Articolo 13 della Legge 16 maggio 1978, n. 196
Articolo 12Articolo 14
Versione
7 giugno 1978
Art. 13.
In attuazione dell' articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , in relazione all'articolo 2, lettera o), della legge costituzionale medesima, all'ultimo comma dell' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 , viene aggiunto:
"; ogni altra funzione amministrativa esercitata da organi amministrativi centrali o periferici in materia di usi civici, consorterie e promiscuita' per condomini agrari e forestali".
Fino a quando la regione Valle d'Aosta non disponga diversamente con legge, il commissariato per la liquidazione degli usi civici di Torino continua ad esercitare le funzioni amministrative ad esso attribuite.
Entrata in vigore il 7 giugno 1978
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