Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2020, n. 8875
CASS
Sentenza 10 dicembre 2020

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Massime1

Integra un'ipotesi di non esecutività della sentenza, deducibile ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., l'omessa notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato erroneamente dichiarato assente, anziché contumace, in un processo in cui, ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, legge 28 aprile 2014, n. 67, continuano a trovare applicazione le disposizioni anteriori all'entrata in vigore di tale legge, poiché, ove pure il difensore non abbia eccepito dinanzi al giudice della cognizione la violazione dell'indicata disciplina transitoria, la situazione sostanziale di contumacia dell'imputato impone comunque la notificazione dei predetti atti, a norma dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., la cui disciplina risulta vigente "ratione temporis".

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2020, n. 8875
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8875
Data del deposito : 10 dicembre 2020

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