Sentenza 17 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2002, n. 10362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10362 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME1036 2 /0 2 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G. N. 4801/00 Consigliere Cron.27564 BATTIMIELLO Dott. Bruno Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 20/05/02 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: MO TA, CI NC, CI OR, CI NZ, CI AR, DI LI PA, D'SO VI, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato LUIGI ALFONSO MARRA, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2002 presso • 2261 rappresenta e difende ope legis;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 971/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 11/03/99 R.G. N. 40478/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/02 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede di legittimità e meglio in epigrafe specificata, confermando la decisione del locale Pretore, ha ritenuto che, relativamente a ratei di prestazione assistenziale dovuti alle parti private dal Ministero dell'interno, ma versati con ritardo rispetto al momento di maturazione del relativo credito e senza le necessarie maggiorazioni per interessi e rivalutazione, il diritto a tali accessori sia soggetto a prescrizione quinquennale. In applicazione di questo principio, ha rigettato l'appello proposto dalle parti suddette avverso la statuizione pretorile di reiezione della domanda avente ad oggetto il pagamento di codesti accessori, rispetto ai quali risultava maturata siffatta prescrizione. Le medesime parti ricorrono ora per cassazione, con unico motivo, cui resiste il Langeth Ministero dell'Interno con controricorso. Motivi della decisione I ricorrenti, denunciando la violazione degli artt. 329, terzo comma cod. proc. civ., 2946 e 2948 cod. civ., assumono che nel caso di specie operi, non la prescrizione breve applicata dal giudice a quo, ma quella decennale. Il ricorso è fondato. La rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali, come la Corte ha in numerose occasioni affermato, costituiscono non già un accessorio di tali crediti, ma una componente essenziale dell'oggetto, considerato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione durante la mora del debitore. E' questo il regime giuridico scaturito dalle sentenze n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, con le quali la Corte costituzionale, con riferimento, rispettivamente, ai crediti 3 previdenziali e a quelli assistenziali, ha parzialmente caducato l'art. 442 cod. proc. civ., dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per prestazioni previdenziali, deve determinare, in modo analogo a quanto previsto, per i crediti di lavoro, dall'art. 429, terzo comma cod. proc. civ., oltre gli interessi nella misura di legge, il maggior danno per la diminuzione di valore del credito, cosicché interessi e rivalutazione finiscono per essere un tutt'uno col credito previdenziale o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali componenti, rappresenta nel tempo l'originario credito dell'assicurato nel suo reale valore man mano aggiornato. Donde la conseguenza che la disciplina legale applicabile è sempre e unicamente quella dettata per lo specifico credito previdenziale o assistenziale dedotto in giudizio e E get che il pagamento di quest'ultimo nel suo valore originario costituisce l'adempimento parziale di un'obbligazione che ha per oggetto sempre e soltanto il medesimo credito (qualificato in relazione al trascorrere del tempo), che rimane tale fino a quando non sia stato interamente pagato nel suo importo totale, comprensivo degli accessori in questione, per cui, quanto resta dopo il pagamento parziale è pur sempre parte del credito previdenziale (Cass. 3 febbraio 1995, n. 1267; 12 febbraio 1993, n. 1771; 29 novembre 1993, n. 11808). Questa omogeneità di natura, derivante dall'unitario rilievo della prestazione considerata in tutte le sue componenti (sussistente nella specie, non essendo applicabili ratione temporis le innovazioni in materia dettate dall'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991, atteso che tutti i ratei arretrati, con riguardo ai quali si chiedono gli interessi e la rivalutazione, sono maturati anteriormente al 31 dicembre 1991, come risulta dalla sentenza impugnata ed è espressamente ribadito col ricorso per cassazione) comporta, come mero corollario, l'impossibilità di ritenere assoggettata la porzione del credito contabilmente imputabile ad interessi e rivalutazione ad un regime prescrizionale diverso da quello proprio della porzione ascrivibile a somma capitale (Cass. 6 settembre 1997, n. 8649; 23 giugno 1992, n. 7661; 16 aprile 1992 n. 4666; 4 ottobre 1991 n. 10336). A questa prospettiva ricostruttiva non è estranea neanche la sentenza della Corte 20 settembre 1991, n. 9800, in quanto, pur avendo stabilito che l'accessorietà dell'obbligazione degli interessi rispetto a quella principale (relativa al capitale) attiene solo al momento genetico, nel senso che la decorrenza degli interessi presuppone la nascita dell'obbligazione principale e cessa con l'estinzione di questa, senza escludere, pertanto, che, una volta sorto, il credito degli interessi costituisca un'obbligazione pecuniaria autonoma da quella principale, e perciò soggetta ad un proprio termine di Leyl prescrizione (art. 2948 n. 4 c.c.), contiene l'espressa salvezza dell'eccezione costituita dagli interessi relativi ai crediti di lavoro, proprio per la ragione che essi costituiscono - come la rivalutazione monetaria - una componente dei crediti stessi (e, quindi, anche di quelli previdenziali e assistenziali alla stregua di quanto già precisato). Stabilito che il credito per la rivalutazione e gli interessi legali ha la medesima. natura della prestazione pecuniaria previdenziale o assistenziale ed è assoggettato al suc stesso regime giuridico, si deve, poi, ulteriormente precisare che, ferma restando l'imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost. in quanto connesso ad uno status del cittadino, si prescrivono (oppure da essi si può decadere), invece, i diritti esclusivamente patrimoniali, cioè i singoli crediti periodicamente risorgenti (che maturano per ciascun mese o alla scadenza di un periodo più lungo), in quanto sono espressione del diritto alla prestazione e vengono denominati ratei>> Come si evince dalla sentenza della Corte Costituzionale 25 maggio 1989, n. 283, la regola generale per i ratei della prestazione previdenziale o assistenziale è la prescrizione decennale, mentre opera la prescrizione quinquennale soltanto per i ratei liquidi>>, liquidità da intendere non secondo la nozione comune che si desume dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della prestazione) con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto dell'art. 129 r.d.l. n. 1827/1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate di pensione non riscosse>> (cfr. Cass. 21 maggio 1990 n. 6245; 22 marzo 1991 n. 3094; 14 dicembre 1991 n. 13485; 17 marzo 1994 n. 2562; 1 aprile 1994 n. 3188; 22 maggio 1997, n. 7882). Layl Ne segue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti della norma sopra indicata. In altri termini, il pagamento parzialmente estintivo della pretesa creditoria lascia permanere la illiquidità>>, nel senso precisato, del credito per la parte residua (cfr., con specifico riguardo, alla liquidazione della sorte capitale senza gli interessi e la rivalutazione: Cass. 23 giugno 1992 n. 7661; 1 aprile 1993 n. 3933; 7 maggio 1993 n. 5289; 14 gennaio 1998, n. 292). Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione, si richiama la costante giurisprudenza della Corte che, dopo un'iniziale incertezza (Cass. 29 novembre 1993 n. 11808), ha espresso chiara consapevolezza che (in forza del generale disposto dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973) il provvedimento illegittimamente negativo o l'inutile decorso dei centoventi giorni dalla data di presentazione in via amministrativa della domanda di prestazione segna il momento dell'esigibilità del credito previdenziale o assistenziale, per cui è solo da tale momento che decorre la prescrizione (Cass. 24 maggio 1994 n. 5044; 17 novembre 1994 n. 9720), relativamente al primo dei ratei in cui tale credito si articola e che costituiscono oggetto di altrettante obbligazioni reciprocamente autonome;
mentre, per i ratei successivi al primo (rispetto ai quali ovviamente non si pone un problema di spatium deliberandi, riservato al debitore, solo ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione in sé considerata), il momento dell'esigibilità (e quindi il dies a quo del relativo termine prescrizionale) coincide con quello della maturazione secondo la periodicità e le scadenze stabilite in relazione ai vari tipi di prestazione (Cass. 26 luglio 2000, n. 9825). La fattispecie delle prestazioni assistenziali di cui alle leggi 30 marzo 1971, n. 118 ed 11 febbraio 1980, n. 18 appartengono al novero di quelle che richiedono la Бул presentazione della domanda amministrativa ai fini dell'insorgenza del diritto ai ratei della prestazione;
presentata la domanda, alla scadenza dello spatium deliberandi di centoventi giorni concesso all'ente debitore (Corte cost. 156/91, cit.), nasce il credito agli accessori in relazione al successivo ritardo nell'esecuzione della prestazione. La scadenza del termine per concludere il procedimento amministrativo, abilita inoltre l'interessato ad agire in giudizio per ottenere la condanna del debitore. Va, infine, richiamato il fermo orientamento giurisprudenziale secondo cui gli adempimenti oggettivamente parziali non concretano riconoscimento del credito ai sensi dell'art. 2944 c.c., salvo che non si risolvano nella corresponsione di acconti>>, cioè in adempimenti parziali anche dal punto di vista soggettivo del solvens che, eseguendoli, riconosca l'esistenza del credito nella sua interezza (cfr. Cass. 16 aprile 1992 n. 4666; 29 novembre 1993 n. 11808; 27 giugno 1998, n. 6392). Applicando i principi di diritto sopra precisati alla fattispecie, il ricorso merita accoglimento perché il Tribunale ha erroneamente ritenuto applicabile la prescrizione 7 quinquennale, estranea, invece, al caso di specie, nel quale, peraltro, neanche l'adempimento parziale dell'obbligazione da parte Ministero, ossia quello del pagamento dei ratei arretrati, poteva indurre a ritenere intervenuta la liquidazione>>, ai sensi e per gli effetti di cui sopra, della prestazione ulteriore, riferibile solo contabilmente al titolo degli interessi e della rivalutazione, ma causalmente imputabile, come s'è detto, allo stesso titolo della prestazione principale, come parte integrante della medesima. Ne segue la cassazione della sentenza impugnata. Difettano le condizioni per provvedere alla decisione delle causa nel merito. Opera, in materia, il principio per cui la cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito non può avere luogo quando la pronuncia caducatoria renda rilevante l'esame di questioni non esaminate dal giudice a quo (Cass. 2 giugno 2000, n. 7367; Id., 25 marzo 1996, n. 2629; Id., 16 marzo 1996, n. 2238; Id., 24 novembre 1995, n. 12145). Questa condizione ostativa ricorre nella specie, poiché, da un lato, la cassazione delle statuizioni conseguenti alla ritenuta applicabilità della prescrizione quinquennale, implica ai fini del susseguente giudizio di merito, la soluzione della questione se, proposta un'eccezione di prescrizione, questo solo fatto consenta al giudice adito di conoscerne senza i limiti derivanti dallo specifico riferimento compiuto dalla parte ad un dato tipo legale;
e, dall'altro lato, in ipotesi affermativa, è necessario verificare se sia maturata quella di diverso tipo effettivamente applicabile al caso di specie. Orbene, come sulla questione suddetta il giudice a quo non si è espresso (né aveva ragione di farlo, avendo ritenuto applicabile proprio il tipo di prescrizione indicato dalla parte), così un'eventuale soluzione positiva della medesima, implicherebbe la verifica suddetta, ossia accertamenti di fatto preclusi alla Corte dalla stessa norma di previsione della cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito. 8 A tanto aggiungasi che l'eventuale accertamento negativo in ordine all'avverarsi della prescrizione estintiva del credito in contestazione, imporrebbe di procedere alla sua quantificazione e, quindi, ancora una volta ad accertamenti non compiuti dal giudice a quo ed implicanti acquisizioni di dati di fatto. La Cassazione non può, dunque, avvenire che con rinvio ad altro giudice, il quale procederà ai necessari accertamenti, uniformandosi al seguente principio di diritto: il credito per rivalutazione ed interessi legali, dovuti sui ratei di prestazione assistenziale spettante agli invalidi civili corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa Engel attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il solvens non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori;
e senza che possa il pagamento della sola somma capitale ritenersi sufficiente ad costituire “liquidazione” della prestazione, tale da determinare l'applicabilità della prescrizione quinquennale>>. Allo stesso giudice - che si designa nella Corte d'appello di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.58 del 1998 e successive modificazioni la competenza a conoscere dell'appello avverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli articoli 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, di guisa che la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado d'appello comporta il rinvio della causa alla corte d'appello (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1044) - si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame, nonché per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Potenza. Così deciso in Roma il 20 maggio 2002 IL PRESIDENTE Линии: Ravagnai IL CONSIGLIERE - ESTENSORE баравары ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA OELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 10