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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4990/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Maximilian Molfettini, rappresentante e difensore;
– ricorrente -
E
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonino Cutietta, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte del 31 e del 24 gennaio 2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/4/2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con , in costanza del quale sono nati i figli (a IN, Controparte_1 Per_1
14/9/1990), (a IN, l'8/8/1995) e (a Palermo, l'1/4/2004), ha Persona_2 Per_3 dedotto di non essersi più riconciliata con il marito dalla data di comparizione innanzi al
1 Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 4336/2022 del 10-29/6/2022, emesso a definizione del giudizio n. 1181/2022 R.G. Pertanto, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con memoria di costituzione del 23/9/2024, si è costituita chiedendo Controparte_1
la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui in memoria.
All'udienza del 9/1/2025, il Giudice istruttore, sulla base di quanto esposto dalle parti e previo esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, ha formulato alle stesse la seguente proposta conciliativa: “obbligo a carico di di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 125,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al
[...]
mantenimento del figlio ”. Per_3
Scaduto il termine del 6/2/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha ribadito la volontà, già espressa in udienza, di aderire alla suddetta proposta e analoga volontà ha manifestato il resistente con le note di trattazione scritta depositate il 24/1/2025.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti, i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a IN (PA) il 18/2/1989, e la separazione tra le parti si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 4336/2022 del
10-29/6/2022, emesso a definizione del giudizio n. 1181/2022 R.G.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi, alle condizioni dianzi riportate, non essendovi motivi ostativi alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IN (Pa) il
18/2/1989, da nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
Palermo il 30/11/1962, trascritto agli atti dello Stato civile del predetto comune al n. 7, parte
II, seria A, anno 1989, alle condizioni riportate in parte motiva;
2 b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6 febbraio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4990/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Maximilian Molfettini, rappresentante e difensore;
– ricorrente -
E
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonino Cutietta, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte del 31 e del 24 gennaio 2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/4/2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con , in costanza del quale sono nati i figli (a IN, Controparte_1 Per_1
14/9/1990), (a IN, l'8/8/1995) e (a Palermo, l'1/4/2004), ha Persona_2 Per_3 dedotto di non essersi più riconciliata con il marito dalla data di comparizione innanzi al
1 Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 4336/2022 del 10-29/6/2022, emesso a definizione del giudizio n. 1181/2022 R.G. Pertanto, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con memoria di costituzione del 23/9/2024, si è costituita chiedendo Controparte_1
la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui in memoria.
All'udienza del 9/1/2025, il Giudice istruttore, sulla base di quanto esposto dalle parti e previo esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, ha formulato alle stesse la seguente proposta conciliativa: “obbligo a carico di di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 125,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al
[...]
mantenimento del figlio ”. Per_3
Scaduto il termine del 6/2/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha ribadito la volontà, già espressa in udienza, di aderire alla suddetta proposta e analoga volontà ha manifestato il resistente con le note di trattazione scritta depositate il 24/1/2025.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti, i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a IN (PA) il 18/2/1989, e la separazione tra le parti si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 4336/2022 del
10-29/6/2022, emesso a definizione del giudizio n. 1181/2022 R.G.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi, alle condizioni dianzi riportate, non essendovi motivi ostativi alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IN (Pa) il
18/2/1989, da nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
Palermo il 30/11/1962, trascritto agli atti dello Stato civile del predetto comune al n. 7, parte
II, seria A, anno 1989, alle condizioni riportate in parte motiva;
2 b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6 febbraio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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