Articolo 129 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 128Articolo 130
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15 dicembre 1981
Art. 129. (Inosservanza di pene accessorie)

L' articolo 389 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 389. - (Inosservanza di pene accessorie). - Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, e' punito con la reclusione da due a sei mesi.
La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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