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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 2529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2529 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6573 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: accertamento della qualità di erede,
TRA società a responsabilità limitata con socio unico, e per essa quale Parte_1
procuratrice speciale in persona di Controparte_1 Persona_1
in forza di atto di conferimento di poteri a rogito del notaio dell'1.2.2022, Persona_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Arlenghi, domiciliataria in Milano, alla via Senato
12;
-Attore -
E
, nata a [...] il [...] C.F. , CP_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Mario Manzo, domiciliatario in Napoli alla via Del Parco
Margherita, 8;
-Convenuta-
Conclusioni: per l'attore: “dichiarare che … … ha accettato puramente e semplicemente CP_2 la propria quota dell'eredità [di] … ”, “ordinare alla … Conservatoria dei Persona_3
Registri Immobiliari la trascrizione dell[a] sentenza … sui … beni immobili siti in Napoli: via
Ciro Improta n. 38, … sezione SEC … foglio 6, particella 35, sub 11”, vinte le spese di lite;
per la convenuta: “si riporta alla comparsa di costituzione e risposta”, “chiedendo il rigetto della domanda”, vinte le distraende spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 comma 2 c.p.c., come 2
modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009
n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 comma 2 di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi introdotti successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), come quello in esame.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281 sexies c.p.c., Cass. civ., sez. III, 19 ottobre
2006, n. 22409).
2.- Tanto premesso, passando alla disamina della res controversa, Controparte_1
nella qualità di procuratrice speciale di ha convenuto in giudizio
[...] Parte_1
, esponendo, in particolare, che: CP_2
- Con decreto ingiuntivo n. 362/2017 (spedito in forma esecutiva in data
12.12.2017/8.2.2018), il Tribunale di Benevento aveva ingiunto a , fideiussore CP_2
della debitrice principale il pagamento della somma Parte_2 di € 51.110,29 a favore di Banco BPM s.p.a. a titolo di saldo passivo del conto corrente n.
1561/38 e di capitale residuo e rate scadute e non pagate del contratto di finanziamento n.
00852345, oltre alle spese processuali del procedimento monitorio;
- Sulla scorta del predetto titolo esecutivo, Banco BPM S.p.A. aveva iscritto ipoteca giudiziale, fino alla concorrenza di € 70.000,00, sull'immobile sito in Napoli, alla via Ciro
Improta 38, in catasto fabbricati alla sezione SEC, fg. 6, p.lla 35 sub 11, di proprietà di
[...]
per la quota di 1/2 e, in seguito, aveva notificato atto di precetto alla , per CP_2 CP_2 la complessiva somma di € 54.042,68, senza esito;
- Nelle more della procedura esecutiva immobiliare instaurata davanti al Tribunale di Napoli
(RGE n. 640/2018) sull'immobile oggetto di ipoteca, Banco BPM S.p.A., “in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi degli articoli 4 e 7.1. della Legge 130, concluso in data 28 dicembre 2018”, aveva ceduto alla “tutti i crediti Parte_1
individuabili in base ai criteri indicati nel contratto stesso, tra i quali quello vantato nei 3
confronti della” ; inoltre, “veniva pubblicato avviso della cessione, ai sensi degli CP_2
artt. 1 e 3 della legge 30 aprile 1999 n.130, corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13
e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 … sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 05 gennaio 2019, Parte Seconda”;
- Intervenuta la ex art. 111 c.p.c. nella procedura esecutiva, il Giudice Parte_1 dell'Esecuzione con provvedimento del 24.1.2022, rilevato che “la debitrice esecutata
è stata chiamata, con , all'eredità di ” e CP_2 Controparte_3 Persona_3
“che tuttavia manca la trascrizione di un atto di accettazione tacita o espressa dell'eredità da parte della debitrice esecutata, sicché manca il requisito della continuità delle trascrizioni”, aveva assegnato “al creditore procedente … termine di giorni 60 … per … trascrivere, ai sensi dell'art. 2648 3° comma e 2666 c.c., un qualsivoglia atto pubblico, ovvero una qualsivoglia scrittura privata con sottoscrizione autenticata o giudizialmente accertata, contenenti dichiarazione che importi accettazione di eredità” da parte di CP_2
- Pertanto, “poiché non risultano atti pubblici o scritture private che contengano dichiarazioni di accettazione di eredità espressa da parte di ”, di avere CP_2
interesse ad “ottenere una pronuncia di accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità” da parte di “a seguito del decesso, avvenuto in data 7.2.2007, CP_2
[di] … , … e della rinuncia espressa del di lei marito … Persona_3 _4
in modo da ottenere una sentenza suscettibile di trascrizione ex art. 2648 cod. civ.
[...]
sul bene immobile (limitatamente alla quota del 50% di cui alla debitrice) oggetto della procedura esecutiva … e poter, dunque, soddisfare, almeno in parte, il proprio diritto di credito”;
- “l'accettazione tacita pro quota dell'eredità” di da parte di Persona_3 [...]
“risulta comprovata da molteplici fatti e condotte”, quali la residenza della CP_2
, con la sua famiglia, presso l'immobile in Napoli, alla via Ciro Improta 38, caduto CP_2
in successione, e l'avvenuta voltura catastale dell'immobile de quo “a nome dei … CP_2
e , ciascuno nella misura del 50%”.
[...] Controparte_3
Ha chiesto, pertanto, vinte le spese di lite, di:
- “dichiarare che … … ha accettato puramente e semplicemente la propria CP_2 quota dell'eredità [di] … , nata a [...] in data [...] e deceduta in Persona_3 data 07/02/2007”;
-. “ordinare alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza ex art. 2648 cod. civ. sui … beni immobili siti in Napoli: via Ciro
Improta n. 38, alla sezione SEC al foglio 6, particella 35, sub 11 – Cat. A/3 – vani 3,5”. 4
, costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda, vinte le distraende spese di CP_2
lite, eccependo, in particolare:
- La “carenza di legittimazione ed interesse ad agire della ricorrente poiché Parte_1
“l'estratto di gazzetta” prodotto “non costituisce la prova dell'avvenuta cessione del credito vantato dalla società”, poiché “non individua né specifica che tra i crediti acquistati … sia compreso anche quello originariamente vantato … proprio nei confronti” di essa convenuta;
-. Di non avere “ad oggi … provveduto ad accettare, né esplicitamente, né tacitamente
l'eredità della … madre”; “infatti, con riferimento alla residenza ed abitazione nella casa materna … all'atto del decesso della … madre già si trovava ad abitare nel cespite oggetto di successione”, ove ha continuato a vivere insieme al padre, coniuge superstite al quale spetta il diritto di abitazione sulla casa coniugale della defunta, mentre “l'avvenuta voltura catastale” era stata “espletata … in via autonoma … dal di lei fratello, chiamato all'eredità unitamente alla stessa”.
3.- È infondata la pregiudiziale eccezione della convenuta.
Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., “per proporre una domanda … è necessario avervi interesse”.
La dottrina prevalente definisce l'interesse ad agire quale interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice. L'interesse deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine, concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione.
L'interesse ad agire assume anche la qualifica di condizione dell'azione che deve necessariamente sussistere in ogni tipo di azione, ma in ciascuna con una diversa rilevanza pratica. Con particolare riferimento alle azioni di accertamento, le quali tendono ad eliminare una situazione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, relativamente all'esistenza di un rapporto giuridico o alla esatta portata di una serie di diritti ed obblighi, l'interesse ad agire acquista il significato di vero e proprio di limite di ammissibilità poichè in tale ambito è necessario che la situazione di incertezza relativa al rapporto giuridico determini il pericolo attuale di una lesione del diritto di colui che invoca tutela.
Nel caso di specie, l'interesse della ad agire per l'accertamento della Parte_1
qualità di erede di consiste nell'interesse, effettivo e attuale, al CP_2
conseguimento di una situazione giuridica di certezza in merito alla successione della stessa alla madre , titolare del bene immobile sul quale pende la procedura Persona_3
esecutiva sopra menzionata, non ottenibile altrimenti senza l'intervento del giudice. 5
Va precisato, peraltro, che la legittimazione ad agire – pure contestata dalla convenuta – attiene al diritto di azione, spettante a chiunque voglia far valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare;
sussiste, quindi, la legittimazione ad agire della Parte_1
che agisce in giudizio assumendo di essere creditore della intervenuto nella
[...] CP_2
procedura esecutiva pendente nei confronti di quest'ultima per la soddisfazione del suo credito.
Sussistendo l'interesse ad agire e la legittimazione attiva, del tutto irrilevanti sono le doglianze della convenuta in merito alla mancata prova, da parte dell'attrice, della titolarità del credito in virtù del quale la stessa è intervenuta nella procedura esecutiva, poiché
l'esistenza o meno del credito in base al quale è stato spiegato l'intervento doveva essere veicolata nelle forme previste dal codice di rito per le opposizioni all'esecuzione e/o agli atti esecutivi.
Il presente giudizio, invero, non ha ad oggetto l'accertamento del credito della Parte_1
bensì l'accertamento della qualità di erede della al quale la
[...] CP_2 Parte_1
ha interesse per il solo fatto di essere subentrata al creditore procedente nella procedura esecutiva.
Per quanto rileva in questa sede, inoltre, la , a riprova della sussistenza del Parte_1
suo interesse ad agire e della sua legittimazione attiva, ha dato prova dell'intervenuta cessione del credito de quo mediante la considerazione combinata:
-. Dell'estratto di Gazzetta Ufficiale n. 2 del 05.01.2019, parte seconda, nel quale si dà avviso della cessione dei crediti pro-soluto dandosi atto che ha acquistato da Parte_1
Banco BPM s.p.a. “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica concessi a, inter alia, privati, associazioni, societa' di persone e societa' di capitali, nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018”, con una dizione onnicomprensiva che, dunque, comprende, senza incertezze, il credito vantato dal Banco BPM s.p.a. nei confronti della
; CP_2
-. Dalla dichiarazione della Banco BPM s.p.a. (prodotta dall'attrice con il ricorso introduttivo) nella quale si dà atto della cessione a del credito vantato nei confronti di Parte_1
debitore principale di cui la è fideiussore, Parte_2 CP_2 circostanza quest'ultima non contestata dalla convenuta;
6
-. Dall'elenco (prodotto dall'attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.) dei rapporti ceduti nel quale vi è il chiaro riscontro del numero del rapporto di conto corrente della indicato anche nel decreto ingiuntivo n. Parte_2
362/2017.
3.- Nel merito, la domanda dell'attrice è infondata.
A seguito delle eccezioni proposte dalla convenuta, era onere dell'attrice dimostrare l'avvenuto compimento, da parte della convenuta, di atti o comportamenti idonei ad integrare un'ipotesi di accettazione dell'eredità relitta da . Persona_3
Nella specie, non può ritenersi che il suddetto onere probatorio sia stato assolto.
Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio dall'attrice (cfr. ispezione ipotecaria, atto di rinunzia ad eredità e certificazione notarile allegati al ricorso introduttivo) si evince che:
- era titolare della quota di 1/1 di piena proprietà, in regime di separazione Persona_3
dei beni, dell'immobile sito in Napoli alla via Ciro Improta 38, interno 3, piano 1, in catasto alla sezione SEC foglio 6 p.lla 35 sub 11 per averlo acquistato da in virtù di Persona_4
atto di compravendita per notaio del 28.6.1999 rep. 33513/3055, trascritto il Persona_5
5.7.1999 ai nn. 15124/9278;
- L'eredità di , deceduta il 7.2.2007, a seguito della rinuncia all'eredità Persona_3
effettuata dal coniuge con atto del 14.11.2007 per notaio , si è Controparte_4 Per_6
devoluta per legge ai figli e , ciascuno per la quota di CP_2 Controparte_3
1000/2000.
Giova rilevare che la rinuncia all'eredità da parte del coniuge superstite Controparte_4
non ha comportato la perdita automatica del diritto di abitazione sulla casa coniugale di proprietà della defunta, sopra indicata.
Invero, l'art. 540 comma 2 c.c. prevede che al coniuge superstite sia riservato, a prescindere dalla sua quota ereditaria, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto, e il diritto d'uso sui mobili che la arredano. Detti diritti spettano a titolo di legato ex lege, ovvero per disposizione di legge e non come parte dell'eredità.
In particolare, la Suprema Corte ha riconosciuto ormai da tempo l'indipendenza tra la qualifica di erede e l'acquisto del diritto di abitazione e uso dei mobili, che avviene immediatamente al momento dell'apertura della successione (cfr. Cass. n. 5564/2021: “la permanenza, dopo il decesso di un coniuge, da parte dell'altro nella casa familiare è qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario ex lege … in ogni caso, anche nell'ipotesi di 7
successione legittima, e quindi a prescindere dalla sua ulteriore qualità di chiamato all'eredità”; cfr. altresì Cass. n. 1920/2008, secondo la quale con l'apertura della successione, il coniuge diviene titolare del diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare, riconosciuto dall'art. 540 comma 2, non a titolo successorio derivativo, bensì a diverso titolo costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge, che prescinde dai diritti successori;
cfr. infine Cass. n. 23406/2015: “la permanenza, dopo il decesso del coniuge, di quello superstite nell'abitazione familiare, integra l'ipotesi di esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili;
tale diritto è posto in capo al coniuge superstite dalla legge, ai sensi dell'art.
540 c.c. ed è, pertanto, escluso che lo stesso possa ritenersi possessore di bene ereditario per gli effetti previsti dall'art. 485 c.c.”).
Il coniuge superstite, pertanto, acquista automaticamente il diritto di abitazione sulla casa coniugale al momento dell'apertura della successione, indipendentemente dall'accettazione o dalla rinuncia all'eredità.
Applicando i superiori principi al caso di specie, la rinuncia all'eredità della non ha Per_3
inciso sul diritto di di abitazione e d'uso dell'immobile per cui è causa, Controparte_4
perché questi non derivano dall'accettazione dell'eredità, ma sono attribuiti automaticamente al coniuge superstite. , quindi, legittimamente ha rinunciato all'eredità della Controparte_4
continuando a godere della casa coniugale, come provato dal certificato di residenza Per_3
storico prodotto dalla stessa attrice, non avendo rinunciato esplicitamente al diritto di uso e abitazione della casa coniugale.
Se tant'è, se è certamente vero che l'attrice ha dimostrato, mediante la documentazione anagrafica prodotta in giudizio, che – figlia dei coniugi e CP_2 Persona_3
– ha continuato a risiedere nell'immobile caduto in successione anche Controparte_4
dopo la morte della , risulta nondimeno altrettanto innegabile che tale circostanza di Per_3
fatto è del tutto inidonea a dare luogo a un'ipotesi di accettazione dell'eredità (eventualmente anche ai sensi dell'art. 485 c.c.), in quanto il suddetto immobile doveva e deve ritenersi gravato dal diritto di abitazione di cui all'art. 540 comma 2 c.c. in favore di _4
, coniuge superstite della , che ha, infatti, concretamente continuato ad
[...] Per_3
abitare nello stesso insieme alla figlia e al nucleo familiare di quest'ultima CP_2
(cfr. il certificato storico di famiglia prodotto dall'attrice).
Il rapporto di con il bene, quindi, si fonda non già sulla vocazione ereditaria, CP_2
ma piuttosto sull'appartenenza della convenuta al nucleo familiare di , Controparte_4
come delimitato dagli artt. 1022 e 1023 c.c. e, quindi, in ordine a beni (mobili o immobili) che difettano del predicato ereditario, costituendo oggetto di un legato ex lege e sono, dunque, 8
estranei alla successione universale ereditaria, cosicchè viene meno anche la funzione cautelare (o sanzionatoria) dell'accettazione automatica dell'eredità di cui all'art. 485 c.c., che può spiegarsi e giustificarsi solo nei confronti di chi possa sottrarre o possedere oltre termine beni ereditari, senza averli inventariati, non invece nei confronti di chi, automaticamente e per legge, sia successore a titolo particolare, in forza dei più volte citati diritti di uso ed abitazione, diritti che assolvono ad una precisa funzione sociale e solidale (artt. 29, comma primo e 42, comma secondo, Cost.) che sta a presidio ed a tutela, quindi, anche dei quei familiari (quali la convenuta ) del loro beneficiario (nel caso di specie, CP_2
) contemplati dagli artt. 1022 e 1023 cod. civ. Controparte_4
In questo senso, il presupposto di applicazione delle conseguenze decadenziali ex art. 485 c.c. deve ritenersi rappresentato dal possesso materiale o di fatto, ossia un concetto ben diverso rispetto al possesso inteso quale realtà giuridica, cioè quel possesso che si trasferisce automaticamente ed ipso iure per effetto dell'apertura della successione, dal defunto al chiamato, per effetto immediato della stessa delazione: ciò che vale a fortiori per la delazione a titolo particolare ed ex lege, a titolo di prelegato, come accade, appunto, per i diritti di uso ed abitazione di cui si tratta.
Se, infatti, l'assunzione dello stato di erede puro e semplice è conseguenza lato sensu sanzionatoria per il chiamato all'eredità che abbia omesso di completare la fattispecie complessa dell'accettazione beneficiata dell'eredità perfezionandone l'inventario nei termini di legge, è evidente che tale situazione non possa verificarsi nell'ipotesi del prelegato ex lege
a favore del coniuge superstite presente nel caso di specie, laddove tali diritti, peraltro di natura assolutamente personale, spettano solo ed esclusivamente ad esso prelegatario ex lege e non ad altri. Ne deriva, pertanto, che l'eventuale (con)godimento di tale abitazione e beni da parte di familiari – nel caso di specie, della convenuta – del prelegatario CP_2
coniuge superstite – nella specie, – stante l'acquisto automatico ed ope Controparte_4
legis dei diritti suddetti, riposa non già sulla delazione ereditaria ma piuttosto sul consenso, inter vivos, del coniuge superstite habitator concesso ai propri familiari se ricompresi nell'ambito considerato dagli artt. 1022 e 1023 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. VI,
16 novembre 2015, n. 23406, nella cui parte motiva la Suprema Corte ha escluso che la permanenza del coniuge superstite e dei figli del de cuius all'interno dell'immobile adibito a casa coniugale possa essere considerata alla stregua di un possesso valevole ai sensi dell'art. 485 c.c., trattandosi piuttosto di situazione suscettibile di essere qualificata come esercizio del diritto di abitazione di tale immobile e di uso dei mobili che lo corredano, ai sensi dell'art. 540 comma 2 c.c.). 9
Nel caso di specie, l'attrice non ha dato prova, pertanto, che la residenza della convenuta presso l'immobile per cui è causa sia avvenuta in maniera indipendente rispetto al diritto di abitazione spettante al coniuge superstite, unico possessore che possiede a titolo di diritto di abitazione per sé e per i propri figli, ivi compresa la convenuta, ai sensi dell'art. 1021 c.c.
Quanto alla voltura catastale, a nome di e , dell'immobile dedotto in CP_2 Controparte_3
lite, se è vero che costituisce accettazione tacita di eredità il compimento di atti che abbiano al contempo natura fiscale e civile, quali una voltura catastale (cfr. Cass., ord. n. 1438/2020), nel caso di specie non vi è prova del compimento, da parte della convenuta, di atti o comportamenti idonei ad integrare un'ipotesi di accettazione dell'eredità relitta da Per_3
nell'avvenuta voltura catastale dell'immobile de quo, non avendo l'attrice provato
[...]
che la voltura catastale sia stata richiesta ed eseguita dalla convenuta, piuttosto che dall'altro chiamato all'eredità della . Per_3
Per l'esposte ragioni, le domande dell'attrice vanno rigettate.
4.- La complessità delle questioni trattate e l'equivocità del comportamento extraprocessuale della convenuta circa il possesso dell'immobile, nonché l'infondatezza delle eccezioni preliminari proposte dalla convenuta costituiscono gravi ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-. Rigetta le domande proposte da società a responsabilità limitata Parte_1
con socio unico, e per essa quale procuratrice speciale dalla Controparte_1
-. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 12.3.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6573 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: accertamento della qualità di erede,
TRA società a responsabilità limitata con socio unico, e per essa quale Parte_1
procuratrice speciale in persona di Controparte_1 Persona_1
in forza di atto di conferimento di poteri a rogito del notaio dell'1.2.2022, Persona_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Arlenghi, domiciliataria in Milano, alla via Senato
12;
-Attore -
E
, nata a [...] il [...] C.F. , CP_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Mario Manzo, domiciliatario in Napoli alla via Del Parco
Margherita, 8;
-Convenuta-
Conclusioni: per l'attore: “dichiarare che … … ha accettato puramente e semplicemente CP_2 la propria quota dell'eredità [di] … ”, “ordinare alla … Conservatoria dei Persona_3
Registri Immobiliari la trascrizione dell[a] sentenza … sui … beni immobili siti in Napoli: via
Ciro Improta n. 38, … sezione SEC … foglio 6, particella 35, sub 11”, vinte le spese di lite;
per la convenuta: “si riporta alla comparsa di costituzione e risposta”, “chiedendo il rigetto della domanda”, vinte le distraende spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 comma 2 c.p.c., come 2
modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009
n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 comma 2 di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi introdotti successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), come quello in esame.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281 sexies c.p.c., Cass. civ., sez. III, 19 ottobre
2006, n. 22409).
2.- Tanto premesso, passando alla disamina della res controversa, Controparte_1
nella qualità di procuratrice speciale di ha convenuto in giudizio
[...] Parte_1
, esponendo, in particolare, che: CP_2
- Con decreto ingiuntivo n. 362/2017 (spedito in forma esecutiva in data
12.12.2017/8.2.2018), il Tribunale di Benevento aveva ingiunto a , fideiussore CP_2
della debitrice principale il pagamento della somma Parte_2 di € 51.110,29 a favore di Banco BPM s.p.a. a titolo di saldo passivo del conto corrente n.
1561/38 e di capitale residuo e rate scadute e non pagate del contratto di finanziamento n.
00852345, oltre alle spese processuali del procedimento monitorio;
- Sulla scorta del predetto titolo esecutivo, Banco BPM S.p.A. aveva iscritto ipoteca giudiziale, fino alla concorrenza di € 70.000,00, sull'immobile sito in Napoli, alla via Ciro
Improta 38, in catasto fabbricati alla sezione SEC, fg. 6, p.lla 35 sub 11, di proprietà di
[...]
per la quota di 1/2 e, in seguito, aveva notificato atto di precetto alla , per CP_2 CP_2 la complessiva somma di € 54.042,68, senza esito;
- Nelle more della procedura esecutiva immobiliare instaurata davanti al Tribunale di Napoli
(RGE n. 640/2018) sull'immobile oggetto di ipoteca, Banco BPM S.p.A., “in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi degli articoli 4 e 7.1. della Legge 130, concluso in data 28 dicembre 2018”, aveva ceduto alla “tutti i crediti Parte_1
individuabili in base ai criteri indicati nel contratto stesso, tra i quali quello vantato nei 3
confronti della” ; inoltre, “veniva pubblicato avviso della cessione, ai sensi degli CP_2
artt. 1 e 3 della legge 30 aprile 1999 n.130, corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13
e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 … sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 05 gennaio 2019, Parte Seconda”;
- Intervenuta la ex art. 111 c.p.c. nella procedura esecutiva, il Giudice Parte_1 dell'Esecuzione con provvedimento del 24.1.2022, rilevato che “la debitrice esecutata
è stata chiamata, con , all'eredità di ” e CP_2 Controparte_3 Persona_3
“che tuttavia manca la trascrizione di un atto di accettazione tacita o espressa dell'eredità da parte della debitrice esecutata, sicché manca il requisito della continuità delle trascrizioni”, aveva assegnato “al creditore procedente … termine di giorni 60 … per … trascrivere, ai sensi dell'art. 2648 3° comma e 2666 c.c., un qualsivoglia atto pubblico, ovvero una qualsivoglia scrittura privata con sottoscrizione autenticata o giudizialmente accertata, contenenti dichiarazione che importi accettazione di eredità” da parte di CP_2
- Pertanto, “poiché non risultano atti pubblici o scritture private che contengano dichiarazioni di accettazione di eredità espressa da parte di ”, di avere CP_2
interesse ad “ottenere una pronuncia di accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità” da parte di “a seguito del decesso, avvenuto in data 7.2.2007, CP_2
[di] … , … e della rinuncia espressa del di lei marito … Persona_3 _4
in modo da ottenere una sentenza suscettibile di trascrizione ex art. 2648 cod. civ.
[...]
sul bene immobile (limitatamente alla quota del 50% di cui alla debitrice) oggetto della procedura esecutiva … e poter, dunque, soddisfare, almeno in parte, il proprio diritto di credito”;
- “l'accettazione tacita pro quota dell'eredità” di da parte di Persona_3 [...]
“risulta comprovata da molteplici fatti e condotte”, quali la residenza della CP_2
, con la sua famiglia, presso l'immobile in Napoli, alla via Ciro Improta 38, caduto CP_2
in successione, e l'avvenuta voltura catastale dell'immobile de quo “a nome dei … CP_2
e , ciascuno nella misura del 50%”.
[...] Controparte_3
Ha chiesto, pertanto, vinte le spese di lite, di:
- “dichiarare che … … ha accettato puramente e semplicemente la propria CP_2 quota dell'eredità [di] … , nata a [...] in data [...] e deceduta in Persona_3 data 07/02/2007”;
-. “ordinare alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza ex art. 2648 cod. civ. sui … beni immobili siti in Napoli: via Ciro
Improta n. 38, alla sezione SEC al foglio 6, particella 35, sub 11 – Cat. A/3 – vani 3,5”. 4
, costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda, vinte le distraende spese di CP_2
lite, eccependo, in particolare:
- La “carenza di legittimazione ed interesse ad agire della ricorrente poiché Parte_1
“l'estratto di gazzetta” prodotto “non costituisce la prova dell'avvenuta cessione del credito vantato dalla società”, poiché “non individua né specifica che tra i crediti acquistati … sia compreso anche quello originariamente vantato … proprio nei confronti” di essa convenuta;
-. Di non avere “ad oggi … provveduto ad accettare, né esplicitamente, né tacitamente
l'eredità della … madre”; “infatti, con riferimento alla residenza ed abitazione nella casa materna … all'atto del decesso della … madre già si trovava ad abitare nel cespite oggetto di successione”, ove ha continuato a vivere insieme al padre, coniuge superstite al quale spetta il diritto di abitazione sulla casa coniugale della defunta, mentre “l'avvenuta voltura catastale” era stata “espletata … in via autonoma … dal di lei fratello, chiamato all'eredità unitamente alla stessa”.
3.- È infondata la pregiudiziale eccezione della convenuta.
Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., “per proporre una domanda … è necessario avervi interesse”.
La dottrina prevalente definisce l'interesse ad agire quale interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice. L'interesse deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine, concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione.
L'interesse ad agire assume anche la qualifica di condizione dell'azione che deve necessariamente sussistere in ogni tipo di azione, ma in ciascuna con una diversa rilevanza pratica. Con particolare riferimento alle azioni di accertamento, le quali tendono ad eliminare una situazione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, relativamente all'esistenza di un rapporto giuridico o alla esatta portata di una serie di diritti ed obblighi, l'interesse ad agire acquista il significato di vero e proprio di limite di ammissibilità poichè in tale ambito è necessario che la situazione di incertezza relativa al rapporto giuridico determini il pericolo attuale di una lesione del diritto di colui che invoca tutela.
Nel caso di specie, l'interesse della ad agire per l'accertamento della Parte_1
qualità di erede di consiste nell'interesse, effettivo e attuale, al CP_2
conseguimento di una situazione giuridica di certezza in merito alla successione della stessa alla madre , titolare del bene immobile sul quale pende la procedura Persona_3
esecutiva sopra menzionata, non ottenibile altrimenti senza l'intervento del giudice. 5
Va precisato, peraltro, che la legittimazione ad agire – pure contestata dalla convenuta – attiene al diritto di azione, spettante a chiunque voglia far valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare;
sussiste, quindi, la legittimazione ad agire della Parte_1
che agisce in giudizio assumendo di essere creditore della intervenuto nella
[...] CP_2
procedura esecutiva pendente nei confronti di quest'ultima per la soddisfazione del suo credito.
Sussistendo l'interesse ad agire e la legittimazione attiva, del tutto irrilevanti sono le doglianze della convenuta in merito alla mancata prova, da parte dell'attrice, della titolarità del credito in virtù del quale la stessa è intervenuta nella procedura esecutiva, poiché
l'esistenza o meno del credito in base al quale è stato spiegato l'intervento doveva essere veicolata nelle forme previste dal codice di rito per le opposizioni all'esecuzione e/o agli atti esecutivi.
Il presente giudizio, invero, non ha ad oggetto l'accertamento del credito della Parte_1
bensì l'accertamento della qualità di erede della al quale la
[...] CP_2 Parte_1
ha interesse per il solo fatto di essere subentrata al creditore procedente nella procedura esecutiva.
Per quanto rileva in questa sede, inoltre, la , a riprova della sussistenza del Parte_1
suo interesse ad agire e della sua legittimazione attiva, ha dato prova dell'intervenuta cessione del credito de quo mediante la considerazione combinata:
-. Dell'estratto di Gazzetta Ufficiale n. 2 del 05.01.2019, parte seconda, nel quale si dà avviso della cessione dei crediti pro-soluto dandosi atto che ha acquistato da Parte_1
Banco BPM s.p.a. “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica concessi a, inter alia, privati, associazioni, societa' di persone e societa' di capitali, nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018”, con una dizione onnicomprensiva che, dunque, comprende, senza incertezze, il credito vantato dal Banco BPM s.p.a. nei confronti della
; CP_2
-. Dalla dichiarazione della Banco BPM s.p.a. (prodotta dall'attrice con il ricorso introduttivo) nella quale si dà atto della cessione a del credito vantato nei confronti di Parte_1
debitore principale di cui la è fideiussore, Parte_2 CP_2 circostanza quest'ultima non contestata dalla convenuta;
6
-. Dall'elenco (prodotto dall'attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.) dei rapporti ceduti nel quale vi è il chiaro riscontro del numero del rapporto di conto corrente della indicato anche nel decreto ingiuntivo n. Parte_2
362/2017.
3.- Nel merito, la domanda dell'attrice è infondata.
A seguito delle eccezioni proposte dalla convenuta, era onere dell'attrice dimostrare l'avvenuto compimento, da parte della convenuta, di atti o comportamenti idonei ad integrare un'ipotesi di accettazione dell'eredità relitta da . Persona_3
Nella specie, non può ritenersi che il suddetto onere probatorio sia stato assolto.
Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio dall'attrice (cfr. ispezione ipotecaria, atto di rinunzia ad eredità e certificazione notarile allegati al ricorso introduttivo) si evince che:
- era titolare della quota di 1/1 di piena proprietà, in regime di separazione Persona_3
dei beni, dell'immobile sito in Napoli alla via Ciro Improta 38, interno 3, piano 1, in catasto alla sezione SEC foglio 6 p.lla 35 sub 11 per averlo acquistato da in virtù di Persona_4
atto di compravendita per notaio del 28.6.1999 rep. 33513/3055, trascritto il Persona_5
5.7.1999 ai nn. 15124/9278;
- L'eredità di , deceduta il 7.2.2007, a seguito della rinuncia all'eredità Persona_3
effettuata dal coniuge con atto del 14.11.2007 per notaio , si è Controparte_4 Per_6
devoluta per legge ai figli e , ciascuno per la quota di CP_2 Controparte_3
1000/2000.
Giova rilevare che la rinuncia all'eredità da parte del coniuge superstite Controparte_4
non ha comportato la perdita automatica del diritto di abitazione sulla casa coniugale di proprietà della defunta, sopra indicata.
Invero, l'art. 540 comma 2 c.c. prevede che al coniuge superstite sia riservato, a prescindere dalla sua quota ereditaria, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto, e il diritto d'uso sui mobili che la arredano. Detti diritti spettano a titolo di legato ex lege, ovvero per disposizione di legge e non come parte dell'eredità.
In particolare, la Suprema Corte ha riconosciuto ormai da tempo l'indipendenza tra la qualifica di erede e l'acquisto del diritto di abitazione e uso dei mobili, che avviene immediatamente al momento dell'apertura della successione (cfr. Cass. n. 5564/2021: “la permanenza, dopo il decesso di un coniuge, da parte dell'altro nella casa familiare è qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario ex lege … in ogni caso, anche nell'ipotesi di 7
successione legittima, e quindi a prescindere dalla sua ulteriore qualità di chiamato all'eredità”; cfr. altresì Cass. n. 1920/2008, secondo la quale con l'apertura della successione, il coniuge diviene titolare del diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare, riconosciuto dall'art. 540 comma 2, non a titolo successorio derivativo, bensì a diverso titolo costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge, che prescinde dai diritti successori;
cfr. infine Cass. n. 23406/2015: “la permanenza, dopo il decesso del coniuge, di quello superstite nell'abitazione familiare, integra l'ipotesi di esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili;
tale diritto è posto in capo al coniuge superstite dalla legge, ai sensi dell'art.
540 c.c. ed è, pertanto, escluso che lo stesso possa ritenersi possessore di bene ereditario per gli effetti previsti dall'art. 485 c.c.”).
Il coniuge superstite, pertanto, acquista automaticamente il diritto di abitazione sulla casa coniugale al momento dell'apertura della successione, indipendentemente dall'accettazione o dalla rinuncia all'eredità.
Applicando i superiori principi al caso di specie, la rinuncia all'eredità della non ha Per_3
inciso sul diritto di di abitazione e d'uso dell'immobile per cui è causa, Controparte_4
perché questi non derivano dall'accettazione dell'eredità, ma sono attribuiti automaticamente al coniuge superstite. , quindi, legittimamente ha rinunciato all'eredità della Controparte_4
continuando a godere della casa coniugale, come provato dal certificato di residenza Per_3
storico prodotto dalla stessa attrice, non avendo rinunciato esplicitamente al diritto di uso e abitazione della casa coniugale.
Se tant'è, se è certamente vero che l'attrice ha dimostrato, mediante la documentazione anagrafica prodotta in giudizio, che – figlia dei coniugi e CP_2 Persona_3
– ha continuato a risiedere nell'immobile caduto in successione anche Controparte_4
dopo la morte della , risulta nondimeno altrettanto innegabile che tale circostanza di Per_3
fatto è del tutto inidonea a dare luogo a un'ipotesi di accettazione dell'eredità (eventualmente anche ai sensi dell'art. 485 c.c.), in quanto il suddetto immobile doveva e deve ritenersi gravato dal diritto di abitazione di cui all'art. 540 comma 2 c.c. in favore di _4
, coniuge superstite della , che ha, infatti, concretamente continuato ad
[...] Per_3
abitare nello stesso insieme alla figlia e al nucleo familiare di quest'ultima CP_2
(cfr. il certificato storico di famiglia prodotto dall'attrice).
Il rapporto di con il bene, quindi, si fonda non già sulla vocazione ereditaria, CP_2
ma piuttosto sull'appartenenza della convenuta al nucleo familiare di , Controparte_4
come delimitato dagli artt. 1022 e 1023 c.c. e, quindi, in ordine a beni (mobili o immobili) che difettano del predicato ereditario, costituendo oggetto di un legato ex lege e sono, dunque, 8
estranei alla successione universale ereditaria, cosicchè viene meno anche la funzione cautelare (o sanzionatoria) dell'accettazione automatica dell'eredità di cui all'art. 485 c.c., che può spiegarsi e giustificarsi solo nei confronti di chi possa sottrarre o possedere oltre termine beni ereditari, senza averli inventariati, non invece nei confronti di chi, automaticamente e per legge, sia successore a titolo particolare, in forza dei più volte citati diritti di uso ed abitazione, diritti che assolvono ad una precisa funzione sociale e solidale (artt. 29, comma primo e 42, comma secondo, Cost.) che sta a presidio ed a tutela, quindi, anche dei quei familiari (quali la convenuta ) del loro beneficiario (nel caso di specie, CP_2
) contemplati dagli artt. 1022 e 1023 cod. civ. Controparte_4
In questo senso, il presupposto di applicazione delle conseguenze decadenziali ex art. 485 c.c. deve ritenersi rappresentato dal possesso materiale o di fatto, ossia un concetto ben diverso rispetto al possesso inteso quale realtà giuridica, cioè quel possesso che si trasferisce automaticamente ed ipso iure per effetto dell'apertura della successione, dal defunto al chiamato, per effetto immediato della stessa delazione: ciò che vale a fortiori per la delazione a titolo particolare ed ex lege, a titolo di prelegato, come accade, appunto, per i diritti di uso ed abitazione di cui si tratta.
Se, infatti, l'assunzione dello stato di erede puro e semplice è conseguenza lato sensu sanzionatoria per il chiamato all'eredità che abbia omesso di completare la fattispecie complessa dell'accettazione beneficiata dell'eredità perfezionandone l'inventario nei termini di legge, è evidente che tale situazione non possa verificarsi nell'ipotesi del prelegato ex lege
a favore del coniuge superstite presente nel caso di specie, laddove tali diritti, peraltro di natura assolutamente personale, spettano solo ed esclusivamente ad esso prelegatario ex lege e non ad altri. Ne deriva, pertanto, che l'eventuale (con)godimento di tale abitazione e beni da parte di familiari – nel caso di specie, della convenuta – del prelegatario CP_2
coniuge superstite – nella specie, – stante l'acquisto automatico ed ope Controparte_4
legis dei diritti suddetti, riposa non già sulla delazione ereditaria ma piuttosto sul consenso, inter vivos, del coniuge superstite habitator concesso ai propri familiari se ricompresi nell'ambito considerato dagli artt. 1022 e 1023 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. VI,
16 novembre 2015, n. 23406, nella cui parte motiva la Suprema Corte ha escluso che la permanenza del coniuge superstite e dei figli del de cuius all'interno dell'immobile adibito a casa coniugale possa essere considerata alla stregua di un possesso valevole ai sensi dell'art. 485 c.c., trattandosi piuttosto di situazione suscettibile di essere qualificata come esercizio del diritto di abitazione di tale immobile e di uso dei mobili che lo corredano, ai sensi dell'art. 540 comma 2 c.c.). 9
Nel caso di specie, l'attrice non ha dato prova, pertanto, che la residenza della convenuta presso l'immobile per cui è causa sia avvenuta in maniera indipendente rispetto al diritto di abitazione spettante al coniuge superstite, unico possessore che possiede a titolo di diritto di abitazione per sé e per i propri figli, ivi compresa la convenuta, ai sensi dell'art. 1021 c.c.
Quanto alla voltura catastale, a nome di e , dell'immobile dedotto in CP_2 Controparte_3
lite, se è vero che costituisce accettazione tacita di eredità il compimento di atti che abbiano al contempo natura fiscale e civile, quali una voltura catastale (cfr. Cass., ord. n. 1438/2020), nel caso di specie non vi è prova del compimento, da parte della convenuta, di atti o comportamenti idonei ad integrare un'ipotesi di accettazione dell'eredità relitta da Per_3
nell'avvenuta voltura catastale dell'immobile de quo, non avendo l'attrice provato
[...]
che la voltura catastale sia stata richiesta ed eseguita dalla convenuta, piuttosto che dall'altro chiamato all'eredità della . Per_3
Per l'esposte ragioni, le domande dell'attrice vanno rigettate.
4.- La complessità delle questioni trattate e l'equivocità del comportamento extraprocessuale della convenuta circa il possesso dell'immobile, nonché l'infondatezza delle eccezioni preliminari proposte dalla convenuta costituiscono gravi ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-. Rigetta le domande proposte da società a responsabilità limitata Parte_1
con socio unico, e per essa quale procuratrice speciale dalla Controparte_1
-. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 12.3.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE