti il rilascio di una nuova concessione, cosicché alla scadenza della licenza n. 19/1996 e cioè dal 1° gennaio 1997 il manufatto a uso ristorante-pizzeria sarebbe stato acquisito allo Stato. L'errore sarebbe rinvenibile nel fatto che, al contrario di quanto opinato dal
T.A.R., il susseguirsi di più atti concessori non avrebbe il significato di una scadenza del rapporto concessorio utile a determinare l'effetto acquisitivo, poiché il rapporto tra concessionario e bene demaniale sarebbe proseguito ininterrottamente.
5.1.1. Peraltro, la sentenza sarebbe viziata da difetto di istruttoria, non essendo state acquisite agli atti le licenze n. 19/1996 e n. 35/1998, che, nella prospettazione attorea, sarebbero stare importanti per rivelare come alla scadenza della licenza del 1996 ci si sia trovati dinanzi a un rinnovo automatico e non a un vero e proprio rinnovo, tale da comportare il rilascio di una nuova concessione.
5.2. Inoltre, le varie concessioni succedutesi nel tempo (quelle del 2001, del 2003 e del 2011) farebbero tutte riferimento alla presenza, sull'arenile assentito, di opere di N. 02729/2025 REG.RIC.
facile e di difficile rimozione: orbene, la qualificazione in termini di opere di difficile rimozione confermerebbe che il manufatto adibito ad uso bar-ristorante-pizzeria non avrebbe natura di pertinenza demaniale. La concessione, in tutti gli atti intercorsi con la P.A., avrebbe a oggetto unicamente la porzione di arenile: il riconoscimento della demanialità del bene concesso farebbe riferimento solo a detta porzione e non ad una pertinenza.
5.3. Pertanto, il T.A.R. sarebbe incorso nell'errore di fornire un'interpretazione degli atti concessori in contrasto con il loro chiaro tenore letterale e in difetto di un'adeguata istruttoria sul punto. Il quadro di complessiva incertezza emergente dagli atti di causa
(e non risolto nel giudizio di primo grado con l'acquisizione delle licenze del 1996 e del 1998) avrebbe dovuto portare a ritenere non integrati i presupposti di applicabilità dell'art. 49 cod. nav., come stabilito da questa Sezione in una vicenda – asseritamente
– analoga con sentenza n. 9932/2022 dell'11 novembre 2022.
5.4. La Società lamenta ancora che la sentenza sarebbe incorsa in errore nel denegare il diritto di parte ricorrente all'accertamento della non demanialità del manufatto, in virtù della mancata contestazione degli ordini di introito che quantificavano il canone.
Infatti l'azione di accertamento prescinderebbe dalla singola impugnazione delle note, comunicazioni e ordini di introito e comunque questi ultimi non sarebbero dirimenti per la qualificazione del bene come pertinenza demaniale
5.5. La declaratoria di cessazione della materia del contendere sul terzo motivo del ricorso di primo grado non considererebbe gli effetti di siffatta declaratoria sul regime delle spese del giudizio (in ossequio alla soccombenza virtuale). Quanto, infine, alla riproposizione, in subordine, del quarto motivo, avente a oggetto la quantificazione errata dei canoni effettuata dal Comune di Massa sulla base della relazione del MEF, la DAVA, oltre a contestare il rilievo della sentenza sulla mancata impugnazione di una serie di atti, i quali, però, sarebbero irrilevanti, nega di essere incorsa in alcuna N. 02729/2025 REG.RIC.
genericità, avendo essa invocato il ricalcolo del canone in base ai valori OMI indicati dal Comune.
6. Tuttavia, nessuna delle suesposte argomentazioni della Società vale a superare la circostanza di fatto, del tutto pacifica, dell'omessa impugnazione, da parte sua, della nota dell'Agenzia del Demanio dell'11 settembre 2007, inviata al privato unitamente all'ordine di introito del canone per il 2007, emesso dal Comune di Massa con atto del
5 ottobre 2007. In detta nota, infatti, è esplicitamente dichiarata l'acquisizione del manufatto al Demanio sin dal 1997. Non vale dequotare la nota in discorso a un mero atto interno, perché, come detto, la stessa è stata trasmessa al privato unitamente alla richiesta di pagamento del canone per il 2007 e sull'affermazione in essa contenuta della devoluzione del bene al Demanio dal 1997 si sono basate le successive richieste di pagamento: dunque, non può dubitarsi che il privato avrebbe dovuto impugnarla, il che non è, però, avvenuto.
6.1. In contrario, non serve invocare, come fa l'appellante, l'azione di accertamento del diritto, perché anche in sede di giurisdizione esclusiva tale azione non può aggirare l'inosservanza dei termini decadenziali per l'impugnazione degli atti autoritativi, a fronte dei quali la posizione che il privato vanta è pur sempre – anche in giurisdizione esclusiva – di interesse legittimo (C.d.S., Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3695; Sez. IV, 2 novembre 2004, n. 7071).
6.2. Come sottolineato dalla giurisprudenza, l'azione di accertamento, pur essendo in linea generale ammissibile nel processo amministrativo, non è un rimedio alternativo all'azione di annullamento: infatti, o l'azione di mero accertamento va considerata proponibile negli stessi termini dell'azione di annullamento (e allora è inammissibile, perché porta al risultato paradossale di ritenere illegittimo un atto della P.A., ma di lasciare che esso produca effetto), ovvero si considera proponibile oltre il termine di decadenza e allora è elusiva del termine stesso, collegato al principio di certezza delle N. 02729/2025 REG.RIC.
situazioni giuridiche di diritto pubblico (C.d.S., Sez. V, 13 ottobre 2021, n. 6879; Sez.
VI, 16 gennaio 2013, n. 213).
6.3. Si riportano, sul punto, i seguenti passaggi di pronunce di questo Consiglio in cui la questione dell'ambito dell'esperibilità dell'azione di accertamento innanzi al G.A.
è stata affrontata con specifico riferimento alla giurisdizione esclusiva:
“4.1. La giurisprudenza ritiene che nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in cui coesistono diritti soggettivi e interessi legittimi, sebbene non sia necessario scriminare i due tipi di situazioni giuridiche soggettive al fine di determinare la giurisdizione, occorre tuttavia distinguerle al fine di individuarne il diverso regime processuale (C. Stato, ad. plen., 26 marzo 2003, n. 4;
C. Stato, VI, 27 gennaio 2003, n. 426).
In particolare, per quel che qui rileva, il tipo di situazione soggettiva lesa implica
l'assoggettamento dell'azione a termine di decadenza (per gli interessi legittimi) o a termine di prescrizione (diritti soggettivi).
4.2. Proprio nell'ambito della giurisdizione esclusiva sul pubblico impiego, il giudice amministrativo ha sempre distinto gli atti autoritativi dagli atti paritetici: i primi, lesivi di interessi legittimi e impugnabili entro termini di decadenza, i secondi, lesivi di diritti soggettivi, e contestabili entro termini di prescrizione, anche con azione di mero accertamento (C. Stato, ad. plen., 15 febbraio 1994, n. 3; C. Stato, ad. plen., 20 marzo 1989, n. 8)” (C.d.S., Sez. VI, 3 febbraio 2004, n. 1300; in termini, 3 febbraio
2004, n. 1203).
6.4. Dunque, nel caso di specie l'azione di accertamento proposta (avente a oggetto il diritto di superficie sul manufatto adibito a ristorante pizzeria, il quantum dovuto per i canoni demaniali in base alla corretta qualificazione del bene e il diritto al rimborso delle somme pagate in eccedenza) non può servire ad eludere il dato pacifico della mancata impugnazione del provvedimento dell'Agenzia del Demanio che ha accertato N. 02729/2025 REG.RIC.
in via autoritativa l'appartenenza del manufatto stesso al Demanio fin dal 1° gennaio
1997.
6.4.1. Vero è che le concessioni succedutesi nel tempo utilizzano sul punto formule piuttosto equivoche, tuttavia il concessionario ha prestato sostanziale acquiescenza agli ordini di pagamento che quantificavano le somme dal 2007 in poi ed ora non può più rimetterli in discussione. Nemmeno la Società può valersi della regola per cui per ogni anno di concessione sorge un distinto diritto di credito, con il corollario che la mancata impugnazione dell'atto attinente a una pretesa non dice nulla circa la rinuncia a impugnare quelli attinenti alle altre pretese, poiché in realtà essa ha inteso rimettere in discussione proprio quei crediti (dal 2007 in poi) in relazione ai quali gli ordini di pagamento non sono stati impugnati.
7. La mancata impugnazione della nota dell'Agenzia del Demanio dell'11 settembre
2007 è puntualmente eccepita dalle controparti (Comune di Massa, Regione Toscana,
Agenzia del Demanio) e non può essere superata neppure con l'argomentazione che l'ordine di introito rivolto al privato al quale è stata allegata risulta indirizzato al sig.
DO AN, precedente concessionario. Infatti, la suddetta nota è stata versata in atti in primo grado quale doc. 3 depositato dal Comune di Massa il 12 luglio 2024 e, nonostante ciò, non è stata impugnata dalla ricorrente: pertanto, anche a voler ritenere che la DAVA non ne avesse avuto anteriormente conoscenza, ai fini di tale conoscenza vale comunque il deposito in giudizio ora riferito.
7.1. Si rammenta in proposito che, secondo la giurisprudenza, “non rileva al fine di escludere la conoscenza della parte la circostanza che gli atti giudiziari siano direttamente conosciuti dal solo difensore nel processo, dovendo presumersi che gli atti siano stati direttamente portati a conoscenza della parte, atteso che, secondo regole di comune esperienza, il difensore dialoga con la parte che rappresenta processualmente sulle questioni rilevanti per la controversia, essendo a ciò tenuto, per altro, in base agli obblighi scaturenti dal mandato (arg. dagli artt. 12 e 28, commi N. 02729/2025 REG.RIC.
6, 7 e 8, del codice deontologico)” (cfr. C.d.S., Sez. IV, 22 settembre 2025, n. 7447; id., 16 novembre 2022, n. 10092; Sez. V, 28 giugno 2024, n. 5771; Sez. III, 2 gennaio
2023, n. 15; Sez. VI, 12 gennaio 2009, n. 38).
7.2. Quanto finora detto dà conto dell'infondatezza dei primi due motivi di appello, a cui si aggiunge l'infondatezza del quarto motivo, che ripropone il quarto motivo del ricorso di primo grado. Al riguardo, infatti, è corretta la valutazione del T.A.R., che ha ritenuto che all'esame di tale motivo ostasse la mancata impugnazione dell'ordine di pagamento delle somme a conguaglio per € 77.177,15, emesso dal Comune di
Massa con nota prot. n. 70372 del 3 dicembre 2020, poiché detta nota si basa proprio sulle risultanze del monitoraggio effettuato dal MEF: in difetto dell'impugnazione di essa, perciò, a nulla vale invocare la circostanza che il Comune, prima di adeguarvisi, aveva formulato dei rilievi rispetto ai calcoli del Ministero.
7.3. Da ultimo, l'infondatezza, nei termini sopra esposti, del primo, secondo e quarto motivo dimostra, contestualmente, l'infondatezza anche del terzo motivo, essendo evidente il prevalere, nel giudizio di primo grado, dei profili di soccombenza della
Società rispetto a quello per il quale si è determinata la cessazione della materia del contendere.
8. In conclusione, l'appello è nel suo complesso infondato e deve, per l'effetto, essere respinto, dovendo la sentenza appellata essere confermata.
9. La complessità delle questioni trattate e le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII^), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 02729/2025 REG.RIC.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IO RO, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
RO De NI, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RO De NI IO RO
IL SEGRETARIO