TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/07/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 525/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Eugenia Di Bella
All'esito dell'udienza di giorno 7/07/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 525/2019, avente ad oggetto "usucapione", promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a S. Costantino Calabro, Parte_1
10, c.f. , elettivamente domiciliato in Soriano Calabro, C.da Lacchi, presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Aldo Currà, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE
contro
Gli eredi dell'intestatario catastale sig.ra ovvero la Persona_1 Controparte_1
con sede in via Roma n. 130-Filandari;
[...]
CONVENUTO CONTUMACE
e contro
, nato il [...] a [...] e residente in [...], CP_2
viale Enotrio n. 1 (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonino Lombardo C.F._2
e Avv. Maddalena Piazza, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. Vittorini (già via G. Verga, pagina 1 di 9 I° Trav.) presso lo studio dell'Avv. Maddalena Piazza, giusta procura in atti;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione ex art 281 sexies c.p.c. del 7/07/2025 le parti hanno concluso come da verbale.
In fatto e in diritto
L'odierno attore ha chiesto l'accertamento dell'avvenuta usucapione dell'unita immobiliare meglio descritta in citazione, ovvero: unità immobiliare sita in agro del comune di San Costantino
individuato catastalmente nel N.C.E.U del detto Comune e così suddivisi: - al foglio 2 –particella 3122-
qualità seminativo classe 2 –superficie ha 02 e ca 61- reddito dominicale €.0,67-reddito agrario €.0,34; -
al foglio 2 parte della -particella 3123/A – qualità: seminativo –classe 2 –superficie ha are 28 ca 48-
reddito dominicale €.7,35-reddito agrario €. 3,68 di mq 700, con sovrastante fabbricato rurale.
Non si è costituita la parte convenuta, ancorché regolarmente Controparte_1
citata, sicché ne deve essere dichiarata la contumacia.
È intervenuto volontariamente, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., , eccependo, in via CP_2
preliminare, l'improcedibilità della domanda di usucapione per via del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito l'intervenuto ha contestato la domanda attorea con riferimento alla particella n. 3123 del foglio di mappa n.2, in agro del Comune di San Costantino Calabro, mai frazionata e di sua esclusiva proprietà, escludendo il possesso uti dominus in capo all'attore.
Esperito in corso di causa il tentativo di mediazione obbligatoria ex art 5, d.lgs. n. 28/2010
(concluso con esito negativo), il Giudice precedente titolare, rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti in causa, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/09/2022.
pagina 2 di 9 Dopo una serie di rinvii d'ufficio, sempre per precisazione delle conclusioni, in data 24/01/2025
il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente, e a seguito dell'udienza del 18/02/2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, il GOT ha fissato l'udienza del 7/07/2025 per la discussione ed eventuale deposito di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Preliminarmente va evidenziato che la domanda è procedibile stante l'avvenuto preventivo adempimento della procedura di mediazione.
Sempre in via preliminare va dichiarata la contumacia della parte convenuta, atteso che sebbene ritualmente evocata in giudizio, non ha inteso costituirsi nel presente procedimento.
Inoltre, prima di procedere all'accertamento della sussistenza dei presupposti legittimanti l'acquisto per usucapione è necessaria verificare la legittimazione passiva del convenuto, n.q. di proprietario del bene oggetto di domanda.
Va rilevato che trattandosi di domanda di usucapione, la stessa deve essere promossa nei confronti di tutti coloro che possiedono o risultano proprietari del bene che si intende usucapire (cfr. Cass. Civ.,
sez. II, sent. 26 aprile 2000, n. 5335; Cass. Civ., sez. II, sent. 28 agosto 2015, 17270; Cass. Civ., sez. VI-
2, ord. 4 ottobre 2018, n. 24260), ravvisandosi tra i soggetti del lato passivo del rapporto un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Infatti, nel giudizio di usucapione legittimato passivo è il proprietario (o il possessore) del bene, dunque, è necessario che la parte richiedente l'accertamento fornisca idonea documentazione che consenta al Tribunale di individuare univocamente i soggetti passivi del giudizio.
Sul punto, si ritiene che ai fini della corretta identificazione dei legittimati passivi e della verifica dell'esistenza di eventuali litisconsorti necessari nel giudizio di usucapione, è necessaria l'allegazione di apposita certificazione rilasciata dalla Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, relativa all'immobile oggetto del giudizio e a far data dall'acquisto, attestante l'esistenza o meno di iscrizioni o trascrizioni a favore e contro gli intestatari del bene, ovvero, in alternativa, atto notarile equipollente pagina 3 di 9 ultraventennale che dia conto delle predette iscrizioni e trascrizioni.
In particolare, la funzione propria sottesa alla produzione del certificato ipocatastale discende dalla particolare efficacia riservata dal legislatore all'istituto dell'usucapione, il cui compimento, all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto, estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario. Tale effetto estintivo non va ricondotto ad una presunta usucapio libertatis bensì dipende dall'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa (cfr. Cass. civ.,
sez. 2, 28.6.2000, n. 8792).
Pertanto, in un tale contesto, soltanto la completa documentazione ipocatastale è in grado di eliminare ogni margine di dubbio circa l'integrità del contraddittorio instaurato e l'assenza di altri soggetti interessati dalla domanda, al fine di evitare una sentenza inutiliter data perché pronunciata in assenza di contraddittorio con gli effettivi o altri titolari di proprietà o diritti reali sui beni oggetto di usucapione.
Sicché, proprio in ragione del rigore formale prescritto per i diritti reali, le certificazioni catastali non hanno alcun valore probatorio al fine di determinare la titolarità dei beni immobili, essendo le risultanze catastali preordinate a fini essenzialmente fiscali (cfr., tra le tante, Cass. 24.08.1991, n. 9096).
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice - onerata al deposito della predetta documentazione - non ha assolto al relativo onere, risultando la documentazione in atti del tutto insufficiente ed inidonea a consentire la certa individuazione dei soggetti proprietari dei beni immobili di cui è causa al momento dell'instaurazione del presente giudizio, né di altri soggetti interessati dalla domanda.
Invero, parte attrice si è limitata a produrre la visura catastale a nome dell'originaria proprietaria,
omettendo qualsiasi altra documentazione rilevante ai fini del presente giudizio.
La prodotta visura, per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità,
risulta insufficiente ai fini dell'identificazione della parte convenuta rispetto alla domanda diretta pagina 4 di 9 all'accertamento dell'acquisto della proprietà di un bene per usucapione, in quanto nella stessa sono semplicemente evidenziati i dati catastali di un immobile (terreno o fabbricato) censito in Catasto e i suoi intestatari.
Quanto al valore probatorio della visura catastale, la costante giurisprudenza di legittimità ha poi affermato che: “il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, di conseguenza il diritto di
proprietà, al pari degli alti diritti reali, non può – in assenza di altri è più qualificanti elementi ed in
considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti – essere provato in base alla mera
annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici
indizi (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9096 del 24/08/1991; Sez. 2, Sentenza n. 3398 del 05/06/1984)” (in tal senso, ex multis, Cass. 22339/2019).
In tal caso, quindi, essendo indicati solo nome, cognome e paternità, l'attore deve provare di avere fatto tutte le possibili ed idonee ricerche anagrafiche. Tuttavia, nel caso di specie ciò non è avvenuto.
D'altro canto, la mancata produzione della necessaria documentazione è confermata dalla stessa parte attrice, che solo all'udienza di discussione ex art 281 sexies ha chiesto un termine per il deposito della certificazione ipocatastale ultraventennale, senza peraltro provvedere ad un tempestivo deposito della stessa, e ciò nonostante il terzo intervenuto abbia sollevato il problema dell'esatta individuazione dei legittimati passivi della domanda sin dalla memoria ex art 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
A tal proposito, si osserva come sia onere (ed interesse) di chi agisce in giudizio, quello di individuare correttamente e compiutamente tutte le parti che siano destinatarie necessarie delle domande proposte, dal momento che tale corretta e completa individuazione costituisce presupposto di validità dell'intero procedimento e dell'eventuale sentenza che lo definisce, e che, peraltro, l'esigenza di citazione o integrazione del contraddittorio discende,
ovviamente, dalle domande come formulate dalle parti, le quali (stante anche l'obbligo di pagina 5 di 9 assistenza tecnica nel processo civile), devono necessariamente essere consapevoli di chi siano le persone nei confronti delle quali instaurare il giudizio;
sicché la parte non può
esimersi dall'obbligo di instaurare o integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, e ciò a prescindere anche da un ordine del Giudice.
Ne consegue che l'assenza della citata documentazione (tra cui, visura ipocatastale ovvero relazione notarile ultraventennale) comporta incertezza sui soggetti proprietari degli immobili,
sull'assenza di vincoli o pregiudizi sui medesimi beni, nonché sulla individuazione di eventuali litisconsorti necessari pretermessi, con conseguente rigetto della domanda di usucapione.
A tutto voler concedere, l'azione spiegata non potrebbe comunque trovare accoglimento, non risultando in atti prova certa e congrua circa la ricorrenza di tutti i presupposti richiesti dalla disciplina normativa in tema di acquisto della proprietà per usucapione.
Invero, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva. In
particolare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., parte attrice avrebbe dovuto dimostrare di essere nella materiale disponibilità degli immobili, ininterrottamente, da oltre venti anni, e la consapevole signoria di fatto sul bene da usucapire corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, esercitata in modo continuato nell'inerzia del reale proprietario.
Quindi, è innanzitutto onere dell'attore specificare e provare il dies a quo del termine per l'usucapione, fissato al momento in cui è acquistato il potere di fatto con tutti i requisiti del possesso ad
usucapionem, ossia del possesso continuo e non interrotto, sostenuto dal relativo animus.
Per contro nel caso di specie risulta carente già l'allegazione, ancor prima della prova, del presupposto del corpus, ovvero dell'elemento oggettivo del possesso ultraventennale.
pagina 6 di 9 Va innanzitutto osservato che l'attore non ha precisato in che modo e quando è stata instaurata la relazione di fatto sul bene, riferendosi genericamente ad un possesso ultraventennale.
Per altro verso l'attore si è limitato ad indicare l'unità immobiliare oggetto della domanda e ad affermare di averla posseduta e destinata ai propri fabbisogni e della propria famiglia, ma non risulta chiarito però come si sia esplicato tale affermato potere di fatto sulla cosa.
Invero, l'acquisto del diritto di proprietà per usucapione è subordinato all'esplicazione di un possesso esercitato con pienezza, esclusività e continuità, il che implica il puntuale compimento di atti idonei a manifestare esteriormente l'esercizio di una piena ed esclusiva signoria sullo stesso. Parte attrice avrebbe dunque dovuto, oltre a indicare specifiche condotte poste in essere in relazione agli immobili per cui è causa, darne la relativa prova.
Per contro l'attore si è limitato ad affermare di avere “in maniera costante, custodito e curato la
manutenzione e la conservazione degli stessi immobili in modo esclusivo e pacifico, gestendolo nel modo
migliore e più consono alle proprie esigenze abitandoci con la sua famiglia e per quanto riguarda i
terreni coltivandoli”, non ha dato prova delle “svariate migliorie e modifiche” apportate o dei “parecchi
lavori” eseguiti sull'unità immobiliare. Inoltre, non risulta agli atti documentazione attestante eventuali spese per l'esecuzione di opere di manutenzione del fondo, o la coltivazione dello stesso, né foto relative ai terreni da cui si possa evincere che fossero effettivamente coltivati.
In ogni caso, è opportuno ricordare che ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione la coltivazione del fondo non sarebbe comunque sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi,
i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus".
Alla luce di quanto osservato, la prova per testi dedotta da parte attrice è da ritenere inammissibile. pagina 7 di 9 Infatti, parte dei capitoli di prova è stata formulata in maniera del tutto generica e per il resto, le modalità
ed il periodo di esplicazione dell'affermato potere di fatto sulla cosa non sono state precisate entro i termini di rito, ma risultano in parte specificate per la prima volta nei capitoli di prova.
Pertanto, anche a voler prescindere dall'assenza della necessaria documentazione ipocatastale, va chiarito che l'azione spiegata non avrebbe comunque trovato accoglimento in quanto carente dei necessari riscontri sul piano probatorio.
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (tariffa minima per la fase istruttoria e media per le altre fasi), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 525/2019 R.G.
1) rigetta la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione proposta da Parte_1
;
[...]
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'intervenuto Parte_1
, che liquida in complessivi € 2.125,00 per compensi professionali, oltre rimborso CP_2
forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Catania, il 7 luglio 2025
pagina 8 di 9 Il GIUDICE
dott. Eugenia Di Bella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Eugenia Di Bella
All'esito dell'udienza di giorno 7/07/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 525/2019, avente ad oggetto "usucapione", promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a S. Costantino Calabro, Parte_1
10, c.f. , elettivamente domiciliato in Soriano Calabro, C.da Lacchi, presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Aldo Currà, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE
contro
Gli eredi dell'intestatario catastale sig.ra ovvero la Persona_1 Controparte_1
con sede in via Roma n. 130-Filandari;
[...]
CONVENUTO CONTUMACE
e contro
, nato il [...] a [...] e residente in [...], CP_2
viale Enotrio n. 1 (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonino Lombardo C.F._2
e Avv. Maddalena Piazza, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. Vittorini (già via G. Verga, pagina 1 di 9 I° Trav.) presso lo studio dell'Avv. Maddalena Piazza, giusta procura in atti;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione ex art 281 sexies c.p.c. del 7/07/2025 le parti hanno concluso come da verbale.
In fatto e in diritto
L'odierno attore ha chiesto l'accertamento dell'avvenuta usucapione dell'unita immobiliare meglio descritta in citazione, ovvero: unità immobiliare sita in agro del comune di San Costantino
individuato catastalmente nel N.C.E.U del detto Comune e così suddivisi: - al foglio 2 –particella 3122-
qualità seminativo classe 2 –superficie ha 02 e ca 61- reddito dominicale €.0,67-reddito agrario €.0,34; -
al foglio 2 parte della -particella 3123/A – qualità: seminativo –classe 2 –superficie ha are 28 ca 48-
reddito dominicale €.7,35-reddito agrario €. 3,68 di mq 700, con sovrastante fabbricato rurale.
Non si è costituita la parte convenuta, ancorché regolarmente Controparte_1
citata, sicché ne deve essere dichiarata la contumacia.
È intervenuto volontariamente, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., , eccependo, in via CP_2
preliminare, l'improcedibilità della domanda di usucapione per via del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito l'intervenuto ha contestato la domanda attorea con riferimento alla particella n. 3123 del foglio di mappa n.2, in agro del Comune di San Costantino Calabro, mai frazionata e di sua esclusiva proprietà, escludendo il possesso uti dominus in capo all'attore.
Esperito in corso di causa il tentativo di mediazione obbligatoria ex art 5, d.lgs. n. 28/2010
(concluso con esito negativo), il Giudice precedente titolare, rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti in causa, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/09/2022.
pagina 2 di 9 Dopo una serie di rinvii d'ufficio, sempre per precisazione delle conclusioni, in data 24/01/2025
il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente, e a seguito dell'udienza del 18/02/2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, il GOT ha fissato l'udienza del 7/07/2025 per la discussione ed eventuale deposito di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Preliminarmente va evidenziato che la domanda è procedibile stante l'avvenuto preventivo adempimento della procedura di mediazione.
Sempre in via preliminare va dichiarata la contumacia della parte convenuta, atteso che sebbene ritualmente evocata in giudizio, non ha inteso costituirsi nel presente procedimento.
Inoltre, prima di procedere all'accertamento della sussistenza dei presupposti legittimanti l'acquisto per usucapione è necessaria verificare la legittimazione passiva del convenuto, n.q. di proprietario del bene oggetto di domanda.
Va rilevato che trattandosi di domanda di usucapione, la stessa deve essere promossa nei confronti di tutti coloro che possiedono o risultano proprietari del bene che si intende usucapire (cfr. Cass. Civ.,
sez. II, sent. 26 aprile 2000, n. 5335; Cass. Civ., sez. II, sent. 28 agosto 2015, 17270; Cass. Civ., sez. VI-
2, ord. 4 ottobre 2018, n. 24260), ravvisandosi tra i soggetti del lato passivo del rapporto un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Infatti, nel giudizio di usucapione legittimato passivo è il proprietario (o il possessore) del bene, dunque, è necessario che la parte richiedente l'accertamento fornisca idonea documentazione che consenta al Tribunale di individuare univocamente i soggetti passivi del giudizio.
Sul punto, si ritiene che ai fini della corretta identificazione dei legittimati passivi e della verifica dell'esistenza di eventuali litisconsorti necessari nel giudizio di usucapione, è necessaria l'allegazione di apposita certificazione rilasciata dalla Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, relativa all'immobile oggetto del giudizio e a far data dall'acquisto, attestante l'esistenza o meno di iscrizioni o trascrizioni a favore e contro gli intestatari del bene, ovvero, in alternativa, atto notarile equipollente pagina 3 di 9 ultraventennale che dia conto delle predette iscrizioni e trascrizioni.
In particolare, la funzione propria sottesa alla produzione del certificato ipocatastale discende dalla particolare efficacia riservata dal legislatore all'istituto dell'usucapione, il cui compimento, all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto, estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario. Tale effetto estintivo non va ricondotto ad una presunta usucapio libertatis bensì dipende dall'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa (cfr. Cass. civ.,
sez. 2, 28.6.2000, n. 8792).
Pertanto, in un tale contesto, soltanto la completa documentazione ipocatastale è in grado di eliminare ogni margine di dubbio circa l'integrità del contraddittorio instaurato e l'assenza di altri soggetti interessati dalla domanda, al fine di evitare una sentenza inutiliter data perché pronunciata in assenza di contraddittorio con gli effettivi o altri titolari di proprietà o diritti reali sui beni oggetto di usucapione.
Sicché, proprio in ragione del rigore formale prescritto per i diritti reali, le certificazioni catastali non hanno alcun valore probatorio al fine di determinare la titolarità dei beni immobili, essendo le risultanze catastali preordinate a fini essenzialmente fiscali (cfr., tra le tante, Cass. 24.08.1991, n. 9096).
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice - onerata al deposito della predetta documentazione - non ha assolto al relativo onere, risultando la documentazione in atti del tutto insufficiente ed inidonea a consentire la certa individuazione dei soggetti proprietari dei beni immobili di cui è causa al momento dell'instaurazione del presente giudizio, né di altri soggetti interessati dalla domanda.
Invero, parte attrice si è limitata a produrre la visura catastale a nome dell'originaria proprietaria,
omettendo qualsiasi altra documentazione rilevante ai fini del presente giudizio.
La prodotta visura, per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità,
risulta insufficiente ai fini dell'identificazione della parte convenuta rispetto alla domanda diretta pagina 4 di 9 all'accertamento dell'acquisto della proprietà di un bene per usucapione, in quanto nella stessa sono semplicemente evidenziati i dati catastali di un immobile (terreno o fabbricato) censito in Catasto e i suoi intestatari.
Quanto al valore probatorio della visura catastale, la costante giurisprudenza di legittimità ha poi affermato che: “il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, di conseguenza il diritto di
proprietà, al pari degli alti diritti reali, non può – in assenza di altri è più qualificanti elementi ed in
considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti – essere provato in base alla mera
annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici
indizi (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9096 del 24/08/1991; Sez. 2, Sentenza n. 3398 del 05/06/1984)” (in tal senso, ex multis, Cass. 22339/2019).
In tal caso, quindi, essendo indicati solo nome, cognome e paternità, l'attore deve provare di avere fatto tutte le possibili ed idonee ricerche anagrafiche. Tuttavia, nel caso di specie ciò non è avvenuto.
D'altro canto, la mancata produzione della necessaria documentazione è confermata dalla stessa parte attrice, che solo all'udienza di discussione ex art 281 sexies ha chiesto un termine per il deposito della certificazione ipocatastale ultraventennale, senza peraltro provvedere ad un tempestivo deposito della stessa, e ciò nonostante il terzo intervenuto abbia sollevato il problema dell'esatta individuazione dei legittimati passivi della domanda sin dalla memoria ex art 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
A tal proposito, si osserva come sia onere (ed interesse) di chi agisce in giudizio, quello di individuare correttamente e compiutamente tutte le parti che siano destinatarie necessarie delle domande proposte, dal momento che tale corretta e completa individuazione costituisce presupposto di validità dell'intero procedimento e dell'eventuale sentenza che lo definisce, e che, peraltro, l'esigenza di citazione o integrazione del contraddittorio discende,
ovviamente, dalle domande come formulate dalle parti, le quali (stante anche l'obbligo di pagina 5 di 9 assistenza tecnica nel processo civile), devono necessariamente essere consapevoli di chi siano le persone nei confronti delle quali instaurare il giudizio;
sicché la parte non può
esimersi dall'obbligo di instaurare o integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, e ciò a prescindere anche da un ordine del Giudice.
Ne consegue che l'assenza della citata documentazione (tra cui, visura ipocatastale ovvero relazione notarile ultraventennale) comporta incertezza sui soggetti proprietari degli immobili,
sull'assenza di vincoli o pregiudizi sui medesimi beni, nonché sulla individuazione di eventuali litisconsorti necessari pretermessi, con conseguente rigetto della domanda di usucapione.
A tutto voler concedere, l'azione spiegata non potrebbe comunque trovare accoglimento, non risultando in atti prova certa e congrua circa la ricorrenza di tutti i presupposti richiesti dalla disciplina normativa in tema di acquisto della proprietà per usucapione.
Invero, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva. In
particolare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., parte attrice avrebbe dovuto dimostrare di essere nella materiale disponibilità degli immobili, ininterrottamente, da oltre venti anni, e la consapevole signoria di fatto sul bene da usucapire corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, esercitata in modo continuato nell'inerzia del reale proprietario.
Quindi, è innanzitutto onere dell'attore specificare e provare il dies a quo del termine per l'usucapione, fissato al momento in cui è acquistato il potere di fatto con tutti i requisiti del possesso ad
usucapionem, ossia del possesso continuo e non interrotto, sostenuto dal relativo animus.
Per contro nel caso di specie risulta carente già l'allegazione, ancor prima della prova, del presupposto del corpus, ovvero dell'elemento oggettivo del possesso ultraventennale.
pagina 6 di 9 Va innanzitutto osservato che l'attore non ha precisato in che modo e quando è stata instaurata la relazione di fatto sul bene, riferendosi genericamente ad un possesso ultraventennale.
Per altro verso l'attore si è limitato ad indicare l'unità immobiliare oggetto della domanda e ad affermare di averla posseduta e destinata ai propri fabbisogni e della propria famiglia, ma non risulta chiarito però come si sia esplicato tale affermato potere di fatto sulla cosa.
Invero, l'acquisto del diritto di proprietà per usucapione è subordinato all'esplicazione di un possesso esercitato con pienezza, esclusività e continuità, il che implica il puntuale compimento di atti idonei a manifestare esteriormente l'esercizio di una piena ed esclusiva signoria sullo stesso. Parte attrice avrebbe dunque dovuto, oltre a indicare specifiche condotte poste in essere in relazione agli immobili per cui è causa, darne la relativa prova.
Per contro l'attore si è limitato ad affermare di avere “in maniera costante, custodito e curato la
manutenzione e la conservazione degli stessi immobili in modo esclusivo e pacifico, gestendolo nel modo
migliore e più consono alle proprie esigenze abitandoci con la sua famiglia e per quanto riguarda i
terreni coltivandoli”, non ha dato prova delle “svariate migliorie e modifiche” apportate o dei “parecchi
lavori” eseguiti sull'unità immobiliare. Inoltre, non risulta agli atti documentazione attestante eventuali spese per l'esecuzione di opere di manutenzione del fondo, o la coltivazione dello stesso, né foto relative ai terreni da cui si possa evincere che fossero effettivamente coltivati.
In ogni caso, è opportuno ricordare che ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione la coltivazione del fondo non sarebbe comunque sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi,
i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus".
Alla luce di quanto osservato, la prova per testi dedotta da parte attrice è da ritenere inammissibile. pagina 7 di 9 Infatti, parte dei capitoli di prova è stata formulata in maniera del tutto generica e per il resto, le modalità
ed il periodo di esplicazione dell'affermato potere di fatto sulla cosa non sono state precisate entro i termini di rito, ma risultano in parte specificate per la prima volta nei capitoli di prova.
Pertanto, anche a voler prescindere dall'assenza della necessaria documentazione ipocatastale, va chiarito che l'azione spiegata non avrebbe comunque trovato accoglimento in quanto carente dei necessari riscontri sul piano probatorio.
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (tariffa minima per la fase istruttoria e media per le altre fasi), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 525/2019 R.G.
1) rigetta la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione proposta da Parte_1
;
[...]
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'intervenuto Parte_1
, che liquida in complessivi € 2.125,00 per compensi professionali, oltre rimborso CP_2
forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Catania, il 7 luglio 2025
pagina 8 di 9 Il GIUDICE
dott. Eugenia Di Bella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9